Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4774 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. FITTIPALDI LINA c/o il cui studio in Cosenza, alla Via Santoro, 15, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in PIAZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'assegno ex L.
118/71, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la invocata provvidenza a causa delle pluripatologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
478/23 RG) ed a seguito della rinnovazione della CTU con nomina della dott.ssa la Persona_1 stessa depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la decisione della causa manlevando, in ipotesi di rigetto del ricorso, la stessa dal pagamento delle spese e competenze di lite sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 Disp. Att. CPC;
l non ha CP_1 inteso depositare note.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 445 bis cpc.
Difatti il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato in data 18.10.2023 laddove il dissenso risulta depositato il 15.11.2023 ossia entro il 30° giorno;
risulta parimenti osservato il termine di 30 giorni per l'iscrizione del ricorso avvenuta il 15.12.2023.
Ancor prima la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data 24.11.2022 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritti in data 10.02.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all' assegno ex L. 118/71.
Il CTU nominato, dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del periziando e Per_1 della documentazione versata in atti, non ha riscontrato ed accertato in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza avendo accertato un grado di invalidità pari al 67%.
L'elaborato appare motivato, più che condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni,
e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti fatto pervenire osservazioni. La domanda volta al riconoscimento dell'assegno ex L. 118/71 deve, quindi, respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza resa;
per la medesima ragione quelle CP_ di CTU restano a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 CP_
a seguito di ATP (Proc. 478/23 RG) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' ,
[...] in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda della sig.ra , dichiarando ed Parte_1 accertando in capo alla medesima l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all' assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 67%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 20 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo