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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
BERTO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5YT5YM000205 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
condannare l'Agenzia delle entrate D.P. di Rovigo al pagamento delle spese e competenze di lite
Resistente: rigettare il ricorso in quanto infondato e confermare la correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, res. in Gavello (RO), rappresento e difeso dall'Avv. Difensore_1
, c.f. CF_Difensore_1, del Foro di Padova, ricorreva contro l'A.E. – Direzione Provinciale ROVIGO per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T5YT5YM000205, notificato il giorno 6 giugno
2025, concernente un'imposta Irpef di € 777,00; addizionale regionale per € 54,00; addizionale comunale
Irpef per € 52,00 e sanzioni per omessa dichiarazione per € 1.398,60 di sua competenza per l'anno d'imposta 2019. Il Sig. Ricorrente_1 esponeva di essere stato assoggettato a procedura fallimentare con sentenza n. 44/2013 del Tribunale di Rovigo in data 23 luglio 2013 (doc. 02). La procedura fallimentare è stata definita con decreto del Tribunale di Rovigo in data 12 settembre 2023 (doc. 03). Poiché nel 2019 era assoggettato alla procedura fallimentare, sosteneva di non aver alcun obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, onere che, in pendenza della procedura fallimentare, spetta al curatore del fallimento, come stabilito dall'art. 5 del d.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322. Il fallito deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi precedenti la dichiarazione di fallimento e a quelli successivi alla chiusura dello stesso, come confermato da Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, n. 11590, la quale ha affermato che ”... resta in capo al fallito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento". Inoltre, non spettava al fallito il pagamento delle imposte su eventuali redditi maturati nel periodo di pendenza della procedura fallimentare. La S.C. ha ribadito il principio con sentenza n. 16958 del 16/06/2021: “Tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione del fallimento sono sanzionati come inefficaci rispetto ai creditori. Nell'alveo dei pagamenti inefficaci rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito ... In questa cornice, sono inefficaci, pertanto, pure i pagamenti relativi a debiti di imposta o contributivi operati dal fallito in favore dell'erario, o dell'agente esattore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”. La Direzione Provinciale di Rovigo, in persona del suo Direttore pro-tempore, si costituiva ritualmente in giudizio e depositava atto di controdeduzioni contestando come infondate le ragioni del ricorrente. Spiegava che, da un controllo fiscale ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti del sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2019, era stato rilevato che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale per i redditi del 2019 ai fini delle
II.DD.. Sulla base dei dati in possesso dall'Anagrafe Tributaria, risultava che due sostituti d'imposta (
Società_1 S.R.L. e INAIL) avevano corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, operato ritenute e trattenuto addizionali. Riscontrata la sussistenza di redditi che avrebbero dovuto essere presentati nella dichiarazione annuale, con l'avviso di accertamento n. T5YT5YM000205 ha accertato in capo a Ricorrente_1 il conseguente reddito e l'imposta dovuta di € 777,00, l'addizionale regionale di € 54,00, l'addizionale comunale per un importo di € 52,00 e le sanzioni per omessa dichiarazione per € 1.398,60.
Osservava che il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati oggetto dell'avviso di accertamento, il quantum della pretesa erariale e di avere trattenuto per sé tale somme. Conveniva che la sentenza dichiarativa di fallimento produce lo spossessamento del fallito dall'amministrazione e dalla disponibilità dei suoi beni, l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito in costanza di procedura concorsuale e attribuisce al curatore l'amministrazione esclusiva del patrimonio fallimentare, nonché l'onere di presentazione della dichiarazione dei redditi se relativa ad attività di competenza della massa fallimentare che rientrino nell'ambito della procedura. Invece, non sono appresi alla massa fallimentare, in virtù di quanto previsto dall'art. 46 L.Fall., i beni strettamente correlati alla persona del fallito o ai membri del suo nucleo familiare, le cose che non possono essere pignorate (ex art. 514 c.p.c.), gli stipendi, le pensioni, i salari e i redditi da attività del fallito. In assenza di prova che gli emolumenti oggetto di accertamento sono stati appresi interamente, o in altra misura, alla massa fallimentare, deve ritenersi che gli stessi siano rimasti nella disponibilità del fallito. A conferma, il Curatore della procedura fallimentare ha segnalato che “gli stipendi da lavoro del sig. Ricorrente_1 non sono stati appresi alla massa fallimentare” (all. 5: mail Soggetto_1 del 28/10/2025). Pertanto tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi le dichiarazioni dei redditi e gli altri adempimenti fiscali, sono di competenza esclusiva del fallito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non possono essere accolti per le ragioni di seguito specificate. Il sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ha opposto l'avviso di accertamento n. T5YT5YM000205, emesso dall'A.E. a fronte di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno 2019 e non dichiarati ai fini fiscali. A fondamento del ricorso il contribuente ha allegato e documentato di essere stato assoggettato a procedura fallimentare con sentenza n. 44/2013 del Tribunale di Rovigo in data 23 luglio 2013 (doc. 02) e che la procedura concorsuale è stata definita con decreto del Tribunale di Rovigo in data 12 settembre
2023 (doc. 03). Non ha contestato di aver percepito e trattenuto per sé integralmente le somme indicate nell'atto di accertamento, nè il loro ammontare e il titolo in base al quale sono state corrisposte, circostanze che perciò sono da considerare pacifiche. In relazione a tali somme, il ricorrente sostiene che non sussisteva alcun obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi a suo carico e che l'onere, in pendenza della procedura fallimentare, spettava al curatore del fallimento, come stabilito dall'art. 5 del d.
P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322, pur se gli emolumenti non erano stati acquisiti dalla massa fallimentare perché rimasti per l'intero nella sua disponibilità. Ai fini della decisione la questione centrale da esaminare riguarda la persistenza degli obblighi di dichiarazione e versamento in capo alla persona fisica che, pur privata della disponibilità del proprio patrimonio esistente alla data di apertura della procedura fallimentare, continui a produrre reddito attraverso la propria attività lavorativa. Va chiarito che la dichiarazione di fallimento non determina l'estinzione della capacità giuridica o fiscale del soggetto insolvente. L'ordinamento presuppone una scissione tra la sfera patrimoniale "segregata" ai fini del concorso dei creditori e la sfera personale del debitore, la quale permane attiva e capace di generare nuove situazioni giuridiche rilevanti per il fisco. Dunque, mentre il curatore assume la gestione e l'amministrazione dei beni compresi nella procedura ai fini della liquidazione, il debitore conserva la propria soggettività passiva tributaria per tutti i rapporti che non sono attratti alla massa attiva. Questa persistenza della soggettività passiva è il fondamento su cui poggia l'obbligo del fallito di adempiere personalmente agli oneri fiscali derivanti da redditi che esulano dal perimetro dello spossessamento. In materia, la giurisprudenza ha delineato una chiara linea di demarcazione tra gli obblighi del curatore e quelli del fallito. Il curatore è obbligato a presentare le dichiarazioni relative al cosiddetto "periodo pre- concorsuale" (dall'inizio del periodo d'imposta alla data della sentenza) e quelle relative al "periodo fallimentare". Per contro, il fallito rimane l'unico soggetto obbligato per i redditi personali che non rientrano nella gestione della curatela. La Suprema Corte con l'Ordinanza n. 11351 del 2024 ha affrontato il caso di un socio illimitatamente responsabile di una società fallita che, successivamente alla dichiarazione di fallimento personale, aveva intrapreso una nuova attività producendo redditi che non erano stati dichiarati e ha stabilito, in particolare, che la soggettività tributaria del fallito permane intatta per i redditi che esulano dallo spossessamento. La Corte di Cassazione ha spiegato che il contribuente fallito non può difendersi eccependo l'inefficacia della notifica o la responsabilità del curatore per redditi che non sono mai confluiti nella massa attiva. Perciò, se il fallito percepisce somme e le trattiene per sé, egli assume la piena responsabilità fiscale per tali importi. Il fallimento non esonera il cittadino dai doveri di solidarietà previsti dall'articolo 53 della Costituzione per la porzione di ricchezza che egli continua a gestire personalmente. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
BERTO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T5YT5YM000205 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
condannare l'Agenzia delle entrate D.P. di Rovigo al pagamento delle spese e competenze di lite
Resistente: rigettare il ricorso in quanto infondato e confermare la correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione;
condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, res. in Gavello (RO), rappresento e difeso dall'Avv. Difensore_1
, c.f. CF_Difensore_1, del Foro di Padova, ricorreva contro l'A.E. – Direzione Provinciale ROVIGO per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T5YT5YM000205, notificato il giorno 6 giugno
2025, concernente un'imposta Irpef di € 777,00; addizionale regionale per € 54,00; addizionale comunale
Irpef per € 52,00 e sanzioni per omessa dichiarazione per € 1.398,60 di sua competenza per l'anno d'imposta 2019. Il Sig. Ricorrente_1 esponeva di essere stato assoggettato a procedura fallimentare con sentenza n. 44/2013 del Tribunale di Rovigo in data 23 luglio 2013 (doc. 02). La procedura fallimentare è stata definita con decreto del Tribunale di Rovigo in data 12 settembre 2023 (doc. 03). Poiché nel 2019 era assoggettato alla procedura fallimentare, sosteneva di non aver alcun obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, onere che, in pendenza della procedura fallimentare, spetta al curatore del fallimento, come stabilito dall'art. 5 del d.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322. Il fallito deve presentare la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi precedenti la dichiarazione di fallimento e a quelli successivi alla chiusura dello stesso, come confermato da Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, n. 11590, la quale ha affermato che ”... resta in capo al fallito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l'intervallo di tempo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento". Inoltre, non spettava al fallito il pagamento delle imposte su eventuali redditi maturati nel periodo di pendenza della procedura fallimentare. La S.C. ha ribadito il principio con sentenza n. 16958 del 16/06/2021: “Tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione del fallimento sono sanzionati come inefficaci rispetto ai creditori. Nell'alveo dei pagamenti inefficaci rientra ogni atto estintivo di un debito riferibile al soggetto fallito ... In questa cornice, sono inefficaci, pertanto, pure i pagamenti relativi a debiti di imposta o contributivi operati dal fallito in favore dell'erario, o dell'agente esattore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento”. La Direzione Provinciale di Rovigo, in persona del suo Direttore pro-tempore, si costituiva ritualmente in giudizio e depositava atto di controdeduzioni contestando come infondate le ragioni del ricorrente. Spiegava che, da un controllo fiscale ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti del sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2019, era stato rilevato che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione fiscale per i redditi del 2019 ai fini delle
II.DD.. Sulla base dei dati in possesso dall'Anagrafe Tributaria, risultava che due sostituti d'imposta (
Società_1 S.R.L. e INAIL) avevano corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, operato ritenute e trattenuto addizionali. Riscontrata la sussistenza di redditi che avrebbero dovuto essere presentati nella dichiarazione annuale, con l'avviso di accertamento n. T5YT5YM000205 ha accertato in capo a Ricorrente_1 il conseguente reddito e l'imposta dovuta di € 777,00, l'addizionale regionale di € 54,00, l'addizionale comunale per un importo di € 52,00 e le sanzioni per omessa dichiarazione per € 1.398,60.
Osservava che il ricorrente non ha contestato la sussistenza dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati oggetto dell'avviso di accertamento, il quantum della pretesa erariale e di avere trattenuto per sé tale somme. Conveniva che la sentenza dichiarativa di fallimento produce lo spossessamento del fallito dall'amministrazione e dalla disponibilità dei suoi beni, l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito in costanza di procedura concorsuale e attribuisce al curatore l'amministrazione esclusiva del patrimonio fallimentare, nonché l'onere di presentazione della dichiarazione dei redditi se relativa ad attività di competenza della massa fallimentare che rientrino nell'ambito della procedura. Invece, non sono appresi alla massa fallimentare, in virtù di quanto previsto dall'art. 46 L.Fall., i beni strettamente correlati alla persona del fallito o ai membri del suo nucleo familiare, le cose che non possono essere pignorate (ex art. 514 c.p.c.), gli stipendi, le pensioni, i salari e i redditi da attività del fallito. In assenza di prova che gli emolumenti oggetto di accertamento sono stati appresi interamente, o in altra misura, alla massa fallimentare, deve ritenersi che gli stessi siano rimasti nella disponibilità del fallito. A conferma, il Curatore della procedura fallimentare ha segnalato che “gli stipendi da lavoro del sig. Ricorrente_1 non sono stati appresi alla massa fallimentare” (all. 5: mail Soggetto_1 del 28/10/2025). Pertanto tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi le dichiarazioni dei redditi e gli altri adempimenti fiscali, sono di competenza esclusiva del fallito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non possono essere accolti per le ragioni di seguito specificate. Il sig. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ha opposto l'avviso di accertamento n. T5YT5YM000205, emesso dall'A.E. a fronte di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno 2019 e non dichiarati ai fini fiscali. A fondamento del ricorso il contribuente ha allegato e documentato di essere stato assoggettato a procedura fallimentare con sentenza n. 44/2013 del Tribunale di Rovigo in data 23 luglio 2013 (doc. 02) e che la procedura concorsuale è stata definita con decreto del Tribunale di Rovigo in data 12 settembre
2023 (doc. 03). Non ha contestato di aver percepito e trattenuto per sé integralmente le somme indicate nell'atto di accertamento, nè il loro ammontare e il titolo in base al quale sono state corrisposte, circostanze che perciò sono da considerare pacifiche. In relazione a tali somme, il ricorrente sostiene che non sussisteva alcun obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi a suo carico e che l'onere, in pendenza della procedura fallimentare, spettava al curatore del fallimento, come stabilito dall'art. 5 del d.
P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322, pur se gli emolumenti non erano stati acquisiti dalla massa fallimentare perché rimasti per l'intero nella sua disponibilità. Ai fini della decisione la questione centrale da esaminare riguarda la persistenza degli obblighi di dichiarazione e versamento in capo alla persona fisica che, pur privata della disponibilità del proprio patrimonio esistente alla data di apertura della procedura fallimentare, continui a produrre reddito attraverso la propria attività lavorativa. Va chiarito che la dichiarazione di fallimento non determina l'estinzione della capacità giuridica o fiscale del soggetto insolvente. L'ordinamento presuppone una scissione tra la sfera patrimoniale "segregata" ai fini del concorso dei creditori e la sfera personale del debitore, la quale permane attiva e capace di generare nuove situazioni giuridiche rilevanti per il fisco. Dunque, mentre il curatore assume la gestione e l'amministrazione dei beni compresi nella procedura ai fini della liquidazione, il debitore conserva la propria soggettività passiva tributaria per tutti i rapporti che non sono attratti alla massa attiva. Questa persistenza della soggettività passiva è il fondamento su cui poggia l'obbligo del fallito di adempiere personalmente agli oneri fiscali derivanti da redditi che esulano dal perimetro dello spossessamento. In materia, la giurisprudenza ha delineato una chiara linea di demarcazione tra gli obblighi del curatore e quelli del fallito. Il curatore è obbligato a presentare le dichiarazioni relative al cosiddetto "periodo pre- concorsuale" (dall'inizio del periodo d'imposta alla data della sentenza) e quelle relative al "periodo fallimentare". Per contro, il fallito rimane l'unico soggetto obbligato per i redditi personali che non rientrano nella gestione della curatela. La Suprema Corte con l'Ordinanza n. 11351 del 2024 ha affrontato il caso di un socio illimitatamente responsabile di una società fallita che, successivamente alla dichiarazione di fallimento personale, aveva intrapreso una nuova attività producendo redditi che non erano stati dichiarati e ha stabilito, in particolare, che la soggettività tributaria del fallito permane intatta per i redditi che esulano dallo spossessamento. La Corte di Cassazione ha spiegato che il contribuente fallito non può difendersi eccependo l'inefficacia della notifica o la responsabilità del curatore per redditi che non sono mai confluiti nella massa attiva. Perciò, se il fallito percepisce somme e le trattiene per sé, egli assume la piena responsabilità fiscale per tali importi. Il fallimento non esonera il cittadino dai doveri di solidarietà previsti dall'articolo 53 della Costituzione per la porzione di ricchezza che egli continua a gestire personalmente. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.