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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3301/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Sarno ala Via Lavorate n. 229, in persona del legale rappresentante in carica sig. , nato a [...] Parte_2
Inferiore il 29.08.1955, (C.F. ) C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_3
C.F._2
, nata a [...] il Parte_4
01.11.1956 (C.F. ), C.F._3 tutti rappresentati e difesi disgiuntamente, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dal prof. avv. Fabrizio Fezza (C.F.
) e dall'avv. Serena Crescenzo (C.F. C.F._4
), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._5 in Nocera Inferiore alla Via G. Canale n. 41 ATTORI E
(C.F. E P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, con sede legale in alla Piazza Salimbeni 3 CP_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano quanto segue:
- la società aveva Parte_1 intrattenuto con , Controparte_1 il rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito contrassegnato dal n. 631359,56 (già n. 990.06), acceso, prima dell'1/1/2003, presso la filiale di , e CP_2 tuttora in essere, con saldo al 20/2/2017 determinato dalla banca in € – 82.267,05;
- con lettera raccomandata del 20.02.2017 la aveva CP_1 intimato alla quale debitrice Parte_1 principale, ed alle signore e Parte_3 Parte_4
quali fideiussori della prima, il pagamento della
[...] predetta somma;
- nel corso dell'intero rapporto, la aveva applicato tassi CP_1
e condizioni contrattuali diverse da quelle legittimamente concordate, pervenendo ad una errata ed illegittima quantificazione dei saldi finali relativi ai menzionati rapporti di conto corrente;
- le attrici, ciascuna per quanto di competenza, contestano l'ammontare del saldo iniziale e di quello finale determinati dalla per ciascun trimestre in relazione agli indicati CP_1 conti correnti, in quanto risultanti dall'applicazione, nel corso dell'intero rapporto, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, e comunque non dovuti, per i motivi che di seguito si vanno ad esporre:
a) usurarietà degli interessi convenuti ed applicati, avendo la concordato ed applicato arbitrariamente ai conti CP_1 correnti condizioni contrattuali che hanno condotto alla determinazione di tassi medi effettivi globali (TEGM) superiori ai tassi soglia determinati ai sensi della L. 108/1996; b) nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse convenzionale, mancando del tutto una valida pattuizione del tasso d'interesse debitore ultralegale;
così come manca una convenzione sugli interessi creditori. In relazione ai rapporti in controversia, non è stato mai
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 convenuto lo jus variandi della banca e che comunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 118 TUB, la banca non ha mai comunicato, tanto meno con le modalità ed i tempi ivi previsti, le variazioni dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni contrattuali originariamente concordate;
c) illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) nullità ed inammissibilità della (Commissione di Pt_5
Massimo Scoperto), e di ulteriori addebiti di commissioni e costi non concordati;
e) mancata determinazione delle valute;
f) mancata ricezione e mancata impugnazione degli estratti conto, con contestuale richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB;
- invalidità e/o inefficacia della fideiussione, per mancanza di forma scritta (per mancanza della sottoscrizione della Banca) ed essendo indeterminato il suo oggetto, dal momento che la garanzia è concessa per tutte le eventuali e future obbligazioni che saranno assunte nei confronti della banca dal debitore principale;
- nullità, totale o parziale, della fideiussione ex art. 33 del Codice del Consumo, cui consegue la vessatorietà della c.d. clausola omnibus, della clausola con la quale si prevede che le scritture contabili della banca facciano prova contro il fideiussore, della clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare il dovuto
“a prima richiesta” e “senza eccezioni”.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: a) di accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità, totale o parziale, dei contratti di apertura di credito e di conto corrente dedotti in atti, intercorsi tra la banca convenuta e la particolarmente, in Parte_1 relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della C.M.S., delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
b) di accertare e dichiarare l'illegittima contabilizzazione a debito dei rapporti di conto corrente indicati di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, altri oneri e
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 spese a carico del correntista, valute degli accrediti superiori ad un giorno, sia relative alle operazioni compiute sullo stesso conto, sia in relazione ad operazioni compiute su altri rapporti di conto corrente, di cui si contesta l'esistenza; c) di ricalcolare, a mezzo CTU, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (cliente-banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale all'estinzione) e sulla base delle illegittimità rilevate;
d) di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori dalla data di ciascun addebito/riscossione; e) di condannare la banca convenuta a consegnare, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 385/1993, copia di tutta la documentazione (contratti originari, eventuali modifiche successive, estratti conto completi di staffe) relativa ai conti correnti oggetto del presente giudizio, in quanto non già consegnata e/o esibita in giudizio;
f) di accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, e comunque l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate dalle attrici e, conseguentemente, di accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata dalla banca nei confronti dei garanti della società Parte_1
g) di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benché ritualmente citata, non si costituiva la Controparte_1
.
[...]
In data 28/5/2018, il giudice concedeva termine per la mediazione.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
, regolarmente citata e non costituita. Controparte_1
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4
2. Sul merito. Va preliminarmente esaminata la questione dell'ammissibilità della domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite in presenza di un contratto di conto corrente ancora in essere. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4214 del 15/02/2024, si è pronunciata sull' “ammissibilità – e la compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario – dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto)”. In primis, i Giudici di legittimità – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ribadiscono che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, Ord. del 05-09-2018, n. 21646). Le ragioni dell'illegittimità non vanno rinvenute, secondo la Corte nel fatto che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora 'pagate, come affermato nel presente giudizio dalla Banca convenuta, dovendosi fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie”. A tal proposito, il Supremo Collegio – in perfetta continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010
– chiarisce che “costituiscono pagamento in senso
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. I giudici di legittimità precisano, inoltre, che “se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Ecco perché, secondo la Cassazione, è errato affermare, in via generale, che “si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente”. Tale eventualità si verifica, invero, solo nella situazione “in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto
“scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”. La Suprema Corte quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale
“potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». Pertanto, “il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418). Con ordinanza del 05/09/2018 n. 21646, la Cassazione ha riaffermato che il correntista, anche “in una situazione … contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo”. Pertanto, nel caso di specie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del correntista ad agire, anche in costanza di rapporto, al fine di chiarire la legittimità o meno di alcune clausole contrattuali e verificare la concreta ricaduta sul conto della loro illegittimità, ricostruendo il debito effettivamente sussistente nei confronti dell'istituto ed escludendo, per il futuro, annotazioni illegittime. Allo stesso modo sussiste l'interesse del correntista a proporre la domanda di rettifica del saldo di conto corrente. Con riguardo all'onere della prova, secondo la Cassazione, nei rapporti di conto corrente bancario il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez.
6-1 n. 33009-19). Va altresì rilevato, come già affermato dal precedente istruttore in data 28/1/2021, l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. perché la parte non ha dato prova di aver formulato la richiesta alla Banca secondo quanto previsto dall'art. 119 TUB. Il rimedio di cui al citato art. 210 c.p.c. è fruibile non certo per sollevare la parte istante dall'onere della prova, ma solo per l'acquisizione di documenti che non siano nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011). In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica); considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) prevede quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; rilevato che, con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il
“cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione;
considerato che
, in un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, intanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro. Nel caso di specie, non era stata avanzata da parte attrice la richiesta ex art. 119 TUB alla e, pertanto, la richiesta di CP_1 esibizione ex 210 c.p.c. è stata rigettata. Né risultano prodotte in giudizio le fideiussioni, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del cliente. La mancata produzione dei contratti impedisce di valutare l'eventuale illegittimità delle clausole contenute, sia nel contratto di conto corrente, che nelle fideiussioni. Sulle contestazioni attinenti al calcolo degli interessi, parte opposta contesta il computo di interessi anatocistici ed usurari;
tuttavia, l'opponente muove questa contestazione in modo generico e non dettagliato. Va, pertanto ritenuta inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile proposta da parte attrice, che altrimenti rivestirebbe evidente intento di natura esplorativa. Infatti, si parla di ctu esplorativa quando essa non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti, ma a fare entrare nel processo nuovi fatti, che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare. La ctu esplorativa è perciò vietata, perché finalizzata ad aggirare l'onere della prova. E' stato ritenuto, (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 1963), che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca pagina 6 di 7 di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta. Va, comunque, rilevato, con riguardo alla verifica della presenza illegittima dell'anatocismo (art. 1283 c.c.), che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi o interessi composti o secondari. Salvo usi contrari (anatocismo usuario), gli interessi scaduti possono produrre altri interessi: quando il creditore ne chieda il pagamento con domanda giudiziale (anatocismo giudiziale); quando le parti abbiano concluso una pattuizione in tal senso (anatocismo convenzionale). In entrambi i casi, si deve trattare di interessi dovuti da almeno 6 mesi (capitalizzazione semestrale). In materia, viene in rilievo l'art. 120 TUB che, nel tempo, ha subito diverse modifiche: nel 1999, nel 2014 e nel 2016. Nei contratti di conto corrente, per anni, gli istituti bancari hanno inserito le clausole di capitalizzazione, in particolare si trattava di capitalizzazione trimestrale per i crediti a favore della banca e di capitalizzazione annuale per crediti a favore dei clienti. Questo doppio regime di contabilizzazione degli interessi (trimestrale per l'istituto creditizio e annuale per il correntista) è stato considerato sperequativo in danno del cliente e ha dato la scaturigine ad un ripensamento sull'anatocismo bancario. Le banche giustificavano la disparità delle clausole di capitalizzazione in virtù degli "usi bancari", una sorta di prassi invalsa, nel tempo, nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Nondimeno, tale prassi risultava in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., il quale consente l'anatocismo solamente in tre ipotesi tassative: in presenza di conformi usi normativi (c.d. anatocismo usuario); a seguito di espressa pattuizione (c.d. anatocismo convenzionale);
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 in virtù di una domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale). I giudici di legittimità nel 1999 (Cass. 2374/1999), per la prima volta, hanno dichiarato nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente, che prevede la capitalizzazione trimestrale, giacché basata su un uso negoziale e non già normativo. È in questo contesto che si inserisce la modifica dell'art. 120 TUB. Successivamente, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2004 (sent. 21095/2004) si è ribadita la nullità delle clausole di capitalizzazione a debito del correntista, in quanto risulta inesistente un uso normativo idoneo a derogare quanto disposto dell'art. 1283 c.c. Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nel 2010 (sent. 24418/2010), ha statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono nulle e non si convertono in clausole di diversa periodicità (semestrale o annuale). La legge di stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 legge 147/2013) ha sostituito l'art. 120 c. 2 TUB escludendo la capitalizzazione degli interessi (art. 120 c. 2 lett. b) e rinviando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Il decreto legge 18/2016 (art. 17 bis c. 1) ha nuovamente modificato l'art. 120 c. 2 lettere a) e b) TUB, ammettendo la previsione della capitalizzazione seguendo quanto previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. L'art. 120 TUB rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede quanto segue: art. 3 "dopo aver prescritto, al comma I, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; art. 6 "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". Pertanto, l'art. 120 TUB ammette la possibilità dell'anatocismo nel rispetto delle modalità indicate dalla delibera CICR succitata, secondo cui è necessario che: ricorra la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e nel contratto sia indicato il tasso annuo calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (in caso di capitalizzazione infrannuale). Relativamente a tali aspetti, la Cassazione, con la sentenza n. 4321/2022, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e all'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (in caso di capitalizzazione infrannuale). Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo, ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato, non rispetta la previsione di cui sopra, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Per aversi la capitalizzazione, è necessario che il tasso effettivo (tasso annuo dell'interesse capitalizzato) sia superiore al tasso annuo (tasso annuo dell'interesse non capitalizzato). In altre parole, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione, il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo in base alla succitata delibera CICR. Nel caso di specie, mancando il contratto, può rilevarsi che, dall'esame degli estratti conto prodotti emerge la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Con riguardo all'eccepita usura, va rilevato che risulta eccepita dalla parte esclusivamente una usura sopravvenuta. Con riguardo all'usura sopravvenuta è sorto in giurisprudenza un contrasto interpretativo circa l'ammissibilità e la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, cioè dell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Tale decisione, infatti, ha indicato che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale pronuncia è però relativa al contratto di mutuo. Occorre pertanto accertare la questione dell'usura sopravvenuta nel contratto di conto corrente. Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Venezia che si esprime proprio sulla questione dell'usura sopravvenuta nel conto corrente: "al riguardo giova osservare che la S.C. a S.U. con sentenza n. 24675 del 2017 si è pronunciata ex professo sulla c.d. usura sopravvenuta, affermando il seguente principio di diritto:
“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Ancorché la sentenza richiamata esamini un contratto di mutuo, essa declina un principio generale in materia di usura derivante da un'interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dall'art. 644 c.p. Come è noto, tali norme regolano e dettano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi è concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito. Per tale motivo – essendo pacificamente tali norme riferibili anche ai rapporti di c/c – si deve necessariamente ritenere estensibile anche ai rapporti di c/c il principio stabilito da tale importante arresto, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente. Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi ad un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto” (Trib. Venezia, 8 aprile 2020, n. 634). Va rilevato che la legge non parla di usura sopravvenuta. Lo stesso legislatore, con interpretazione autentica, come tale vincolante, ha indicato quando vi sia usura: il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 ha espressamente previsto che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E la previsione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29). In questo senso la Cassazione (Cass. 27 settembre 2013, n. 22204) evidenzia proprio come, per valutare se vi sia usura, occorre riferirsi solo al momento della pattuizione non essendo dunque ipotizzabile l'usurarietà sopravvenuta: “la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione […]”. La sentenza, quindi, esclude che vi possa essere un'usura successiva e sopravvenuta che derivi dalla variazione dei tassi “del resto, anche "l'argomento
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 logico" - di per sè comunque non sufficiente - basato su una diversità di determinazione del tasso di interesse tra i contratti di mutuo e quelli di conto corrente si mostra comunque debole, considerando che in entrambi, ove il tasso di interesse sia variabile, devono essere predeterminati in contratto (anche nel vigore della normativa anteriore alla L. n. 154 del 92) i criteri di riferimento per la sua determinazione”. La Cassazione sul punto precisa che l'accertamento circa la ricorrenza concreta di un'usura sopravvenuta è superfluo, occorrendo guardare al momento di conclusione del contratto. La domanda attorea è, pertanto, infondata.
3.Sulle spese di lite. Nulla per le spese, non essendo costituita la convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3301/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra Parte_1 [...]
, OGNI contraria istanza disattesa Controparte_1 così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 3301/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Sarno ala Via Lavorate n. 229, in persona del legale rappresentante in carica sig. , nato a [...] Parte_2
Inferiore il 29.08.1955, (C.F. ) C.F._1
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_3
C.F._2
, nata a [...] il Parte_4
01.11.1956 (C.F. ), C.F._3 tutti rappresentati e difesi disgiuntamente, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dal prof. avv. Fabrizio Fezza (C.F.
) e dall'avv. Serena Crescenzo (C.F. C.F._4
), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._5 in Nocera Inferiore alla Via G. Canale n. 41 ATTORI E
(C.F. E P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, con sede legale in alla Piazza Salimbeni 3 CP_1 CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori premettevano quanto segue:
- la società aveva Parte_1 intrattenuto con , Controparte_1 il rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito contrassegnato dal n. 631359,56 (già n. 990.06), acceso, prima dell'1/1/2003, presso la filiale di , e CP_2 tuttora in essere, con saldo al 20/2/2017 determinato dalla banca in € – 82.267,05;
- con lettera raccomandata del 20.02.2017 la aveva CP_1 intimato alla quale debitrice Parte_1 principale, ed alle signore e Parte_3 Parte_4
quali fideiussori della prima, il pagamento della
[...] predetta somma;
- nel corso dell'intero rapporto, la aveva applicato tassi CP_1
e condizioni contrattuali diverse da quelle legittimamente concordate, pervenendo ad una errata ed illegittima quantificazione dei saldi finali relativi ai menzionati rapporti di conto corrente;
- le attrici, ciascuna per quanto di competenza, contestano l'ammontare del saldo iniziale e di quello finale determinati dalla per ciascun trimestre in relazione agli indicati CP_1 conti correnti, in quanto risultanti dall'applicazione, nel corso dell'intero rapporto, di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati, e comunque non dovuti, per i motivi che di seguito si vanno ad esporre:
a) usurarietà degli interessi convenuti ed applicati, avendo la concordato ed applicato arbitrariamente ai conti CP_1 correnti condizioni contrattuali che hanno condotto alla determinazione di tassi medi effettivi globali (TEGM) superiori ai tassi soglia determinati ai sensi della L. 108/1996; b) nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse convenzionale, mancando del tutto una valida pattuizione del tasso d'interesse debitore ultralegale;
così come manca una convenzione sugli interessi creditori. In relazione ai rapporti in controversia, non è stato mai
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 convenuto lo jus variandi della banca e che comunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 118 TUB, la banca non ha mai comunicato, tanto meno con le modalità ed i tempi ivi previsti, le variazioni dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni contrattuali originariamente concordate;
c) illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
d) nullità ed inammissibilità della (Commissione di Pt_5
Massimo Scoperto), e di ulteriori addebiti di commissioni e costi non concordati;
e) mancata determinazione delle valute;
f) mancata ricezione e mancata impugnazione degli estratti conto, con contestuale richiesta di documentazione bancaria ex art. 119 TUB;
- invalidità e/o inefficacia della fideiussione, per mancanza di forma scritta (per mancanza della sottoscrizione della Banca) ed essendo indeterminato il suo oggetto, dal momento che la garanzia è concessa per tutte le eventuali e future obbligazioni che saranno assunte nei confronti della banca dal debitore principale;
- nullità, totale o parziale, della fideiussione ex art. 33 del Codice del Consumo, cui consegue la vessatorietà della c.d. clausola omnibus, della clausola con la quale si prevede che le scritture contabili della banca facciano prova contro il fideiussore, della clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare il dovuto
“a prima richiesta” e “senza eccezioni”.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo: a) di accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità, totale o parziale, dei contratti di apertura di credito e di conto corrente dedotti in atti, intercorsi tra la banca convenuta e la particolarmente, in Parte_1 relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della C.M.S., delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
b) di accertare e dichiarare l'illegittima contabilizzazione a debito dei rapporti di conto corrente indicati di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, altri oneri e
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 spese a carico del correntista, valute degli accrediti superiori ad un giorno, sia relative alle operazioni compiute sullo stesso conto, sia in relazione ad operazioni compiute su altri rapporti di conto corrente, di cui si contesta l'esistenza; c) di ricalcolare, a mezzo CTU, l'ammontare delle somme a credito ed a debito delle parti (cliente-banca) sulla base dell'intera documentazione (dalla formalizzazione negoziale all'estinzione) e sulla base delle illegittimità rilevate;
d) di condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori dalla data di ciascun addebito/riscossione; e) di condannare la banca convenuta a consegnare, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 385/1993, copia di tutta la documentazione (contratti originari, eventuali modifiche successive, estratti conto completi di staffe) relativa ai conti correnti oggetto del presente giudizio, in quanto non già consegnata e/o esibita in giudizio;
f) di accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, e comunque l'inefficacia delle fideiussioni rilasciate dalle attrici e, conseguentemente, di accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria avanzata dalla banca nei confronti dei garanti della società Parte_1
g) di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Benché ritualmente citata, non si costituiva la Controparte_1
.
[...]
In data 28/5/2018, il giudice concedeva termine per la mediazione.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
, regolarmente citata e non costituita. Controparte_1
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2. Sul merito. Va preliminarmente esaminata la questione dell'ammissibilità della domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite in presenza di un contratto di conto corrente ancora in essere. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4214 del 15/02/2024, si è pronunciata sull' “ammissibilità – e la compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario – dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto)”. In primis, i Giudici di legittimità – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ribadiscono che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, Ord. del 05-09-2018, n. 21646). Le ragioni dell'illegittimità non vanno rinvenute, secondo la Corte nel fatto che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora 'pagate, come affermato nel presente giudizio dalla Banca convenuta, dovendosi fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie”. A tal proposito, il Supremo Collegio – in perfetta continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010
– chiarisce che “costituiscono pagamento in senso
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. I giudici di legittimità precisano, inoltre, che “se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Ecco perché, secondo la Cassazione, è errato affermare, in via generale, che “si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente”. Tale eventualità si verifica, invero, solo nella situazione “in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto
“scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”. La Suprema Corte quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale
“potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». Pertanto, “il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418). Con ordinanza del 05/09/2018 n. 21646, la Cassazione ha riaffermato che il correntista, anche “in una situazione … contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo”. Pertanto, nel caso di specie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del correntista ad agire, anche in costanza di rapporto, al fine di chiarire la legittimità o meno di alcune clausole contrattuali e verificare la concreta ricaduta sul conto della loro illegittimità, ricostruendo il debito effettivamente sussistente nei confronti dell'istituto ed escludendo, per il futuro, annotazioni illegittime. Allo stesso modo sussiste l'interesse del correntista a proporre la domanda di rettifica del saldo di conto corrente. Con riguardo all'onere della prova, secondo la Cassazione, nei rapporti di conto corrente bancario il cliente, che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez.
6-1 n. 33009-19). Va altresì rilevato, come già affermato dal precedente istruttore in data 28/1/2021, l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. perché la parte non ha dato prova di aver formulato la richiesta alla Banca secondo quanto previsto dall'art. 119 TUB. Il rimedio di cui al citato art. 210 c.p.c. è fruibile non certo per sollevare la parte istante dall'onere della prova, ma solo per l'acquisizione di documenti che non siano nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011). In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica); considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) prevede quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; rilevato che, con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il
“cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione;
considerato che
, in un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, intanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro. Nel caso di specie, non era stata avanzata da parte attrice la richiesta ex art. 119 TUB alla e, pertanto, la richiesta di CP_1 esibizione ex 210 c.p.c. è stata rigettata. Né risultano prodotte in giudizio le fideiussioni, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del cliente. La mancata produzione dei contratti impedisce di valutare l'eventuale illegittimità delle clausole contenute, sia nel contratto di conto corrente, che nelle fideiussioni. Sulle contestazioni attinenti al calcolo degli interessi, parte opposta contesta il computo di interessi anatocistici ed usurari;
tuttavia, l'opponente muove questa contestazione in modo generico e non dettagliato. Va, pertanto ritenuta inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile proposta da parte attrice, che altrimenti rivestirebbe evidente intento di natura esplorativa. Infatti, si parla di ctu esplorativa quando essa non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti, ma a fare entrare nel processo nuovi fatti, che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare. La ctu esplorativa è perciò vietata, perché finalizzata ad aggirare l'onere della prova. E' stato ritenuto, (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 1963), che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca pagina 6 di 7 di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta. Va, comunque, rilevato, con riguardo alla verifica della presenza illegittima dell'anatocismo (art. 1283 c.c.), che gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, i cosiddetti interessi sugli interessi o interessi composti o secondari. Salvo usi contrari (anatocismo usuario), gli interessi scaduti possono produrre altri interessi: quando il creditore ne chieda il pagamento con domanda giudiziale (anatocismo giudiziale); quando le parti abbiano concluso una pattuizione in tal senso (anatocismo convenzionale). In entrambi i casi, si deve trattare di interessi dovuti da almeno 6 mesi (capitalizzazione semestrale). In materia, viene in rilievo l'art. 120 TUB che, nel tempo, ha subito diverse modifiche: nel 1999, nel 2014 e nel 2016. Nei contratti di conto corrente, per anni, gli istituti bancari hanno inserito le clausole di capitalizzazione, in particolare si trattava di capitalizzazione trimestrale per i crediti a favore della banca e di capitalizzazione annuale per crediti a favore dei clienti. Questo doppio regime di contabilizzazione degli interessi (trimestrale per l'istituto creditizio e annuale per il correntista) è stato considerato sperequativo in danno del cliente e ha dato la scaturigine ad un ripensamento sull'anatocismo bancario. Le banche giustificavano la disparità delle clausole di capitalizzazione in virtù degli "usi bancari", una sorta di prassi invalsa, nel tempo, nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Nondimeno, tale prassi risultava in aperto contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., il quale consente l'anatocismo solamente in tre ipotesi tassative: in presenza di conformi usi normativi (c.d. anatocismo usuario); a seguito di espressa pattuizione (c.d. anatocismo convenzionale);
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 in virtù di una domanda giudiziale (c.d. anatocismo giudiziale). I giudici di legittimità nel 1999 (Cass. 2374/1999), per la prima volta, hanno dichiarato nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. la clausola, contenuta nei contratti di conto corrente, che prevede la capitalizzazione trimestrale, giacché basata su un uso negoziale e non già normativo. È in questo contesto che si inserisce la modifica dell'art. 120 TUB. Successivamente, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2004 (sent. 21095/2004) si è ribadita la nullità delle clausole di capitalizzazione a debito del correntista, in quanto risulta inesistente un uso normativo idoneo a derogare quanto disposto dell'art. 1283 c.c. Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nel 2010 (sent. 24418/2010), ha statuito che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono nulle e non si convertono in clausole di diversa periodicità (semestrale o annuale). La legge di stabilità del 2014 (art. 1 comma 629 legge 147/2013) ha sostituito l'art. 120 c. 2 TUB escludendo la capitalizzazione degli interessi (art. 120 c. 2 lett. b) e rinviando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio la determinazione delle modalità per la produzione degli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Il decreto legge 18/2016 (art. 17 bis c. 1) ha nuovamente modificato l'art. 120 c. 2 lettere a) e b) TUB, ammettendo la previsione della capitalizzazione seguendo quanto previsto dalla delibera CICR 3 agosto 2016. L'art. 120 TUB rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede quanto segue: art. 3 "dopo aver prescritto, al comma I, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; art. 6 "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". Pertanto, l'art. 120 TUB ammette la possibilità dell'anatocismo nel rispetto delle modalità indicate dalla delibera CICR succitata, secondo cui è necessario che: ricorra la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e nel contratto sia indicato il tasso annuo calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (in caso di capitalizzazione infrannuale). Relativamente a tali aspetti, la Cassazione, con la sentenza n. 4321/2022, ha subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) e all'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa (in caso di capitalizzazione infrannuale). Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo, ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato, non rispetta la previsione di cui sopra, poiché «non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Per aversi la capitalizzazione, è necessario che il tasso effettivo (tasso annuo dell'interesse capitalizzato) sia superiore al tasso annuo (tasso annuo dell'interesse non capitalizzato). In altre parole, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto la capitalizzazione, il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione (ossia del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione) non soddisfa una delle condizioni a cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo in base alla succitata delibera CICR. Nel caso di specie, mancando il contratto, può rilevarsi che, dall'esame degli estratti conto prodotti emerge la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Con riguardo all'eccepita usura, va rilevato che risulta eccepita dalla parte esclusivamente una usura sopravvenuta. Con riguardo all'usura sopravvenuta è sorto in giurisprudenza un contrasto interpretativo circa l'ammissibilità e la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, cioè dell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675. Tale decisione, infatti, ha indicato che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Tale pronuncia è però relativa al contratto di mutuo. Occorre pertanto accertare la questione dell'usura sopravvenuta nel contratto di conto corrente. Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Venezia che si esprime proprio sulla questione dell'usura sopravvenuta nel conto corrente: "al riguardo giova osservare che la S.C. a S.U. con sentenza n. 24675 del 2017 si è pronunciata ex professo sulla c.d. usura sopravvenuta, affermando il seguente principio di diritto:
“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Ancorché la sentenza richiamata esamini un contratto di mutuo, essa declina un principio generale in materia di usura derivante da un'interpretazione sistematica della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 convertito nella legge 28.02.2001, n. 24 e dall'art. 644 c.p. Come è noto, tali norme regolano e dettano una disciplina uniforme e di carattere generale relativamente all'usura, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi è concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito. Per tale motivo – essendo pacificamente tali norme riferibili anche ai rapporti di c/c – si deve necessariamente ritenere estensibile anche ai rapporti di c/c il principio stabilito da tale importante arresto, non essendovi alcuna valida ragione per non applicarlo al rapporto di conto corrente. Ne deriva che nessuna rilevanza potrà assegnarsi ad un eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto” (Trib. Venezia, 8 aprile 2020, n. 634). Va rilevato che la legge non parla di usura sopravvenuta. Lo stesso legislatore, con interpretazione autentica, come tale vincolante, ha indicato quando vi sia usura: il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 ha espressamente previsto che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. E la previsione ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29). In questo senso la Cassazione (Cass. 27 settembre 2013, n. 22204) evidenzia proprio come, per valutare se vi sia usura, occorre riferirsi solo al momento della pattuizione non essendo dunque ipotizzabile l'usurarietà sopravvenuta: “la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione […]”. La sentenza, quindi, esclude che vi possa essere un'usura successiva e sopravvenuta che derivi dalla variazione dei tassi “del resto, anche "l'argomento
N.R.G. 3301/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 logico" - di per sè comunque non sufficiente - basato su una diversità di determinazione del tasso di interesse tra i contratti di mutuo e quelli di conto corrente si mostra comunque debole, considerando che in entrambi, ove il tasso di interesse sia variabile, devono essere predeterminati in contratto (anche nel vigore della normativa anteriore alla L. n. 154 del 92) i criteri di riferimento per la sua determinazione”. La Cassazione sul punto precisa che l'accertamento circa la ricorrenza concreta di un'usura sopravvenuta è superfluo, occorrendo guardare al momento di conclusione del contratto. La domanda attorea è, pertanto, infondata.
3.Sulle spese di lite. Nulla per le spese, non essendo costituita la convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3301/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra Parte_1 [...]
, OGNI contraria istanza disattesa Controparte_1 così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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