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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa NA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/25 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), ed ivi residente in [...], nella qualità di C.F._1 procuratore generale della di lui madre , nata il Controparte_1
30.04.1945 a Catania e residente in [...] via Nicolosi - Pedara
n.183 - , giusta procura generale notarile del CodiceFiscale_2
21.06.2021, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'
Avv. Salvatore Abate (c.f. e dall'Avv. Carmelo Faraci CodiceFiscale_3
(c.f. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
Appellante
CONTRO
nella qualità di amministratore del Condominio CP_2 [...]
C.F. , ma elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_1
, via M. D. Orlando n°14, presso e nello studio dell'Avv. Agata Tumino CP_3
(COD. FISC. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti;
Appellato
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1 deducendo di essere proprietaria di unità immobiliare facente parte del complesso condominiale di Via M. D. Orlando n. 14/15 di , conveniva CP_3 giudizio il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_4 tempore, per ivi sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - in via preliminare sospendere l'efficacia della delibera impugnata, stante il grave pregiudizio nel ritardo;
- nel merito, ritenere e dichiarare che la delibera adottata dall'assemblea condominiale del
04.12.2020 del Parte_2
, è nulla, annullabile e/o inefficace, e pertanto dichiararla priva di
[...] giuridici effetti. – in via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di verificare se sussista o meno il carattere della voluttuarietà e gravosità delle opere deliberate e/o se costituiscano duplicato di quelle esistenti e, pertanto, non necessarie e/o indifferibili. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Parte attrice impugnava la delibera condominiale assunta in data 04.12.2020, lamentandone la nullità/annullabilità per i seguenti motivi: 1) convocazione dell'assemblea in presenza nel periodo di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 19 e precisamente quando la Sicilia era ricompresa tra le regioni in zona arancione;
2) inidoneità dei locali scelti per lo svolgimento dell'assemblea per violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale;
4) violazione dell'art. 1121 comma 2° c.c., in quanto la realizzazione del c.d. cappotto termico costituisce innovazione gravosa e voluttuaria, incidendo peraltro sulla proprietà dei singoli condomini;
5) non debenza all'amministratore del compenso pari al 3%.
Si costituiva il Controparte_5 contestando l'impugnazione proposta e chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, con Sentenza n.
4251/2024 pubbl. il 09/09/202, il Tribunale di Catania così statuiva:” Dichiara la delibera assunta dal Controparte_6
[...
di in data 04.12.2020 annullabile in relazione al punto che prevede CP_3 il riconoscimento del compenso pari al 3% sulle spese complessivamente deliberate in favore dell'amministratore per le ragioni di cui in parte motiva;
Rigetta per il resto la domanda proposta da parte attrice per le ragioni di cui in premessa;
Condanna la sig.ra a rimborsare al Controparte_1 [...]
, in persona Parte_2 dell'amministratore pro- tempore, le spese di lite nella misura di due terzi che si liquidano in € 1.916,00 (su € 2.874,00) oltre rimborso spese generali, Iva al
22% e CPA al 4% come per legge;
Condanna il Parte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore, a rimborsare alla sig.ra
[...]
le spese di lite nella misura di un terzo che si Controparte_1 liquidano in € 958,00 (su € 2.874,00) oltre rimborso spese generali, Iva al 22%
e CPA al 4% come per legge.”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 7/3/25, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Controparte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Erronea valutazione dei divieti imposti dall'art. 1 del D.p.c.m. 03/12/2020 e dei limiti di circolazione in area arancione durante l'emergenza Covid 19. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Nullità della delibera per impedimento all'accesso ai locali alla persona disabile;
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1121 c.c., co. 2, circa la gravosità dell'innovazione approvata in assemblea, e nullità/annullabilità della delibera per incidenza abusiva dei lavori sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini.
c) mancata ammissione di CTU– nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria;
1.1) Il gravame è infondato.
a) Giova osservare, preliminarmente, che l'odierna appellante, in seno all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, lamentava che, il giorno per cui era stata fissata (in seconda convocazione) l'assemblea condominiale,
04.12.2020, la Regione Siciliana si trovava in zona arancione e, pertanto, la stessa, abitando fuori , era impossibilitata a presenziare alla suddetta CP_3 assemblea.
Ne consegue che appaiono inconducenti, in quanto proposte per la prima volta in appello, le doglianze avanzate dalla relativamente alla prima CP_1 convocazione della suddetta assemblea e alla mancanza del relativo verbale negativo.
In data 4/12/2020, la Regione Siciliana si trovava in zona gialla, ma, comunque, per come risulta in atti, nelle FAQ pubblicate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a chiarimento del DPCM 4 novembre 2020, era chiarito che anche in zona arancione era consentito svolgere riunioni di condominio, possibilmente a distanza, e laddove ciò non fosse stato possibile, per lo svolgimento in presenza occorreva rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Pertanto, la convocazione dell'assemblea per il 4/12/20 risulta legittima e non vietata da alcuna disposizione normativa, anche perché la stessa assemblea è stata convocata per le ore 17,45 e si è conclusa alle 19,15, quindi molto prima dell'orario di “coprifuoco” fissato per le 22,00.
Per quanto attiene all'idoneità dei locali in cui la detta assemblea si è svolta, dalle foto prodotte in atti e non contestate dall'appellante si evince che i locali fossero idonei a ospitare i 7 proprietari delle unità abitative, trovandosi in detta Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
stanza, esclusivamente, delle sedie debitamente distanziate, e uno scrittoio;
risulta, inoltre, che la scala di accesso al detto locale, posto al primo piano, fosse munita di montascale per disabili, restando ininfluente, ai fini del decidere, se il suddetto locale fosse adibito ad abitazione o a studio professionale.
b) Dagli atti di causa risulta che non è stata contestata tra le parti la circostanza che, ad oggi, la delibera impugnata, non è stata eseguita;
la stessa prevedeva l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico del condominio in oggetto, in virtù della L. 17/7/20 n. 77, le cui agevolazioni (110%) erano soggette a scadenza (pur prorogata), e di fatto ormai non più fruibili per cessazione dell'efficacia delle suddette disposizioni normative.
Orbene, ove il Condominio appellato decidesse oggi di realizzare gli interventi di cui alla citata delibera, non potrebbe di certo avvalersi di quanto ivi approvato, in quanto basato su agevolazioni non più fruibili.
Pertanto, il motivo di cui al punto b), relativo alla gravosità dell'innovazione approvata in assemblea, ed alla nullità/annullabilità della delibera per incidenza abusiva dei lavori sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini, è inammissibile per carenza di interesse.
c) E' conseguentemente, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione della CTU, volta a provare la gravosità delle opere approvate dall'assemblea e l'incidenza del cappotto termico sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.
Per quanto fin qui esposto l'appello va rigettato.
2) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (indeterminato a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
n.q. di procuratore generale di avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Catania 4251/2024 pubbl. il 09/09/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato condominio, che liquida in complessivi Euro 4.996,00, di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa NA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415/25 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), ed ivi residente in [...], nella qualità di C.F._1 procuratore generale della di lui madre , nata il Controparte_1
30.04.1945 a Catania e residente in [...] via Nicolosi - Pedara
n.183 - , giusta procura generale notarile del CodiceFiscale_2
21.06.2021, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'
Avv. Salvatore Abate (c.f. e dall'Avv. Carmelo Faraci CodiceFiscale_3
(c.f. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
Appellante
CONTRO
nella qualità di amministratore del Condominio CP_2 [...]
C.F. , ma elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_1
, via M. D. Orlando n°14, presso e nello studio dell'Avv. Agata Tumino CP_3
(COD. FISC. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti;
Appellato
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1 deducendo di essere proprietaria di unità immobiliare facente parte del complesso condominiale di Via M. D. Orlando n. 14/15 di , conveniva CP_3 giudizio il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_4 tempore, per ivi sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - in via preliminare sospendere l'efficacia della delibera impugnata, stante il grave pregiudizio nel ritardo;
- nel merito, ritenere e dichiarare che la delibera adottata dall'assemblea condominiale del
04.12.2020 del Parte_2
, è nulla, annullabile e/o inefficace, e pertanto dichiararla priva di
[...] giuridici effetti. – in via istruttoria chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di verificare se sussista o meno il carattere della voluttuarietà e gravosità delle opere deliberate e/o se costituiscano duplicato di quelle esistenti e, pertanto, non necessarie e/o indifferibili. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Parte attrice impugnava la delibera condominiale assunta in data 04.12.2020, lamentandone la nullità/annullabilità per i seguenti motivi: 1) convocazione dell'assemblea in presenza nel periodo di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid 19 e precisamente quando la Sicilia era ricompresa tra le regioni in zona arancione;
2) inidoneità dei locali scelti per lo svolgimento dell'assemblea per violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale;
4) violazione dell'art. 1121 comma 2° c.c., in quanto la realizzazione del c.d. cappotto termico costituisce innovazione gravosa e voluttuaria, incidendo peraltro sulla proprietà dei singoli condomini;
5) non debenza all'amministratore del compenso pari al 3%.
Si costituiva il Controparte_5 contestando l'impugnazione proposta e chiedendo il rigetto della domanda, con il favore delle spese. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, con Sentenza n.
4251/2024 pubbl. il 09/09/202, il Tribunale di Catania così statuiva:” Dichiara la delibera assunta dal Controparte_6
[...
di in data 04.12.2020 annullabile in relazione al punto che prevede CP_3 il riconoscimento del compenso pari al 3% sulle spese complessivamente deliberate in favore dell'amministratore per le ragioni di cui in parte motiva;
Rigetta per il resto la domanda proposta da parte attrice per le ragioni di cui in premessa;
Condanna la sig.ra a rimborsare al Controparte_1 [...]
, in persona Parte_2 dell'amministratore pro- tempore, le spese di lite nella misura di due terzi che si liquidano in € 1.916,00 (su € 2.874,00) oltre rimborso spese generali, Iva al
22% e CPA al 4% come per legge;
Condanna il Parte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore, a rimborsare alla sig.ra
[...]
le spese di lite nella misura di un terzo che si Controparte_1 liquidano in € 958,00 (su € 2.874,00) oltre rimborso spese generali, Iva al 22%
e CPA al 4% come per legge.”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 7/3/25, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Controparte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 7/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Erronea valutazione dei divieti imposti dall'art. 1 del D.p.c.m. 03/12/2020 e dei limiti di circolazione in area arancione durante l'emergenza Covid 19. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Nullità della delibera per impedimento all'accesso ai locali alla persona disabile;
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1121 c.c., co. 2, circa la gravosità dell'innovazione approvata in assemblea, e nullità/annullabilità della delibera per incidenza abusiva dei lavori sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini.
c) mancata ammissione di CTU– nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria;
1.1) Il gravame è infondato.
a) Giova osservare, preliminarmente, che l'odierna appellante, in seno all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, lamentava che, il giorno per cui era stata fissata (in seconda convocazione) l'assemblea condominiale,
04.12.2020, la Regione Siciliana si trovava in zona arancione e, pertanto, la stessa, abitando fuori , era impossibilitata a presenziare alla suddetta CP_3 assemblea.
Ne consegue che appaiono inconducenti, in quanto proposte per la prima volta in appello, le doglianze avanzate dalla relativamente alla prima CP_1 convocazione della suddetta assemblea e alla mancanza del relativo verbale negativo.
In data 4/12/2020, la Regione Siciliana si trovava in zona gialla, ma, comunque, per come risulta in atti, nelle FAQ pubblicate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a chiarimento del DPCM 4 novembre 2020, era chiarito che anche in zona arancione era consentito svolgere riunioni di condominio, possibilmente a distanza, e laddove ciò non fosse stato possibile, per lo svolgimento in presenza occorreva rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Pertanto, la convocazione dell'assemblea per il 4/12/20 risulta legittima e non vietata da alcuna disposizione normativa, anche perché la stessa assemblea è stata convocata per le ore 17,45 e si è conclusa alle 19,15, quindi molto prima dell'orario di “coprifuoco” fissato per le 22,00.
Per quanto attiene all'idoneità dei locali in cui la detta assemblea si è svolta, dalle foto prodotte in atti e non contestate dall'appellante si evince che i locali fossero idonei a ospitare i 7 proprietari delle unità abitative, trovandosi in detta Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
stanza, esclusivamente, delle sedie debitamente distanziate, e uno scrittoio;
risulta, inoltre, che la scala di accesso al detto locale, posto al primo piano, fosse munita di montascale per disabili, restando ininfluente, ai fini del decidere, se il suddetto locale fosse adibito ad abitazione o a studio professionale.
b) Dagli atti di causa risulta che non è stata contestata tra le parti la circostanza che, ad oggi, la delibera impugnata, non è stata eseguita;
la stessa prevedeva l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico del condominio in oggetto, in virtù della L. 17/7/20 n. 77, le cui agevolazioni (110%) erano soggette a scadenza (pur prorogata), e di fatto ormai non più fruibili per cessazione dell'efficacia delle suddette disposizioni normative.
Orbene, ove il Condominio appellato decidesse oggi di realizzare gli interventi di cui alla citata delibera, non potrebbe di certo avvalersi di quanto ivi approvato, in quanto basato su agevolazioni non più fruibili.
Pertanto, il motivo di cui al punto b), relativo alla gravosità dell'innovazione approvata in assemblea, ed alla nullità/annullabilità della delibera per incidenza abusiva dei lavori sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini, è inammissibile per carenza di interesse.
c) E' conseguentemente, alla luce delle sopra esposte argomentazioni, infondato anche il terzo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione della CTU, volta a provare la gravosità delle opere approvate dall'assemblea e l'incidenza del cappotto termico sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.
Per quanto fin qui esposto l'appello va rigettato.
2) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore dichiarato della controversia (indeterminato a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
n.q. di procuratore generale di avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Catania 4251/2024 pubbl. il 09/09/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato condominio, che liquida in complessivi Euro 4.996,00, di cui €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 14 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro