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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/11/2024, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott. Andrea Ghinetti Presidente
− dott. Niccolò Bencini Giudice relatore / estensore
− dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 147/2024, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PALESE ANNACHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO (c.f. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1969; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“nel merito, in via principale: accertare l'autosufficienza economica della Sig.ra e revocare il
Parte_2 contributo al mantenimento posto a carico del Sig. pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, in favore della Sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del presente
Parte_2 ricorso e, se del caso, condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme versate nelle more del
Parte_2 presente giudizio. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca del contributo a titolo di mantenimento in favore della Sig.ra accertare l'intervenuto peggioramento della situazione
Parte_2 economica-reddituale del Sig. e dichiarare la riduzione dell'importo, a titolo di mantenimento, nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia.
Pag. 1 In via istruttoria: si chiede sin d'ora di voler ordinare alla resistente la esibizione della dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi tre anni, alla Sig.ra la copia del contratto di lavoro ove è stata assunta per il Parte_2 tirocinio, nonché copia del contratto di assunzione a tempo determinato presso la Società Matia Bazar e le relative buste paga. Si chiede inoltre ammettersi interrogatorio formale della resistente sui capitoli di premessa del presente atto, preceduti da “vero che”. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre oneri di legge”. Per il P.M. Si rimette alle valutazioni del Giudice.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario, in data 19.12.1987, con (atto trascritto Controparte_1 presso il Comune di Omegna, nr. 62, parte II, Serie A, anno 1987); dall'unione, in data 25.11.1989, nasceva la figlia Parte_2
In data 22.2.1994 il Tribunale di Novara omologava la separazione consensuale delle parti e, in data 1.4.1999, veniva pronunciata sentenza n. 99 che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La predetta pronuncia prevedeva, a carico del ricorrente, un contributo dell'importo di 350.000,00lire mensili, a titolo di mantenimento in favore della figlia, all'epoca minorenne, oltre ad aggiornamento ISTAT, e oltre al 50% del pagamento delle spese straordinarie. Con decreto emesso dal Tribunale di Novara in data 2.3.2009, veniva ridotto il mantenimento a carico del padre ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rappresentava il ricorrente che la figlia terminati gli studi, aveva trovato una Parte_2 attività lavorativa, tale da essere, attualmente, economicamente autosufficiente. In particolare, dalla documentazione del Centro per l'Impiego di Borgomanero, risultava che la figlia era assunta con contratto a tempo indeterminato, full-time, presso la società Mattia Bazar s.r.l. (cfr. all. n. 3,4 e 5).
Il ricorrente, poi, evidenziava come la propria situazione reddituale fosse peggiorata. In particolare, si evidenziava che al momento della modifica delle condizioni di divorzio del 2009, il reddito del ricorrente era pari ad € 13.801,00 netti, mentre nell'anno 2021 era pari ad € 4.726,00, nell'anno 2022 pari ad € 6.710,00 e nel 2023 pari ad € 7.994,00. Chiedeva, quindi, la revoca del mantenimento in favore della figlia, ora maggiorenne ed autosufficiente, con condanna alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio.
* All'udienza del 30.4.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, avvenuta a mani proprie, ne dichiarava la contumacia. Il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “io con mia figlia ho rapporti soltanto per quanto riguarda il mantenimento: mi manda messaggi e io rispondo. Nel tempo del Covid sua mamma ha mandato una mail autorizzando a dare i soldi direttamente alla figlia. L'ultima volta l'ho sentita quando sua mamma credo che le abbia detto del ricorso. Io non rivoglio indietro i soldi da gennaio. Mia figlia ha fatto una scuola per estetista. Non so con chi viva. Io ho avuto un altro figlio nel 2001 e mi sono sposato con la madre di mio figlio”. La difesa di parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie ed il Giudice rinviava il processo all'udienza del 26.9.2024, per la discussione orale della causa.
Pag. 2 **** In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da Parte_1 merita accoglimento. Come è noto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Come è noto, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori in favore dei figli non viene meno per il solo raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma solo quando i figli raggiungono una adeguata autosufficienza economica. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito, con orientamento condiviso da questo Collegio, che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (ex pluribus, Cass. Civ. sentenza n. 17183/2020). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge che la figlia del ricorrente, oramai trentaquattrenne, svolge stabilmente attività lavorativa, come lavoratrice dipendente, con un contratto a tempo indeterminato. Trattasi di circostanze di fatto non contestate e che determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente. E del resto, giova evidenziare che parte resistente, seppur correttamente notiziata del procedimento introdotto da parte ricorrente, non si è costituita né ha provato lo stato di necessità economica della figlia. La domanda restitutoria avanzata da parte ricorrente, invece, risulta inammissibile in questa sede. Costituisce consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme ovvero di beni mobili, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. 6424/17; 18870/14). La parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di lite.
*****
Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) Revoca il contributo al mantenimento posto a carico di pari ad euro Parte_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente con decorrenza dal 23 gennaio 2024; Parte_2
2) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott. Andrea Ghinetti Presidente
− dott. Niccolò Bencini Giudice relatore / estensore
− dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 147/2024, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PALESE ANNACHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO (c.f. ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
23/07/1969; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“nel merito, in via principale: accertare l'autosufficienza economica della Sig.ra e revocare il
Parte_2 contributo al mantenimento posto a carico del Sig. pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, in favore della Sig.ra con decorrenza dalla data di deposito del presente
Parte_2 ricorso e, se del caso, condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme versate nelle more del
Parte_2 presente giudizio. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca del contributo a titolo di mantenimento in favore della Sig.ra accertare l'intervenuto peggioramento della situazione
Parte_2 economica-reddituale del Sig. e dichiarare la riduzione dell'importo, a titolo di mantenimento, nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia.
Pag. 1 In via istruttoria: si chiede sin d'ora di voler ordinare alla resistente la esibizione della dichiarazione dei redditi relativi agli ultimi tre anni, alla Sig.ra la copia del contratto di lavoro ove è stata assunta per il Parte_2 tirocinio, nonché copia del contratto di assunzione a tempo determinato presso la Società Matia Bazar e le relative buste paga. Si chiede inoltre ammettersi interrogatorio formale della resistente sui capitoli di premessa del presente atto, preceduti da “vero che”. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre oneri di legge”. Per il P.M. Si rimette alle valutazioni del Giudice.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario, in data 19.12.1987, con (atto trascritto Controparte_1 presso il Comune di Omegna, nr. 62, parte II, Serie A, anno 1987); dall'unione, in data 25.11.1989, nasceva la figlia Parte_2
In data 22.2.1994 il Tribunale di Novara omologava la separazione consensuale delle parti e, in data 1.4.1999, veniva pronunciata sentenza n. 99 che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La predetta pronuncia prevedeva, a carico del ricorrente, un contributo dell'importo di 350.000,00lire mensili, a titolo di mantenimento in favore della figlia, all'epoca minorenne, oltre ad aggiornamento ISTAT, e oltre al 50% del pagamento delle spese straordinarie. Con decreto emesso dal Tribunale di Novara in data 2.3.2009, veniva ridotto il mantenimento a carico del padre ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rappresentava il ricorrente che la figlia terminati gli studi, aveva trovato una Parte_2 attività lavorativa, tale da essere, attualmente, economicamente autosufficiente. In particolare, dalla documentazione del Centro per l'Impiego di Borgomanero, risultava che la figlia era assunta con contratto a tempo indeterminato, full-time, presso la società Mattia Bazar s.r.l. (cfr. all. n. 3,4 e 5).
Il ricorrente, poi, evidenziava come la propria situazione reddituale fosse peggiorata. In particolare, si evidenziava che al momento della modifica delle condizioni di divorzio del 2009, il reddito del ricorrente era pari ad € 13.801,00 netti, mentre nell'anno 2021 era pari ad € 4.726,00, nell'anno 2022 pari ad € 6.710,00 e nel 2023 pari ad € 7.994,00. Chiedeva, quindi, la revoca del mantenimento in favore della figlia, ora maggiorenne ed autosufficiente, con condanna alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio.
* All'udienza del 30.4.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, avvenuta a mani proprie, ne dichiarava la contumacia. Il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: “io con mia figlia ho rapporti soltanto per quanto riguarda il mantenimento: mi manda messaggi e io rispondo. Nel tempo del Covid sua mamma ha mandato una mail autorizzando a dare i soldi direttamente alla figlia. L'ultima volta l'ho sentita quando sua mamma credo che le abbia detto del ricorso. Io non rivoglio indietro i soldi da gennaio. Mia figlia ha fatto una scuola per estetista. Non so con chi viva. Io ho avuto un altro figlio nel 2001 e mi sono sposato con la madre di mio figlio”. La difesa di parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie ed il Giudice rinviava il processo all'udienza del 26.9.2024, per la discussione orale della causa.
Pag. 2 **** In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da Parte_1 merita accoglimento. Come è noto, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Come è noto, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori in favore dei figli non viene meno per il solo raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma solo quando i figli raggiungono una adeguata autosufficienza economica. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito, con orientamento condiviso da questo Collegio, che “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (ex pluribus, Cass. Civ. sentenza n. 17183/2020). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge che la figlia del ricorrente, oramai trentaquattrenne, svolge stabilmente attività lavorativa, come lavoratrice dipendente, con un contratto a tempo indeterminato. Trattasi di circostanze di fatto non contestate e che determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente. E del resto, giova evidenziare che parte resistente, seppur correttamente notiziata del procedimento introdotto da parte ricorrente, non si è costituita né ha provato lo stato di necessità economica della figlia. La domanda restitutoria avanzata da parte ricorrente, invece, risulta inammissibile in questa sede. Costituisce consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme ovvero di beni mobili, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. 6424/17; 18870/14). La parziale soccombenza determina la compensazione delle spese di lite.
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Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: 1) Revoca il contributo al mantenimento posto a carico di pari ad euro Parte_1
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente con decorrenza dal 23 gennaio 2024; Parte_2
2) Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.11.2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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