Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1979, n. 3509
CASS
Sentenza 22 giugno 1979

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La norma che impone ai giudici di porre a base del loro giudizio soltanto gli elementi di prova indicati dalle parti non impedisce al giudice di valutare in via autonoma ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi specifica deduzione delle parti, le allegazioni di fatti non contestati contenute nell'atto di citazione, potendo il giudice, in ogni caso, trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/1979, n. 3509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3509
    Data del deposito : 22 giugno 1979

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