Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 31/01/2023, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 01725/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13560/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13560 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di concessione cittadinanza italiana prot. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza per assenza del requisito reddituale.
Avverso il predetto provvedimento di diniego il ricorrente ha dedotto la censura di eccesso di potere sotto plurimi profili e segnatamente per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e irragionevolezza, sostenendo di avere, successivamente alla adozione del provvedimento gravato, raggiunto il reddito richiesto.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Occorre anzitutto premettere che, alla luce di un costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992 è atto di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696). Il Collegio condivide, dunque, il tradizionale orientamento giurisprudenziale per cui l'amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale.
Pertanto, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.
In tale ottica, non può ritenersi in linea di principio censurabile che, in assenza di particolari benemerenze che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, detta insufficienza possa costituire causa ex se del diniego di cittadinanza anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (cfr. Cons. St., sez. III, 31 maggio 2022, n. 4412; sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3213).
È, infatti, pacifico che quello della residenza legale dello straniero per almeno dieci anni, previsto dalla norma citata, sia solo il requisito di base, che non esonera dall'accertamento di ulteriori condizioni valutabili discrezionalmente, fra le quali l'effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità nazionale e l'autosufficienza economica.
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
Alla luce dei principi esposti, nella fattispecie oggetto del giudizio, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non può ritenersi irragionevole la valutazione compiuta dall’amministrazione che ha considerato ostativa alla concessione della cittadinanza l’insufficienza reddituale del richiedente nel periodo antecedente alla richiesta.
L'amministrazione, nella circostanza, ha assunto a parametro di riferimento l'ammontare per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prescritto dall'art. 3, d.l. 25 novembre 1989 n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, della l. 28 dicembre 1995, n. 549. Detto importo, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, viene ritenuto indicativo di un livello di adeguatezza reddituale in grado di consentire al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare sulla comunità nazionale.
Dalla documentazione allegata agli atti si evince come i guadagni relativi al periodo antecedente all’impugnato diniego risultino oggettivamente inferiori ai parametri sopra evidenziati e il ricorrente, non ha dimostrato di aver raggiunto, per quel lasso temporale, la soglia minima richiesta, nè documentato redditi ulteriori rispetto a quelli valutati dall’amministrazione nell’istruttoria procedimentale.
Le entrate riferite al periodo successivo evidenziano come la condizione reddituale del ricorrente si sia effettivamente incrementata negli anni; di tale circostanza, tuttavia, l’amministrazione non poteva tenere conto al momento della pronuncia.
Alla luce di un costante insegnamento giurisprudenziale, invero, i fatti sopravvenuti favorevoli al cittadino straniero “non possono essere esaminati per saltum dal Tar, ma devono essere eventualmente valutati in sede di riesame da parte dell’amministrazione” (cfr. Cons. St., sez. III, 10 giugno 2016, n. 2511; 1 marzo 2021, n. 1705).
Depone decisamente a sostegno di questa conclusione il consolidato principio del tempus regit actum, di cui l’amministrazione resistente ha fatto buon governo nel caso di che trattasi, alla cui stregua la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato ( di fatto e di diritto) vigente al momento della sua adozione.
Rileva comunque come l'ordinamento, in ogni caso, offra una soluzione a situazioni, come quella in questione, in cui il divenire della vicenda mostri elementi deponenti in senso favorevole all'istante, costituita dalla possibilità di reiterare l'istanza al fine di ottenere il riesercizio del potere valutativo da parte dell'Amministrazione una volta decorsi i termini previsti dalla l. n. 92 del 1991.
Il ricorso, per le ragioni evidenziate, deve essere respinto.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda trattata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Luigi Furno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.