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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Bilotti, elettivamente domiciliato in Crotone alla Via Mario Nicoletta 18 presso il difensore avv.
Caterina Bilotti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, con il patrocinio dell'avv. Carnovale Mariagrazia, elettivamente domiciliato in Via Grazia Deledda 1 Crotone Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 28.2.2023 la ricorrente, dopo aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'indennità d'accompagnamento oltre che dell'art. 3 co 3 L. 104/1992 e, ricevuto esito negativo ad eccezione dello CP_ status di handicap grave, ha chiesto di accertare e dichiarare nei confronti dell' che la istante è in possesso dei requisiti e condizioni di legge per la concessione della pensione d'inabilità ed indennità d'accompagnamento, nonché portatore di handicap grave ex art. 3 co 3 L. 104/1992, unico requisito riconosciuto in sede di ATP dalla data del 13.07.2021 (pertanto, non contestato), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (13.07.2021); ha chiesto inoltre la rinnovazione delle operazioni peritali con riferimento all'invalidità civile;
per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, con CP_1 corresponsione di tutti gli arretrati maturati, con vittoria di spese processuali, dei diritti ed onorari da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario. Sosteneva, in particolare, la sussistenza di contraddizioni ed omissioni nella valutazione del CTU;
Il consulente, infatti, avrebbe ritenuto grave la condizione psichica della ricorrente ai fini dell'handicap, ma non altrettanto rilevante ai fini dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, non avrebbe adeguatamente valutato la certificazione del CSM di Crotone, in quanto il CTU avrebbe valutato stabile il quadro clinico della ricorrente sarebbe stabile anziché rilevare la gravità delle condizioni patologiche che limiterebbero in maniera esponenziale lo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana;
avrebbe omesso la pagina 1 di 3 valutazione del diabete mellito insulino-dipendente, non attribuendo una percentuale di invalidità per tale patologia, né indicando il riferimento tabellare, sebbene nell'elaborato abbia riconosciuto la presenza di diabete mellito di tipo II in terapia combinata;
mancherebbe poi la valutazione dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani, nonostante il CTU abbia riconosciuto la precaria stabilità psichica con ricorrenti crisi di agitazione grave;
infine, la relazione peritale non riporterebbe un'analisi dettagliata dei dati anamnestici e clinici della ricorrente, limitandosi ad enunciazioni generiche prive di adeguati riferimenti scientifici.
CP_ Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del capo di domanda finalizzato ad ottenere una statuizione di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame.
La causa, istruita dapprima mediante richiesta di relazione integrativa al CTU nominato in sede di
ATP, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
In via preliminare è inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, limitato all'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Il consulente medico-legale, all'esito della richiesta di chiarimenti all'elaborato peritale formulata con ordinanza del 5.3.2024, ha precisato di aver riportato la patologia del diabete mellito tipo II in terapia combinata di cui risulta affetta la ricorrente per mera completezza anamnestica ma di aver rilevato, al momento della visita, l'assenza dei parametri clinici necessari per inquadrare la patologia in una delle categorie previste dalle tabelle di invalidità civile ai sensi del D.M 5.2.1992, con valutazioni immuni da vizi logici che, pertanto, devono intendersi qui integralmente richiamate.
A seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti al CTU con ordinanza del 23.4.2024, vertenti sulla indicazione delle ragioni per cui, in base ai sintomi della patologia diabetica della ricorrente e alle evidenze medico-scientifiche, questa non rientri nei codici indicati e se possa essere assimilata, per analogia, a una delle patologie previste dal D.M. 5.2.1992, questo ha specificato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente non presenta complicanze croniche o acute del diabete, incluse quelle vascolari e la Sindrome Iperglicemica Iperosmolare.
Pertanto, la patologia diabetica della rilevante ai fini dell'accertamento dei requisiti Parte_1 sanitari di cui si tratta, non risulta riconducibile, neppure per analogia, alle condizioni previste nelle tabelle di invalidità civile ai sensi del D.M. 5.2.1992.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il consulente ha effettivamente valutato la patologia psichica da cui è affetta, purtuttavia ritenendo non sussistenti i presupposti per la sussistenza del requisito sanitario de quo, rilevando come: “Non si sono oggi manifestate altre patologie che intacchino in maniera significativa la sua autonomia quotidiana. Valutando i risvolti funzionali della descritta malattia, si può solo confermare il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione, ribadendo la non sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocato diritto all'accompagnamento. Le condizioni generali della Sig.ra non possono essere Parte_1 considerate tali da giustificare una mancanza di autonomia: la deambulazione è autonoma, così come le pagina 2 di 3 capacità intellettive si sono rivelate integre, con un normale orientamento temporo-spaziale seppur in presenza di umore deflesso”.
In definitiva, mancando ragioni desumibili dalla scienza medica, non dedotte dalla parte ricorrente, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità, a differenza di quello di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/1992, con conseguente rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 in capo alla ricorrente a far data dal 13.7.2021;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Bilotti, elettivamente domiciliato in Crotone alla Via Mario Nicoletta 18 presso il difensore avv.
Caterina Bilotti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, con il patrocinio dell'avv. Carnovale Mariagrazia, elettivamente domiciliato in Via Grazia Deledda 1 Crotone Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto il 28.2.2023 la ricorrente, dopo aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità e dell'indennità d'accompagnamento oltre che dell'art. 3 co 3 L. 104/1992 e, ricevuto esito negativo ad eccezione dello CP_ status di handicap grave, ha chiesto di accertare e dichiarare nei confronti dell' che la istante è in possesso dei requisiti e condizioni di legge per la concessione della pensione d'inabilità ed indennità d'accompagnamento, nonché portatore di handicap grave ex art. 3 co 3 L. 104/1992, unico requisito riconosciuto in sede di ATP dalla data del 13.07.2021 (pertanto, non contestato), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (13.07.2021); ha chiesto inoltre la rinnovazione delle operazioni peritali con riferimento all'invalidità civile;
per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, con CP_1 corresponsione di tutti gli arretrati maturati, con vittoria di spese processuali, dei diritti ed onorari da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario. Sosteneva, in particolare, la sussistenza di contraddizioni ed omissioni nella valutazione del CTU;
Il consulente, infatti, avrebbe ritenuto grave la condizione psichica della ricorrente ai fini dell'handicap, ma non altrettanto rilevante ai fini dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, non avrebbe adeguatamente valutato la certificazione del CSM di Crotone, in quanto il CTU avrebbe valutato stabile il quadro clinico della ricorrente sarebbe stabile anziché rilevare la gravità delle condizioni patologiche che limiterebbero in maniera esponenziale lo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana;
avrebbe omesso la pagina 1 di 3 valutazione del diabete mellito insulino-dipendente, non attribuendo una percentuale di invalidità per tale patologia, né indicando il riferimento tabellare, sebbene nell'elaborato abbia riconosciuto la presenza di diabete mellito di tipo II in terapia combinata;
mancherebbe poi la valutazione dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani, nonostante il CTU abbia riconosciuto la precaria stabilità psichica con ricorrenti crisi di agitazione grave;
infine, la relazione peritale non riporterebbe un'analisi dettagliata dei dati anamnestici e clinici della ricorrente, limitandosi ad enunciazioni generiche prive di adeguati riferimenti scientifici.
CP_ Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del capo di domanda finalizzato ad ottenere una statuizione di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in mancanza della prova del requisito sanitario previsto per la concessione dei benefici in esame.
La causa, istruita dapprima mediante richiesta di relazione integrativa al CTU nominato in sede di
ATP, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
In via preliminare è inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei della prestazione in oggetto, trattandosi di giudizio intrapreso in seguito all'espletamento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, limitato all'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità.
Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Il consulente medico-legale, all'esito della richiesta di chiarimenti all'elaborato peritale formulata con ordinanza del 5.3.2024, ha precisato di aver riportato la patologia del diabete mellito tipo II in terapia combinata di cui risulta affetta la ricorrente per mera completezza anamnestica ma di aver rilevato, al momento della visita, l'assenza dei parametri clinici necessari per inquadrare la patologia in una delle categorie previste dalle tabelle di invalidità civile ai sensi del D.M 5.2.1992, con valutazioni immuni da vizi logici che, pertanto, devono intendersi qui integralmente richiamate.
A seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti al CTU con ordinanza del 23.4.2024, vertenti sulla indicazione delle ragioni per cui, in base ai sintomi della patologia diabetica della ricorrente e alle evidenze medico-scientifiche, questa non rientri nei codici indicati e se possa essere assimilata, per analogia, a una delle patologie previste dal D.M. 5.2.1992, questo ha specificato, con conclusioni immuni da vizi logici e supportate dagli accertamenti diagnostici in atti, oltre che dall'esame obiettivo, che si ritiene di condividere, che la ricorrente non presenta complicanze croniche o acute del diabete, incluse quelle vascolari e la Sindrome Iperglicemica Iperosmolare.
Pertanto, la patologia diabetica della rilevante ai fini dell'accertamento dei requisiti Parte_1 sanitari di cui si tratta, non risulta riconducibile, neppure per analogia, alle condizioni previste nelle tabelle di invalidità civile ai sensi del D.M. 5.2.1992.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il consulente ha effettivamente valutato la patologia psichica da cui è affetta, purtuttavia ritenendo non sussistenti i presupposti per la sussistenza del requisito sanitario de quo, rilevando come: “Non si sono oggi manifestate altre patologie che intacchino in maniera significativa la sua autonomia quotidiana. Valutando i risvolti funzionali della descritta malattia, si può solo confermare il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione, ribadendo la non sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocato diritto all'accompagnamento. Le condizioni generali della Sig.ra non possono essere Parte_1 considerate tali da giustificare una mancanza di autonomia: la deambulazione è autonoma, così come le pagina 2 di 3 capacità intellettive si sono rivelate integre, con un normale orientamento temporo-spaziale seppur in presenza di umore deflesso”.
In definitiva, mancando ragioni desumibili dalla scienza medica, non dedotte dalla parte ricorrente, si ritiene che, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico, non sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità, a differenza di quello di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/1992, con conseguente rigetto del ricorso, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si ritengono, dunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
CP_ Sono definitivamente poste a carico dell' le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 3, co. 3 L. 104/1992 in capo alla ricorrente a far data dal 13.7.2021;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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