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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4665/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. MARINI FEDERICA, per
[...]
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto ELla volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto ELla mancanza di rilievi ostativi da parte EL P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2017, in
TRICESIMO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio EL
predetto Comune al n. 1, Parte 2, Serie A, ELl'anno 2017;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 01/12/2017) e la figlia Per_1
(il 06/02/2021), entrambi minorenni;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione ELla convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento ELl'istanza,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei sig.ri
[...]
nato a [...] il [...], e , Pt_1 Parte_2
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 08/07/2017 in
TRICESIMO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo EL reciproco rispetto;
2) dispone che i figli e rimangano affidati in via condivisa a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
3) assegna la casa familiare, sita a Tarcento (UD), in Via Pontebbana n. 8
(compresa di arredo, ad eccezione dei beni che verranno asportati dal sig.
come da separato accordo tra i coniugi), in godimento alla sig.ra Pt_1
, che provvederà ad ottenere l'intestazione a sé ELle relative utenze Parte_2
tutte;
4) dispone che, per il momento, il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana (di regola il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori) dalle 17.00 alle 20.00, nonché una giornata durante il weekend
(alternando il sabato e la domenica di settimana in settimana) dalle 10.00 alle
19.00;
5) dispone che, quando avrà reperito autonoma ed idonea sistemazione abitativa, il sig. terrà con sé e a weekend alternati dalle 10.00 EL Pt_1 Per_1 Per_2
sabato alla 19.00 ELla domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dalle
17.00 alle 20.00: di regola il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui li vedrà nel weekend, il mercoledì ed il venerdì nelle altre (sempre fatta salva una diversa pattuizione tra i genitori);
6) per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastici, dispone che e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non Per_2
2 consecutivi durante quelle estive (da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno), nonché la metà di quelle invernali e pasquali (con alternanza di anno in anno EL Natale e EL Capodanno, nonché ELla Pasqua e EL Lunedì ELl'Angelo); dispone che i genitori alterneranno, altresì, fra loro, di anno in anno, le altre festività infrannuali e gli eventuali “ponti”;
7) dispone che, in ogni caso, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate di competenza ELl'altro genitore ogni qual volta e Per_1
ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze dei minori e Per_2
previo accordo tra le parti;
8) dispone che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. versi Pt_1 alla moglie la somma di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese secondo le modalità che verranno concordate tra le parti;
9) dispone che i coniugi concorreranno nelle spese di natura medica, scolastica, sportivo ricreativa dei figli, secondo quanto disposto dal Regolamento ELl'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, protocollato presso il
Tribunale di Udine il 28.8.2015, nella misura EL 50% ciascuno;
10) dà atto che l'assegno unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla madre;
11) prende atto che la sig.ra si impegna a cedere senza corrispettivo al Parte_2
sig. la propria quota (50%) ELla vettura Renault Kadjar targata Pt_1
FM735BZ formalizzando il trasferimento presso il competente ufficio PRA entro 30 giorni dal passaggio in giudicato ELla presente sentenza di separazione;
12) dà atto che in relazione alla cessione di cui al punto che precede, le parti dichiarano di volersi avvalere ELl'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi ELl'art. 19 L. n.
74/1987 (nel testo risultante a seguito ELle sentenze Corte Cost. n. 154/1999 e n. 202/2003): a tal proposito i coniugi convengono espressamente che il suddetto accordo patrimoniale è elemento essenziale EL presente ricorso ed è funzionale ed indispensabile ai fini ELla risoluzione ELla crisi coniugale;
3 13) prende atto che le rate EL finanziamento stipulato in data 27.11.2020 per l'acquisto ELla vettura Renault Kadjar targata FM735BZ resteranno ad esclusivo carico EL sig. , mentre quelle EL finanziamento acceso in data Pt_1
24.04.2018 per l'acquisto EL veicolo Lancia PS targato EW744LL rimarranno ad esclusivo carico ELla sig.ra ; Parte_2
14) prende atto che i coniugi si impegnano a mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 00001013633 presso Banca 360 FVG, filiale di RE EL JA
(UD), ove gli stessi continueranno a versare (entro il giorno 15 - quindici - di ogni mese) la quota di propria spettanza (50% ciascuno) ELle rate EL mutuo fondiario che verranno addebitate sul conto stesso, nonché ELle spese di tenuta di quest'ultimo;
15) prende atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definitivamente regolato tutti i propri rapporti economico-patrimoniali
(ad eccezione di quello relativo alla comunione indivisa sulla casa familiare oggetto di assegnazione) e, pertanto, di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente, ad alcun titolo;
16) prende atto che i ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza e di rinunciare, pertanto, a promuovere impugnazione.
17) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 2, serie A, EL Registro degli atti di Matrimonio ELl'anno 2017.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio EL 11/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4665/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. MARINI FEDERICA, per
[...]
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto ELla volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto ELla mancanza di rilievi ostativi da parte EL P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 08/07/2017, in
TRICESIMO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio EL
predetto Comune al n. 1, Parte 2, Serie A, ELl'anno 2017;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 01/12/2017) e la figlia Per_1
(il 06/02/2021), entrambi minorenni;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione ELla convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento ELl'istanza,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei sig.ri
[...]
nato a [...] il [...], e , Pt_1 Parte_2
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 08/07/2017 in
TRICESIMO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo EL reciproco rispetto;
2) dispone che i figli e rimangano affidati in via condivisa a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
3) assegna la casa familiare, sita a Tarcento (UD), in Via Pontebbana n. 8
(compresa di arredo, ad eccezione dei beni che verranno asportati dal sig.
come da separato accordo tra i coniugi), in godimento alla sig.ra Pt_1
, che provvederà ad ottenere l'intestazione a sé ELle relative utenze Parte_2
tutte;
4) dispone che, per il momento, il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana (di regola il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori) dalle 17.00 alle 20.00, nonché una giornata durante il weekend
(alternando il sabato e la domenica di settimana in settimana) dalle 10.00 alle
19.00;
5) dispone che, quando avrà reperito autonoma ed idonea sistemazione abitativa, il sig. terrà con sé e a weekend alternati dalle 10.00 EL Pt_1 Per_1 Per_2
sabato alla 19.00 ELla domenica, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dalle
17.00 alle 20.00: di regola il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui li vedrà nel weekend, il mercoledì ed il venerdì nelle altre (sempre fatta salva una diversa pattuizione tra i genitori);
6) per quanto attiene ai periodi di vacanza scolastici, dispone che e Per_1
trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non Per_2
2 consecutivi durante quelle estive (da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno), nonché la metà di quelle invernali e pasquali (con alternanza di anno in anno EL Natale e EL Capodanno, nonché ELla Pasqua e EL Lunedì ELl'Angelo); dispone che i genitori alterneranno, altresì, fra loro, di anno in anno, le altre festività infrannuali e gli eventuali “ponti”;
7) dispone che, in ogni caso, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate di competenza ELl'altro genitore ogni qual volta e Per_1
ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze dei minori e Per_2
previo accordo tra le parti;
8) dispone che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. versi Pt_1 alla moglie la somma di € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese secondo le modalità che verranno concordate tra le parti;
9) dispone che i coniugi concorreranno nelle spese di natura medica, scolastica, sportivo ricreativa dei figli, secondo quanto disposto dal Regolamento ELl'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, protocollato presso il
Tribunale di Udine il 28.8.2015, nella misura EL 50% ciascuno;
10) dà atto che l'assegno unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla madre;
11) prende atto che la sig.ra si impegna a cedere senza corrispettivo al Parte_2
sig. la propria quota (50%) ELla vettura Renault Kadjar targata Pt_1
FM735BZ formalizzando il trasferimento presso il competente ufficio PRA entro 30 giorni dal passaggio in giudicato ELla presente sentenza di separazione;
12) dà atto che in relazione alla cessione di cui al punto che precede, le parti dichiarano di volersi avvalere ELl'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi ELl'art. 19 L. n.
74/1987 (nel testo risultante a seguito ELle sentenze Corte Cost. n. 154/1999 e n. 202/2003): a tal proposito i coniugi convengono espressamente che il suddetto accordo patrimoniale è elemento essenziale EL presente ricorso ed è funzionale ed indispensabile ai fini ELla risoluzione ELla crisi coniugale;
3 13) prende atto che le rate EL finanziamento stipulato in data 27.11.2020 per l'acquisto ELla vettura Renault Kadjar targata FM735BZ resteranno ad esclusivo carico EL sig. , mentre quelle EL finanziamento acceso in data Pt_1
24.04.2018 per l'acquisto EL veicolo Lancia PS targato EW744LL rimarranno ad esclusivo carico ELla sig.ra ; Parte_2
14) prende atto che i coniugi si impegnano a mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 00001013633 presso Banca 360 FVG, filiale di RE EL JA
(UD), ove gli stessi continueranno a versare (entro il giorno 15 - quindici - di ogni mese) la quota di propria spettanza (50% ciascuno) ELle rate EL mutuo fondiario che verranno addebitate sul conto stesso, nonché ELle spese di tenuta di quest'ultimo;
15) prende atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definitivamente regolato tutti i propri rapporti economico-patrimoniali
(ad eccezione di quello relativo alla comunione indivisa sulla casa familiare oggetto di assegnazione) e, pertanto, di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente, ad alcun titolo;
16) prende atto che i ricorrenti dichiarano di prestare acquiescenza alla presente sentenza e di rinunciare, pertanto, a promuovere impugnazione.
17) Spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 2, serie A, EL Registro degli atti di Matrimonio ELl'anno 2017.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio EL 11/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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