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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/11/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1162 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NC OI e MA AR;
- attore - contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo;
- società convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per il disservizio telefonico subìto. Nel merito, premesso di aver concluso un contratto con per CP_1
l'erogazione del servizio telefonico sull'utenza fissa n. 098344163, ha lamentato l'assenza di linea per il periodo a far data dal mese di aprile 2021 e fino alla migrazione verso altro gestore avvenuta il 15.2.2022, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo
Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente;
In via principale e gradata: • accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 2.000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. • accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti di cui in narrativa, relativi alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o ai corrispettivi di cui in premessa;
• condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente l'11.7.2023 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha eccepito l'improcedibilità dell'altrui Controparte_1
domanda, stante la non corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di conciliazione innanzi al
Co.Re.Com e la spiegata domanda;
nel merito, ha contestato quanto dedotto da parte avversa e sostenuto l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla medesima, nonché, la mancanza di sostegno probatorio alla base della richiesta di risarcimento danni, concludendo per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 27.6.2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'odierna domanda avanzata da parte convenuta per presunta carenza del requisito della perfetta coincidenza a livello oggettivo tra la domanda formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e la domanda formulata in giudizio.
Invero, si rileva che la domanda di conciliazione conteneva le seguenti richieste: “riattivazione servizi-indennizzi-storno/rimborso-risarcimento”, mentre la domanda svolta in questa sede contiene le seguenti richieste, fondate sul medesimo fatto (lamentata interruzione dei servizi afferenti all'utenza fissa): a) il risarcimento del danno derivante dal disservizio subito;
b) la corresponsione delle penali;
c) il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzi previsti dalla Carta dei
Servizi;
d) l'inesigibilità delle somme portate dalle fatture relative al periodo di disservizio. Al riguardo vi è, invero, adeguata coincidenza fra il contenuto dell'istanza di conciliazione e l'oggetto della presente causa di merito (cfr. Cass. n. 23072/2022), sicché detta eccezione va rigettata.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Va, poi, evidenziato che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art.
1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre
2007, n. 21140).
5. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene opportuno questo Tribunale registrare come costituisca profilo pacifico, giacché non contestato, che tra gli odierni contendenti sia intercorso un rapporto contrattuale in virtù del quale ebbe a prestare - a beneficio del - il servizio di telefonia fissa (con utenza Controparte_1 Pt_1
n. 098344163), così come le parti hanno concordemente dedotto dell'avvenuta risoluzione dello stesso in data 15.2.2022, con la migrazione dell'utenza verso un altro operatore telefonico.
Con riguardo alla durata del disservizio, è processualmente emerso che il disservizio fu denunciato per la prima volta il 3.7.2021 (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo attoreo) e risulta chiuso in data
15.7.2021, ma si tratta di risoluzione non effettiva atteso che il problema era rimasto, tanto è vero che, come riconosciuto dalla stessa convenuta, l'ulteriore segnalazione del 15.7.2021 era stata chiusa il 9.9.2021. Dall'esame poi dell'istanza di conciliazione depositata innanzi al Co.Re.Com emerge che alla data del 28.9.2021 parte attrice aveva lamentato l'interruzione dei servizi e ne aveva chiesto la riattivazione (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Pertanto, non risultando in atti reclami di malfunzionamento successivi al settembre 2021, può individuarsi la durata del disservizio dal 3.7.2021 fino al 28.9.2021.
L'esistenza del disservizio lamentato da parte attrice non risulta, quindi, confutata dalla convenuta, la quale si è limitata a contestarne la durata e ad imputarne la responsabilità a Telecom Italia “unica legittimata ad intervenire sulle linee telefoniche di sua esclusiva proprietà per ogni operazione relativa alle attivazioni, cessazioni, nonché agli interventi telefonici al ripristino della linea telefonica”. Dagli atti del giudizio, tuttavia, non è emerso alcun elemento probatorio che possa ricondurre la responsabilità del disservizio a Telecom Italia.
A fronte, quindi, dell'allegato inadempimento, la convenuta non solo non ha provato, come proprio onere, che la prestazione era sempre stata resa in modo regolare, ma neanche ha contestato, come fatto oggettivo e storico, il disservizio lamentato, né tanto meno ha fornito materiale probatorio al fine di escludere una propria responsabilità.
6. Parte attrice, a fronte del lamentato disservizio, ha proposto domanda di liquidazione degli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi, domanda di risarcimento dei danni patiti e di corresponsione della penale contrattuale.
6.1 In merito alla corresponsione della penale ex art. 1382 c.c., per avere diritto al relativo pagamento è necessaria un'apposita pattuizione tra le parti in contratto. Nella fattispecie che ci occupa, tuttavia, parte attrice non ha dimostrato che tale clausola sia stata inserita nel contratto concluso con la società convenuta.
6.2 Con riguardo agli indennizzi - i quali, si rammenta, sono previsti automaticamente nel quantum ricorrendone i presupposti per il relativo riconoscimento - deve registrarsi che la Carta dei Servizi di all'art.
3.3 prevede che, in caso di “irregolare funzionamento del servizio”, “…il Controparte_1
Cliente ha diritto ad un indennizzo di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati, fino ad un massimo di € 5 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 euro.”.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che ha provveduto a liquidare l'indennizzo CP_1 CP_1 previsto accreditando all'attore la somma di € 100,00 (cfr. doc. n. 8 allegato fascicolo convenuta): €
55,94 sono stati imputati al pagamento pro quota delle fatture rimaste insolute (€ 23,67 per la fattura n. W2125150783 ed € 32,27 per la fattura n. W2115798034), la restante somma pari a € 44,06 risulta rimborsata con data valuta 22.12.2021 (v. schermata riportata a pag. 5 della comparsa di costituzione).
A fronte di tale allegazione difensiva parte attrice non ha affatto contestato tempestivamente
(ovvero entro la prima difesa utile) l'avvenuto accredito dell'indennizzo e lo storno delle fatture, limitandosi - di converso - a controdedurre nelle note depositate telematicamente alla prima udienza del 17.11.2023 che: “Contestano in toto la ricostruzione dei fatti descritta in comparsa avversa, in quanto non corrispondente al vero e del tutto sfornita di prova. […] Si contestano le schermate riportate nel corpo della comparsa di costituzione avversa in quanto copie di presunte schermate di software di gestione interno dell'operatore di formazione esclusiva della parte che le produce (v.
Cass. 2016 n.8290; Cass. 1997 n. 5573 e 2000 n. 9685), ben potendo essere adattate, corrette o comunque elaborate senza alcun controllo, disconoscendone e negandone ricezione oltreché riferibilità alla vicenda dedotta in giudizio […] Si contestano i docc. 7, 7.1, 7.2 e 8 di controparte, mai ricevuti da parte attrice e sforniti di prova di consegna ovvero ricezione e in ogni caso sconfessato dalla documentazione versata in atti.”; affermazioni, queste, inidonee ad integrare valida e specifica contestazione dell'ex adverso dedotto adempimento che va, dunque, ritenuto come provato giacché non contestato tempestivamente (si veda sul punto, Cass. n. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”).
Invero, solo tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice “contesta altresì la nota di accredito di € 100,00 atteso che ad oggi non risulta alcun accredito a favore del ricorrente” e, dunque, allorquando erano già maturate le preclusioni assertive, sicché tale circostanza, non essendo stata tempestivamente contestata nella prima difesa utile, doveva ritenersi pacifica e provata.
6.3 Venendo all'esame della domanda attorea sotto il profilo del risarcimento del danno, anche ritenendo sussistente l'inadempimento contrattuale dedotto da parte attrice, la stessa va rigettata poiché, prima ancora che evidentemente priva di riscontro probatorio, appare connotata da manifesta genericità già in punto di stretta allegazione, non avendo parte attrice fornito alcuna specifica indicazione dei pregiudizi dalla medesima concretamente patiti.
In merito alla domanda di risarcimento del danno, va ricordato come per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale non sia sufficiente la sola prova della presunta condotta contra legem posta in essere da controparte, dovendo, altresì, esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del soggetto che assume essere stato danneggiato, oltre alla sua specifica entità.
Per assolvere all'indicato onere probatorio il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi sia per quanto riguarda gli effetti economici. Il danneggiato che fa valere il diritto al risarcimento del danno assume infatti a fondamento del suo diritto la perdita economica di cui pretende il risarcimento, e di tale perdita deve dare la dimostrazione. Oltre agli elementi costitutivi del danno, il danneggiato deve provare anche l'entità dei fattori riduttivi normali, cioè delle poste normalmente incidenti sulla determinazione del danno.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno - conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., S.U., 15/11/2022, n. 33645). Il danno evento non è di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno- conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Difatti, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
Nella fattispecie che ci occupa, si evidenzia come l'attore si sia sostanzialmente limitato ad una rappresentazione del disservizio derivante dal mancato funzionamento dell'utenza telefonica, senza allegare in quali termini concreti l'inadempimento contrattuale imputato al fornitore del servizio abbia determinato un pregiudizio, se non richiamando le fatture emesse nel periodo di riscontrato malfunzionamento della linea telefonica, senza, però, indicarle, né tanto meno allegarle.
Soltanto con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, potrebbe configurarsi un danno patrimoniale conseguente al mancato funzionamento della linea telefonica, posto che le fatture potrebbero far riferimento a servizi non resi. In ogni caso, come dedotto da parte convenuta - rimasto privo di contestazione tempestiva e specifica da parte avversa - le fatture afferenti al periodo di malfunzionamento sono state oggetto di storno da parte della (v. pag. 4 comparsa Controparte_1
di costituzione).
Né tanto meno, alle mancanze sopra descritte può sopperire il giudice tramite una liquidazione in via equitativa del danno.
Ed infatti, “Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso
a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria azionata dal non merita accoglimento, non Pt_1 avendo quest'ultima adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità dei pregiudizi asseritamente patiti a causa della condotta inadempiente ascritta alla società convenuta.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerate le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare il presente giudizio che ha comunque visto acclarato il disservizio posto in essere dalla convenuta - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1162/2023 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1162 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NC OI e MA AR;
- attore - contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo;
- società convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per il disservizio telefonico subìto. Nel merito, premesso di aver concluso un contratto con per CP_1
l'erogazione del servizio telefonico sull'utenza fissa n. 098344163, ha lamentato l'assenza di linea per il periodo a far data dal mese di aprile 2021 e fino alla migrazione verso altro gestore avvenuta il 15.2.2022, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo
Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente;
In via principale e gradata: • accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla società convenuta;
accertata, o meno, comunque espressamente in via incidentale e strumentale e senza efficacia di giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento della parte convenuta, condannare la medesima al risarcimento dei danni da inadempimento subiti, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 2.000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. • accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti di cui in narrativa, relativi alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o ai corrispettivi di cui in premessa;
• condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente l'11.7.2023 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha eccepito l'improcedibilità dell'altrui Controparte_1
domanda, stante la non corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di conciliazione innanzi al
Co.Re.Com e la spiegata domanda;
nel merito, ha contestato quanto dedotto da parte avversa e sostenuto l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla medesima, nonché, la mancanza di sostegno probatorio alla base della richiesta di risarcimento danni, concludendo per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 27.6.2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'odierna domanda avanzata da parte convenuta per presunta carenza del requisito della perfetta coincidenza a livello oggettivo tra la domanda formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione e la domanda formulata in giudizio.
Invero, si rileva che la domanda di conciliazione conteneva le seguenti richieste: “riattivazione servizi-indennizzi-storno/rimborso-risarcimento”, mentre la domanda svolta in questa sede contiene le seguenti richieste, fondate sul medesimo fatto (lamentata interruzione dei servizi afferenti all'utenza fissa): a) il risarcimento del danno derivante dal disservizio subito;
b) la corresponsione delle penali;
c) il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzi previsti dalla Carta dei
Servizi;
d) l'inesigibilità delle somme portate dalle fatture relative al periodo di disservizio. Al riguardo vi è, invero, adeguata coincidenza fra il contenuto dell'istanza di conciliazione e l'oggetto della presente causa di merito (cfr. Cass. n. 23072/2022), sicché detta eccezione va rigettata.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Va, poi, evidenziato che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art.
1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica
l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre
2007, n. 21140).
5. Tanto premesso, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene opportuno questo Tribunale registrare come costituisca profilo pacifico, giacché non contestato, che tra gli odierni contendenti sia intercorso un rapporto contrattuale in virtù del quale ebbe a prestare - a beneficio del - il servizio di telefonia fissa (con utenza Controparte_1 Pt_1
n. 098344163), così come le parti hanno concordemente dedotto dell'avvenuta risoluzione dello stesso in data 15.2.2022, con la migrazione dell'utenza verso un altro operatore telefonico.
Con riguardo alla durata del disservizio, è processualmente emerso che il disservizio fu denunciato per la prima volta il 3.7.2021 (cfr. doc. n. 2 allegato al fascicolo attoreo) e risulta chiuso in data
15.7.2021, ma si tratta di risoluzione non effettiva atteso che il problema era rimasto, tanto è vero che, come riconosciuto dalla stessa convenuta, l'ulteriore segnalazione del 15.7.2021 era stata chiusa il 9.9.2021. Dall'esame poi dell'istanza di conciliazione depositata innanzi al Co.Re.Com emerge che alla data del 28.9.2021 parte attrice aveva lamentato l'interruzione dei servizi e ne aveva chiesto la riattivazione (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte convenuta).
Pertanto, non risultando in atti reclami di malfunzionamento successivi al settembre 2021, può individuarsi la durata del disservizio dal 3.7.2021 fino al 28.9.2021.
L'esistenza del disservizio lamentato da parte attrice non risulta, quindi, confutata dalla convenuta, la quale si è limitata a contestarne la durata e ad imputarne la responsabilità a Telecom Italia “unica legittimata ad intervenire sulle linee telefoniche di sua esclusiva proprietà per ogni operazione relativa alle attivazioni, cessazioni, nonché agli interventi telefonici al ripristino della linea telefonica”. Dagli atti del giudizio, tuttavia, non è emerso alcun elemento probatorio che possa ricondurre la responsabilità del disservizio a Telecom Italia.
A fronte, quindi, dell'allegato inadempimento, la convenuta non solo non ha provato, come proprio onere, che la prestazione era sempre stata resa in modo regolare, ma neanche ha contestato, come fatto oggettivo e storico, il disservizio lamentato, né tanto meno ha fornito materiale probatorio al fine di escludere una propria responsabilità.
6. Parte attrice, a fronte del lamentato disservizio, ha proposto domanda di liquidazione degli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi, domanda di risarcimento dei danni patiti e di corresponsione della penale contrattuale.
6.1 In merito alla corresponsione della penale ex art. 1382 c.c., per avere diritto al relativo pagamento è necessaria un'apposita pattuizione tra le parti in contratto. Nella fattispecie che ci occupa, tuttavia, parte attrice non ha dimostrato che tale clausola sia stata inserita nel contratto concluso con la società convenuta.
6.2 Con riguardo agli indennizzi - i quali, si rammenta, sono previsti automaticamente nel quantum ricorrendone i presupposti per il relativo riconoscimento - deve registrarsi che la Carta dei Servizi di all'art.
3.3 prevede che, in caso di “irregolare funzionamento del servizio”, “…il Controparte_1
Cliente ha diritto ad un indennizzo di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati, fino ad un massimo di € 5 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 euro.”.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che ha provveduto a liquidare l'indennizzo CP_1 CP_1 previsto accreditando all'attore la somma di € 100,00 (cfr. doc. n. 8 allegato fascicolo convenuta): €
55,94 sono stati imputati al pagamento pro quota delle fatture rimaste insolute (€ 23,67 per la fattura n. W2125150783 ed € 32,27 per la fattura n. W2115798034), la restante somma pari a € 44,06 risulta rimborsata con data valuta 22.12.2021 (v. schermata riportata a pag. 5 della comparsa di costituzione).
A fronte di tale allegazione difensiva parte attrice non ha affatto contestato tempestivamente
(ovvero entro la prima difesa utile) l'avvenuto accredito dell'indennizzo e lo storno delle fatture, limitandosi - di converso - a controdedurre nelle note depositate telematicamente alla prima udienza del 17.11.2023 che: “Contestano in toto la ricostruzione dei fatti descritta in comparsa avversa, in quanto non corrispondente al vero e del tutto sfornita di prova. […] Si contestano le schermate riportate nel corpo della comparsa di costituzione avversa in quanto copie di presunte schermate di software di gestione interno dell'operatore di formazione esclusiva della parte che le produce (v.
Cass. 2016 n.8290; Cass. 1997 n. 5573 e 2000 n. 9685), ben potendo essere adattate, corrette o comunque elaborate senza alcun controllo, disconoscendone e negandone ricezione oltreché riferibilità alla vicenda dedotta in giudizio […] Si contestano i docc. 7, 7.1, 7.2 e 8 di controparte, mai ricevuti da parte attrice e sforniti di prova di consegna ovvero ricezione e in ogni caso sconfessato dalla documentazione versata in atti.”; affermazioni, queste, inidonee ad integrare valida e specifica contestazione dell'ex adverso dedotto adempimento che va, dunque, ritenuto come provato giacché non contestato tempestivamente (si veda sul punto, Cass. n. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”).
Invero, solo tardivamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., parte attrice “contesta altresì la nota di accredito di € 100,00 atteso che ad oggi non risulta alcun accredito a favore del ricorrente” e, dunque, allorquando erano già maturate le preclusioni assertive, sicché tale circostanza, non essendo stata tempestivamente contestata nella prima difesa utile, doveva ritenersi pacifica e provata.
6.3 Venendo all'esame della domanda attorea sotto il profilo del risarcimento del danno, anche ritenendo sussistente l'inadempimento contrattuale dedotto da parte attrice, la stessa va rigettata poiché, prima ancora che evidentemente priva di riscontro probatorio, appare connotata da manifesta genericità già in punto di stretta allegazione, non avendo parte attrice fornito alcuna specifica indicazione dei pregiudizi dalla medesima concretamente patiti.
In merito alla domanda di risarcimento del danno, va ricordato come per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale non sia sufficiente la sola prova della presunta condotta contra legem posta in essere da controparte, dovendo, altresì, esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del soggetto che assume essere stato danneggiato, oltre alla sua specifica entità.
Per assolvere all'indicato onere probatorio il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi sia per quanto riguarda gli effetti economici. Il danneggiato che fa valere il diritto al risarcimento del danno assume infatti a fondamento del suo diritto la perdita economica di cui pretende il risarcimento, e di tale perdita deve dare la dimostrazione. Oltre agli elementi costitutivi del danno, il danneggiato deve provare anche l'entità dei fattori riduttivi normali, cioè delle poste normalmente incidenti sulla determinazione del danno.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno - conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ., S.U., 15/11/2022, n. 33645). Il danno evento non è di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno- conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Difatti, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
Nella fattispecie che ci occupa, si evidenzia come l'attore si sia sostanzialmente limitato ad una rappresentazione del disservizio derivante dal mancato funzionamento dell'utenza telefonica, senza allegare in quali termini concreti l'inadempimento contrattuale imputato al fornitore del servizio abbia determinato un pregiudizio, se non richiamando le fatture emesse nel periodo di riscontrato malfunzionamento della linea telefonica, senza, però, indicarle, né tanto meno allegarle.
Soltanto con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, potrebbe configurarsi un danno patrimoniale conseguente al mancato funzionamento della linea telefonica, posto che le fatture potrebbero far riferimento a servizi non resi. In ogni caso, come dedotto da parte convenuta - rimasto privo di contestazione tempestiva e specifica da parte avversa - le fatture afferenti al periodo di malfunzionamento sono state oggetto di storno da parte della (v. pag. 4 comparsa Controparte_1
di costituzione).
Né tanto meno, alle mancanze sopra descritte può sopperire il giudice tramite una liquidazione in via equitativa del danno.
Ed infatti, “Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso
a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria azionata dal non merita accoglimento, non Pt_1 avendo quest'ultima adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e l'entità dei pregiudizi asseritamente patiti a causa della condotta inadempiente ascritta alla società convenuta.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerate le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare il presente giudizio che ha comunque visto acclarato il disservizio posto in essere dalla convenuta - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1162/2023 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.