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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 902/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9
luglio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BELLITTI DARIO e Parte_1
azione ex 1669cc dall'avv. TOFFOLETTO FRANCO ( Indirizzo C.F._1
Telematico; ( ) Parte_2 C.F._2
Indirizzo Telematico;
( ) Indirizzo Parte_3 C.F._3
Telematico elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 13 25124
BRESCIA presso il difensore avv. BELLITTI DARIO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 18 APPELLANTE
c o n t r o
, in persona dell'Amministratore Controparte_1
pro tempore, , CP_2 CP_3 [...]
, , , rappresentati e CP_4 CP_5 CP_6
difesi dall'avv. FRUGONI GIANLUIGI elettivamente domiciliati in CORSO
MAGENTA N.43/D 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FRUGONI
GIANLUIGI, come da procura allegata alla memoria difensiva depositata avverso istanza di sospensione dell'efficacia esecutivi
APPELLATI
contro rappresentata e difesa dall'avv. MIDOLO EMILIO, CP_7
elettivamente domiciliato in VIA MORETTO N. 84 BRESCIA presso il difensore avv. MIDOLO EMILIO, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA
contro appresentata e difesa dall'avv. MOLINARI Controparte_8
FA elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II,
42 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MOLINARI FA, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA pagina 2 di 18 , , Controparte_9 CP_10 CP_11
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione
Civile) n. 2182/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via preliminare: accertarsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del
diritto degli attori in primo grado;
Nel merito, in via principale: respingersi
ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. siccome Parte_1
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate,
assolvendo lo stesso da ogni e qualsivoglia pretesa;
Nel merito, in subordine:
in subordinata ipotesi di rigetto di ciascuna e tutte le eccezioni preliminari, e
quindi in caso di (non creduto) accoglimento delle domande svolte nei
confronti dell'ing. :- dichiarare la società Parte_1 CP_7
corresponsabile ex art. 1669 c.c. per i danni reclamati dagli attori, con ogni
ulteriore e consequenziale pronuncia anche di rideterminazione delle quote
interne di responsabilità ai fini del regresso tra tutte le parti riconosciute
responsabili in solido per i medesimi danni;
- dirsi tenuta Controparte_8
ai sensi di polizza assicurativa stipulata e vigente al momento dei fatti,
[...]
a manlevare e tenere indenne l'ing. dall'accoglimento, anche Parte_1 pagina 3 di 18 solo parziale, di qualsiasi domanda svolta nei propri confronti;
conseguentemente, condannare a pagare Controparte_8
direttamente a mani degli attori in primo grado gli importi che risulteranno
ad essi dovuti in caso di accoglimento delle loro domande;
In via istruttoria:
- si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e
risposta e nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., depositate nel
primo grado di giudizio nell'interesse dell'ing. ; disporsi la Parte_1
rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad altro consulente, o
il richiamo dell'Ing. a chiarimenti;
disporsi CTU Controparte_12
finalizzata all'accertamento dei requisiti di legge e di sicurezza per
l'adibizione ed utilizzo ad autorimesse degli spazi al piano terra del
. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CP_13
“I N VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Brescia n. 2182/2023 (n. 10174/2014 RG), pubblicata in data
30.08.2023, per i motivi gradatamente esposti con il presente atto e, quindi, in
principalità siccome affidato a motivi inammissibili, per quanto riguarda il
primo e il quarto motivo d'appello, oltre che privi di fondamento in fatto e in
diritto per quanto riguarda il primo, il secondo e il quarto motivo d'appello;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E ISTRUTTORIA: senza assunzione di
onere probatorio, ammettersi prova per interpello formale e testi sui capitoli pagina 4 di 18 di prova formulati dalla convenuta nella sua seconda memoria ex art. CP_7
183 VI co. c.p.c. dell'8.10.15, con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), testi ivi
indicati; sempre in via subordinata, ordinarsi a l'esibizione in giudizio CP_9
ex art. 210 c.p.c. degli allegati al Contratto d'appalto, indicati all'art. 6 del
contratto, alle lettere c), d), e) ed f); con opposizione ai capitoli di prova
dedotti dalla difesa con la seconda memoria ex art. 183 VI° co. cpc Pt_1
del 24.09.2015, in quanto riferiti a circostanze del tutto irrilevanti. IN OGNI
CASO: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese”
Del Condominio e dei condomini:
“In via principale: Rigettarsi l'appello ed ogni domanda proposta
dall'appellante nei confronti degli istanti convenuti appellati e confermarsi in
favore dei medesimi tutte le pronunce di condanna comminate nei confronti
dell' Ing. dalla sentenza di primo grado. Spese anche di questo Parte_1
grado interamente rifuse”
Controparte_14
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti
del caso, respingersi, ove confermata la responsabilità, anche soltanto
parziale, dell' Ing. , il quinto motivo di gravame dallo stesso formulato Pt_1
e relativo alla ritenuta non operatività della garanzia di cui alla polizza
stipulata con , con conseguente conferma, sotto tale specifico CP_15
profilo, della decisione impugnata. Con vittoria di spese e compensi pagina 5 di 18 professionali anche per il presente grado di giudizio. In via subordinata:
previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, ove confermata
la responsabilità, anche soltanto parziale, dell' Ing. e nella denegata e Pt_1
non creduta ipotesi di accoglimento del quinto motivo di gravame, relativo
all'asserita operatività della garanzia di cui alla polizza in atti, condannarsi
a tenere manlevato l'assicurato nei limiti ed alle condizioni ivi CP_15
previste e solo in proporzione alla quota di responsabilità allo stesso
addebitabile .Con compensazione quantomeno parziale di spese e competenze
per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, con sentenza n. 2182/23
il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta dal
( di seguito: il e dai condomini Controparte_1 CP_1
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
condannava , progettista delle opere strutturali di ristrutturazione Parte_1
del fabbricato condominiale, in solido con società appaltatrice delle CP_9
opere commissionatele dalla proprietaria-venditrice a pagare in CP_7
favore del Condominio la somma di euro 141.570,94 oltre IVA e interessi dalla data della pronuncia, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c.,
nonché, per il medesimo titolo, a pagare euro 11.000, ciascuno, in favore dei pagina 6 di 18 condomini e , e euro 22.000, CP_3 CP_5 CP_16
ciascuno, in favore dei condomini e . CP_6 Controparte_4
veniva altresì condannata a pagare in favore del solo Condominio la CP_9
somma di euro 6.301,09, a titolo di danni ex art. 1669 c.c.
In accoglimento dell'eccezione sollevata da di Controparte_8
inoperatività della polizza in ragione di quanto previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di contratto, la domanda di garanzia svolta da Pt_1
nei confronti della terza chiamata veniva rigettata.
[...]
Argomentava il primo giudice che il Ctu nominato, ing. aveva CP_12
confermato buona parte delle carenze di natura strutturale, evidenziate nella consulenza di parte attrice, riguardanti le parti condominiali dell'edificio, e altri minori vizi relativi alle unità immobiliari di alcuni condomini.
Accertava, altresì, che la grave incompletezza e incongruenza della pratica delle strutture, depositata in Comune da in relazione all'intervento CP_9
di ristrutturazione che aveva radicalmente trasformato il fabbricato e le sue componenti strutturali, integravano un vizio non meramente formale in quanto investiva la stessa conformità dell'immobile “ andando a ricadere sui
presupposti della certificazione di collaudo statico ex lege n. 1086/1971,
rilasciata il 19 novembre 2007, e della dichiarazione di idoneità statica del
24 dicembre 2007 a firma dell'ing. , presentata ai fini del rilascio Pt_1
dell'agibilità”.
pagina 7 di 18 Con riguardo al rigetto della domanda di garanzia svolta dall'ing. nei Pt_1
confronti di il tribunale rilevava che la copertura Controparte_8
assicurativa riguardava la responsabilità civile verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività professionale dell'ingegnere ( progettista, direttore e collaudatore lavori o ogni altra attività rientrante nelle competenze professionale del settore edile) derivante da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti,
nell'espletamento dell'attività libero professionale.
Tuttavia, quanto ai danneggiamenti a cose, l'art.22 delle condizioni generali di assicurazione, alla lettera b), numeri 9 e 10, prevedeva la non validità
dell'assicurazione per i danni e per le perdite pecuniarie “…alle opere oggetto
di progettazione, direzione lavori e collaudo ed a quelle sulle quali si
eseguano i relativi lavori”, nonché “…derivanti dalla mancata rispondenza
delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate” sicchè non essendo state attivate dall'Ing. né la garanzia complementare A01, relativa Pt_1
proprio ai danni alle opere, in parziale deroga al punto 9) dell'art.22, né l'altra garanzia complementare A02, in parziale deroga del punto 10) sempre dell'art.22 (pag.17 delle condizioni generali), i danni in questione non potessero rientrare in garanzia e come tale limitazione della copertura assicurativa fosse riconducibile alla volontà del contraente
La sentenza è stata gravata da che ne ha chiesto la riforma. Parte_1
pagina 8 di 18 In data 5 giugno 2025 la difesa di depositava istanza di Parte_1
rimessione in termini al fine di essere autorizzata al deposito di documenti.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata in data 5 giugno 2025 dalla difesa di . Parte_1
Nel giudizio di appello, infatti, non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.,
la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente,
rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.
Del pari va rigetta la richiesta di rimessione in termini in quanto parte appellante non ha neppure allegato di essersi trovata nell'impossibilità di produrre la documentazione depositata in questo grado di giudizio afferente ad una relazione di sopralluogo dei Vigili del Fuoco effettuata su sollecitazione di un esposto.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quanto fatto valere oltre il termine prescrizionale di un anno.
pagina 9 di 18 Assume che per gli atti interruttivi della prescrizione che possono, come nel caso di cui all'art. 1669 c.c., essere compiuti sia con la notifica di un atto stragiudiziale sia con la notifica di un atto giudiziale gli effetti si producono solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Pertanto aveva errato il primo giudice a ritenere, una volta acclarato che la conoscenza della denunzia dei vizi era avvenuta con lettera raccomandata recapitata ai vari destinatari in date comprese tra il 31 maggio e il 5 giugno,
che il termine prescrizionale era stato interrotto con l'atto introduttivo del giudizio consegnato all'ufficiale giudiziario in data 22 maggio 2014, in forza del principio della scissione subiettiva degli effetti per il notificante e per il notificato.
In difetto di prova della data di avvenuta consegna dell'atto al destinatario l'eccezione di prescrizione doveva, invece, ritenersi fondata.
Benchè le argomentazioni svolte dall'appellante siano condivisibili, la censura non merita accoglimento.
In tema di appalto per la realizzazione di edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, il termine annuale previsto dall'art. 1669, secondo comma, per l'esercizio del diritto del committente ad essere risarcito dei correlativi danni, decorrente dalla denunzia di rovina o di pericolo di rovina, o di gravi difetti dell'immobile, è, per espressa definizione normativa, un termine prescrizionale.
pagina 10 di 18 Ne consegue che, a norma dell'art. 2943 cod. civ., il relativo decorso viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma, altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha precisato che la regola della scissione subiettiva degli effetti, nell'ambito del procedimento notificatorio, valevole con riferimento agli atti processuali, ma non anche per quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi esclusivamente quando il diritto non può farsi valere se non con un atto processuale sicchè in tal caso la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Tuttavia allorchè, come nel caso di specie, il diritto possa essere fatto valere anche attraverso atti stragiudiziali, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario ( da ultimo: Cass. 34648/22).
Ne consegue che, nella specie, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio della data dell'avvenuto recapito al destinatario dell'atto interruttivo.
Ciò non di meno la censura è infondata in quanto in applicazione del principio dell'estensione agli altri condebitori, previsto dall'art. 1310, primo comma,
c.c., dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, si deve ritenere che la domanda giudiziale proposta contro condebitore in solido, ha prodotto effetti interruttivi anche CP_9
nei riguardi dell' appellante.
pagina 11 di 18 La sentenza va pertanto confermata sul punto, con diversa motivazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto completa ed esaustiva la relazione peritale depositata dal Ctu
Ing. benchè quest'ultimo, nella relazione integrativa, non avesse CP_12
dato risposta alle osservazioni del suo consulente di parte ing. Per_1
Il motivo è infondato.
Dopo aver rigettato la richiesta di sostituzione del Ctu avanzata dalla difesa dell'appellante e una volta depositata la relazione peritale, il primo giudice disponeva il richiamo del Ctu ing. affinchè integrasse la relazione CP_12
con le risposta alle osservazioni della difesa così come rinnovate a Pt_1
verbale dell'1 luglio 2018, punti da 1 a 6.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale dà atto delle indagini svolte dal
Ctu e, laddove non recepite, del mancato accoglimento delle osservazioni,
numerosissime, dei Ctp “ alle quali l'ing. ha dedicato puntuale e CP_12
argomentata attenzione in ognuna delle corpose relazioni depositate, anche
quando talune delle osservazioni sono state riproposte identiche senza
considerare le risposte già offerte, o sono state tardivamente introdotte oltre i
termini o in sede di osservazioni ad accertamenti integrativi su altro tema
d'indagine, in alcuni casi anche dimenticando le intese tra consulenti/parti
già definite a verbale sulle modalità di alcune operazioni tecniche, di talchè
appaiono pretestuose le accuse al Ctu di non aver risposto alle osservazioni di
pagina 12 di 18 alcune parti …”
La censura pertanto deve ritenersi infondata in quanto, come si è detto, il richiamo del Ctu veniva disposto proprio al fine di rispondere alle osservazioni del consulente della difesa e nella corposa relazione Pt_1
integrativa il Ctu provvedeva a rispondere, in modo puntuale e dettagliato, alle osservazioni dell'ing. facendosi carico di esaminare e confutare punto Per_1
per punto i rilievi della parte, in questo grado nuovamente riproposti.
Con il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva riconosciuto ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale il diritto al risarcimento dei danni.
Assume che le autorimesse non presentavano i requisiti di legge per essere configurate come tali, in quanto non rispettavano le norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 1/2/1986 essendo prive di strutture portanti orizzontali e verticali REI 60 e di porte metalliche piene a chiusura automatica a protezione delle comunicazioni con i locali aventi diversa destinazione.
Il motivo è infondato.
L'appellante censura, del tutto genericamente, gli esiti delle indagini del Ctu
richiamati nella sentenza gravata secondo cui la stretta relazione causale tra le carenze strutturali accertate e la necessità urgente di palificazione sussiste in ragione di tutti i vizi accertati ed elencati ai punti della motivazione A, B (i), C
( iii) ( iv) ( v) (vii) e D ai quali è correlato il limitato utilizzo dei posti auto pagina 13 di 18 coperti ai soli cicli e motocicli.
Quanto all'assunto secondo cui la destinazione degli spazi coperti del piano terra ad autorimesse sarebbe illegittima, esso non tiene conto delle argomentazioni svolte sul punto dal tribunale che ne sottolineava la infondatezza in quanto in contrasto con il progetto di ristrutturazione depositato in Comune, richiesto e rilasciato per “ sistemazione edificio con
formazione autorimesse e negozio al piano terra residenza al piano primo e
recupero sottotetto ad uso abitativo”, con il contratto di appalto e il capitolato
( “ristrutturazione di fabbricato comprendente 1 negozio ed 11 alloggi con
posti auto e cantine…”), dalle schede catastali – che individuano al piano
terra due vani chiusi areati con n. 6 posti auto ciascuno -, con lo stesso collaudo strutture, che fa esplicito riferimento alle autorimesse al piano terra,
e con gli atti di compravendita immobiliare che, in conformità con la documentazione ad essi allegata, prevedono il passaggio di proprietà esclusiva degli spazi pertinenziali specificamente qualificati posti auto.
Con il quarto motivo censura la statuizione con cui era stata esclusa la responsabilità di proprietaria e committente delle opere di CP_7
ristrutturazione del fabbricato condominiale.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, CP_7
aveva mantenuto il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività svolta dall'appaltatrice come poteva evincersi da taluni articoli del CP_9
pagina 14 di 18 Capitolato del contratto di appalto nei quali si impegnava a CP_9
comunicare a e al suo direttore dei lavori ogni variazione circa la CP_7
persona del direttore dei lavori, si imponeva l'ordine scritto del direttore dei lavori e della committente per ogni variante di progetto esecutivo e nel caso di discordanza tra gli elaborati di progetto, che la scelta della soluzione più
idonea fosse riservata alla direzione dei lavori.
Il motivo è inammissibile perché afferente a domanda nuova.
L'appellante, infatti, formula per la prima volta in questo grado di giudizio la domanda di accertamento della corresponsabilità di per i danni CP_7
accertati con “consequenziale pronuncia anche di rideterminazione delle
quote interne di responsabilità ai fini del regresso tra tutte le parti
riconosciute responsabili in solido”
Con il quinto motivo censura il rigetto della domanda di garanzia svolta nei confronti di Controparte_8
Assume che l'interpretazione meramente letterale della clausola contrattuale (
art. 22), senza il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici imposti dalla legge,
aveva comportato lo “svuotamento” del contratto di assicurazione.
Deduce che se interpretato secondo buona fede il contratto avrebbe evidenziato l'interesse del professionista ad avvalersi di una copertura assicurativa per eventuali errori nell'esercizio della sua professione e che se le clausole fossero state interpretate le une per mezzo delle altre sarebbe emerso pagina 15 di 18 che l'esclusione della copertura per rischi intrinsecamente connessi con l'attività progettuale e di direzione dei lavori finiva per “ svuotare” di contenuto il contratto.
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice si pronunciava sul preteso “ svuotamento” del contratto di assicurazione – dedotto dalla difesa , per la prima volta, nella comparsa Pt_1
conclusionale – chiarendo che l'inoperatività della polizza in relazione ai danni alle opere oggetto dell'attività professionale, così come prevista nella clausola dal tenore inequivoco 22, lett. B, n. 9, non privava di oggetto il contratto di assicurazione in quanto la copertura assicurativa permaneva per la responsabilità colposa per morte e lesioni personali e per quella relativa ai danni a cose diverse dal bene oggetto dell'attività professionale o nel quale o sul quale si erano svolti i lavori.
La doglianza, formulata in modo generico, non censura tale ratio decidendi
con la quale l'appellante neppure si confronta.
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere in favore del Parte_1
e dei condomini , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
e di e le spese CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
del grado che si liquidano quanto al valore della causa in base al criterio del
decisum ( ossia della condanna del solo appellante): per il Condominio e i condomini in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio,
pagina 16 di 18 euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre ad aumento del 30% per la difesa di più parti, rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 CP_7
per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per
[...]
in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di Controparte_8
studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante ing.
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello e conferma la sentenza gravata, in parte con motivazione differente;
condanna a rifondere i favore del , di Parte_1 CP_1 CP_2
, e di e di Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_8
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 17 di 18 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 902/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9
luglio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. BELLITTI DARIO e Parte_1
azione ex 1669cc dall'avv. TOFFOLETTO FRANCO ( Indirizzo C.F._1
Telematico; ( ) Parte_2 C.F._2
Indirizzo Telematico;
( ) Indirizzo Parte_3 C.F._3
Telematico elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 13 25124
BRESCIA presso il difensore avv. BELLITTI DARIO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
pagina 1 di 18 APPELLANTE
c o n t r o
, in persona dell'Amministratore Controparte_1
pro tempore, , CP_2 CP_3 [...]
, , , rappresentati e CP_4 CP_5 CP_6
difesi dall'avv. FRUGONI GIANLUIGI elettivamente domiciliati in CORSO
MAGENTA N.43/D 25121 BRESCIA presso il difensore avv. FRUGONI
GIANLUIGI, come da procura allegata alla memoria difensiva depositata avverso istanza di sospensione dell'efficacia esecutivi
APPELLATI
contro rappresentata e difesa dall'avv. MIDOLO EMILIO, CP_7
elettivamente domiciliato in VIA MORETTO N. 84 BRESCIA presso il difensore avv. MIDOLO EMILIO, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA
contro appresentata e difesa dall'avv. MOLINARI Controparte_8
FA elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II,
42 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MOLINARI FA, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA pagina 2 di 18 , , Controparte_9 CP_10 CP_11
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda Sezione
Civile) n. 2182/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via preliminare: accertarsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del
diritto degli attori in primo grado;
Nel merito, in via principale: respingersi
ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. siccome Parte_1
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate,
assolvendo lo stesso da ogni e qualsivoglia pretesa;
Nel merito, in subordine:
in subordinata ipotesi di rigetto di ciascuna e tutte le eccezioni preliminari, e
quindi in caso di (non creduto) accoglimento delle domande svolte nei
confronti dell'ing. :- dichiarare la società Parte_1 CP_7
corresponsabile ex art. 1669 c.c. per i danni reclamati dagli attori, con ogni
ulteriore e consequenziale pronuncia anche di rideterminazione delle quote
interne di responsabilità ai fini del regresso tra tutte le parti riconosciute
responsabili in solido per i medesimi danni;
- dirsi tenuta Controparte_8
ai sensi di polizza assicurativa stipulata e vigente al momento dei fatti,
[...]
a manlevare e tenere indenne l'ing. dall'accoglimento, anche Parte_1 pagina 3 di 18 solo parziale, di qualsiasi domanda svolta nei propri confronti;
conseguentemente, condannare a pagare Controparte_8
direttamente a mani degli attori in primo grado gli importi che risulteranno
ad essi dovuti in caso di accoglimento delle loro domande;
In via istruttoria:
- si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e
risposta e nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., depositate nel
primo grado di giudizio nell'interesse dell'ing. ; disporsi la Parte_1
rinnovazione della CTU, con affidamento dell'incarico ad altro consulente, o
il richiamo dell'Ing. a chiarimenti;
disporsi CTU Controparte_12
finalizzata all'accertamento dei requisiti di legge e di sicurezza per
l'adibizione ed utilizzo ad autorimesse degli spazi al piano terra del
. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
CP_13
“I N VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Brescia n. 2182/2023 (n. 10174/2014 RG), pubblicata in data
30.08.2023, per i motivi gradatamente esposti con il presente atto e, quindi, in
principalità siccome affidato a motivi inammissibili, per quanto riguarda il
primo e il quarto motivo d'appello, oltre che privi di fondamento in fatto e in
diritto per quanto riguarda il primo, il secondo e il quarto motivo d'appello;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E ISTRUTTORIA: senza assunzione di
onere probatorio, ammettersi prova per interpello formale e testi sui capitoli pagina 4 di 18 di prova formulati dalla convenuta nella sua seconda memoria ex art. CP_7
183 VI co. c.p.c. dell'8.10.15, con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), testi ivi
indicati; sempre in via subordinata, ordinarsi a l'esibizione in giudizio CP_9
ex art. 210 c.p.c. degli allegati al Contratto d'appalto, indicati all'art. 6 del
contratto, alle lettere c), d), e) ed f); con opposizione ai capitoli di prova
dedotti dalla difesa con la seconda memoria ex art. 183 VI° co. cpc Pt_1
del 24.09.2015, in quanto riferiti a circostanze del tutto irrilevanti. IN OGNI
CASO: con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese”
Del Condominio e dei condomini:
“In via principale: Rigettarsi l'appello ed ogni domanda proposta
dall'appellante nei confronti degli istanti convenuti appellati e confermarsi in
favore dei medesimi tutte le pronunce di condanna comminate nei confronti
dell' Ing. dalla sentenza di primo grado. Spese anche di questo Parte_1
grado interamente rifuse”
Controparte_14
“In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti
del caso, respingersi, ove confermata la responsabilità, anche soltanto
parziale, dell' Ing. , il quinto motivo di gravame dallo stesso formulato Pt_1
e relativo alla ritenuta non operatività della garanzia di cui alla polizza
stipulata con , con conseguente conferma, sotto tale specifico CP_15
profilo, della decisione impugnata. Con vittoria di spese e compensi pagina 5 di 18 professionali anche per il presente grado di giudizio. In via subordinata:
previe sempre tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, ove confermata
la responsabilità, anche soltanto parziale, dell' Ing. e nella denegata e Pt_1
non creduta ipotesi di accoglimento del quinto motivo di gravame, relativo
all'asserita operatività della garanzia di cui alla polizza in atti, condannarsi
a tenere manlevato l'assicurato nei limiti ed alle condizioni ivi CP_15
previste e solo in proporzione alla quota di responsabilità allo stesso
addebitabile .Con compensazione quantomeno parziale di spese e competenze
per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quel che ancora rileva in questo grado di giudizio, con sentenza n. 2182/23
il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta dal
( di seguito: il e dai condomini Controparte_1 CP_1
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
condannava , progettista delle opere strutturali di ristrutturazione Parte_1
del fabbricato condominiale, in solido con società appaltatrice delle CP_9
opere commissionatele dalla proprietaria-venditrice a pagare in CP_7
favore del Condominio la somma di euro 141.570,94 oltre IVA e interessi dalla data della pronuncia, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c.,
nonché, per il medesimo titolo, a pagare euro 11.000, ciascuno, in favore dei pagina 6 di 18 condomini e , e euro 22.000, CP_3 CP_5 CP_16
ciascuno, in favore dei condomini e . CP_6 Controparte_4
veniva altresì condannata a pagare in favore del solo Condominio la CP_9
somma di euro 6.301,09, a titolo di danni ex art. 1669 c.c.
In accoglimento dell'eccezione sollevata da di Controparte_8
inoperatività della polizza in ragione di quanto previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di contratto, la domanda di garanzia svolta da Pt_1
nei confronti della terza chiamata veniva rigettata.
[...]
Argomentava il primo giudice che il Ctu nominato, ing. aveva CP_12
confermato buona parte delle carenze di natura strutturale, evidenziate nella consulenza di parte attrice, riguardanti le parti condominiali dell'edificio, e altri minori vizi relativi alle unità immobiliari di alcuni condomini.
Accertava, altresì, che la grave incompletezza e incongruenza della pratica delle strutture, depositata in Comune da in relazione all'intervento CP_9
di ristrutturazione che aveva radicalmente trasformato il fabbricato e le sue componenti strutturali, integravano un vizio non meramente formale in quanto investiva la stessa conformità dell'immobile “ andando a ricadere sui
presupposti della certificazione di collaudo statico ex lege n. 1086/1971,
rilasciata il 19 novembre 2007, e della dichiarazione di idoneità statica del
24 dicembre 2007 a firma dell'ing. , presentata ai fini del rilascio Pt_1
dell'agibilità”.
pagina 7 di 18 Con riguardo al rigetto della domanda di garanzia svolta dall'ing. nei Pt_1
confronti di il tribunale rilevava che la copertura Controparte_8
assicurativa riguardava la responsabilità civile verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività professionale dell'ingegnere ( progettista, direttore e collaudatore lavori o ogni altra attività rientrante nelle competenze professionale del settore edile) derivante da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, colposamente cagionati a terzi, compresi i clienti,
nell'espletamento dell'attività libero professionale.
Tuttavia, quanto ai danneggiamenti a cose, l'art.22 delle condizioni generali di assicurazione, alla lettera b), numeri 9 e 10, prevedeva la non validità
dell'assicurazione per i danni e per le perdite pecuniarie “…alle opere oggetto
di progettazione, direzione lavori e collaudo ed a quelle sulle quali si
eseguano i relativi lavori”, nonché “…derivanti dalla mancata rispondenza
delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate” sicchè non essendo state attivate dall'Ing. né la garanzia complementare A01, relativa Pt_1
proprio ai danni alle opere, in parziale deroga al punto 9) dell'art.22, né l'altra garanzia complementare A02, in parziale deroga del punto 10) sempre dell'art.22 (pag.17 delle condizioni generali), i danni in questione non potessero rientrare in garanzia e come tale limitazione della copertura assicurativa fosse riconducibile alla volontà del contraente
La sentenza è stata gravata da che ne ha chiesto la riforma. Parte_1
pagina 8 di 18 In data 5 giugno 2025 la difesa di depositava istanza di Parte_1
rimessione in termini al fine di essere autorizzata al deposito di documenti.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata in data 5 giugno 2025 dalla difesa di . Parte_1
Nel giudizio di appello, infatti, non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.,
la produzione di documenti che, ancorché formati successivamente,
rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.
Del pari va rigetta la richiesta di rimessione in termini in quanto parte appellante non ha neppure allegato di essersi trovata nell'impossibilità di produrre la documentazione depositata in questo grado di giudizio afferente ad una relazione di sopralluogo dei Vigili del Fuoco effettuata su sollecitazione di un esposto.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quanto fatto valere oltre il termine prescrizionale di un anno.
pagina 9 di 18 Assume che per gli atti interruttivi della prescrizione che possono, come nel caso di cui all'art. 1669 c.c., essere compiuti sia con la notifica di un atto stragiudiziale sia con la notifica di un atto giudiziale gli effetti si producono solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Pertanto aveva errato il primo giudice a ritenere, una volta acclarato che la conoscenza della denunzia dei vizi era avvenuta con lettera raccomandata recapitata ai vari destinatari in date comprese tra il 31 maggio e il 5 giugno,
che il termine prescrizionale era stato interrotto con l'atto introduttivo del giudizio consegnato all'ufficiale giudiziario in data 22 maggio 2014, in forza del principio della scissione subiettiva degli effetti per il notificante e per il notificato.
In difetto di prova della data di avvenuta consegna dell'atto al destinatario l'eccezione di prescrizione doveva, invece, ritenersi fondata.
Benchè le argomentazioni svolte dall'appellante siano condivisibili, la censura non merita accoglimento.
In tema di appalto per la realizzazione di edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, il termine annuale previsto dall'art. 1669, secondo comma, per l'esercizio del diritto del committente ad essere risarcito dei correlativi danni, decorrente dalla denunzia di rovina o di pericolo di rovina, o di gravi difetti dell'immobile, è, per espressa definizione normativa, un termine prescrizionale.
pagina 10 di 18 Ne consegue che, a norma dell'art. 2943 cod. civ., il relativo decorso viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma, altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha precisato che la regola della scissione subiettiva degli effetti, nell'ambito del procedimento notificatorio, valevole con riferimento agli atti processuali, ma non anche per quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi esclusivamente quando il diritto non può farsi valere se non con un atto processuale sicchè in tal caso la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Tuttavia allorchè, come nel caso di specie, il diritto possa essere fatto valere anche attraverso atti stragiudiziali, tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario ( da ultimo: Cass. 34648/22).
Ne consegue che, nella specie, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio della data dell'avvenuto recapito al destinatario dell'atto interruttivo.
Ciò non di meno la censura è infondata in quanto in applicazione del principio dell'estensione agli altri condebitori, previsto dall'art. 1310, primo comma,
c.c., dell'effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, si deve ritenere che la domanda giudiziale proposta contro condebitore in solido, ha prodotto effetti interruttivi anche CP_9
nei riguardi dell' appellante.
pagina 11 di 18 La sentenza va pertanto confermata sul punto, con diversa motivazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto completa ed esaustiva la relazione peritale depositata dal Ctu
Ing. benchè quest'ultimo, nella relazione integrativa, non avesse CP_12
dato risposta alle osservazioni del suo consulente di parte ing. Per_1
Il motivo è infondato.
Dopo aver rigettato la richiesta di sostituzione del Ctu avanzata dalla difesa dell'appellante e una volta depositata la relazione peritale, il primo giudice disponeva il richiamo del Ctu ing. affinchè integrasse la relazione CP_12
con le risposta alle osservazioni della difesa così come rinnovate a Pt_1
verbale dell'1 luglio 2018, punti da 1 a 6.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale dà atto delle indagini svolte dal
Ctu e, laddove non recepite, del mancato accoglimento delle osservazioni,
numerosissime, dei Ctp “ alle quali l'ing. ha dedicato puntuale e CP_12
argomentata attenzione in ognuna delle corpose relazioni depositate, anche
quando talune delle osservazioni sono state riproposte identiche senza
considerare le risposte già offerte, o sono state tardivamente introdotte oltre i
termini o in sede di osservazioni ad accertamenti integrativi su altro tema
d'indagine, in alcuni casi anche dimenticando le intese tra consulenti/parti
già definite a verbale sulle modalità di alcune operazioni tecniche, di talchè
appaiono pretestuose le accuse al Ctu di non aver risposto alle osservazioni di
pagina 12 di 18 alcune parti …”
La censura pertanto deve ritenersi infondata in quanto, come si è detto, il richiamo del Ctu veniva disposto proprio al fine di rispondere alle osservazioni del consulente della difesa e nella corposa relazione Pt_1
integrativa il Ctu provvedeva a rispondere, in modo puntuale e dettagliato, alle osservazioni dell'ing. facendosi carico di esaminare e confutare punto Per_1
per punto i rilievi della parte, in questo grado nuovamente riproposti.
Con il terzo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva riconosciuto ai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale il diritto al risarcimento dei danni.
Assume che le autorimesse non presentavano i requisiti di legge per essere configurate come tali, in quanto non rispettavano le norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 1/2/1986 essendo prive di strutture portanti orizzontali e verticali REI 60 e di porte metalliche piene a chiusura automatica a protezione delle comunicazioni con i locali aventi diversa destinazione.
Il motivo è infondato.
L'appellante censura, del tutto genericamente, gli esiti delle indagini del Ctu
richiamati nella sentenza gravata secondo cui la stretta relazione causale tra le carenze strutturali accertate e la necessità urgente di palificazione sussiste in ragione di tutti i vizi accertati ed elencati ai punti della motivazione A, B (i), C
( iii) ( iv) ( v) (vii) e D ai quali è correlato il limitato utilizzo dei posti auto pagina 13 di 18 coperti ai soli cicli e motocicli.
Quanto all'assunto secondo cui la destinazione degli spazi coperti del piano terra ad autorimesse sarebbe illegittima, esso non tiene conto delle argomentazioni svolte sul punto dal tribunale che ne sottolineava la infondatezza in quanto in contrasto con il progetto di ristrutturazione depositato in Comune, richiesto e rilasciato per “ sistemazione edificio con
formazione autorimesse e negozio al piano terra residenza al piano primo e
recupero sottotetto ad uso abitativo”, con il contratto di appalto e il capitolato
( “ristrutturazione di fabbricato comprendente 1 negozio ed 11 alloggi con
posti auto e cantine…”), dalle schede catastali – che individuano al piano
terra due vani chiusi areati con n. 6 posti auto ciascuno -, con lo stesso collaudo strutture, che fa esplicito riferimento alle autorimesse al piano terra,
e con gli atti di compravendita immobiliare che, in conformità con la documentazione ad essi allegata, prevedono il passaggio di proprietà esclusiva degli spazi pertinenziali specificamente qualificati posti auto.
Con il quarto motivo censura la statuizione con cui era stata esclusa la responsabilità di proprietaria e committente delle opere di CP_7
ristrutturazione del fabbricato condominiale.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, CP_7
aveva mantenuto il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività svolta dall'appaltatrice come poteva evincersi da taluni articoli del CP_9
pagina 14 di 18 Capitolato del contratto di appalto nei quali si impegnava a CP_9
comunicare a e al suo direttore dei lavori ogni variazione circa la CP_7
persona del direttore dei lavori, si imponeva l'ordine scritto del direttore dei lavori e della committente per ogni variante di progetto esecutivo e nel caso di discordanza tra gli elaborati di progetto, che la scelta della soluzione più
idonea fosse riservata alla direzione dei lavori.
Il motivo è inammissibile perché afferente a domanda nuova.
L'appellante, infatti, formula per la prima volta in questo grado di giudizio la domanda di accertamento della corresponsabilità di per i danni CP_7
accertati con “consequenziale pronuncia anche di rideterminazione delle
quote interne di responsabilità ai fini del regresso tra tutte le parti
riconosciute responsabili in solido”
Con il quinto motivo censura il rigetto della domanda di garanzia svolta nei confronti di Controparte_8
Assume che l'interpretazione meramente letterale della clausola contrattuale (
art. 22), senza il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici imposti dalla legge,
aveva comportato lo “svuotamento” del contratto di assicurazione.
Deduce che se interpretato secondo buona fede il contratto avrebbe evidenziato l'interesse del professionista ad avvalersi di una copertura assicurativa per eventuali errori nell'esercizio della sua professione e che se le clausole fossero state interpretate le une per mezzo delle altre sarebbe emerso pagina 15 di 18 che l'esclusione della copertura per rischi intrinsecamente connessi con l'attività progettuale e di direzione dei lavori finiva per “ svuotare” di contenuto il contratto.
Il motivo è inammissibile.
Il primo giudice si pronunciava sul preteso “ svuotamento” del contratto di assicurazione – dedotto dalla difesa , per la prima volta, nella comparsa Pt_1
conclusionale – chiarendo che l'inoperatività della polizza in relazione ai danni alle opere oggetto dell'attività professionale, così come prevista nella clausola dal tenore inequivoco 22, lett. B, n. 9, non privava di oggetto il contratto di assicurazione in quanto la copertura assicurativa permaneva per la responsabilità colposa per morte e lesioni personali e per quella relativa ai danni a cose diverse dal bene oggetto dell'attività professionale o nel quale o sul quale si erano svolti i lavori.
La doglianza, formulata in modo generico, non censura tale ratio decidendi
con la quale l'appellante neppure si confronta.
Per la sua soccombenza va condannato a rifondere in favore del Parte_1
e dei condomini , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
e di e le spese CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
del grado che si liquidano quanto al valore della causa in base al criterio del
decisum ( ossia della condanna del solo appellante): per il Condominio e i condomini in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio,
pagina 16 di 18 euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre ad aumento del 30% per la difesa di più parti, rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 CP_7
per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge e per
[...]
in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di Controparte_8
studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro 4.253 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante ing.
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello e conferma la sentenza gravata, in parte con motivazione differente;
condanna a rifondere i favore del , di Parte_1 CP_1 CP_2
, e di e di Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
Controparte_8
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 17 di 18 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 18 di 18