Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Obbligo di presentazione dichiarazione dei redditi durante fallimento

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento non estingue la capacità giuridica o fiscale del soggetto insolvente. Il fallito conserva la soggettività passiva tributaria per i redditi che non sono attratti alla massa fallimentare. Pertanto, il fallito rimane l'unico soggetto obbligato per i redditi personali che non rientrano nella gestione della curatela e che percepisce e trattiene per sé.

  • Accolto
    Soccombenza

    Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo
    Numero : 23
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo