TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 116
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che le disposizioni del T.U.S.P. (in particolare artt. 5, 7 e 8) si applicano anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, richiedendo una motivazione analitica per l'acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, e la trasmissione della relativa delibera all'AGCM.

  • Accolto
    Mancata adozione degli atti deliberativi e comunicazione all'Autorità

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo motivato e trasmettendolo all'AGCM entro un termine definito.

  • Accolto
    Comportamento omissivo e contrario alla normativa a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune, ritenendo che l'inerzia del Comune nel conformarsi al parere motivato dell'Autorità costituisse una violazione degli obblighi di legge posti a tutela della concorrenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 116
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo