Art. 38. (Comitato dei delegati) 1. L' articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione".
"Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione".