Sentenza 5 luglio 2018
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, il pubblico ministero può svolgere attività integrativa di indagine anche a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo altresì procedere a contestazione suppletiva sulla base dei nuovi elementi emersi senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsivoglia nullità nel caso in cui il pubblico ministero, nell'intervallo di tempo tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'udienza dibattimentale, aveva depositato una consulenza tecnica sulla cui base procedeva a contestare l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2018, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2018 |
Testo completo
03266-1 9 t REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 1302 Anna Petruzzellis U.P. 05/07/2018 Gaetano De Amicis R.G.N. 18533/2018Antonio Costantini Maria Sabina Vigna Pietro Silvestri - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 29/11/2017 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Raffaella Scutieri, in sostituzione dell'avv. Maria Teresa Caccamo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui RO GI è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato previsto dagli art. 73, comma 4,- 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A RO è contestato di avere illecitamente coltivato una piantagione costituita da 3.888 piante di canapa indiana, dell'altezza variabile di 80 e 150 cm., insistente all'interno di un terreno di proprietà e nella disponibilità dello stesso RO, per un totale di principio attivo pari a gr. 1761,26, superiore più di 2.000 volte al quantitativo di soglia, e per un ammontare di 70.450,5 dosi medie singole. 1 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 516-517-522 453- 178 179 cod. proc. pen.; si sostiene che i giudizi di merito - sarebbero nulli, unitamente all'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato. Secondo il difensore, a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato, il Pubblico Ministero, davanti al Tribunale in composizione monocratica, prima dell'apertura del dibattimento, depositò, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., un elaborato peritale e procedette alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309 del 1990. Il Tribunale in composizione collegiale, cui il processo fu trasmesso a seguito della contestazione della circostanza aggravante indicata, invitò le parti a presentare eventuali domande per celebrare il processo con un rito aternativo e il RO chiese di procedere con le forme del giudizio abbreviato Si assume che la scelta di celebrare il processo con le forme del giudizio abbreviato sarebbe stata condizionata dalla irrituale contestazione della circostanza aggravante;
da tale dato di presupposizione deriverebbero le conseguenti invalidità processuali indicate.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione;
la Corte di merito avrebbe omesso di considerare una informativa di reato in cui si sarebbe "sottolineata" una conversazione ambientale nel corso della quale la moglie di RO MI, fratello dell'imputato, si sarebbe chiesta come fosse stato possibile che a realizzare la piantagione di cui alla imputazione potesse essere stato RO GI, assente da mesi da quel terreno. Questo dialogo, a dire del difensore, confermerebbe le dichiarazioni dell'imputato il quale, sin dal primo interrogatorio, aveva riferito di non frequentare da mesi più quel terreno per ragioni relative alle proprie condizioni di salute ed il fatto che altri soggetti come RO MI, arrestato per il medesimo fatto, e RO AR (nipote, quest'ultimo, dell'imputato) sapessero che il ricorrente non frequentasse da tempo quel terreno avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenere che quelle piante potessero essere state coltivate da altri, all'insaputa del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta travisamento dei fatti e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui la Corte ha erroneamente ritenuto che l'imputato avesse preordinato un viaggio a Roma per eseguire un intervento chirurgico C - approfittando di una pregressa malattia per assentarsi dal terreno sul quale aveva coltivato le piante ed evitare, quindi, di fare emergere il proprio coinvolgimento nella coltivazione illecita;
la Corte non avrebbe considerato invece l'esistenza di un fatto obiettivo che impose effettivamente la necessità di sottoporsi a quell'intervento. Ciò escluderebbe la volontaria e preordinata assenza dell'imputato dal terreno e confermerebbe la tesi difensiva relativa all'assenza di consapevolezza da parte di RO che su quel fondo fossero coltivate quelle piante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. E' inammissibile per manifesta infondatezza primo motivo di ricorso. La Corte di cassazione ha chiarito in maniera condivisibile che non vi è alcuna incompatibilità tra l'attività integrativa di indagine, ex art. 430 cod. proc. pen., ed il giudizio immediato, considerato che se gli elementi raccolti sono sufficienti per richiedere il giudizio immediato, il Pubblico ministero può certamente determinarsi in tal senso, ma non vi è un divieto a completare l'attività di indagine, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5550 del 25/11/2015, Abatescianni, Rv. 266058) Si tratta di una affermazione che discende da due principi. Il primo attiene al presupposto del giudizio immediato, atteso che il requisito della evidenza della prova non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti e, pertanto, non impedisce in dibattimento l'acquisizione di ulteriori prove o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti;
l'unico presupposto di ammissibilità del giudizio immediato è infatti costituito dalla inutilità dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. (Cfr., in motivazione Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 2002, Di Stefano;
Sez. 3, n. 15833 del 02/03/2001, Cornejo Pedroza, Rv. 218674) Il presupposto del rito immediato, cioè, attiene alla consistenza della fondatezza dell'accusa che esclude la possibilità di particolari sviluppi, sino a pervenire al proscioglimento dell'imputato, in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare, la cui celebrazione appare, quindi, a priori, superflua (Sez., 3, n. 549 del 07/12/2007, dep. 2008, Vita, Rv. 238852). Il secondo principio attiene invece alla funzione delle indagini integrative del pubblico ministero, che non sono soggette ad alcun limite cronologico finale richiedendosi, soltanto, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini, coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo, stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino, Rv. 273884). 3 Dunque il Pubblico ministero avrebbe potuto senza dubbio procedere ad un'attività integrativa di indagine nonostante fosse stato disposto il giudizio immediato. Nessun dubbio peraltro può essere configurato sulla possibilità per il Pubblico Ministero di procedere alla contestazione di una circostanza aggravante prima della apertura del dibattimento, in ragione del fatto che, per consolidata giurisprudenza, la contestazione suppletiva non deve necessariamente fondarsi sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261742; in generale, sul tema, Sez. U, n. 4 del 28/101998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757). Nessuna nullità, dunque, è configurabile nella specie, tenuto conto, peraltro, che la richiesta del rito abbreviato opera comunque un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. e che, comunque, la sussistenza della circostanza aggravante contestata è stata esclusa all'esito del giudizio. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
3. Inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente. La Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha spiegato la ragione per cui la tesi difensiva, secondo la quale altri soggetti avrebbero posto in essere la condotta contestata in conseguenza del fatto che RO avesse smesso di recarsi sul terreno per motivi legati alle sue condizioni fisiche, è non condivisibile. Si è evidenziata l'illogicità dell'assunto secondo cui altri potessero, all'insaputa dell'imputato, "allocare una piantagione di oltre quattro mila piante di canapa", sistemare un sofisticato sistema di irrigazione su un fondo altrui, investire denaro in un'attività che non avrebbe obiettivamente avuto senso compiere senza l'accordo con il proprietario del fondo, tenuto conto che RO, che era agli arresti domiciliari, era stato autorizzato dall'Autorità Giudiziaria a recarsi, durante il periodo di detenzione proprio sul terreno in questione da marzo del 2016 e che, quindi, ben avrebbe potuto accorgersi, anche solo indirettamente, dell'attività criminosa che altri avrebbero potuto compiere a sua insaputa. La Corte ha spiegato invece come: a) le risultanze dibattimentali consentissero di ritenere provato che RO avesse concordato con altri soggetti l'attività criminosa da portare a compimento;
b) a differenza degli assunti difensivi, trovasse una ragionevole spiegazione il comportamento dell'imputato che, nel giugno dello stesso 2016, decise di comunicare alle forze dell'ordine la sua volontà di non accedere al fondo per ragioni legate al suo stato di salute;
c) detta decisione fosse stata adottata al fine di eliminare il rischio che i carabinieri potessero recarsi per un qualche controllo connesso allo - stato detentivo dello stesso RO - proprio sul fondo su cui vi erano già la piante di canapa, in un momento successivo alla loro piantagione;
d) il comportamento 4 dell'imputato fosse dunque preordinato a consentire a terzi di portare a compimento l'attività illecita senza rischi;
e) in tale contesto si collochi la decisione di recarsi a Roma per ragioni legate alle sue condizioni di salute. Rispetto a tale robusta trama argomentativa, le censure difensive, oltre ad essere generiche, non essendo stata nemmeno indicata quale sarebbe la conversazione ambientale in cui la moglie del fratello dell'imputato avrebbe espresso dubbi sulla possibilità che questi avesse potuto realizzare la piantagione, si risolvono in una non consentita rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145); tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Ne discende l'inammissibilità del motivo di ricorso. C 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di duemila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018. I✓ Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Anna Petruzzellis fa bit Herwthe DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 23 GEN 2019 ☐ IL CANCELLIERE Loren AG S S * A E L T E O F S R D 6