Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 651/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MESSORA MARIA CHIARA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DE BELLO GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e autorizzando gli stessi a vivere separati con
[...] Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, previa comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- ordinare al Comune di Gonzaga (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra essi coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della loro comparizione e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter/5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Affidamento della figlia minorenne. Affidare la figlia minore , di anni 15, Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre. I genitori, quindi, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima sulle questioni di ordinaria amministrazione. Ogni genitore si impegna ad educare la figlia nel rispetto e nell'affetto per l'altro, promuovendo altresì buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con i rispettivi familiari. Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni di con i genitori, questa Per_1 seguirà lo schema concordato tenuta in considerazione la sua età: - potrà Per_1 vedere il padre quando vorrà e trascorrere un fine settimana alternato con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera compatibilmente con i suoi impegni scolastici. Ciascun genitore inoltre trascorrerà con due giorni Per_1 infrasettimanali con pernottamento quando non vi trascorrerà il fine settimana, e nel caso contrario vi trascorrerà un giorno infrasettimanale con pernottamento.
Durante i rispettivi periodi i genitori provvederanno ad adempiere alle ordinarie necessità della figlia, alle sue attività scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative. Ciascun genitore terrà con sé un pari periodo di vacanza Per_1 natalizio (7 giorni anche non continuativi) comprensivo ad anni alterni della
Vigilia e del giorno di Natale e del 31 dicembre e del 1° gennaio. La figlia starà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni il giorno dell'Epifania. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo la madre mentre in quelli dispari il padre. Durante il periodo delle vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé
per pari periodo, alternando il giorno di Pasqua e quello del Lunedì Per_1 dell'Angelo. starà poi con l'uno e con l'altro genitore nei giorni di festività Per_1 infra-annuale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc.) secondo il principio dell'alternanza, con almeno un pernottamento. Nel periodo delle ferie estive i genitori trascorreranno con un periodo di 15 giorni ciascuno, anche non Per_1 consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno in forma scritta anche tramite messaggistica (WhatsApp, SMS, mail, ecc.). Entrambi i genitori si comunicheranno preventivamente reciprocamente l'eventuale località di villeggiatura. Le spese relative alla minore connesse ai periodi di vacanza saranno sostenute in via esclusiva dal genitore con cui la minore trascorrerà i singoli periodi di vacanza. I genitori potranno sempre concordare con congruo avviso ulteriori diversi periodi e/o giornate di frequentazione con la figlia.
2. Mantenimento figlia minore. I ricorrenti convengono che il sig. CP_1 versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento
[...] Parte_1 della figlia minore , considerata l'assegnazione a quest'ultima Per_1 dell'abitazione familiare di comune proprietà, la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul C/C cod. IBAN:
2 [...]. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese successivo alla data di omologa. Entrambe le parti convengono che l'assegno unico e universale sia percepito in ragione del 100% dalla sig.ra con obbligo per il sig. Parte_1 CP_1 di provvedere alla sottoscrizione di tutta la documentazione che si renderà necessaria a partire dal mese di dicembre 2024. I genitori in relazione alle spese straordinarie, determinate come da protocollo vigente presso il Tribunale di
Mantova, a loro noto e da ritenersi quivi integralmente trascritto (Doc 08 Protocollo di intesa Trib MN 2024.pdf), concordano che le stesse saranno assolte nella misura del 50% ciascuno con limite massimo di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun genitore), stabilendo fin d'ora che eventuali spese ulteriori andranno previamente concordate con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
3. L'abitazione coniugale. L'abitazione coniugale di via Padania n. 18/C sita in Gonzaga (MN), di proprietà comune dei coniugi, è assegnata alla Sig.ra Parte_1
con tutti gli arredi in essa contenuti, che continuerà ad abitarvi
[...] unitamente alla figlia minore. La sig.ra assegnataria della casa Parte_1 coniugale si impegna ed obbliga a provvedere in via esclusiva all'ordinaria manutenzione dell'immobile, mentre la straordinaria manutenzione dello stesso sarà suddivisa in ragione del 50% ciascuno data la comune proprietà dei coniugi, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il sig. data Controparte_1 l'attuale difficoltà che attraversa il mercato immobiliare delle locazioni, lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre la data del 30/04/2025.
4. Entrambe le parti dichiarano di godere di adeguati redditi e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente qualsiasi somma a titolo di proprio mantenimento e/o di alimenti.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5. . Alla sig.ra resta definitivamente assegnata in CP_2 Parte_1 via esclusiva l'autovettura Volkswagen Polo, targata FJ846EY. Al sig. CP_1 resta definitivamente assegnata in via esclusiva l'autovettura Opel Corsa,
[...] targata FA426XX.
6. Dichiarare le spese legali compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GONZAGA (MN) in data 02/04/2011 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo
3 atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GONZAGA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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