Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 14224/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14224/2022 RGAC e vertente
TRA
, , in persona del TE Parte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella 88 presso l'avv. Lucia Piscitelli, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in RO
Napoli alla Via Maranda 55/B presso l'avv. Marco Febbraio, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
(in primo grado elettivamente domiciliato presso l'avv. Immacolata Controparte_2
Coppola casella PEC Email_1
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale pagina 1 di 4
La sentenza impugnata va confermata. Con sentenza 743/2022 il GdP di Napoli ha dichiarato il conducente dell'autovettura Nissan Micra tg. CP840XC di proprietà di responsabile di un sinistro Controparte_2 verificatosi in data 9/12/2014 in Napoli, tra il predetto veicolo ed il motoveicolo Piaggio Liberty tg X748HM di proprietà di ed assicurato per la RCA con Controparte_3 [...]
, ed ha condannato quest'ultima ex art. 149 Cod.Ass. a risarcire i TE danni subiti dal veicolo di pagando euro 1000 a sas Moto Junior di CP_3 P_
, quale cessionaria del credito, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed
[...] oltre alle spese di negoziazione assistita e di lite distratte in favore dell'avv. Marco Febbraio;
ha proposto appello chiedendo di dichiarare TE infondata la domanda proposta in primo grado condannando di RO P_
, condannando quest'ultima a restituire tutte le somme incassate in esecuzione
[...] della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado;
si è costituita
[...]
, chiedendo di confermare la sentenza impugnata, con RO vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
ora la causa va decisa. Con un primo motivo d'impugnazione si deduce che, nonostante TE avesse rilasciato alla contraente della polizza il contrassegno ed il certificato
[...] attestanti la copertura assicurativa al momento del sinistro, non era poi stato pagato il premio, per cui al momento del sinistro il veicolo di doveva Controparte_3 considerarsi non assicurato;
secondo parte appellante il principio per il quale “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo”, non sarebbe applicabile al caso di risarcimento diretto previsto dall'art. 149 Cod.Ass., poiché non vi è da tutelare l'affidamento del terzo – dato che, evidentemente, l'assicurato sa bene se il premio è stato pagato o meno;
così però non è, poiché, come spiega Cass. 20374/2015: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, il danneggiato cui siano stati rilasciati il certificato ed il contrassegno assicurativo può agire nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, quand'anche il pagamento del premio sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel caso specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva per la promovibilità della azione diretta nei confronti dell'assicuratore è, in virtù del combinato disposto degli artt. 127 del d.lgs. cit. e 1901 c.c., l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo e, dall'altro, che tale azione è la stessa prevista dall'art. 144 del medesimo d.lgs. per le ipotesi ordinarie, con l'unica particolarità che destinatario ne è l'assicuratore della vittima, anziché del responsabile civile, con accollo liberatorio "ex lege" del debito di quest'ultimo.”. Pertanto, tale motivo è infondato ,a prescindere dalla circostanza che il premio fosse stato effettivamente pagato o meno. Con un secondo motivo si deduce che il teste , escusso in primo Testimone_1 grado, non fosse attendibile, perché: era il padre del conducente del motociclo di non aveva specificato il colore dell'autovettura Nissan Micra di Controparte_3 pagina 2 di 4 ; non aveva descritto il conducente dell'autovettura di , in particolare CP_2 CP_2 non aveva fornito alcuna indicazione relativa all'età; non aveva precisato se a bordo dell'autovettura di , oltre al conducente, vi fossero altre persone. Si osserva in CP_2 proposito, prima di tutto, che l'essere il testimone il padre del conducente di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro non è una circostanza che lo renda in assoluto inattendibile: il conducente del veicolo di non è parte del presente giudizio, e se anche lo CP_2 fosse stato, la Corte Costituzionale con sentenza 248/1974 ha dichiarato illegittimo l'art. 247 cpc che rendeva incapaci a deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta, e coloro che erano legati alle parti da vincolo di affiliazione, salvo che la causa vertesse su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia. In secondo luogo, è vero che il teste non ha specificato il colore dell'autovettura Nissan Micra, e che nulla ha detto circa l'età del conducente di tale veicolo, né ha precisato se sulla Nissan Micra vi fossero altre persone, ma è anche vero che nessuno gli ha chiesto nulla in proposito. Il colore dell'autovettura danneggiante e l'età del conducente della stessa, o la presenza di altre persone a bordo, sono particolari accessori dell'evento, dato che non influiscono in alcun modo sulla dinamica (salvo casi eccezionali: per esempio, un'età molto avanzata del conducente di un veicolo potrebbe indurre a pensare che non guidasse bene;
oppure se altre persone a bordo influissero sulla condotta di guida del conducente), e quindi è naturale che un testimone possa non fornire tali particolari, se gli viene chiesto di descrivere la dinamica. Certo, se al teste fosse stato domandato di specificare il colore della Nissan Micra o l'età del conducente della stessa, o se vi fossero passeggeri su quel veicolo, ed egli non avesse saputo rispondere o avesse fornito informazioni errate, ciò avrebbe potuto riflettersi sulla sua attendibilità: ma così non è stato. Quindi, le ragioni addotte dall'appellante per considerare inattendibile il teste escusso in primo grado, non possono essere condivise. Non potendo essere accolto nessuno dei motivi d'impugnazione, la sentenza impugnata va confermata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (parametro cause sino ad € 1100).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14224/2022 tra:
[...]
, appellante;
Parte_3 P_ di , nonché , appellati;
così provvede:
[...] P_ Controparte_2
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del RO presente grado, che liquida in € 662 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Marco Febbraio. pagina 3 di 4 Così deciso in Portici in data 26/5/2025 Il giudice unico
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