Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03102/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2022, proposto da
Moves S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Giovanni Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti di diniego di rilascio alla autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, notificati in data 9/8/2022, in appresso individuati:
- cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-24/2022;
- cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-25/2022;
- cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-26/2022;
- cartello pubblicitario monofacciale opaco mt 2,00 x 2,50 – in rotatoria / Via Grandi / Via XXV Aprile - Peschiera Borromeo, - Pratica Suap n. IP-27/2022
nonchè di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente presentava avanti gli uffici dell’intimata Amministrazione, in data 17 - 18 febbraio 2022, 4 domande volte alla autorizzazione alla installazione di cartellonistica pubblicitaria in rotatoria Via Grandi / Via XXV Aprile.
La polizia locale esprimeva parere favorevole, con nota prot. n. 7939 del 7 marzo 2022 limitatamente agli aspetti di viabilità; analogamente, gli uffici del servizio urbanistica del Comune rilasciavano parere favorevole, con nota prot. n. 14295 dell'8 marzo 2022.
Nondimeno, a seguito del parere negativo, di contro, emanato dal “servizio ambiente” -sulla scorta di previsioni di messa a dimora di essenze arboree e di piantumazione nell’area, contenute in uno studio di fattibilità fatto proprio dalla Amministrazione con delibera giuntale n. 9/22- il Comune comunicava alla ricorrente il cd. “preavviso di rigetto”, fondato sul ridetto parere negativo per cui “ la porzione di suolo individuata per l’installazione degli impianti era stata oggetto di operazioni di messa a dimora di tigli e di bulbi fioriti durante la stagione 2020-2021 ; tale area era attualmente oggetto di studio finalizzato alla messa a dimora di ulteriori essenze arboree e arbustive ”.
La ricorrente presentava apposite deduzioni in data 25 maggio 2022, non positivamente valutate dal Comune che, al fine, con i provvedimenti gravati negava le richieste autorizzazioni.
Avverso tali ultimi provvedimenti insorgeva la ricorrente, ad unico, articolato, mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell’art. 23 comma 5 del d.lgs 285/1992 e succ. mod. – violazione e falsa applicazione dell’art. 51 comma 4) lett. c) del regolamento di attuazione del codice della strada - carenza di motivazione -manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ dei provvedimenti impugnati – travisamento dei fatti e inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione - sviamento di potere, stante la infondatezza delle ragioni ostative addotte dalla Amministrazione, la genericità dello “studio di fattibilità” da questa invocato, la disparità di trattamento rispetto ad altre imprese, di contro autorizzate ad installazioni similari, la omessa valutazione delle puntuali deduzioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento e, dunque, la pretermissione delle sue indefettibili guarentigie.
Si costituiva l’intimato Comune, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato.
Inammissibili, prima ancora che infondate, si appalesano le doglianze relative alla asserita pretermissione delle guarentigie procedimentali spettanti alla società ricorrente, ovvero alla carenza di motivazione e alla violazione in concreto del principio del contraddittorio, a dire di essa ricorrente concretatosi pel tramite della omessa valutazione delle deduzioni difensive articolate nel corso del procedimento e, indi, della consequenziale carenza di istruttoria e di autonoma motivazione del provvedimento finale.
E, invero:
- siccome reiteratamente affermato in sede di scrutinio di analoghe doglianze (solo da ultimo, TAR Campania, VI, 10 marzo 2026, n. 1649; Id., id., 24 luglio 2023, n. 4418) non è stato rappresentato nel gravame alcun plausibile argomento la cui “introduzione” nel procedimento - rectius , la cui omessa valutazione da parte del Comune- sarebbe stata in grado di diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione (siccome si avrà modo di illustrare infra , in sede di scrutinio delle censure afferenti al “merito” della fattispecie);
- in ogni caso le deduzioni introdotte nel procedimento, ben sono state valutate dalla Amministrazione e reputate inidonee ad orientarne diversamente il giudizio, tenuto altresì conto dell’inveterato insegnamento che esclude la necessità di una analitica e partita confutazione delle osservazioni procedimentali presentate dagli interessati, all’uopo essendo necessario (e sufficiente) un adeguato impianto motivazionale volto a lumeggiare l’ iter logico-giuridico seguito dalla Amministrazione, e da cui si possano inferire le ragioni della mancata condivisione delle ridette deduzioni procedimentali (tra le tante, TAR Lombardia, IV, 26 novembre 2025, n. 3843; CdS, IV, 18 giugno 2025, n. 5323; Id., V, 2 maggio 2025, n. 3724; CdS, V, 30 ottobre 2018, n. 6173; Id., IV, 3 ottobre 2014, n. 4967).
Sotto altro, e di per sé dirimente aspetto, non è, in ogni caso, indicata la rilevanza che in concreto hanno assunto gli asseriti vizi procedimentali e, dunque, la loro valenza incidente sul contenuto sostanziale dei fatti fondanti i gravati provvedimenti.
Ne discende la inammissibilità per genericità delle censure di matrice procedimentale, ove si abbia riguardo al di per sé risolutivo rilievo che non risulta allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, mancando parte ricorrente di indicare in qual modo e in che misura i lamentati vizi abbiano in concreto precluso la introduzione di deduzioni in grado di sostanzialmente incidere sulle determinazioni della Amministrazione comunale, ovvero abbia potuto in qualche modo ledere il diritto di essa ricorrente all’ottenimento di una decisione “equa”.
In ogni caso, le censure afferenti alla asserita violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale sono prive di fondamento atteso che, siccome in appresso si puntualizzerà in sede di negativo scrutinio dei motivi “afferenti al merito”, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
E, invero, le ragioni poste a fondamento dei gravati provvedimenti, invero, appaiono adeguatamente illustrate nel corpo di essi provvedimenti, emergenti all’esito di una istruttoria non carente, sollevate, segnatamente, dagli uffici del servizio ambiente del Comune, id est dagli uffici comunali competenti ratione materiae in relazione ai profili per cui è causa, afferenti giustappunto alla incompatibilità delle agognate installazioni con i progettati interventi di piantumazione connotanti l’area de qua agitur , già interessata durante la stagione 2020/2021 di operazioni di messa a dimora di tigli e di bulbi fioriti.
In particolare, i gravati provvedimenti fondano:
- sulle reiterate determinazioni consultive assunte dal ridetto servizio ambiente del Comune;
- sul contenuto del progetto di fattibilità approvato con delibera di Giunta comunale n. 99/2022, integrante la prima fase di progettazione di opere pubbliche anche a mente della nuova disciplina codicistica che governa i contratti pubblici;
- sulle previsioni espressamente caratterizzanti tale atto, promanante dalla giunta comunale, a mente delle quali l’area che ne occupa, id est “ la rotatoria di Canzo ” avrebbe dovuto essere connotata da interventi di messa a dimora di piantumazioni arbustive e floreali finalizzati alla valorizzazione del ruolo di importante crocevia di essa area e al miglioramento del decoro urbano.
Di qui la emersione, expressis verbis , di interessi metaindividuali incompatibili con quelli azionati dalla società ricorrente, comechè afferenti:
- alla riqualificazione urbana e dal miglioramento del decoro della rotatoria di Canzo, area ricade a margine di un corridoio ecologico e “ area strategica perché, oltre a costituire una porta d’accesso alla città, svolge anche la funzione di nodo di interconnessione ecologica tra i territori del Parco Agricolo Sud Milano a cavallo di via XXV Aprile ed il grande bacino artificiale dell’Idroscalo ” (cfr., delibera di g.c. n. 99 del 9 maggio 2022 e, segnatamente, l’allegato tecnico di detta deliberazione); trattasi, peraltro di ambito territoriale destinato a verde pubblico, come specificato nel Piano dei Servizi approvato dal resistente Comune, applicandosi quanto previsto alla sezione “ 1.3.5 Il verde” trattandosi di spazi pubblici e aree piantumate;
- ad area che si pone in continuità con filari e fasce boscate; di qui la ragionevolezza delle previsioni progettuali quivi censurate, ostative alla installazione di impianti pubblicitari in area, del resto, già in passato caratterizzata da operazioni di piantumazione di tigli e bulbi fioriti durante la stagione 2020-2021;
- ad area che, in ogni caso anche sotto il profilo paesaggistico, viene definita come di “rilevanza media”, comechè attinente alla “viabilità” (art. 26 NTA del PGT).
L'installazione degli impianti pubblicitari de quibus agognati dalla società ricorrente, pertanto, avrebbe interferito con i previsti interventi di riqualificazione urbana.
Del resto, non priva di significanza si appalesa la circostanza -di cui ha dato conto ed evidenza documentale la resistente Amministrazione comunale- per cui alle previsioni del progetto di fattibilità risulta poscia esser stata data concreta attuazione alla fine del 2025 (cfr., e-mail del 15 dicembre 2025 quivi pure versata in atti dalla civica Amministrazione), con l’inizio delle operazioni per la messa a dimora degli oleandri presso la rotatoria per cui è causa.
Né possono assumere soverchia rilevanza gli apporti consultivi, di segno favorevole alle istanze della ricorrente, che nel corso del procedimento sono stati espressi:
- dalla polizia locale, per aspetti afferenti esclusivamente al profilo della viabilità;
- del servizio urbanistica del Comune, per i profili di matrice eminentemente edilizia e urbanistica.
Ciò che quivi massime viene in rilievo, di contro, è la valutazione negativa espressa dal servizio ambiente -sulla scorta di concrete indicazioni progettuali contenute nel ridetto studio di fattibilità, “fatto proprio” dal Comune pel tramite della più volte citata deliberazione giuntale n. 99/22- e volta giustappunto alla emersione di specifici interessi pubblici (riqualificazione urbana, decoro, incremento della vegetazione) ostativi alle installazioni pubblicitarie richieste dalla ricorrente.
Al di là ed a prescindere dalla natura e dalla valenza effettuale attribuibile ex se allo studio di fattibilità nell’ambito dei diversi stadi che conducono alla realizzazione di opere pubbliche, ciò che assume rilevanza nella fattispecie è la manifestazione di volontà espressamente formulata dalla giunta comunale -e cristallizzata in apposita deliberazione, con il correlato allegato tecnico- che recepisce indicazioni e previsioni (piantumazione) ictu oculi collidenti con le installazioni richieste dalla ricorrente.
Né può quivi trovare ingresso la censura di disparità di trattamento, pure dedotta dalla ricorrente, atteso che:
- in punto di fatto, la mutazione delle circostanze avvenuta con l'approvazione dello studio di fattibilità nel maggio 2022 vale ad integrare idonea sopravvenienza che, indi, ben varrebbe, e ben vale, a giustificare -da quel momento- la adozione di determinazioni diverse da quelle che, “in ipotesi” in subiecta materia , dapprima potrebbero essere state adottate dal Comune;
- ancora in punto di fatto, le allegazioni della Amministrazione, a mente delle quali “ dal 2020 per l’installazione di cartelli pubblicitari intorno alla rotatoria Canzo, non sono state rilasciate autorizzazioni né a OS SR né ad altri operatori terzi ” sono rimaste priva di una specifica contestazione da parte della ricorrente, che non ha, per converso, fornito evidenze documentali comprovanti il suo assunto;
- in punto di diritto, difficilmente predicabile si appalesa una doglianza di tal fatta in subiecta materia , connotata da consistenti margini di discrezionalità anche “tecnica”, in assenza anche solo di un principio di prova circa la esistenza di provvedimenti di segno opposto a quelli gravati (di autorizzazione, cioè) adottati in loco e nella ricorrenza della medesima cornice di fatto e di diritto (delibera di g.c. n. 99/22) in cui si colloca l’ agere provvedimentale per cui è causa.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
BE Di MA, Presidente
CO VA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | BE Di MA |
IL SEGRETARIO