Sentenza 5 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/08/2022, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2022
N. 01351/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2022, proposto da
Appia Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Ceccaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi:
-sul decreto ingiuntivo n. 2087/2017 emesso dal Tribunale Civile di Lecce in data 13 luglio 2017 nel procedimento R.G. n. 6707/2017;
-sul decreto ingiuntivo n. 1864/2018 emesso dal Tribunale Civile di Lecce in data 6 agosto 2018 nel procedimento R.G. n. 7633/2018;
-sul decreto ingiuntivo n. 1251/2019 emesso dal Tribunale Civile di Lecce in data 16 maggio 2019 nel procedimento R.G. n. 4954/2019.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la ricorrente l’avv.to A. Calò, in sostituzione dell'avv.to L. Ceccaroli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di ottemperanza in esame la Società ricorrente ha richiesto l’esatta e integrale ottemperanza del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi A.G.O. di seguito indicati.
I. decreto ingiuntivo n. 2087/2017, con il quale il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento al ricorso depositato in data 26 giugno 2017 nell’interesse di Appia Eco S.r.l. nell’ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 6707/2017, in data 13 luglio 2017, ingiungeva al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto di pagare alla parte ricorrente e per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: la somma di € 14.058,70; gli interessi come da domanda; le spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge (…).
In data 18 luglio 2017 il predetto decreto ingiuntivo n. 2087/2017 del Tribunale Civile di Lecce veniva notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, entrambe nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e, decorsi i termini di legge, le Amministrazioni ingiunte non proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2087/2017 del Tribunale Civile di Lecce, il quale pertanto diveniva definitivo e in data 3 maggio 2018 munito di formula esecutiva.
Assume, altresì, parte ricorrente che, nelle more, la Prefettura - U.T.G. di Taranto provvedeva solo in misura parziale al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 2087/2017 e, più in particolare, in data 19 settembre 2017 corrispondeva l’importo di € 7.096,96 ed in data 23 febbraio 2018 corrispondeva l’importo di € 5.733,44. In difetto di integrale adempimento, in data 10 maggio 2018, la Appia Eco S.r.l. notificava al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, a mezzo del servizio postale e presso le rispettive sedi, copia conforme all’originale del ricorso per ingiunzione, della relativa procura alle liti e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 2087/2017 del Tribunale Civile di Lecce munito di formula esecutiva; le suddette notifiche si perfezionavano rispettivamente in data 11 giugno 2018 e in data 21 maggio 2018.
II. decreto ingiuntivo n. 1864/2018, con il quale il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento al ricorso depositato in data 25 luglio 2018 nell’interesse di Appia Eco s.r.l. nell’ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 7633/2018, in data 6 agosto 2018 ingiungeva al Ministro dell’Interno - Prefettura di Taranto di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: la somma di € 75.023,20; gli interessi come da domanda; le spese della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per spese ed in € 1.600,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge (…)”,con avvertimento che, in difetto di opposizione avverso il predetto decreto nei modi e nei tempi previsti dalla legge, quest’ultimo sarebbe divenuto definitivo. In data 30 agosto 2018 il predetto decreto ingiuntivo n. 1864/2018 del Tribunale Civile di Lecce veniva notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, entrambe nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Decorsi i termini di legge, le Amministrazioni ingiunte non proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1864/2018 del Tribunale di Lecce, il quale pertanto diveniva definitivo e in data 1° luglio 2020 munito di formula esecutiva.
Assume, altresì parte ricorrente, che nelle more, la Prefettura - U.T.G. di Taranto provvedeva solo in misura parziale al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 1864/2018 corrispondendo, in particolare, in data 3 dicembre 2018 l’importo di € 32.455,63, in data 20 dicembre 2018 l’importo di € 23.883,93, in data 15 marzo 2019 l’importo di € 5.724,49 ed in data 8 agosto 2019 l’importo di € 11.787,69. In data 14 luglio 2020 la Appia Eco s.r.l. notificava al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, a mezzo del servizio postale e presso le rispettive sedi, copia conforme all’originale del ricorso per ingiunzione, della relativa procura alle liti e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 1864/2018 del Tribunale di Lecce munito di formula esecutiva. Le suddette notifiche si perfezionavano rispettivamente in data 17 luglio 2020 e in data 20 luglio 2020.
III. decreto ingiuntivo n. 1251/2019, con il quale il Tribunale Civile di Lecce, in accoglimento al ricorso depositato in data 14 maggio 2019 nell’interesse di Appia Eco s.r.l. nell’ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 4954/2019, in data 16 maggio 2019 ingiungeva al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, di pagare, in solido, nei limiti della garanzia eventualmente prestata, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto: la somma di € 45.293,04, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 286,00 per spese ed in € 1.200,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge. (…)”, con avvertimento che, in difetto di opposizione avverso il predetto decreto nei modi e nei tempi di
legge, quest’ultimo sarebbe divenuto definitivo. In data 17 maggio 2019 il predetto decreto
ingiuntivo n. 1251/2019 del Tribunale di Lecce veniva notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, entrambe nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Decorsi i termini di legge, le Amministrazioni ingiunte non proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1251/2019 del Tribunale di Lecce, il quale pertanto diveniva definitivo e in data 1° luglio 2020 munito di formula esecutiva.
Assume, altresì, parte ricorrente che, nelle more, la Prefettura - U.T.G. di Taranto provvedeva solo in misura parziale al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. 1251/2019 e, più in particolare, in data 23 dicembre 10 2019 corrispondeva l’importo di € 30.656,64. In difetto di integrale pagamento nonostante i formali solleciti formulati, in data 14 luglio 2020 la Appia Eco S.r.l. notificava al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - U.T.G. di Taranto, a mezzo del servizio postale e presso le rispettive sedi, copia conforme all’originale del ricorso per ingiunzione, della relativa procura alle liti e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 1251/2019 del Tribunale Civile di Lecce munito di formula esecutiva. Le suddette notifiche si perfezionavano rispettivamente in data 17 luglio 2020 e in data 20 luglio 2020.
2. Pertanto, con il ricorso di ottemperanza in esame, notificato il 28.03 2022 e depositato il successivo 7.04.2022, la Società ricorrente chiede l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sui tre decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, deducendo di essere ad oggi ancora creditrice nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura - U.T.G. di Taranto, in solido tra loro, dell’importo complessivo residuo di € 22.762,88 al netto di I.V.A., oltre agli interessi legali sul residuo importo capitale maturati e maturandi dal 11 febbraio 2022 all’effettivo saldo, come di seguito determinato: Totale I) - D.I. 2087/2017 € 2.138,13 Totale II) - D.I. 1864/2018 € 3.825,02 Totale III) - D.I. 1251/2019 € 16.799,73.
L’8 aprile 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso in ottemperanza in esame è fondato e deve essere accolto nei limiti, termini e sensi di seguito indicati.
3.1. Il decreto ingiuntivo non opposto (o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione) infatti, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza ex art.112 c.p.a. (T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).
3.2.Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alle controparti), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che i tre decreti ingiuntivi indicati in premessa sono divenuti irrevocabili, come risulta dalle apposite attestazioni del Tribunale Civile, rispettivamente, del 3 maggio 2018, dell’1 luglio 2020 e dell’1 luglio 2020.
Inoltre, i predetti decreti ingiuntivi sono stati notificati al Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo, muniti di formula esecutiva presso la sede reale, nelle date descritte in premessa, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
Infine, osserva il Collegio che le Amministrazioni resistenti non hanno contestato il calcolo delle residue somme ancora dovute, come analiticamente quantificate dalla Società ricorrente nella misura della complessiva somma (residua) di € 22.762,88 al netto di I.V.A., oltre agli interessi legali sul residuo importo capitale maturati e maturandi dal 11 febbraio 2022 all’effettivo saldo, come di seguito determinato: Totale I) - D.I. 2087/2017 € 2.138,13 Totale II) - D.I. 1864/2018 € 3.825,02 Totale III) - D.I. 1251/2019 € 16.799,73.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, in assenza di contestazione alcuna da parte delle Amministrazioni resistenti, in applicazione del principio di non contestazione, codificato dall’art. 115 c.p.c. e dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso di ottemperanza in esame possa ricevere accoglimento conformemente alle somme residue quantificate dalla Società ricorrente.
3.3. Non merita accoglimento invece la domanda, formulata dalla Società ricorrente di “determinare una somma di denaro dovuta dalle Amministrazioni resistenti per ogni giorno di ritardo nella regolare esecuzione del giudicato” risultando nella specie la richiesta manifestamente iniqua, e - così come formulata - non conforme all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. nel testo ora vigente.
4.Il ricorso di ottemperanza in esame deve, quindi, essere accolto, nei sensi, limiti e termini indicati, non risultando l’avvenuto integrale adempimento, da parte del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, al giudicato formatosi sui tre decreti ingiuntivi di cui in epigrafe.
Ne consegue che le Amministrazioni resistenti hanno ottemperato solo in parte al dictum dei decreti ingiuntivi A.G.O. (passati in giudicato) n. 2087/2017, n.1864/2018 e n.1251/2019 e, per l’effetto, deve essere ordinato al Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’esatto/integrale adempimento del giudicato di che trattasi con il pagamento in favore dell’odierna ricorrente, della residua somma per sorte capitale di € 22.762,88 al netto di I.V.A., oltre agli interessi legali sul residuo importo capitale maturati e maturandi dal 11 febbraio 2022 all’effettivo saldo.
4.1. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di dare integrale ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sui tre decreti ingiuntivi di cui in epigrafe emessi dal Tribunale Civile di Taranto, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento, in favore della Società ricorrente, della residua somma di € 22.762,88 al netto di I.V.A., oltre agli interessi legali sul residuo importo capitale maturati e maturandi dal 11 febbraio 2022 all’effettivo saldo.
Condanna entrambe le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO