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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/09/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1714 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Iervolino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata in [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Tenti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
Avv. in qualità di curatore speciale di , CP_2 Controparte_3 nato a [...] il [...] e di , nata a Controparte_4
Civitavecchia (RM) il 01.09.2011, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 29.11.2024, le parti si riportavano alle proprie conclusioni e richiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.05.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Santa Marinella (RM) il
27.02.2016 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP_1
I, scegliendo il regime della separazione dei Parte_2 beni;
- che, prima del matrimonio, dall'unione tra le parti erano nati i figli
(26.09.2008) e (01.09.2011); CP_3 CP_4
- che la residenza coniugale veniva fissata in Santa Marinella (RM) alla Via
Degli Olmi n. 31, in un immobile di proprietà del ricorrente;
- che, dopo poco tempo dal matrimonio, la iniziava a rivolgere al CP_1 marito pressanti e continue richieste economiche, per il pagamento delle spese di viaggio dei figli avuti da una precedente relazione e residenti a [...]nonchè dei ratei del mutuo acceso per l'acquisto di una casa intestata a lei ed al suo ex marito alle Mauritius;
- che nel mese di febbraio 2019 il ricorrente era stato costretto a lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso i propri genitori in Civitavecchia;
- che, su istanza del Servizio Sociale a causa dei contrasti tra i genitori, il
Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto con decreto del 05.03.2019: 1) la sospensione della responsabilità genitoriale paterna sui due figli minori, con conseguente loro affidamento esclusivo alla madre;
2) l'allontanamento del padre dalla casa familiare;
3) incontri protetti fra padre e figli;
4) ogni opportuno sostegno al nucleo madre-minori da parte del competente Servizio Sociale;
5) un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili nonché un'indagine del
Servizio Sociale sulle relazioni familiari, l'accertamento della situazione psicofisica dei minori a cura del competente TSMREE, l'accertamento sulla personalità del padre a cura del CSM, l'accertamento su eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti o da alcool del padre a cura del SERD;
- che successivamente il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto con decreto del 24.11.2020: 1) la revoca del decreto del 05.03.2019 nella parte in cui disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale paterna e l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e aveva affidato così i minori e CP_3 CP_4 al Servizio Sociale di Santa Marinella, collocandoli presso l'abitazione dei nonni paterni ove risiedeva anche il padre, disponendo un monitoraggio sul nucleo anche con l'ausilio del Servizio Sociale di Civitavecchia ed a mezzo degli accessi domiciliari e del servizio di assistenza educativa;
2) aveva limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei predetti figli minori, disponendo che le scelte maggiormente rilevanti per la loro vita venissero effettuate nel loro esclusivo interesse dal Servizio Sociale affidatario sentiti i genitori con riferimento a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli e delegando ai genitori l'ordinaria amministrazione sia pure sotto la sorveglianza costante ed il controllo del Servizio medesimo;
- che i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni venivano rispettati dalle parti;
- che il ricorrente era impiegato presso le e percepiva una CP_5 retribuzione mensile di euro 2.200,00;
- che la svolgeva la professione di badante e percepiva una CP_1 retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa;
- che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, era rimasta in uso alla moglie e ai suoi due figli maggiorenni avuti da una precedente relazione.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e con dichiarazione di autonomia economica dei coniugi, nonché confermare i provvedimenti assunti dal
Tribunale per i Minorenni di Roma in merito all'affidamento dei figli minori e ed ordinare alla il rilascio della casa coniugale. CP_3 CP_4 CP_1
Si costituiva in giudizio in data 15.10.2021 che non si opponeva CP_1 alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che durante la convivenza matrimoniale il era solito denigrare Parte_1 ed insultare la moglie e figli;
- che a seguito di un ricovero presso l'Ospedale Bambin Gesù di Palidoro, durante la valutazione psicologica del figlio il medesimo aveva riferito CP_3 delle gravi violenze paterne ai suoi danni, confermate dalla sorella e dalla madre, tanto che l'Ospedale aveva richiesto un supporto psico-sociale da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Santa Marinella;
- che dall'indagine svolta dal Servizio Sociale era emerso anche un disinteresse del padre nei confronti della moglie e dei figli e, per tale motivo, era stato adottato il decreto del Tribunale per i Minorenni del 05.03.2019;
- che prima dell'emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni il
Servizio Sociale aveva fatto sottoscrivere ai coniugi un accordo con il quale si prevedeva il collocamento dei minori presso i nonni paterni in Civitavecchia unitamente al padre, senza regolamentare le modalità di frequentazione materna;
- che, solo in seguito al decreto del Tribunale per i Minorenni. i minori erano tornati a vivere presso la madre ed avevano iniziato a vedere il padre tramite incontri protetti;
- che dopo gli incontri con il padre manifestava un grande stress CP_3
e crisi di pianto, accusando la madre di non averlo saputo proteggere;
- che, dopo essersi rivolta ai Servizi Sociali per capire come gestire il malessere del bambino, gli stessi avevano presentato istanza al Tribunale per i
Minorenni per allontanare i bambini dalla madre e disporne il collocamento presso i nonni paterni unitamente al padre;
- che anche dopo il trasferimento dei minori presso i nonni paterni i bambini avevano mostrato segni di malessere;
- che dalla documentazione depositata dal ricorrente emergeva un reddito mensile netto di euro 2.750,00, cui dovevano aggiungersi i compensi derivanti dall'attività di musicista;
- di percepire euro 250,00 mensili per l'attività di pulizie e di avere un reddito annuo di euro 4.482,65, comprensivo di reddito di cittadinanza e sussidi comunali;
- che il padre aveva corrisposto euro 600,00 mensili per il mantenimento dei figli sino al mese di dicembre 2020.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi con richiesta di addebito al marito e chiedeva disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa nella casa coniugale,
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, disciplina del diritto di visita paterno e porsi a carico del padre la corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie di euro 400,00 mensili e per i figli di euro 800,00 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 26.10.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 27.10.2021, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava con riguardo all'affidamento e alla collocazione e alla frequentazione dei figli minori i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Roma, disponeva a carico del padre il mantenimento dei figli anche per le spese ordinarie e straordinarie e che la madre vi provvedesse per l'ordinario e in via diretta per i periodi che trascorrerà con i minori, senza assegni perequativi, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nominava curatore speciale dei minori l'Avv. e rinviava per il prosieguo della causa CP_2 avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 04.02.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale dei minori.
Con decreto del 07.02.2022 il Giudice, per motivi di congedo ordinario, rinviava la causa fissata per il 11.02.2022 alla data del 20.05.2022.
In data 11.03.2022 il Curatore Speciale dei minori depositava un'istanza di anticipazione dell'udienza.
In data 25.03.2022 il Curatore Speciale depositava il decreto emesso in data 10.03.2022 dal Tribunale per i Minorenni di Roma che confermava l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Santa Marinella e la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori dei minori sui figli CP_4
e nonché il collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni CP_3 paterni, fatta salva ogni diversa determinazione da parte del competente giudice ordinario ancorchè adito successivamente.
In data 04.05.2022 e in data 12.05.2022 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui rappresentavano che, sebbene nell'ultima relazione emergeva la necessità di un inserimento dei minori presso una Casa famiglia, al fine di tutelare il benessere psico-fisico degli stessi, allo stato non ritenevano che ciò fosse più necessario e che i minori stavano seguendo un percorso psicologico individuale, che risultava opportuno valutare la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e che la stessa iniziasse un percorso terapeutico individuale. Con decreto del 16.05.2022 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza del 20.05.2022.
All'udienza del 20.05.2022, lette le memorie e le note depositate dalle parti e dal Curatore Speciale, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 19.10.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori e per l'esame della relazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 07.07.2022, letta la richiesta di emissioni di provvedimento urgente del 05.07.2022 depositata dai Servizi Sociali del Comune di Santa Marinella con cui richiedevano l'emissione di un provvedimento di divieto di espatrio nei confronti della SI.ra , in quanto la stessa CP_1 avrebbe dovuto partecipare ad un'udienza il 27 luglio 2022 alle Mauritius e i
Servizi Sociali affidatari dei minori ritenevano che non potesse escludersi che la madre decidesse di portare con sé i figli, preoccupazione condivisa anche dal padre SI. , il Giudice disponeva il divieto di espatrio dei figli minori Parte_1
e e rinviava all'udienza del 19.10.2022 per la trattazione della CP_3 CP_4 richiesta di sospensione della potestà genitoriale.
In data 30.07.2022 e in data 04.08.2022 il Giudice autorizzava il Curatore
Speciale ad acquisire presso l'Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia copia della perizia d'ufficio disposta sul minore per l'accertamento CP_3 della capacità a rendere testimonianza e a depositare analogicamente in
Cancelleria una busta chiusa contenente scritti della minore e destinati al CP_4
Giudice.
In data 10.10.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che la madre persisteva nel medicalizzare i figli, inoltrava molte richieste alle assistenti sociali, soprattutto di tipo sanitario, screditando l'operato del padre ed in molti casi anche della nonna paterna;
- che, a seguito di alcune visite domiciliari presso l'abitazione materna, le assistenti sociali avevano riscontrato una inadeguatezza degli ambienti, nonché
l'assenza di una camera da letto destinata ai minori;
- che il figlio si era opposto al rinnovo della richiesta di CP_3 invalidità richiesto dalla madre, affermando di non averne bisogno e di essere in grado di seguire lo stesso regime scolastico dei suoi coetanei;
- che la madre persisteva nel ritenersi l'unico genitore affidatario dei minori, creando continue discussioni in merito ad ogni aspetto della vita dei ragazzi (scuola, sport, oratorio, visite specialistiche);
- che dalla relazione depositata dalla Cooperativa Sociale Alicenova del
26.09.2022 era emersa una dinamica familiare molto complessa e a rischio psicopatologico per entrambi i minori, che il padre aveva dimostrato di essere un genitore sufficientemente adeguato, al contrario della madre che persisteva nell'inviare messaggi verbali denigratori ai figli nei confronti del marito, dei nonni paterni e dei Servizi Sociali.
Alla luce di quanto riportato, il Servizio Sociale ribadiva la necessità della sospensione genitoriale della resistente, ritenendo che le sue continue ingerenze non permettessero una crescita sana ed equilibrata dei minori, individuando nel padre il genitore più adeguato.
All'udienza del 19.10.2022, rilevato che il Curatore Speciale aveva richiesto disporsi una CTU al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti ed in particolare della madre e che i Servizi Sociali affidatari e il Curatore Speciale insistevano per l'immediata sospensione della responsabilità genitoriale della madre (richiesta cui aveva concordato anche il difensore del ricorrente), mentre il difensore della resistente aveva richiesto l'audizione dei minori nonché rigettarsi la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale della resistente, il Giudice riservava la decisione.
In data 24.10.2022 veniva depositata una relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui davano atto della prosecuzione delle condotte disfunzionali della resistente, la quale aveva richiesto di incontrare i minori in una località non meglio precisata e lontana dal padre e aveva chiamato le enza motivo Pt_3 continuando a scrivere numerose e-mail ai Servizi Sociali affidatari creando una difficoltà nella gestione del ruolo istituzionale conferito dal Tribunale.
Con ordinanza del 18.01.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2022, disponeva la sospensione della potestà genitoriale della resistente nei confronti dei figli minori e CP_3 CP_4 disponeva una CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa e rinviava all'udienza del Persona_1
13.09.2023 per esame della CTU.
In data 13.03.2023 veniva concessa l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo telematico all'Avv. Isabella Grandolini, nominata Curatore Speciale del Per_ minore in data 06.03.2023 dal G.I.P. dott.ssa nel Controparte_3
Proc. RGNR 2001/2021 e RG GIP 3592/2021 del Tribunale di Civitavecchia.
In data 03.04.2023 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
In data 04.04.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione urgente in cui davano atto di avere effettuato un accesso domiciliare presso la casa materna in data 28.03.2023 e di averla trovata in condizioni igienico-sanitarie non idonee ad accogliere i minori e, pertanto, richiedevano venissero previsti incontri protetti madre-figli ed una programmazione di telefonate monitorate.
In data 21.04.2023 la CTU nominata dott.ssa depositava Per_1 un'istanza in cui richiedeva la sospensione temporanea della richiesta di attivazione di incontri in spazio neutro tra la madre e i minori, al fine di meglio coordinare gli interventi di sostegno al nucleo familiare all'esito della CTU.
Con CTU depositata in data 24.07.2023 la dott.ssa Persona_1 ha concluso nel senso che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “La SI.ra (estratto CP_1
Per valutazione dr.ssa presenta un funzionamento cognitivo ed emotivo deficitario in quanto dotata di un bagaglio di risorse poco fruibili ai fini adattivi. L'adattamento alle eSIenze pratico concrete della vita viene garantito da aspetti convenzionali e conformistici non sostenuto da capacità riflessive adeguate.
Il piano affettivo risulta caratterizzato da una coartazione che poggia su blocchi emozionali antichi che non hanno consentito uno sbilanciamento adeguato verso l'identità adulta. Si evidenzia una tendenza stabile ad operare un distanziamento dalla sfera emozionale, lì dove si attivano angosce che il soggetto traduce sul piano somatico. Le risorse affettive rimaste inespresse in quanto mai contattate, provenienti da epoche remote, la vedono sprovvista delle competenze necessarie a garantire un adeguato funzionamento nella dimensione intrapsichica e interpersonale. Il SI. (estratto valutazione Parte_1
Per dr.ssa : Alla luce dell'osservazione e delle risultanze dei test, emerge un profilo di personalità caratterizzato da ipercontrollo che il soggetto tende a mettere in atto attraverso modalità rimuginatorie al fine di contenere la propria impulsività e mantenere elevato il livello di idealizzazione dell'Io nel ricercare un orientamento assertivo decisionale che tende però ad essere irrigidito ed emozionalmente compresso. Il desiderio di espansione dell'Io subisce una notevole compressione emotiva dettata dalla ricerca di un appoggio dipendente alla dimensione ideale dell'Io. Dal punto di vista affettivo, si osserva una inibizione della sfera emotiva, in cui emerge un tentativo di controllo e di contenimento dell'aggressività laddove si evidenzia un turbamento a livello affettivo profondo che il soggetto affronta tenendosi a distanza da coinvolgimenti emozionali. Presente un posizionamento narcisistico dell'Io, con una ridotta evoluzione della personalità e tratti di immaturità. Si rilevano vissuti di insicurezza e sensazioni di instabilità rispetto al proprio equilibrio, soprattutto in riferimento alle tematiche relazionali. Il soggetto sembra difendersi da possibili coinvolgimenti emozionali perturbanti, attivando una modalità introversiva ipercontrollante che, se da una parte consente di arginare le istanze pulsionali
e mantenere un contatto adeguato con il proprio mondo ambiente, dall'altra parte potrebbe risultare implosiva per il sé”;
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine si legge nella CTU: “La difficoltà nella gestione della disfunzione della relazione adulta, descritta da entrambi i genitori, oltre che da
e , si ritiene, come peraltro deducibile anche dalle numerose relazioni degli CP_3 CP_4 specialisti che a vario titolo si sono occupati del nucleo, rappresenti la particolare criticità per questo nucleo. Sono stati narrati eventi di ostilità e tensione in cui sono stati coinvolti i figli, anche in episodi culminati con l'intervento delle Istituzioni e un procedimento penale ancora in corso, a carico del SI. . Tale disfunzione poggia su fragilità individuali, Parte_1 impattando sull'espletamento delle funzioni genitoriali. Tuttavia, il SI. negli anni Parte_1 ha cercato di provvedere alle eSIenze di e , supportato anche dalla propria CP_3 CP_4 famiglia d'origine, aderendo anche ai percorsi proposti con una buona collaborazione e affidamento al sostegno del Servizio Sociale incaricato e a cui sono stati affidati i ragazzi;
la SI.ra , sembra invece essersi cristallizzata nel segnalare e sottolineare le CP_1 inadeguatezze paterne nonché le vicende pregresse, che vedevano soprattutto CP_3 evidenziare importanti problematiche emotive, senza costituire una valida alternativa per i figli, rappresentando loro la medesima visione persecutoria delle Istituzioni a sostegno del nucleo. In particolare, si evidenzia la difficoltà per la OR, di limitare questi aspetti nella relazione con che, rappresenta la situazione attuale attraverso le istanze materne. CP_3
Le scarse risorse e la scarsa individuazione della OR , oltre che la CP_1 cristallizzazione sulla “sindrome risarcitoria” (ben descritta nelle valutazioni agli atti) le rendono complesso considerare i bisogni di e , ponendosi come supporto, CP_3 CP_4 piuttosto che come censore, del comportamento paterno e delle Istituzioni. Si ravvisano molte criticità nelle capacità di tutelare e dal conflitto - evidenziato dai CP_3 CP_4 procedimenti e gli interventi attivi - e di focalizzarsi sul loro benessere, in particolare per la SI.ra . Il modello relazionale che ella propone non attiva le risorse necessarie a CP_1 garantire ai ragazzi gli elementi di cambiamento indispensabili al loro processo evolutivo. Emerge che il modo in cui la SI.ra ha cercato di occuparsi dei figli, risulta CP_1 scarsamente sintonico e focalizzato sull'interesse degli stessi e sul provvedere ed occuparsi dei loro bisogni sul piano fattivo ed emotivo, trincerata rigidamente sulle proprie posizioni”;
