Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9145/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti PARATORE CARLO MARIA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
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All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 74% a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
L'arrotondamento operato dal C.T.U. ed oggetto di contestazione da parte di CP_1
appare corretto.
Il C.T.U., invero, ha rilevato plurime menomazioni in capo alla parte ricorrente ed in particolare:
- obesità con complicanze artrosiche. Codice tabellare 7105 (dal 31 al 40 %) 31
%;
- emicrania senz'aura. codice tabellare 2202 (40 %) 36 %
- cardiopatia ipertensiva. codice tabellare 6441 (dal 21 al 30) 25 %
- lesione della cuffia dei rotatori. 15 %
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Applicando il calcolo riduzionistico, è pervenuto alla percentuale del 72%, ma ha ritenuto di arrotondare la stima al 74%, tenendo conto evidentemente delle plurime patologie di cui è affetta parte ricorrente e della loro incidenza funzionale.
Al riguardo, tale valutazione va confermata.
In base al D.M. 5.2.1992, in caso di infermità coesistenti e non in concorso tra loro
(come nel caso di specie), si prevede che “valutata separatamente la singola
menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere
nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale
proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato”.
Inoltre, il D.M., specifica, che sulle percentuali espresse per infermità unica o per infermità multiple, “va applicato un aumento della percentuale per incidenza su
capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica”.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha espressamente indicato di avvalersi di tale facoltà,
evidentemente ritenendo la sussistenza di una incidenza della capacità semispecifica o specifica, del resto facilmente evincibile dalla natura delle patologie riscontrate.
Tale operato è del resto in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“In tema di controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di
invalidità civile, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa
addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto
del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 , ma va valutato nella sua incidenza reale
sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509 del 1988, nè
la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni
coesistenti deroga al suddetto principio generale, sicché, dopo aver ottenuto il danno
globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in
concreto sulla validità complessiva del soggetto. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che, valutata la difficoltà del soggetto ad
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indossare da solo abiti e calzature, gli aveva riconosciuto la pensione di inabilità benché il grado di invalidità determinato dal ctu fosse del 90 per cento)” (Cassazione
civile sez. lav., 21/06/2016, n.12837).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono quindi del tutto condivisibili.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 9145 /
2024 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
risulta in possesso del requisito sanitario dell'invalidità C.F._1
civile nella misura del 74%, a decorrere dalla domanda amministrativa, come indicato nella relazione tecnica del C.T.U. dott. ; Persona_1
II. CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in €.3864, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15%
come per legge, spese fiscali, ove anticipate, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato PARATORE CARLO MARIA che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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