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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 383/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
2/4/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marinella Oliva, e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(FR) il 7/5/1987, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Andrea Todini, con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 14/8/2012 in Sant'IA UM (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, Per_ le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 18752/2021, Per_1 depositato l'1/10/2021, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Sant'IA UM (FR) dell'anno 2012 al numero 23, parte II, serie A e che con decreto n. 18752/2021, depositato l'1/10/2021, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Parte_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Parte_1 CP_1 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 383/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'IA UM (FR) il
14/8/2012 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di Sant'IA UM (FR) dell'anno 2012 al numero 23, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'IA UM (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 383/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
2/4/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marinella Oliva, e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(FR) il 7/5/1987, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Andrea Todini, con C.F._2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/2/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario il 14/8/2012 in Sant'IA UM (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, Per_ le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 18752/2021, Per_1 depositato l'1/10/2021, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Sant'IA UM (FR) dell'anno 2012 al numero 23, parte II, serie A e che con decreto n. 18752/2021, depositato l'1/10/2021, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Parte_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Parte_1 CP_1 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 383/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'IA UM (FR) il
14/8/2012 tra e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di Sant'IA UM (FR) dell'anno 2012 al numero 23, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'IA UM (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari