Articolo 38 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 gennaio 1992
Art. 38. (Comitato dei delegati) 1. L' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente