Articolo 1 della Legge 29 novembre 1962, n. 1710
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1963
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 il contributo annuo di lire 30.000, autorizzato con legge 11 gennaio 1940, n. 19 , all'Ente "Casa di Oriani" per il funzionamento della Biblioteca Oriani, e' elevato a lire 5.000.000.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1963