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4 febbraio 2001
4 febbraio 2001
Art. 23. (Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile). 1. In attuazione dell' articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 , all'artico1o 1751-bis del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura non provvigionale.
L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa' di persone o di societa' di capitali con un solo socio, nonche', ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa' di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1o giugno 2001.
Note all' art. 23:
- La direttiva 86/653/CEE e' pubblicata in GUCE L 382 del 31 dicembre 1986.
- Il testo vigente dell' articolo 1751-bis del codice civile , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura nan provvigionale. L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".
"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura non provvigionale.
L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa' di persone o di societa' di capitali con un solo socio, nonche', ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa' di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1o giugno 2001.
Note all' art. 23:
- La direttiva 86/653/CEE e' pubblicata in GUCE L 382 del 31 dicembre 1986.
- Il testo vigente dell' articolo 1751-bis del codice civile , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura nan provvigionale. L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".
Commentari • 4
- 1. Agenzia: la Cassazione torna a pronunciarsi sull’onerosità del patto di non concorrenzaA&A Studio Legale · https://www.albeeassociati.it/en/news/ · 30 settembre 2016 · 15.100207
[…] Nella decisione sopra citata, la Suprema Corte ha ribadito il principio, già espresso con la sentenza n.12127/2015, secondo cui l'art.1751 bis, comma 2 c.c., introdotto dall'art.23 Legge n.422/2000, in forza del quale l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore (cioè, l'1 giugno 2001) ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente. […]
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Giurisprudenza • 34
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2019, n. 11468Provvedimento: […] 1.11 primo motivo censura, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione degli art. 112 e 115 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudice d'appello, pur a fronte della mancata produzione dell' accordo collettivo degli agenti, ha accolto la richiesta di parte attrice di vedersi riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela, riconoscendola dovuta sulla base di una deroga prevista dall'Accordo economico collettivo ( non prodotto) del 2009 all'art. 23 della legge 422/2000 che esclude il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1751 bis cod. civ. alle società a responsabilità limitata con due o più soci. […]Leggi di più...
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