Articolo 521 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 521. Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell' articolo 334 del codice penale . 2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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