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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 378/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1115/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Lodi, est. Dott. Manfredi, discussa all'udienza collegiale dell'8-5- 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Roberto Tarzia e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale sito in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Floris, Francesca Controparte_1
Ferrando e Giulia Basso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano, Privata Maria Teresa, n. 4
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“accertare e dichiarare che , alla data di presentazione della domanda di pensionamento, non possedeva Controparte_1 i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981 con conseguente piena legittimità del Pt_ provvedimento di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica a suo tempo disposto da , non avendo il lavoratore perfezionato il necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente, per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica attualmente posta in pagamento in favore di
in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di LODI sez. lav. (…). Controparte_1 Spese, diritti ed onorari del doppio grado vinti”.
PER L'APPELLATO:
“Nel merito:
[1] −rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di Lodi e pubblicata in data 23 aprile 2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
in ogni caso:
−con vittoria di spese, diritti e onorari in entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 194/2024 il Tribunale di Lodi (Dott. Manfredi) ha rigettato il ricorso proposto dall' nei confronti di , condannando Pt_1 Controparte_1
l' al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, Pt_1 liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. In particolare, l' ha adito il Tribunale al fine di ottenere una sentenza che Pt_1 accertasse che il sig. alla data della presentazione della domanda di _1 pensionamento, non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica adottato da e, per Pt_1
l'effetto, chiedeva di dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica posta in pagamento in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di Lodi. Nel merito, allegava che il sig. fruitore di pensione cat. VO n. Pt_1 _1
13048661 per c.d. prepensionamento dall'età di 54 anni, con decorrenza dal 1.1.2013, percettore di complessivi euro 216.567,12, non aveva diritto a tale trattamento poiché cagionato da una presunta condotta truffaldina, in relazione alla quale, peraltro, la Procura di Roma aveva contestato al i _1 reati di cui agli artt. 81, 110, 112, 640, comma 2, n. 1, 61, n. 7, c.p. Tra le altre allegazioni, sottolineava dunque che il sarebbe stato Pt_1 _1 concorrente in una fattispecie di trasferimento fittizio finalizzato all'accesso al prepensionamento: formalmente egli risultava dipendente della società A. NZ & C. s.p.a., ma invece avrebbe continuato a svolgere le proprie prestazioni in favore di (società che gestirebbe Radio Deejay). Controparte_2
Inoltre, la società A. NZ & C. s.p.a., in quanto società in crisi, avrebbe avuto accesso alla cassa integrazione, così garantendo al “fittizio” dipendente la contribuzione figurativa necessaria per poter avere i requisiti per accedere al pensionamento anticipato. Ritenuto di non dover ammettere prove orali, il Giudice ha deciso la causa rilevando, preliminarmente, che allo stato, non sussisteva alcuna condanna definitiva del sig. per truffa ai danni dello Stato. Nel corso del giudizio, _1 anzi, il depositava la richiesta di archiviazione e il successivo decreto _1 di archiviazione del Tribunale di Roma. In riferimento ai requisiti per il prepensionamento di il Giudice ha _1 rilevato che il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge e, di conseguenza, gli atti dell' che riconoscono e soddisfano tale diritto Pt_1 hanno la natura di meri atti di certazione e rispetto ad essi non sarebbe configurabile un potere amministrativo di autotutela che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare
[2] a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta sarebbe qualificabile come rifiuto di adempimento. Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato che gli atti degli istituti previdenziali in materia di rapporti assicurativi hanno carattere paritetico e oggetto dei giudizi in materia sono le posizioni di diritto-obbligo delle parti. Perciò, l' con comunicazione del 17.10.2022 aveva annullato Pt_1 retroattivamente il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipato, ma ricadeva sullo stesso l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia che al momento della presentazione della domanda non sussistevano i requisiti per la concessione della prestazione pensionistica. A tal riguardo, il Giudice ha ritenuto che gli elementi prodotti da fossero Pt_1 inconsistenti. Il sig. accedeva al trattamento anticipato ai sensi della L. n. 416/1981 _1
e dai documenti prodotti in primo grado risultava che lo stesso possedesse i requisiti richiesti dalla legge per accedere al pensionamento anticipato. Al momento di presentazione della domanda, in data 14.01.2013 (v. doc. n. 9 cit.), era dipendente della società A. NZ & C. s.p.a. a decorrere _1 dal 1.06.2011, in virtù di cessione del contratto di lavoro;
la società datrice di lavoro A. NZ & C. s.p.a. era stata autorizzata al trattamento in C.I.G.S. dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto ministeriale
“direttoriale” n. 63737 del 13 gennaio 2012 (v. art. 2), che accertava lo stato di crisi aziendale;
lavoratore poligrafico, rientrava nel novero delle unità _1 ammesse dal per la sede di Milano (n. 37), ai sensi dell'art. 37 della CP_3
L. n. 416/1981. Il era stato collocato in CIGS per il periodo _1
19.11.2012-25.11.2012, in esecuzione dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 e, successivamente, nel presentare domanda di pensionamento anticipato aveva esercitato l'opzione del prepensionamento nel termine dei 60 giorni previsti dalla legge ex art. 35 L. 416/1981. , in data 10.10.2023 accoglieva Pt_1
l'istanza. Dalle mail prodotte dall' non emergeva né che la sede di lavoro effettiva Pt_1 fosse quella di , né che la cessione del contratto fosse viziata o affetta CP_2 da illegittimità, peraltro non dedotta dall' . Pt_1
Ancora, secondo il Giudice le mail del 4-18.05.2012 (v. doc. n. 3 ric.), del 4- 5.12.2012 (v. doc. n. 4 ric.), del 01.06.2011 (v. doc. n. 5 ric.) non contengono alcun riferimento in ordine ad una fittizietà del distacco del rapporto di lavoro di e non permettono, per il loro generico contenuto, di ritenere assolto _1
l'onere della prova gravante su Pt_1
Nemmeno potrebbe soccorrere il dato temporale: la cessione del contratto data al 1.06.2011; il distacco da NZ a Rete A s.p.a. è successivo alla cessione del contratto ed avviene per il periodo dal 1.08.2011 al 31.12.2012 (v. docc. nn. 2 e 3 cit.; v. punto 16 della memoria, v. doc. n. 1 res.); l'accordo con le O.O.S.S. per la richiesta di ammissione alla CIGS viene sottoscritto in data 04.08.2011; sette mesi dopo, in data 13.1.2012, il Ministero con decreto direttoriale n.
[3] 63737 accerta la condizione di crisi e di riorganizzazione aziendale della società A. NZ & C. s.p.a., con previsione della CIGS dal 5.09.2011 al 4.03.2012. Pertanto, al momento del passaggio mediante cessione di da Controparte_1
alla società A. NZ A. NZ & C. s.p.a., la società non aveva CP_2 ancora ottenuto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale né alcun riconoscimento della condizione di crisi, rendendo ipotetica ed incerta la possibilità di ammettere alla cassa integrazione. _1
Inoltre, il distacco presso Rete s.p.a. sarebbe avvenuto infragruppo, a soddisfazione dunque di un chiaro interesse del distaccante. Ciò ne confermerebbe la genuinità, anche perché non avrebbe fornito elementi Pt_1 per ritenerne la fittizietà. Ancora, il primo giudice ha rilevato che non può essere aprioristicamente esclusa una astratta compatibilità tra l'istituto del distacco e l'istituto della cassa integrazione, in ragione del fatto che il lavoratore distaccato è un lavoratore nei confronti del quale il datore di lavoro distaccante, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, resta responsabile per il trattamento economico e normativo. Non ha dunque condiviso l'assunto di secondo cui la collocazione in Pt_1
CIGS del ricorrente sarebbe incompatibile con il distacco, che presuppone l'espletamento di attività retribuita per un soggetto differente dal datore di lavoro. Per quanto attiene al procedimento penale, il quale si è concluso con l'archiviazione, il Tribunale ha evidenziato che, in ogni caso, le persone informate sui fatti sentite non hanno rilasciato dichiarazioni tali da far emergere elementi specifici a carico del _1
Non emerge in alcun modo che la NZ non fosse il reale datore di lavoro. Infine, il Tribunale ha rilevato che non ha allegato alcun elemento al fine Pt_1 di poter affermare che il non rappresentasse in concreto un'eccedenza, _1 un esubero, che giustificasse l'applicazione degli istituti in esame.
Con ricorso del 20.10.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA. IL CASO “GEDI”: CRONACHE GIORNALISTICHE E PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA AI DANNI DELL' . Pt_1
Preliminarmente, l'appellante ricostruisce nel proprio atto la vicenda, nota alle cronache nazionali come il caso del “Gruppo Gedi” -ovverosia un gruppo di società collegate operanti nel multimediale, nel settore della stampa e in quello radiofonico e televisivo, che si è servito fraudolentemente degli ammortizzatori sociali cagionando un ingente danno nei confronti dell' ritenendo che i Pt_1 fatti di causa vi rientrino.
[4]
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. IL QUADRO NORMATIVO. PREPENSIONAMENTO DEI POLIGRAFICI E RELATIVE CONDIZIONI DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE. Con il secondo motivo, l' rileva che le testimonianze in primo grado hanno Pt_1 evidenziato la fittizia architettura posta in essere dal gruppo Gedi al fine di trarre un vantaggio dai prepensionamenti. Inoltre, lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha statuito che il lavoratore -distaccato per tutto il tempo presso un'unità produttiva diversa dalla propria società datrice di lavoro- potesse essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale, ponendo in particolare il problema della compatibilità giuridica dell'istituto della CIGS con quello del distacco. Infatti, la CIGS presuppone l'assenza di attività lavorativa e l'intervento della per Pt_2 erogare l'indennità sostitutiva della retribuzione, mentre il distacco si sostanzia nell'espletamento di attività lavorativa retribuita presso soggetto diverso dal datore di lavoro. Di conseguenza, la collocazione in CIGS deve essere considerata illegittima e, conseguentemente, non sussisterebbe nemmeno il diritto al prepensionamento. Secondo l' , la causa tipica del distacco sarebbe stata piegata al fine di Pt_1 consentire al l'accesso al prepensionamento. _1
Nello specifico, nella tesi sostenuta dall'Ente, la società NZ avrebbe creato artificiosamente una situazione di esubero che in realtà non sussisteva effettivamente. Sottolinea anche che una simile conclusione prescinderebbe da qualsiasi accertamento relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al dal momento che per escludere il ripristino della pensione sarebbe _1 sufficiente la carenza dei requisiti sul piano meramente oggettivo.
3. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO DALLA P.A. È SEMPRE REVOCABILE IN ASSENZA AB ORIGINE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL CASO DI SPECIE, INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI. Con il terzo motivo, l'appellante rileva che tutti i provvedimenti amministrativi sarebbero revocabili in assenza dei presupposti previsti dalla legge. Per questo motivo, anche la pensione sarebbe sempre revocabile. Perciò, al è stata annullata, in autotutela, la contribuzione figurativa _1
CIG (inesistente in quanto posta in essere in fraudem legis dal datore di lavoro) per il periodo dal 19/11/2012 al 25/11/2012 (1 settimana) per indebita fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria riservato al personale dell' . Pt_3
L'annullamento della suddetta contribuzione figurativa ha determinato il venir meno dei requisiti di accesso alla pensione anticipata categoria VO n. 13048661 (decorrenza 01.01.2013), concessa in base all'art. 37, comma 1 lett. a) L.416/1981, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a) L.62/2001 (prepensionamento dell'editoria).
[5] Nonostante l'archiviazione in sede penale, il non avrebbe comunque _1 maturato i requisiti per il pensionamento.
4. LA LEGITTIMITA' DELLA REVOCA DELLA PENSIONE PER INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI SULLA PROVA A CARICO DELL' . ONERE DELLA PROVA TOTALMENTE ASSOLTO. I Pt_1
FATTI PENALMENTE RILEVANTI ED IL LORO DECISIVO PESO AI FINI DELLA REVOCA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. IL MANCATO INGRESSO DELLE PROVE. Con la quarta censura, l'appellante contesta la sentenza nel punto in cui non ha ritenuto assolto l'onere probatorio in capo all'Istituto.
5. GLI INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI SULL'ACCORDO FRAUDOLENTO TRA SOCIETA' E ALCUNI LAVORATORI. LA COMPARTECIPAZIONE OMISSIVA DELL'APPELLATO. L'ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E I DIPENDENTI IN FRAUDEM LEGIS. INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. INAPPLICABILITA' DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI IN VIA SUBORDINATA, PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO DELLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Con il quinto motivo, l'appellante richiama Cass. n. 14517/2020, la quale aveva confermato l'obbligo dei pensionati di restituire le somme indebite a prescindere dall'elemento soggettivo in capo agli stessi. Inoltre, ribadisce l'illegittimità del distacco, il quale avrebbe la stessa data dell'atto di cessione del contratto (1.8.2011). Peraltro, sarebbe stato lo stesso appellato ad ammettere di non avere mai svolto alcuna attività per la NZ, né ricevuto alcuna dotazione dalla stessa. Del resto, il era del tutto sconosciuto nei locali della NZ, poiché _1 continuava a lavorare per la precedente datrice di lavoro, con le medesime mansioni e dotazioni. La prova documentale sarebbe evincibile dalle mail prodotte dall'appellante. Di conseguenza, il lavoratore non poteva essere inserito in alcun elenco di lavoratori e non poteva beneficiare del trattamento di integrazione salariale, poiché non era impiegato in nessuna unità operativa della distaccante ON S.p.A., come sarebbe invece richiesto dall'art. 1, c.2 d.lgs. 148/2015.
6. SUL MANCATO INGRESSO DELLE PROVE TESTIMONIALI. I FATTI SPECIFICI DEDOTTI DALL' . IN OGNI CASO, SUSSISTENZA DELLE Pt_1
PROVE DOCUMENTALI. IN PARTICOLARE, SULLA POSIZIONE DELL'APPELLATO. Con il sesto motivo, l'appellante rileva che le proprie allegazioni sarebbero confermate dalle indagini svolte dalla G.d.F. Da queste ultime sarebbe infatti emerso che il non si era mai spostato lavorativamente dalla sede di _1
Milano di via Massena n.2 (dove lavorava per Radio Deejay di . Controparte_2
[6] In particolare, i fatti sarebbero stati confermati dalle dichiarazioni di TE
, tecnico informatico di e , direttore di Sistemi
[...] CP_2 CP_4
Operation e Tecnologie della NZ, oltre che dalle mail prodotte. Inoltre, i prospetti mensili delle presenze del presso la NZ _1 riporterebbero solo l'orario di ingresso, senza indicare mai l'orario di uscita. Il primo giudice avrebbe dunque errato nella mancata ammissione delle prove testimoniali, che avrebbero dimostrato l'insussistenza dei requisiti ai fini del prepensionamento.
7. L'INCOMPATIBILITA' DI FATTO E GIURIDICA TRA DISTACCO E CIGS. LA VIOLAZIONE DI LEGGE IN CUI E' INCORSO IL GIUDICE DI PRIMO GRADO, A PRESCINDERE DALLA DIMOSTRAZIONE DEL DOLO DELL'ODIERNO APPELLATO. PRECEDENTI FAVOREVOLI ALL' DEL Pt_1
TRIBUNALE DI MILANO. Con il settimo motivo, richiama un precedente decreto di rigetto del Pt_1
Tribunale di Milano (n. 5765/2023, dott. Atanasio) che in un caso analogo aveva accolto le domande di , ritenendo incompatibili gli istituti del Pt_1 distacco e della CIGS. Inoltre, a nulla rileverebbe l'accoglimento, in un primo momento, dell'istanza del poiché l' non aveva ancora contezza dei fatti penalmente _1 Pt_1 rilevanti quando ha concesso la prestazione pensionistica. Il diritto alla pensione non può essere considerato ormai acquisito e irrevocabile, ancorché frutto di attività illecita. In subordine, l' sottolinea che quand'anche non si ritenesse fittizia l'intera Pt_1 operazione, il sig. non avrebbe potuto comunque essere collocato in _1
CIGS alla luce della sua qualità di lavoratore distaccato presso società diversa dalla NZ. Peraltro, non sarebbe stato mai impiegato presso l'unità produttiva destinataria delle sospensioni CIGS, come invece sarebbe richiesto dall'art. 1, L. 223/1991.
8. TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ANCHE IN PUNTO SPESE LEGALI Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza anche in punto di spese processuali chiedendone, quantomeno, la compensazione.
Con memoria difensiva del 17.01.2025 si è costituito in giudizio il sig. _1
, chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato.
[...]
In particolare, l'appellato ha evidenziato la compatibilità tra l'istituto del distacco e quello della CIGS, richiamando giurisprudenza favorevole a sostegno. Ritiene provato per tabulas che sussistesse un interesse della NZ al distacco (doc. 1 I grado). Quand'anche si dovesse ritenesse che la collocazione del in CIGS nel _1 periodo 19-25 novembre 2011 fosse illegittima, da ciò non potrebbe comunque discendere la decadenza dal diritto al prepensionamento, poiché, anche in tale
[7] ipotesi, la contribuzione figurativa accreditata nel periodo dell'ammortizzatore sociale rimarrebbe valida ai sensi dell'art. 1-bis, co. 1, D.L. 108/2002. Al più, l' potrebbe agire nei confronti delle Società che hanno realizzato Pt_1
l'operazione per recuperare i crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei dipendenti. Infine, contesta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di , Pt_1 il quale non avrebbe fornito alcun elemento circa l'assenza dei requisiti per accedere al prepensionamento, né della fittizietà delle operazioni poste in essere dalle società, né della sussistenza del dolo in capo al sig. e _1 chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, analoghe a quelle già espresse da questa Corte nella sentenza n. 253/2025 (rel. Pattumelli). All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica cronologia dei fatti rilevanti ai fini della decisione, documentali e pacifici in causa (così come descritti dal primo Giudice):
- era dipendente di , società facente parte del gruppo Controparte_1 CP_2
G.E.L.E. dal 4 aprile 1997, come impiegato inquadrato nel livello 5° del CCNL Imprese Radiotelevisive Private – Settore Radiofonico, con mansioni di tecnico informatico;
- e sottoscrivevano, in data 16.05.2011, una prima scrittura CP_2 _1 privata contenente transazione generale novativa (cfr. doc. n. 7 fasc. Pt_1 nell'ambito della cessione del contratto di lavoro alla società NZ;
- NZ comunicava a con lettera del 16.05.2011, la (futura) _1 successione nel complesso dei rapporti obbligatori, con inquadramento di nel livello B1, con qualifica di impiegato, mansione di addetto al _1 supporto tecnico, orario pari a 40h settimanali, sede di lavoro sita in Milano (v. doc. n. 3 fasc. resistente;
v. nota doc. n. 8 fasc. v. doc. n. 11 e n. 9 fasc. Pt_1
comunicazione di cessione del contratto); Pt_1
- addiveniva alla cessione del contratto di lavoro di alla società CP_2 _1
NZ con decorrenza dal 1° giugno 2011 (v. doc. n. 2 fasc. resistente;
v. nota doc. n. 6, nn. 8, 9 e n. 14 fasc. ; Pt_1
- in seguito, le società e NZ sottoscrivevano con in data CP_2 _1
13.07.2011, un verbale di conciliazione in sede sindacale contenente una transazione generale novativa volta a dirimere ogni questione relativa al pregresso rapporto di lavoro, con obbligo di di corrispondere a l'importo CP_2 _1 lordo pari ad euro 1.500,00 (cfr. doc. n. 10 fasc. ; Pt_1
- la procedura si inquadrava nell'esecuzione del c.d. progetto CP_5
[8] - al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel contesto della crisi del settore, i vertici del Gruppo G.E.L.E. deliberavano l'implementazione di un complesso piano di riorganizzazione, denominato Progetto CP_5
(acronimo delle iniziali di NZ, , Rete A, All Music e Somedia), che CP_2 coinvolgeva tutte le società del Controparte_6
- la società A. NZ & C. s.p.a., il Controparte_7
e le O.O.S.S. di categoria, in data 04.08.2011, concordavano che la prima avrebbe avanzato istanza di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per esigenze di riorganizzazione aziendale, ai sensi della L. n. 416/1981, artt. 35 e 37, a decorrere dal 5 settembre 2011, per 24 mesi, e per n. 78 unità dipendenti, di cui n. 37 lavoratori per la sede di Milano. Le parti concordavano che la CIGS era finalizzata a permettere il prepensionamento per lo stesso numero di unità (v. doc. n. 4 fasc. resistente);
- nel verbale di accordo sindacale del 5.12.2011, la Direzione Risorse umane del
, premettendo del coinvolgimento delle società Controparte_8 CP_9
, Rete A/All Music, NZ, Somedia nel procedimento di integrazione e CP_2 accentramento delle risorse in un unico polo “Amministrativo”, in esecuzione del progetto informava i rappresentanti sindacali delle società delle CP_5 attività del polo amministrativo con sede a Milano e dello Stato di avanzamento del progetto (v. doc. n. 1 fasc. resistente), confermando la procedura per il prepensionamento oggetto di accordo precedente con le O.O.S.S., avviata dalla società NZ & C. s.p.a, che avrebbe coinvolto n. 78 risorse oggetto di distacco infra-gruppo, per: “integrare le diverse esperienze e competenze delle persone per procedere ad una organizzazione funzionale all'accentramento”;
- il distacco infragruppo, entro G.E.L.E., dei dipendenti coinvolti nel progetto c.d. avrebbe avuto durata dal 01.02.2010 al 31.12.2011. Il distacco veniva CP_5 successivamente prorogato per il periodo dal 01.1.2012 al 31.12.2013;
- il Ministero del Lavoro e Sociali, con decreto direttoriale n. 63737 Controparte_7 del 13 gennaio 2012, nel riconoscere lo stato di crisi della società, autorizzava la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti di NZ, per il periodo dal 05.09.2011 al 04.03.2012, esponendo che il trattamento di integrazione salariale era finalizzato al prepensionamento (v. doc. n. 5 fasc. resistente). Il trattamento veniva prorogato con decreto direttoriale n. 72520 del 09.04.2013 per i lavoratori dipendenti di NZ, sede di Milano, per il periodo dal 05.09.2012 al 04.03.2013, confermando la proroga per l'accesso al prepensionamento (cfr. doc. n. 8 fasc. resistente);
- in data 09.11.2012 NZ comunicava a che sarebbe stato sospeso _1 dal lavoro e collocato in cassa integrazione guadagni per il periodo dal 19.11.2012 al 25.11.2012, in esecuzione dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 (v. doc. n. 6 fasc. resistente);
- il lavoratore era distaccato presso Rete A per il periodo dal 01.08.2011 al 31.12.2012;
[9] - con lettera del 20.11.2012 rassegnava le dimissioni, efficaci a decorrere _1 dal 30.12.2012 (v. doc. n. 11 fasc. ric.);
- in data 6.12.2012 NZ e addivenivano ad una risoluzione _1 consensuale del rapporto di lavoro con corresponsione di incentivo all'esodo, contenuta in un verbale di conciliazione in sede sindacale (v. doc. n. 7 fasc. resistente); le parti pattuivano la risoluzione del rapporto alla data del 30.12.2012;
- in data 14.01.2013 presentava domanda per il trattamento di pensione _1 anticipato (v. doc. n. 9 fasc. resistente), che veniva accolta da con Pt_1 comunicazione del 10.10.2013 e liquidata con decorrenza dal 01.01.2013 (v. doc. n. 10 fasc. resistente);
- con provvedimento in autotutela datato 17.10.2022, annullava la Pt_1 pensione cat. Vo n. 13462150 con decorrenza dal 01.01.2013, in quanto: “la sede di Milano EST competente per gli adempimenti contributivi del datore di Pt_1 lavoro (A. NZ & C. s.p.a.) ha annullato in autotutela la contribuzione figurativa CIG per il periodo dal 19.11.2012 al 25.11.2012 (1 settimana) per indebita fruizione del trattamento di integrazione salariale riservato al personale dell'Editoria” (v. doc. n. 11 fasc. resistente;
v. doc. n. 25 fasc. ric.);
- l'annullamento amministrativo originava dalle indagini nel procedimento penale r.g.n.r. 10410/18 avviato dalla Procura della Repubblica, che vedeva _1 indagato insieme con altri per il reato di truffa perpetrata ai danni di per Pt_1 aver fatto figurare come sussistenti i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla L. n. 416/81, al fine di ottenere il prepensionamento (v. doc. 15 ; Pt_1
- nelle more del giudizio veniva disposta l'archiviazione della posizione del Sig. nel predetto procedimento penale. _1
L'oggetto della controversia è, pertanto, costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati. Le motivazioni, in base alle quali il Tribunale ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di Pt_1 impugnazione, incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di in base alla _1 disciplina riservata al settore poligrafico. Tale prospettazione non può, ad avviso di questo Collegio, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali. E' stata, infatti, NZ a disporre il distacco del sig. in attuazione del _1 progetto di riorganizzazione – denominato “ – oggetto dell'accordo CP_5 dell'agosto del 2011. Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze
[10] sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il Per_1 quale la datrice di lavoro comunicava a la sospensione in CIGS dal _1
19.11.2012 al 25.11.2012. Risolto consensualmente il rapporto, ON ha provveduto direttamente ad inoltrare la menzionata richiesta di pensionamento anticipato. Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato. Durante tale arco temporale, sono intervenuti gli accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo. In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante. Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e Pt_1 distacco, anche alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso Pt_1 nell'atto di appello. Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011, volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante ON, conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003. Tale finalità non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni. In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011. In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012. Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della SPA A.
[11] ON & C.” e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”. Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato. Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile. La sospensione dell'appellato in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. Al dipendente – distaccato per oltre un anno (dal 01.08.2011 al 31.12.2012) e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento. Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, Pt_1 nei riguardi dell'appellato, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” E', poi, prevista dal Regolamento dell' , richiamato dalla circolare n. Pt_1
146/2006, la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
[12] Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Lodi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Lodi, est. Dott. Manfredi, discussa all'udienza collegiale dell'8-5- 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Roberto Tarzia e Roberto Maio, ed elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale sito in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Floris, Francesca Controparte_1
Ferrando e Giulia Basso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Milano, Privata Maria Teresa, n. 4
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“accertare e dichiarare che , alla data di presentazione della domanda di pensionamento, non possedeva Controparte_1 i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981 con conseguente piena legittimità del Pt_ provvedimento di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica a suo tempo disposto da , non avendo il lavoratore perfezionato il necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente, per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica attualmente posta in pagamento in favore di
in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di LODI sez. lav. (…). Controparte_1 Spese, diritti ed onorari del doppio grado vinti”.
PER L'APPELLATO:
“Nel merito:
[1] −rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 194/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di Lodi e pubblicata in data 23 aprile 2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
in ogni caso:
−con vittoria di spese, diritti e onorari in entrambi i gradi di giudizio. (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 194/2024 il Tribunale di Lodi (Dott. Manfredi) ha rigettato il ricorso proposto dall' nei confronti di , condannando Pt_1 Controparte_1
l' al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, Pt_1 liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. In particolare, l' ha adito il Tribunale al fine di ottenere una sentenza che Pt_1 accertasse che il sig. alla data della presentazione della domanda di _1 pensionamento, non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica adottato da e, per Pt_1
l'effetto, chiedeva di dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica posta in pagamento in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di Lodi. Nel merito, allegava che il sig. fruitore di pensione cat. VO n. Pt_1 _1
13048661 per c.d. prepensionamento dall'età di 54 anni, con decorrenza dal 1.1.2013, percettore di complessivi euro 216.567,12, non aveva diritto a tale trattamento poiché cagionato da una presunta condotta truffaldina, in relazione alla quale, peraltro, la Procura di Roma aveva contestato al i _1 reati di cui agli artt. 81, 110, 112, 640, comma 2, n. 1, 61, n. 7, c.p. Tra le altre allegazioni, sottolineava dunque che il sarebbe stato Pt_1 _1 concorrente in una fattispecie di trasferimento fittizio finalizzato all'accesso al prepensionamento: formalmente egli risultava dipendente della società A. NZ & C. s.p.a., ma invece avrebbe continuato a svolgere le proprie prestazioni in favore di (società che gestirebbe Radio Deejay). Controparte_2
Inoltre, la società A. NZ & C. s.p.a., in quanto società in crisi, avrebbe avuto accesso alla cassa integrazione, così garantendo al “fittizio” dipendente la contribuzione figurativa necessaria per poter avere i requisiti per accedere al pensionamento anticipato. Ritenuto di non dover ammettere prove orali, il Giudice ha deciso la causa rilevando, preliminarmente, che allo stato, non sussisteva alcuna condanna definitiva del sig. per truffa ai danni dello Stato. Nel corso del giudizio, _1 anzi, il depositava la richiesta di archiviazione e il successivo decreto _1 di archiviazione del Tribunale di Roma. In riferimento ai requisiti per il prepensionamento di il Giudice ha _1 rilevato che il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge e, di conseguenza, gli atti dell' che riconoscono e soddisfano tale diritto Pt_1 hanno la natura di meri atti di certazione e rispetto ad essi non sarebbe configurabile un potere amministrativo di autotutela che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi, con la conseguenza che il diniego di continuare
[2] a corrispondere una prestazione in precedenza riconosciuta sarebbe qualificabile come rifiuto di adempimento. Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato che gli atti degli istituti previdenziali in materia di rapporti assicurativi hanno carattere paritetico e oggetto dei giudizi in materia sono le posizioni di diritto-obbligo delle parti. Perciò, l' con comunicazione del 17.10.2022 aveva annullato Pt_1 retroattivamente il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipato, ma ricadeva sullo stesso l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia che al momento della presentazione della domanda non sussistevano i requisiti per la concessione della prestazione pensionistica. A tal riguardo, il Giudice ha ritenuto che gli elementi prodotti da fossero Pt_1 inconsistenti. Il sig. accedeva al trattamento anticipato ai sensi della L. n. 416/1981 _1
e dai documenti prodotti in primo grado risultava che lo stesso possedesse i requisiti richiesti dalla legge per accedere al pensionamento anticipato. Al momento di presentazione della domanda, in data 14.01.2013 (v. doc. n. 9 cit.), era dipendente della società A. NZ & C. s.p.a. a decorrere _1 dal 1.06.2011, in virtù di cessione del contratto di lavoro;
la società datrice di lavoro A. NZ & C. s.p.a. era stata autorizzata al trattamento in C.I.G.S. dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto ministeriale
“direttoriale” n. 63737 del 13 gennaio 2012 (v. art. 2), che accertava lo stato di crisi aziendale;
lavoratore poligrafico, rientrava nel novero delle unità _1 ammesse dal per la sede di Milano (n. 37), ai sensi dell'art. 37 della CP_3
L. n. 416/1981. Il era stato collocato in CIGS per il periodo _1
19.11.2012-25.11.2012, in esecuzione dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 e, successivamente, nel presentare domanda di pensionamento anticipato aveva esercitato l'opzione del prepensionamento nel termine dei 60 giorni previsti dalla legge ex art. 35 L. 416/1981. , in data 10.10.2023 accoglieva Pt_1
l'istanza. Dalle mail prodotte dall' non emergeva né che la sede di lavoro effettiva Pt_1 fosse quella di , né che la cessione del contratto fosse viziata o affetta CP_2 da illegittimità, peraltro non dedotta dall' . Pt_1
Ancora, secondo il Giudice le mail del 4-18.05.2012 (v. doc. n. 3 ric.), del 4- 5.12.2012 (v. doc. n. 4 ric.), del 01.06.2011 (v. doc. n. 5 ric.) non contengono alcun riferimento in ordine ad una fittizietà del distacco del rapporto di lavoro di e non permettono, per il loro generico contenuto, di ritenere assolto _1
l'onere della prova gravante su Pt_1
Nemmeno potrebbe soccorrere il dato temporale: la cessione del contratto data al 1.06.2011; il distacco da NZ a Rete A s.p.a. è successivo alla cessione del contratto ed avviene per il periodo dal 1.08.2011 al 31.12.2012 (v. docc. nn. 2 e 3 cit.; v. punto 16 della memoria, v. doc. n. 1 res.); l'accordo con le O.O.S.S. per la richiesta di ammissione alla CIGS viene sottoscritto in data 04.08.2011; sette mesi dopo, in data 13.1.2012, il Ministero con decreto direttoriale n.
[3] 63737 accerta la condizione di crisi e di riorganizzazione aziendale della società A. NZ & C. s.p.a., con previsione della CIGS dal 5.09.2011 al 4.03.2012. Pertanto, al momento del passaggio mediante cessione di da Controparte_1
alla società A. NZ A. NZ & C. s.p.a., la società non aveva CP_2 ancora ottenuto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale né alcun riconoscimento della condizione di crisi, rendendo ipotetica ed incerta la possibilità di ammettere alla cassa integrazione. _1
Inoltre, il distacco presso Rete s.p.a. sarebbe avvenuto infragruppo, a soddisfazione dunque di un chiaro interesse del distaccante. Ciò ne confermerebbe la genuinità, anche perché non avrebbe fornito elementi Pt_1 per ritenerne la fittizietà. Ancora, il primo giudice ha rilevato che non può essere aprioristicamente esclusa una astratta compatibilità tra l'istituto del distacco e l'istituto della cassa integrazione, in ragione del fatto che il lavoratore distaccato è un lavoratore nei confronti del quale il datore di lavoro distaccante, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, resta responsabile per il trattamento economico e normativo. Non ha dunque condiviso l'assunto di secondo cui la collocazione in Pt_1
CIGS del ricorrente sarebbe incompatibile con il distacco, che presuppone l'espletamento di attività retribuita per un soggetto differente dal datore di lavoro. Per quanto attiene al procedimento penale, il quale si è concluso con l'archiviazione, il Tribunale ha evidenziato che, in ogni caso, le persone informate sui fatti sentite non hanno rilasciato dichiarazioni tali da far emergere elementi specifici a carico del _1
Non emerge in alcun modo che la NZ non fosse il reale datore di lavoro. Infine, il Tribunale ha rilevato che non ha allegato alcun elemento al fine Pt_1 di poter affermare che il non rappresentasse in concreto un'eccedenza, _1 un esubero, che giustificasse l'applicazione degli istituti in esame.
Con ricorso del 20.10.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA. IL CASO “GEDI”: CRONACHE GIORNALISTICHE E PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA AI DANNI DELL' . Pt_1
Preliminarmente, l'appellante ricostruisce nel proprio atto la vicenda, nota alle cronache nazionali come il caso del “Gruppo Gedi” -ovverosia un gruppo di società collegate operanti nel multimediale, nel settore della stampa e in quello radiofonico e televisivo, che si è servito fraudolentemente degli ammortizzatori sociali cagionando un ingente danno nei confronti dell' ritenendo che i Pt_1 fatti di causa vi rientrino.
[4]
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. IL QUADRO NORMATIVO. PREPENSIONAMENTO DEI POLIGRAFICI E RELATIVE CONDIZIONI DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE. Con il secondo motivo, l' rileva che le testimonianze in primo grado hanno Pt_1 evidenziato la fittizia architettura posta in essere dal gruppo Gedi al fine di trarre un vantaggio dai prepensionamenti. Inoltre, lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha statuito che il lavoratore -distaccato per tutto il tempo presso un'unità produttiva diversa dalla propria società datrice di lavoro- potesse essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale, ponendo in particolare il problema della compatibilità giuridica dell'istituto della CIGS con quello del distacco. Infatti, la CIGS presuppone l'assenza di attività lavorativa e l'intervento della per Pt_2 erogare l'indennità sostitutiva della retribuzione, mentre il distacco si sostanzia nell'espletamento di attività lavorativa retribuita presso soggetto diverso dal datore di lavoro. Di conseguenza, la collocazione in CIGS deve essere considerata illegittima e, conseguentemente, non sussisterebbe nemmeno il diritto al prepensionamento. Secondo l' , la causa tipica del distacco sarebbe stata piegata al fine di Pt_1 consentire al l'accesso al prepensionamento. _1
Nello specifico, nella tesi sostenuta dall'Ente, la società NZ avrebbe creato artificiosamente una situazione di esubero che in realtà non sussisteva effettivamente. Sottolinea anche che una simile conclusione prescinderebbe da qualsiasi accertamento relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al dal momento che per escludere il ripristino della pensione sarebbe _1 sufficiente la carenza dei requisiti sul piano meramente oggettivo.
3. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO DALLA P.A. È SEMPRE REVOCABILE IN ASSENZA AB ORIGINE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL CASO DI SPECIE, INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI. Con il terzo motivo, l'appellante rileva che tutti i provvedimenti amministrativi sarebbero revocabili in assenza dei presupposti previsti dalla legge. Per questo motivo, anche la pensione sarebbe sempre revocabile. Perciò, al è stata annullata, in autotutela, la contribuzione figurativa _1
CIG (inesistente in quanto posta in essere in fraudem legis dal datore di lavoro) per il periodo dal 19/11/2012 al 25/11/2012 (1 settimana) per indebita fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria riservato al personale dell' . Pt_3
L'annullamento della suddetta contribuzione figurativa ha determinato il venir meno dei requisiti di accesso alla pensione anticipata categoria VO n. 13048661 (decorrenza 01.01.2013), concessa in base all'art. 37, comma 1 lett. a) L.416/1981, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a) L.62/2001 (prepensionamento dell'editoria).
[5] Nonostante l'archiviazione in sede penale, il non avrebbe comunque _1 maturato i requisiti per il pensionamento.
4. LA LEGITTIMITA' DELLA REVOCA DELLA PENSIONE PER INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI SULLA PROVA A CARICO DELL' . ONERE DELLA PROVA TOTALMENTE ASSOLTO. I Pt_1
FATTI PENALMENTE RILEVANTI ED IL LORO DECISIVO PESO AI FINI DELLA REVOCA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. IL MANCATO INGRESSO DELLE PROVE. Con la quarta censura, l'appellante contesta la sentenza nel punto in cui non ha ritenuto assolto l'onere probatorio in capo all'Istituto.
5. GLI INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI SULL'ACCORDO FRAUDOLENTO TRA SOCIETA' E ALCUNI LAVORATORI. LA COMPARTECIPAZIONE OMISSIVA DELL'APPELLATO. L'ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E I DIPENDENTI IN FRAUDEM LEGIS. INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. INAPPLICABILITA' DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI IN VIA SUBORDINATA, PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO DELLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Con il quinto motivo, l'appellante richiama Cass. n. 14517/2020, la quale aveva confermato l'obbligo dei pensionati di restituire le somme indebite a prescindere dall'elemento soggettivo in capo agli stessi. Inoltre, ribadisce l'illegittimità del distacco, il quale avrebbe la stessa data dell'atto di cessione del contratto (1.8.2011). Peraltro, sarebbe stato lo stesso appellato ad ammettere di non avere mai svolto alcuna attività per la NZ, né ricevuto alcuna dotazione dalla stessa. Del resto, il era del tutto sconosciuto nei locali della NZ, poiché _1 continuava a lavorare per la precedente datrice di lavoro, con le medesime mansioni e dotazioni. La prova documentale sarebbe evincibile dalle mail prodotte dall'appellante. Di conseguenza, il lavoratore non poteva essere inserito in alcun elenco di lavoratori e non poteva beneficiare del trattamento di integrazione salariale, poiché non era impiegato in nessuna unità operativa della distaccante ON S.p.A., come sarebbe invece richiesto dall'art. 1, c.2 d.lgs. 148/2015.
6. SUL MANCATO INGRESSO DELLE PROVE TESTIMONIALI. I FATTI SPECIFICI DEDOTTI DALL' . IN OGNI CASO, SUSSISTENZA DELLE Pt_1
PROVE DOCUMENTALI. IN PARTICOLARE, SULLA POSIZIONE DELL'APPELLATO. Con il sesto motivo, l'appellante rileva che le proprie allegazioni sarebbero confermate dalle indagini svolte dalla G.d.F. Da queste ultime sarebbe infatti emerso che il non si era mai spostato lavorativamente dalla sede di _1
Milano di via Massena n.2 (dove lavorava per Radio Deejay di . Controparte_2
[6] In particolare, i fatti sarebbero stati confermati dalle dichiarazioni di TE
, tecnico informatico di e , direttore di Sistemi
[...] CP_2 CP_4
Operation e Tecnologie della NZ, oltre che dalle mail prodotte. Inoltre, i prospetti mensili delle presenze del presso la NZ _1 riporterebbero solo l'orario di ingresso, senza indicare mai l'orario di uscita. Il primo giudice avrebbe dunque errato nella mancata ammissione delle prove testimoniali, che avrebbero dimostrato l'insussistenza dei requisiti ai fini del prepensionamento.
7. L'INCOMPATIBILITA' DI FATTO E GIURIDICA TRA DISTACCO E CIGS. LA VIOLAZIONE DI LEGGE IN CUI E' INCORSO IL GIUDICE DI PRIMO GRADO, A PRESCINDERE DALLA DIMOSTRAZIONE DEL DOLO DELL'ODIERNO APPELLATO. PRECEDENTI FAVOREVOLI ALL' DEL Pt_1
TRIBUNALE DI MILANO. Con il settimo motivo, richiama un precedente decreto di rigetto del Pt_1
Tribunale di Milano (n. 5765/2023, dott. Atanasio) che in un caso analogo aveva accolto le domande di , ritenendo incompatibili gli istituti del Pt_1 distacco e della CIGS. Inoltre, a nulla rileverebbe l'accoglimento, in un primo momento, dell'istanza del poiché l' non aveva ancora contezza dei fatti penalmente _1 Pt_1 rilevanti quando ha concesso la prestazione pensionistica. Il diritto alla pensione non può essere considerato ormai acquisito e irrevocabile, ancorché frutto di attività illecita. In subordine, l' sottolinea che quand'anche non si ritenesse fittizia l'intera Pt_1 operazione, il sig. non avrebbe potuto comunque essere collocato in _1
CIGS alla luce della sua qualità di lavoratore distaccato presso società diversa dalla NZ. Peraltro, non sarebbe stato mai impiegato presso l'unità produttiva destinataria delle sospensioni CIGS, come invece sarebbe richiesto dall'art. 1, L. 223/1991.
8. TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ANCHE IN PUNTO SPESE LEGALI Con l'ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza anche in punto di spese processuali chiedendone, quantomeno, la compensazione.
Con memoria difensiva del 17.01.2025 si è costituito in giudizio il sig. _1
, chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato.
[...]
In particolare, l'appellato ha evidenziato la compatibilità tra l'istituto del distacco e quello della CIGS, richiamando giurisprudenza favorevole a sostegno. Ritiene provato per tabulas che sussistesse un interesse della NZ al distacco (doc. 1 I grado). Quand'anche si dovesse ritenesse che la collocazione del in CIGS nel _1 periodo 19-25 novembre 2011 fosse illegittima, da ciò non potrebbe comunque discendere la decadenza dal diritto al prepensionamento, poiché, anche in tale
[7] ipotesi, la contribuzione figurativa accreditata nel periodo dell'ammortizzatore sociale rimarrebbe valida ai sensi dell'art. 1-bis, co. 1, D.L. 108/2002. Al più, l' potrebbe agire nei confronti delle Società che hanno realizzato Pt_1
l'operazione per recuperare i crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei dipendenti. Infine, contesta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di , Pt_1 il quale non avrebbe fornito alcun elemento circa l'assenza dei requisiti per accedere al prepensionamento, né della fittizietà delle operazioni poste in essere dalle società, né della sussistenza del dolo in capo al sig. e _1 chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, analoghe a quelle già espresse da questa Corte nella sentenza n. 253/2025 (rel. Pattumelli). All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica cronologia dei fatti rilevanti ai fini della decisione, documentali e pacifici in causa (così come descritti dal primo Giudice):
- era dipendente di , società facente parte del gruppo Controparte_1 CP_2
G.E.L.E. dal 4 aprile 1997, come impiegato inquadrato nel livello 5° del CCNL Imprese Radiotelevisive Private – Settore Radiofonico, con mansioni di tecnico informatico;
- e sottoscrivevano, in data 16.05.2011, una prima scrittura CP_2 _1 privata contenente transazione generale novativa (cfr. doc. n. 7 fasc. Pt_1 nell'ambito della cessione del contratto di lavoro alla società NZ;
- NZ comunicava a con lettera del 16.05.2011, la (futura) _1 successione nel complesso dei rapporti obbligatori, con inquadramento di nel livello B1, con qualifica di impiegato, mansione di addetto al _1 supporto tecnico, orario pari a 40h settimanali, sede di lavoro sita in Milano (v. doc. n. 3 fasc. resistente;
v. nota doc. n. 8 fasc. v. doc. n. 11 e n. 9 fasc. Pt_1
comunicazione di cessione del contratto); Pt_1
- addiveniva alla cessione del contratto di lavoro di alla società CP_2 _1
NZ con decorrenza dal 1° giugno 2011 (v. doc. n. 2 fasc. resistente;
v. nota doc. n. 6, nn. 8, 9 e n. 14 fasc. ; Pt_1
- in seguito, le società e NZ sottoscrivevano con in data CP_2 _1
13.07.2011, un verbale di conciliazione in sede sindacale contenente una transazione generale novativa volta a dirimere ogni questione relativa al pregresso rapporto di lavoro, con obbligo di di corrispondere a l'importo CP_2 _1 lordo pari ad euro 1.500,00 (cfr. doc. n. 10 fasc. ; Pt_1
- la procedura si inquadrava nell'esecuzione del c.d. progetto CP_5
[8] - al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel contesto della crisi del settore, i vertici del Gruppo G.E.L.E. deliberavano l'implementazione di un complesso piano di riorganizzazione, denominato Progetto CP_5
(acronimo delle iniziali di NZ, , Rete A, All Music e Somedia), che CP_2 coinvolgeva tutte le società del Controparte_6
- la società A. NZ & C. s.p.a., il Controparte_7
e le O.O.S.S. di categoria, in data 04.08.2011, concordavano che la prima avrebbe avanzato istanza di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per esigenze di riorganizzazione aziendale, ai sensi della L. n. 416/1981, artt. 35 e 37, a decorrere dal 5 settembre 2011, per 24 mesi, e per n. 78 unità dipendenti, di cui n. 37 lavoratori per la sede di Milano. Le parti concordavano che la CIGS era finalizzata a permettere il prepensionamento per lo stesso numero di unità (v. doc. n. 4 fasc. resistente);
- nel verbale di accordo sindacale del 5.12.2011, la Direzione Risorse umane del
, premettendo del coinvolgimento delle società Controparte_8 CP_9
, Rete A/All Music, NZ, Somedia nel procedimento di integrazione e CP_2 accentramento delle risorse in un unico polo “Amministrativo”, in esecuzione del progetto informava i rappresentanti sindacali delle società delle CP_5 attività del polo amministrativo con sede a Milano e dello Stato di avanzamento del progetto (v. doc. n. 1 fasc. resistente), confermando la procedura per il prepensionamento oggetto di accordo precedente con le O.O.S.S., avviata dalla società NZ & C. s.p.a, che avrebbe coinvolto n. 78 risorse oggetto di distacco infra-gruppo, per: “integrare le diverse esperienze e competenze delle persone per procedere ad una organizzazione funzionale all'accentramento”;
- il distacco infragruppo, entro G.E.L.E., dei dipendenti coinvolti nel progetto c.d. avrebbe avuto durata dal 01.02.2010 al 31.12.2011. Il distacco veniva CP_5 successivamente prorogato per il periodo dal 01.1.2012 al 31.12.2013;
- il Ministero del Lavoro e Sociali, con decreto direttoriale n. 63737 Controparte_7 del 13 gennaio 2012, nel riconoscere lo stato di crisi della società, autorizzava la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti di NZ, per il periodo dal 05.09.2011 al 04.03.2012, esponendo che il trattamento di integrazione salariale era finalizzato al prepensionamento (v. doc. n. 5 fasc. resistente). Il trattamento veniva prorogato con decreto direttoriale n. 72520 del 09.04.2013 per i lavoratori dipendenti di NZ, sede di Milano, per il periodo dal 05.09.2012 al 04.03.2013, confermando la proroga per l'accesso al prepensionamento (cfr. doc. n. 8 fasc. resistente);
- in data 09.11.2012 NZ comunicava a che sarebbe stato sospeso _1 dal lavoro e collocato in cassa integrazione guadagni per il periodo dal 19.11.2012 al 25.11.2012, in esecuzione dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 (v. doc. n. 6 fasc. resistente);
- il lavoratore era distaccato presso Rete A per il periodo dal 01.08.2011 al 31.12.2012;
[9] - con lettera del 20.11.2012 rassegnava le dimissioni, efficaci a decorrere _1 dal 30.12.2012 (v. doc. n. 11 fasc. ric.);
- in data 6.12.2012 NZ e addivenivano ad una risoluzione _1 consensuale del rapporto di lavoro con corresponsione di incentivo all'esodo, contenuta in un verbale di conciliazione in sede sindacale (v. doc. n. 7 fasc. resistente); le parti pattuivano la risoluzione del rapporto alla data del 30.12.2012;
- in data 14.01.2013 presentava domanda per il trattamento di pensione _1 anticipato (v. doc. n. 9 fasc. resistente), che veniva accolta da con Pt_1 comunicazione del 10.10.2013 e liquidata con decorrenza dal 01.01.2013 (v. doc. n. 10 fasc. resistente);
- con provvedimento in autotutela datato 17.10.2022, annullava la Pt_1 pensione cat. Vo n. 13462150 con decorrenza dal 01.01.2013, in quanto: “la sede di Milano EST competente per gli adempimenti contributivi del datore di Pt_1 lavoro (A. NZ & C. s.p.a.) ha annullato in autotutela la contribuzione figurativa CIG per il periodo dal 19.11.2012 al 25.11.2012 (1 settimana) per indebita fruizione del trattamento di integrazione salariale riservato al personale dell'Editoria” (v. doc. n. 11 fasc. resistente;
v. doc. n. 25 fasc. ric.);
- l'annullamento amministrativo originava dalle indagini nel procedimento penale r.g.n.r. 10410/18 avviato dalla Procura della Repubblica, che vedeva _1 indagato insieme con altri per il reato di truffa perpetrata ai danni di per Pt_1 aver fatto figurare come sussistenti i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla L. n. 416/81, al fine di ottenere il prepensionamento (v. doc. 15 ; Pt_1
- nelle more del giudizio veniva disposta l'archiviazione della posizione del Sig. nel predetto procedimento penale. _1
L'oggetto della controversia è, pertanto, costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati. Le motivazioni, in base alle quali il Tribunale ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di Pt_1 impugnazione, incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di in base alla _1 disciplina riservata al settore poligrafico. Tale prospettazione non può, ad avviso di questo Collegio, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali. E' stata, infatti, NZ a disporre il distacco del sig. in attuazione del _1 progetto di riorganizzazione – denominato “ – oggetto dell'accordo CP_5 dell'agosto del 2011. Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze
[10] sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il Per_1 quale la datrice di lavoro comunicava a la sospensione in CIGS dal _1
19.11.2012 al 25.11.2012. Risolto consensualmente il rapporto, ON ha provveduto direttamente ad inoltrare la menzionata richiesta di pensionamento anticipato. Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato. Durante tale arco temporale, sono intervenuti gli accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo. In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante. Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e Pt_1 distacco, anche alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso Pt_1 nell'atto di appello. Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011, volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante ON, conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003. Tale finalità non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni. In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011. In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012. Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della SPA A.
[11] ON & C.” e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”. Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato. Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile. La sospensione dell'appellato in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. Al dipendente – distaccato per oltre un anno (dal 01.08.2011 al 31.12.2012) e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento. Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, Pt_1 nei riguardi dell'appellato, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” E', poi, prevista dal Regolamento dell' , richiamato dalla circolare n. Pt_1
146/2006, la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
[12] Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Lodi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[13]