TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6552/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PONTICIELLO DEBORA e dall'avv. Parte_1
FUSCO TERESA;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO e dall'avv. CP_1
CAVALCANTI GIULIANA
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp la ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma che il beneficio di accompagnamento non veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto CP_1 Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate, e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il CTU nominato nella precedente fase di ATP ha negato il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. la ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte .
Le doglianze sono infondate.
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che la ricorrente sia soggetto affetto da : • Artrosi diffusa;
• Diabete mellito di tipo II non insulino dipendente;
• Vasculopatia cerebrale cronica;
• Ipertensione arteriosa
Ha quindi concluso :” la ricorrente presenta un complesso morboso che comporta delle difficoltà medio-gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età, corrispondenti ad una percentuale complessiva d'invalidità del 66-99%, non raggiungendo quindi il requisito minimo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cioè le difficoltà persistenti di grado grave, corrispondenti ad un'invalidità del 100%.
A seguito della nuova documentazione medica allegata dalla ricorrente nel presente grado di giudizio ha anche escluso la possibilità di aggravamenti;
anzi ha evidenziato l'assoluta contraddittorietà fra le certificazioni allegate ed un quadro clinico attendibile.
In particolare il ctu ha osservato :
“In data 09-04-2024 ho sottoposto a visita la IG.ra , in data 17-04-2024 ho Parte_1
provveduto ad inviare tramite PEC la relazione alle parti in forma di "bozza". A premessa, si precisa che entro i termini previsti 02-05-24, non sono pervenute osservazioni da alcune delle due parti processuali. In primo luogo, la prescrizione dell'ausilio di una carrozzina, datata 2 maggio 2024, risulta temporalmente non congrua rispetto all'esame obiettivo condotto circa un mese prima, durante il quale la ricorrente deambulava in maniera autonoma e con appoggio a tripode di cui non necessitava per i brevi spostamenti nell'ambiente di visita, sebbene con un lieve impaccio legato alla condizione di obesità. È fondamentale sottolineare che, nei trenta giorni successivi alla visita peritale, non risultano documentati eventi traumatici o episodi acuti che possano aver determinato un improvviso peggioramento delle condizioni motorie. Non sono altresì emersi nuovi accertamenti strumentali né prescrizioni terapeutiche specifiche, come trattamenti di riabilitazione fisioterapica, che possano giustificare una tale evoluzione sfavorevole. Alla luce di ciò, non appare giustificabile né coerente una certificazione che ribalti, in modo così repentino e privo di fondamento documentale, il giudizio clinico espresso appena un mese prima. In merito alle osservazioni avanzate dal collega dott.
[...]
esperto in neurochirurgia, si evidenzia che lo stesso non ha partecipato direttamente alle Per_1
operazioni peritali e non ha potuto valutare personalmente lo stato clinico della ricorrente al momento della visita. Si ritiene pertanto necessario rammentare che, ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la valutazione della percentuale di invalidità nei soggetti ultrasessantacinquenni deve essere condotta in base alla presenza di difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età avanzata, come chiaramente specificato dalla normativa vigente e ribadito nella Circolare del
Ministero della Sanità del 23 luglio 1999. Tale percentuale, come noto, è finalizzata a determinare specifici benefici assistenziali e non si applica automaticamente alla valutazione del requisito per l'indennità di accompagnamento, che richiede condizioni di grave compromissione (invalidità del
100%). In particolare, il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento non può essere attribuito in assenza di evidenze di una compromissione grave e permanente delle capacità di deambulazione autonoma o dell'autonomia negli atti quotidiani della vita. Come già dettagliato nella relazione, la ricorrente, al momento della visita, era in grado di deambulare autonomamente e senza necessità di accompagnamento, e svolgeva le attività essenziali della vita quotidiana in modo autosufficiente. Infine, date le competenze specifiche del collega, ci si sarebbe aspettati una relazione dettagliata e motivata su come e in che misura le condizioni della ricorrente possano essere peggiorate in così breve tempo, anziché una semplice reiterazione di un giudizio percentuale che, nel caso di soggetti ultrasessantacinquenni, non trova applicazione per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Alla luce della nuova documentazione prodotta, ovvero la visita geriatrica del 12-
12-2024, emerge un ulteriore elemento di incongruenza che conferma le perplessità già espresse nella mia relazione peritale. Mentre in precedenza si era tentato di accreditare un quadro clinico caratterizzato da un'incapacità alla deambulazione, con la conseguente necessità di utilizzo di una carrozzina, nella recente certificazione geriatrica si attesta invece che la ricorrente è indenne per la deambulazione, pur descrivendo un quadro cognitivo di compromissione severa. Questa evidente contraddizione solleva legittimi dubbi sull'attendibilità delle affermazioni contenute nei documenti
A tali convincenti e lampanti osservazioni del ctu non può che seguire il rigetto del ricorso
. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 5.3.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6552/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PONTICIELLO DEBORA e dall'avv. Parte_1
FUSCO TERESA;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO e dall'avv. CP_1
CAVALCANTI GIULIANA
Resistente
FATTO E DIRITTO
OGGETTO: opposizione ad Atp la ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di aver presentato domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma che il beneficio di accompagnamento non veniva riconosciuto in via amministrativa;
di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis cpc e che il C.T.U. nominato non riteneva sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda.
L' , costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto CP_1 Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate, e riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, il procedimento viene contestualmente deciso
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente
(a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia.
In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché
l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo.
Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla
«domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1
c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
Quanto al merito, nel caso concreto, il CTU nominato nella precedente fase di ATP ha negato il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. la ricorrente ha dedotto che il CTU avrebbe errato nella valutazione delle patologie sofferte .
Le doglianze sono infondate.
Il CTU, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che la ricorrente sia soggetto affetto da : • Artrosi diffusa;
• Diabete mellito di tipo II non insulino dipendente;
• Vasculopatia cerebrale cronica;
• Ipertensione arteriosa
Ha quindi concluso :” la ricorrente presenta un complesso morboso che comporta delle difficoltà medio-gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età, corrispondenti ad una percentuale complessiva d'invalidità del 66-99%, non raggiungendo quindi il requisito minimo per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cioè le difficoltà persistenti di grado grave, corrispondenti ad un'invalidità del 100%.
A seguito della nuova documentazione medica allegata dalla ricorrente nel presente grado di giudizio ha anche escluso la possibilità di aggravamenti;
anzi ha evidenziato l'assoluta contraddittorietà fra le certificazioni allegate ed un quadro clinico attendibile.
In particolare il ctu ha osservato :
“In data 09-04-2024 ho sottoposto a visita la IG.ra , in data 17-04-2024 ho Parte_1
provveduto ad inviare tramite PEC la relazione alle parti in forma di "bozza". A premessa, si precisa che entro i termini previsti 02-05-24, non sono pervenute osservazioni da alcune delle due parti processuali. In primo luogo, la prescrizione dell'ausilio di una carrozzina, datata 2 maggio 2024, risulta temporalmente non congrua rispetto all'esame obiettivo condotto circa un mese prima, durante il quale la ricorrente deambulava in maniera autonoma e con appoggio a tripode di cui non necessitava per i brevi spostamenti nell'ambiente di visita, sebbene con un lieve impaccio legato alla condizione di obesità. È fondamentale sottolineare che, nei trenta giorni successivi alla visita peritale, non risultano documentati eventi traumatici o episodi acuti che possano aver determinato un improvviso peggioramento delle condizioni motorie. Non sono altresì emersi nuovi accertamenti strumentali né prescrizioni terapeutiche specifiche, come trattamenti di riabilitazione fisioterapica, che possano giustificare una tale evoluzione sfavorevole. Alla luce di ciò, non appare giustificabile né coerente una certificazione che ribalti, in modo così repentino e privo di fondamento documentale, il giudizio clinico espresso appena un mese prima. In merito alle osservazioni avanzate dal collega dott.
[...]
esperto in neurochirurgia, si evidenzia che lo stesso non ha partecipato direttamente alle Per_1
operazioni peritali e non ha potuto valutare personalmente lo stato clinico della ricorrente al momento della visita. Si ritiene pertanto necessario rammentare che, ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la valutazione della percentuale di invalidità nei soggetti ultrasessantacinquenni deve essere condotta in base alla presenza di difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età avanzata, come chiaramente specificato dalla normativa vigente e ribadito nella Circolare del
Ministero della Sanità del 23 luglio 1999. Tale percentuale, come noto, è finalizzata a determinare specifici benefici assistenziali e non si applica automaticamente alla valutazione del requisito per l'indennità di accompagnamento, che richiede condizioni di grave compromissione (invalidità del
100%). In particolare, il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento non può essere attribuito in assenza di evidenze di una compromissione grave e permanente delle capacità di deambulazione autonoma o dell'autonomia negli atti quotidiani della vita. Come già dettagliato nella relazione, la ricorrente, al momento della visita, era in grado di deambulare autonomamente e senza necessità di accompagnamento, e svolgeva le attività essenziali della vita quotidiana in modo autosufficiente. Infine, date le competenze specifiche del collega, ci si sarebbe aspettati una relazione dettagliata e motivata su come e in che misura le condizioni della ricorrente possano essere peggiorate in così breve tempo, anziché una semplice reiterazione di un giudizio percentuale che, nel caso di soggetti ultrasessantacinquenni, non trova applicazione per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Alla luce della nuova documentazione prodotta, ovvero la visita geriatrica del 12-
12-2024, emerge un ulteriore elemento di incongruenza che conferma le perplessità già espresse nella mia relazione peritale. Mentre in precedenza si era tentato di accreditare un quadro clinico caratterizzato da un'incapacità alla deambulazione, con la conseguente necessità di utilizzo di una carrozzina, nella recente certificazione geriatrica si attesta invece che la ricorrente è indenne per la deambulazione, pur descrivendo un quadro cognitivo di compromissione severa. Questa evidente contraddizione solleva legittimi dubbi sull'attendibilità delle affermazioni contenute nei documenti
A tali convincenti e lampanti osservazioni del ctu non può che seguire il rigetto del ricorso
. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Aversa 5.3.2025 Il GIUDICE
Pres. Matilde Pezzullo