Art. 521. Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell' articolo 334 del codice penale . 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
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9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Treviso, sentenza 02/09/2021, n. 1457Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 819/2020, promosso da Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Giacomazzo, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in FR TO (TV); - ATTORE - contro CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Pirola, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo …Leggi di più...
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