Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2018, n. 3266
CASS
Sentenza 5 luglio 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di giudizio immediato, il pubblico ministero può svolgere attività integrativa di indagine anche a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto il requisito dell'evidenza della prova, di cui all'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere inteso nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo altresì procedere a contestazione suppletiva sulla base dei nuovi elementi emersi senza attendere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsivoglia nullità nel caso in cui il pubblico ministero, nell'intervallo di tempo tra l'emissione del decreto di giudizio immediato e l'udienza dibattimentale, aveva depositato una consulenza tecnica sulla cui base procedeva a contestare l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2018, n. 3266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3266
    Data del deposito : 5 luglio 2018

    Testo completo