Articolo 4 della Legge 22 marzo 2001, n. 85
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15 aprile 2001
Art. 4. (Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada) 1. Il Governo, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , e successive modificazioni.
Note all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) abrogata.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione e del nuovo codice della strada " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 15 aprile 2001