Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 115/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 115 R. G. dell'anno 2025 tra nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CINZIA BRUNO, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CRISTINA FORNAROLI, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
- i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con loro Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la residenza materna e con diritto per il padre di poterli vedere e tenere con sé:
- a weekend alternati dalle ore 16:30 del venerdì quando li andrà a prendere a scuola sino alle ore 21:00 della domenica quando li riporterà dalla madre;
- , il mercoledì dalle ore 17:30 sino alla fine dell'allenamento di calcio, il Per_2 Per_1
giovedì alle ore 17:15 quando la porterà a ballo latino americano;
- una cena infrasettimanale in coincidenza degli allenamenti di calcio del figlio o delle lezioni di ballo della figlia ed il sabato di pertinenza della madre, alla partita di calcio del figlio, occasionalmente e saltuariamente, ove fosse impossibilitata ad accompagnarlo e salvo diversi impegni con i minori;
- alternativamente il giorno di Natale o S. Stefano e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali da distribuire;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
- il padre verserà alla madre, entro l'ultimo giorno di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per figlio), adeguabile annualmente secondo ISTAT, oltre al 60% delle spese mediche non coperte dal
SSN, dentistiche, scolastiche, sportive/ricreative, così come definite e regolamentate dal
Protocollo del Tribunale di Verbania;
- il padre tratterrà integralmente quanto percepito in Svizzera a titolo di assegni familiari in via retroattiva a partire da gennaio 2025 compreso e si farà carico di integralmente rimborsare l di quanto percepito in esubero nel 2024 senza che la Sig.ra CP_2
gli debba rifondere alcunché di quanto versatole nel 2024, a titolo di assegni Pt_1 familiari svizzeri, autorizzando la moglie a trattenere integralmente l'assegno unico percepito in Italia
- la casa coniugale con i relativi arredi e pertinenze siti in Via Bianchi Novello n. 81 a
Villadossola, rimangono assegnate alla moglie in quanto collocataria dei figli minori, con ripartizione metà ciascuno del pagamento del mutuo ipotecario di cui sono gravate;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non pretendono reciprocamente alcun mantenimento;
- l'autovettura Hyundai, targata FS172GH, cointestata, rimane assegnata alla moglie
che si occuperà delle formalità di trapasso. Parte_1 - l'autovettura Ford targata EP702WY, cointestata, rimane assegnata al marito CP_1
che si occuperà delle formalità di trapasso.
[...]
- i Sig.ri e rimanendo in comproprietà di beni Parte_1 CP_1
regoleranno in proseguo i rapporti economici/patrimoniali tra loro.
- di non volersi riconciliare;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse"
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi della decisione
Con ricorso in data 19/01/2025, e chiedevano Parte_1 CP_1 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Villadossola (VB) il 7.3.2012.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in Villadossola (VB) il 7.3.2012 e si sono separati consensualmente in corso di causa, con sentenza n. 222/2024, pubblicata in data 22/04/2024, e passata in giudicato il 23/11/2024 e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non pretendono reciprocamente alcun mantenimento, che l'autovettura Hyundai, targata
FS172GH, cointestata, rimane assegnata alla moglie che si occuperà Parte_1 delle formalità di trapasso, che l'autovettura Ford targata EP702WY, cointestata, rimarrà assegnata al marito che si occuperà delle formalità di trapasso. CP_1
Si dà atto, infine, che i sig.ri e rimanendo in Parte_1 CP_1
comproprietari dei beni comuni, regoleranno in proseguo i rapporti economici/patrimoniali tra loro e che entrambi rinunciano all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Villadossola (VB) in data 7.7.2012, trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del medesimo Comune al n. 3, parte 2, serie A, anno 2012 affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza materna;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli minori:
- a weekend alternati dalle ore 16:30 del venerdì quando li andrà a prendere a scuola sino alle ore 21:00 della domenica quando li riporterà dalla madre;
- , il mercoledì dalle ore 17:30 sino alla fine dell'allenamento di calcio, il Per_2 Per_1
giovedì alle ore 17:15 quando la porterà a ballo latino americano;
- una cena infrasettimanale in coincidenza degli allenamenti di calcio del figlio o delle lezioni di ballo della figlia ed il sabato di pertinenza della madre, alla partita di calcio del figlio, occasionalmente e saltuariamente, ove fosse impossibilitata ad accompagnarlo e salvo diversi impegni con i minori;
- alternativamente il giorno di Natale o S. Stefano e di Pasqua o Lunedì dell'Angelo, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali da distribuire;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla madre, entro l'ultimo giorno di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 1.000,00 (euro
500,00 per figlio), adeguabile annualmente secondo ISTAT, oltre al 60% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive/ricreative, così come definite e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
dispone che il padre tratterrà integralmente quanto percepito in Svizzera a titolo di assegni familiari in via retroattiva a partire da gennaio 2025 compreso e si farà carico di integralmente rimborsare l di quanto percepito in esubero nel 2024 senza che CP_2
la Sig.ra gli debba rifondere alcunchè di quanto versatole nel 2024, a titolo di Pt_1 assegni familiari svizzeri, autorizzando la moglie a trattenere integralmente l'assegno unico percepito in Italia;
assegna la casa coniugale con i relativi arredi e pertinenze siti in Via Bianchi Novello n. 81
a Villadossola in uso alla moglie, in quanto collocataria dei figli minori, con ripartizione metà ciascuno del pagamento del mutuo ipotecario di cui sono gravate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 12/05/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco