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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 07/11/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice Vera Colella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 12/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
Auditore (PU), Via Antonio Gramsci Mercatale n. 35, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Beatrice Ceci, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via
Valdinievole n. 8
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti del 23.01.2023,
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37590/7131, in atti, elettivamente domiciliato presso Persona_1
l'Avvocatura Provinciale INPS di Urbino, Piazza della Repubblica n. 3
- CONVENUTO -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2024 il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso alle conclusioni rese nel procedimento di accertamento preventivo n. 114/2023 Rg dal ctu dott.ssa
, ad avviso del quale egli non aveva diritto all' assegno ordinario di invalidità di Persona_2 cui all'art. 1 della legge n. 222/1984.
Nel ricorso in opposizione il ricorrente esponeva le ragioni medico-legali per le quali riteneva non corretta la valutazione del consulente della fase cautelare e, pertanto, chiedeva il rinnovo della valutazione , onde veder accogliere le conclusioni di cui al ricorso.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, si opponeva alla rinnovazione della ctu, CP_
ritenendo esaustivo e corretto l'operato del consulente nominato nella fase cautelare.
Il giudizio era istruito mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. dopo il deposito dell'elaborato peritale, sulle conclusioni delle parti, Persona_3
all'odierna udienza pubblica pronunciava la presente sentenza, decisa mediante lettura della motivazione contestuale al dispositivo.
L'opposizione è risultata infondata.
Il ctu dott. , all'esito dell'attenta analisi di tutta la documentazione in atti e della Per_3
visita del periziando, ha espresso la seguente diagnosi: “Il dato clinico che nella fattispecie configura elemento di maggiore risalto concerne l'apparato cardiocircolatorio, sia per quel che riguarda il cuore che il sistema venoso a livello degli arti inferiori. La cardiopatia dalla quale il
è affetto può essere assimilabile alla II classe NYHA, ma attualmente comunque beneficia Pt_1 di adeguato trattamento farmacologico e si accompagna a condizioni cliniche di buon compenso emodinamico, in assenza di sintomatologia algica, aritmica e/o dispnoica. L'insufficienza venosa a carico degli arti inferiori è in via di attendibile evoluzione soddisfacentemente favorevole, in considerazione del recente intervento chirurgico all'arto inferiore sinistro ed in previsione di analogo trattamento prossimo ventura anche al destro. La situazione di patimento osteoarticolare non si esprime allo stato con manifestazioni clinico-disfunzionali importanti. I rimanenti quadri patologici rivestono significato invalidante assai marginale ai fini valutativi oggetto della presente causa. Ne consegue pertanto che a mio giudizio il ricorrente né all'epoca Parte_1
amministrativa né successivamente presentava uno stato di riduzione a meno di un terzo della propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti.”.
Il ctu ha quindi esposto le sue conclusioni medico-legali relative al caso del ricorrente, in questi termini: “Il ricorrente non presentava all'epoca della visita Parte_1
amministrativa né successivamente una condizione di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in maniera permanente a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 222 del 1984 (assegno ordinario di invalidità).
Poiché le conclusioni del c.t.u. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese processuali devono essere integralmente compensate giusto il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.01.2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese delle due ctu, liquidate con separati provvedimenti. CP_
Così deciso in Urbino all'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice Vera Colella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 12/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
Auditore (PU), Via Antonio Gramsci Mercatale n. 35, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Beatrice Ceci, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via
Valdinievole n. 8
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luzi, per mandato generale alle liti del 23.01.2023,
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37590/7131, in atti, elettivamente domiciliato presso Persona_1
l'Avvocatura Provinciale INPS di Urbino, Piazza della Repubblica n. 3
- CONVENUTO -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.01.2024 il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso alle conclusioni rese nel procedimento di accertamento preventivo n. 114/2023 Rg dal ctu dott.ssa
, ad avviso del quale egli non aveva diritto all' assegno ordinario di invalidità di Persona_2 cui all'art. 1 della legge n. 222/1984.
Nel ricorso in opposizione il ricorrente esponeva le ragioni medico-legali per le quali riteneva non corretta la valutazione del consulente della fase cautelare e, pertanto, chiedeva il rinnovo della valutazione , onde veder accogliere le conclusioni di cui al ricorso.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, si opponeva alla rinnovazione della ctu, CP_
ritenendo esaustivo e corretto l'operato del consulente nominato nella fase cautelare.
Il giudizio era istruito mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. dopo il deposito dell'elaborato peritale, sulle conclusioni delle parti, Persona_3
all'odierna udienza pubblica pronunciava la presente sentenza, decisa mediante lettura della motivazione contestuale al dispositivo.
L'opposizione è risultata infondata.
Il ctu dott. , all'esito dell'attenta analisi di tutta la documentazione in atti e della Per_3
visita del periziando, ha espresso la seguente diagnosi: “Il dato clinico che nella fattispecie configura elemento di maggiore risalto concerne l'apparato cardiocircolatorio, sia per quel che riguarda il cuore che il sistema venoso a livello degli arti inferiori. La cardiopatia dalla quale il
è affetto può essere assimilabile alla II classe NYHA, ma attualmente comunque beneficia Pt_1 di adeguato trattamento farmacologico e si accompagna a condizioni cliniche di buon compenso emodinamico, in assenza di sintomatologia algica, aritmica e/o dispnoica. L'insufficienza venosa a carico degli arti inferiori è in via di attendibile evoluzione soddisfacentemente favorevole, in considerazione del recente intervento chirurgico all'arto inferiore sinistro ed in previsione di analogo trattamento prossimo ventura anche al destro. La situazione di patimento osteoarticolare non si esprime allo stato con manifestazioni clinico-disfunzionali importanti. I rimanenti quadri patologici rivestono significato invalidante assai marginale ai fini valutativi oggetto della presente causa. Ne consegue pertanto che a mio giudizio il ricorrente né all'epoca Parte_1
amministrativa né successivamente presentava uno stato di riduzione a meno di un terzo della propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti.”.
Il ctu ha quindi esposto le sue conclusioni medico-legali relative al caso del ricorrente, in questi termini: “Il ricorrente non presentava all'epoca della visita Parte_1
amministrativa né successivamente una condizione di capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in maniera permanente a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 222 del 1984 (assegno ordinario di invalidità).
Poiché le conclusioni del c.t.u. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il giudicante ritiene di farle proprie.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese processuali devono essere integralmente compensate giusto il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.01.2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese delle due ctu, liquidate con separati provvedimenti. CP_
Così deciso in Urbino all'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024
Il giudice
Vera Colella