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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12409 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 13085/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. EN CA
All'esito dell'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 3 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra nata ad [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n. 95, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso ATP RG 25229/2024;
Contro
, (c.f. ) in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Raccolta 7313 del 22/03/2024, Persona_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma.
OGGETTO: indennità di accompagnamento e disabilità (opp a ATP RG 25229/2024)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede la decisione della causa, con vittoria delle spese di lite relative alle risultanze peritali della CTU dell'ATP.
PARTE RESISTENTE: nella memoria di costituzione “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8/4/2025 e ritualmente notificato adiva Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando:
- che in data 14.02.2024 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e dello stato di disabilità;
- che in data 04.06.2024 veniva sottoposta a visita medico-legale e riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età lieve 34-66%, portatore di disabilità lieve;
- di aver, dunque, proposto ricorso per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al numero RG 25229/2024 ed il CTU nominato aveva concluso che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, ed è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/92 a decorrere dal mese di novembre 2024;
- di aver depositato in data 25.03.2025 la contestazione scritta alle conclusioni del CTU, limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con richiesta di omologazione parziale delle risultanze peritali relative all'handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
- la ricorrente aveva dunque interesse ad adire l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, e comunque al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere dal mese di novembre 2024, come accertato dal CTU del procedimento per ATP.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei diritti azionati.
Concludeva, dunque, chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/80 e s.m., ed alla corresponsione dei relativi ratei, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 (persona con disabilità e con necessità di sostegno molto elevato, come modificato dal D. Lsg. 62/2024), ed ai conseguenziali benefici di legge, dal mese di novembre 2024, recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU del procedimento per ATP R.G. n. 25229/2024; - se ritenuto, condannare l' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle del ricorso ex art. CP_1
445 bis c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza compensare le spese processuali, atteso che la ricorrente risulta titolare di un reddito familiare inferiore al limite previsto ex art. 152 disp. att. c.p.c.; - in ogni caso porre a carico dell' le spese di lite e/o di c.t.u. eventualmente liquidate a carico della ricorrente”. CP_1
Con memoria depositata il 23/5/2025 si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la CP_1 inammissibilità del ricorso stante la genericità delle contestazioni alla CTU esperita in sede di ATP. L' chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di condanna atteso che il giudizio di CP_1 opposizione all'ATP poteva avere ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario, evidenziando che in ogni caso parte ricorrente non aveva dimostrato il proprio interesse ad agire, non avendo provato di essere in possesso degli ulteriori requisiti per conseguire la prestazione richiesta.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo”.
Disposta nuova CTU e mutato il Giudice designato, all'esito parte ricorrente depositava note per l'udienza del 3/11/2025 con le quali chiedeva la decisione della causa con il favore delle spese di lite.
2.- Va, in primo luogo dato atto che con decreto del 19 maggio 2025 è stato già omologato in favore della ricorrente il requisito sanitario della grave disabilità di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/1992 sulla base delle risultanze dell'accertamento peritale in sede di ATP.
L'accertamento medico-legale nella presente sede è stato limitato, dunque, ai requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento come previsto dall'art. 1 della L. 118/1971.
Il CTU ha verificato che la ricorrente risulta affetta da:
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (protesizzata);
• Artrosi polidistrettuale e protrusioni discali multiple;
• Encefalopatia vascolare ischemica cronica;
• BPCO;
• Sindrome depressiva;
• Recente trauma contusivo dell'arto superiore sinistro;
• Recente trauma contusivo del torace con fratture costali multiple ed ematoma della milza
Il CTU ha esposto che: “All'esame clinico si è potuto constatare che il soggetto presenta cifosi del rachide dorsale, in presenza di ipertono della muscolatura paravertebrale e dei trapezi, difficoltà nella flessione anteriore del tronco con stop per comparsa di algia. I movimenti dell'arto superiore sinistro erano limitati, per tendinopatia e recente trauma contusivo. I movimenti degli arti inferiori erano limitati ai gradi estremi, riferita dolente l'articolarità delle ginocchia bilateralmente. Deambulazione autonoma possibile, a piccoli passi. Cambi posturali, manovre di vestizione/svestizione autonomi. In virtù di quanto sopra argomentato, si ritiene che il soggetto non presenti i requisiti per usufruire dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di eseguire gli atti quotidiani. In molte azioni quotidiane la signora ha un buon grado di autonomia, basti pensare al Pt_1 semplice utilizzo dei servizi igienici ove si reca da sola, o alle attività quotidiane – come spazzare e lavare il pavimento o cucinare – che ha riferito svolgere in autonomia.”
Alla luce delle considerazioni espresse dal CTU il ricorso non può trovare accoglimento.
Tenuto conto che la parte ricorrente si è autocertificata esente ai sensi dell'art. 42 co. 11 del d.l. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003 nulla va disposto sulle spese di lite, mentre le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' anche per la fase di ATP. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio tra Parte_1 contro l' (Nrg. 13085/2025), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, anche per la fase di ATP, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Roma il 2/12/2025
Il Giudice
EN CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. EN CA
All'esito dell'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 3 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra nata ad [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n. 95, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo Mancusi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso ATP RG 25229/2024;
Contro
, (c.f. ) in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Raccolta 7313 del 22/03/2024, Persona_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma.
OGGETTO: indennità di accompagnamento e disabilità (opp a ATP RG 25229/2024)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede la decisione della causa, con vittoria delle spese di lite relative alle risultanze peritali della CTU dell'ATP.
PARTE RESISTENTE: nella memoria di costituzione “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8/4/2025 e ritualmente notificato adiva Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando:
- che in data 14.02.2024 aveva inoltrato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e dello stato di disabilità;
- che in data 04.06.2024 veniva sottoposta a visita medico-legale e riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età lieve 34-66%, portatore di disabilità lieve;
- di aver, dunque, proposto ricorso per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al numero RG 25229/2024 ed il CTU nominato aveva concluso che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, ed è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/92 a decorrere dal mese di novembre 2024;
- di aver depositato in data 25.03.2025 la contestazione scritta alle conclusioni del CTU, limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80, con richiesta di omologazione parziale delle risultanze peritali relative all'handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa;
- la ricorrente aveva dunque interesse ad adire l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, e comunque al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a decorrere dal mese di novembre 2024, come accertato dal CTU del procedimento per ATP.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento dei diritti azionati.
Concludeva, dunque, chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/80 e s.m., ed alla corresponsione dei relativi ratei, dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa che sarà accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 (persona con disabilità e con necessità di sostegno molto elevato, come modificato dal D. Lsg. 62/2024), ed ai conseguenziali benefici di legge, dal mese di novembre 2024, recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU del procedimento per ATP R.G. n. 25229/2024; - se ritenuto, condannare l' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione riconosciuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle del ricorso ex art. CP_1
445 bis c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza compensare le spese processuali, atteso che la ricorrente risulta titolare di un reddito familiare inferiore al limite previsto ex art. 152 disp. att. c.p.c.; - in ogni caso porre a carico dell' le spese di lite e/o di c.t.u. eventualmente liquidate a carico della ricorrente”. CP_1
Con memoria depositata il 23/5/2025 si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la CP_1 inammissibilità del ricorso stante la genericità delle contestazioni alla CTU esperita in sede di ATP. L' chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di condanna atteso che il giudizio di CP_1 opposizione all'ATP poteva avere ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario, evidenziando che in ogni caso parte ricorrente non aveva dimostrato il proprio interesse ad agire, non avendo provato di essere in possesso degli ulteriori requisiti per conseguire la prestazione richiesta.
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo”.
Disposta nuova CTU e mutato il Giudice designato, all'esito parte ricorrente depositava note per l'udienza del 3/11/2025 con le quali chiedeva la decisione della causa con il favore delle spese di lite.
2.- Va, in primo luogo dato atto che con decreto del 19 maggio 2025 è stato già omologato in favore della ricorrente il requisito sanitario della grave disabilità di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/1992 sulla base delle risultanze dell'accertamento peritale in sede di ATP.
L'accertamento medico-legale nella presente sede è stato limitato, dunque, ai requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento come previsto dall'art. 1 della L. 118/1971.
Il CTU ha verificato che la ricorrente risulta affetta da:
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (protesizzata);
• Artrosi polidistrettuale e protrusioni discali multiple;
• Encefalopatia vascolare ischemica cronica;
• BPCO;
• Sindrome depressiva;
• Recente trauma contusivo dell'arto superiore sinistro;
• Recente trauma contusivo del torace con fratture costali multiple ed ematoma della milza
Il CTU ha esposto che: “All'esame clinico si è potuto constatare che il soggetto presenta cifosi del rachide dorsale, in presenza di ipertono della muscolatura paravertebrale e dei trapezi, difficoltà nella flessione anteriore del tronco con stop per comparsa di algia. I movimenti dell'arto superiore sinistro erano limitati, per tendinopatia e recente trauma contusivo. I movimenti degli arti inferiori erano limitati ai gradi estremi, riferita dolente l'articolarità delle ginocchia bilateralmente. Deambulazione autonoma possibile, a piccoli passi. Cambi posturali, manovre di vestizione/svestizione autonomi. In virtù di quanto sopra argomentato, si ritiene che il soggetto non presenti i requisiti per usufruire dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di eseguire gli atti quotidiani. In molte azioni quotidiane la signora ha un buon grado di autonomia, basti pensare al Pt_1 semplice utilizzo dei servizi igienici ove si reca da sola, o alle attività quotidiane – come spazzare e lavare il pavimento o cucinare – che ha riferito svolgere in autonomia.”
Alla luce delle considerazioni espresse dal CTU il ricorso non può trovare accoglimento.
Tenuto conto che la parte ricorrente si è autocertificata esente ai sensi dell'art. 42 co. 11 del d.l. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003 nulla va disposto sulle spese di lite, mentre le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' anche per la fase di ATP. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio tra Parte_1 contro l' (Nrg. 13085/2025), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, anche per la fase di ATP, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Roma il 2/12/2025
Il Giudice
EN CA