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per i minori la CTU ha risposto: “Non si rilevano i presupposti necessari per proporre un affidamento condiviso, a garanzia del principio generale della bi-genitorialità, a causa dei pregressi accadimenti, ancora in corso di giudizio e della disfunzionalità agita dalla coppia genitoriale, nonché delle loro difficoltà intrapsichiche che ricadono sul piano interpersonale, impedendo la costruzione di uno spazio di confronto e collaborazione. Non si rilevano altresì elementi a supporto di un affidamento esclusivo al SI. . Egli si è mostrato capace nel tempo Parte_1 di interagire e collaborare fattivamente con gli specialisti che da tempo seguono il nucleo e in grado di attivare le risorse presenti, anche dal punto di vista economico e organizzativo a tutela dei bisogni di e . Tale possibilità però, necessita ancora di CP_3 CP_4 un'elaborazione e di uno spazio adeguato, padre/figli, sia sul piano giudiziario che emotivo, degli accadimenti occorsi. Del resto, egli stesso riconosce di avere ancora necessità di supporto
(verbale n.10). Non si rilevano altresì elementi a supporto di un affidamento esclusivo alla SI.ra , che, oltre a non fornire garanzie fattive di stabilità economica, abitativa e CP_1 organizzativa, espone i figli ad un modello relazionale fusionale, in cui la figura paterna è totalmente amputata e sostituita da un mito familiare allargato riferito alla sola famiglia di origine. Le scelte e i comportamenti della SI.ra , non sono supportati da processi CP_1 elaborativi sufficienti a porre in figura i bisogni di e , altrimenti investita CP_3 CP_4 dai personali bisogni di evidenziare le ingiustizie, a più livelli, vissute negli anni attraverso la relazione con il SI. . All'osservazione dei fatti, tale possibilità potrebbe Parte_1 vanificare i progressi raggiunti di una maggiore stabilità ed equilibrio di e CP_3 CP_4 oltre che confermare una visione vittimistica della madre e persecutoria del padre. In modo specifico il SI. presenta, al momento, dei tratti di intellettualizzazione e rigidità Parte_1 della personalità che potrebbero depotenziare la sua funzione genitoriale. Dall'altro canto gli aspetti di immaturità, ambivalenza e oppositività della SI.ra al momento, la CP_1 rendono altalenante e instabile nello svolgimento della sua funzione genitoriale. Per tali motivi si ritiene più tutelante per i figli, confermare l'affidamento ai Servizi Sociali stante i progressi che tale modalità ha apportato e continua ad apportare nell'evoluzione delle criticità pregresse, riferite al processo di individuazione dei minori. Si conferma il collocamento prevalente dei minori presso il padre, temporaneamente presso l'abitazione dei nonni paterni. Alla luce di quanto finora esposto la richiesta di a cui aderisce anche , di essere collocati CP_3 CP_4 presso la madre appare un tentativo di negazione di una possibile rottura del patto di lealtà verso la madre, nei confronti della quale si attivano in maniera protettiva. Non sono emersi elementi a supporto di tale richiesta, se non la tendenza, soprattutto di ad CP_3 un'inversione di ruolo, in cui rischierebbe di disinvestire dal sé e dai suoi bisogni per aderire alle aspettative materne. Si suggerisce una più ampia frequentazione tra i figli e la madre, stante l'evoluzione dei percorsi psicoterapeutici che gli stessi già stanno affrontando e che ne rafforzano la capacità di confrontarsi con il presente e il legame di affetto che reciprocamente li lega. L'organizzazione di tale frequentazione dovrà tenere conto anche delle attività extrascolastiche svolte dai ragazzi. si muove autonomamente con i mezzi pubblici. CP_3
La SI.ra dovrà garantire un'organizzazione che permetta a di non essere CP_1 CP_4 investita dalla responsabilità di non poter vedere la madre. Appare fondamentale il monitoraggio del Servizio sociale al fine della valutazione di una progressiva liberalizzazione della frequentazione, ove ne maturino i presupposti”;
- infine, la CTU così concludeva: “Stante le criticità ancora presenti, si ritiene fondamentale per i minori la prosecuzione degli interventi di Psicoterapia in atto. Il SI.
, che attualmente sostiene economicamente la spesa della Psicoterapia privata di Parte_1
, si è impegnato a garantirne il prosieguo fattivamente ed economicamente, anche laddove CP_4 la Psicoterapia di erogata oggi in convenzione, dovesse trasformarsi in sedute CP_3 private (verbale n. 10). Si suggerisce di intraprendere un percorso di Psicoterapia familiare padre/figli. Tale percorso è stato condiviso e accettato dal SI. , che si è attivato Parte_1
Per_ per calendarizzare il primo incontro, con la dr.ssa di S. Marinella, fissato per il
09/09/2023 alle ore 9.00 (verbale n. 10). Si suggerisce un percorso individuale della SI.ra
, da espletarsi previa valutazione specialistica de DSM di competenza. Ella, CP_1 nonostante abbia aderito alla proposta nell'ultimo incontro, anche per tramite della sua CTP, non ha fornito notizie in merito alla calendarizzazione dell'incontro (verbale n. 11)”.
In data 12.09.2023 i Servizi Sociali affidatari depositavano una relazione di aggiornamento in cui evidenziavano che la continuava a riproporre agiti CP_1 autocommiserativi anche agli occhi dei figli che, nel tentativo di aiutare la madre, compivano atti pregiudizievoli e non sani alla loro crescita (nel caso specifico, la figlia aveva sottratto dal portafoglio del padre euro 400,00 per l'acquisto CP_4 di un telefono cellulare, con l'intento di donare il resto dei soldi alla madre “perché ne aveva bisogno”) e, pertanto, richiedevano al Tribunale di stabilire un calendario della frequentazione dei ragazzi con i rispettivi genitori, limitando l'intervento del Servizio affidatario solo alle situazioni di comprovata necessità che richiedevano una effettiva modifica degli incontri. All'udienza del 13.09.2023, rilevato che il difensore di parte ricorrente dichiarava di condividere le conclusioni della CTU in merito al collocamento dei minori presso i nonni paterni e richiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale al padre in qualità di genitore collocatario dei minori, che la CTU rappresentava che non vi erano motivi ostativi affinché i figli facessero rientro con il padre nella casa familiare e che la madre non aveva voluto partecipare al percorso di psicoterapia familiare alla presenza del e rilevato che il Parte_1 difensore della resistente insisteva per la concessione dei termini per osservazioni alla CTU essendo stati iscritti nuovi procedimenti penali tra le parti, il Giudice concedeva termine a parte resistente per il deposito di denunce o atti dei procedimenti penali pendenti tra le parti e riservava la decisione.
In data 15.12.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui, concordando con quanto riportato dalla dott.ssa nella relazione Persona_4 sulla psicoterapia familiare rivolta al ricorrente e ai figli, ritenevano indispensabile per la attuare percorsi di cura specialistici al fine di tutelare i figli da CP_1 problematiche e dinamiche conflittuali nonché disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori al padre.
Con decreto del 20.12.2023 il Giudice, letta l'istanza di modifica dei provvedimenti vigenti depositata dal difensore della resistente in data 28.9.2023
e la integrazione con allegata documentazione del 9.11.2023, invitava le parti a sottoporsi ai percorsi psicoterapeutici e di sostegno familiare indicati nella CTU
e rinviava la causa all'udienza del 17.01.2024 per la discussione sulla richiesta di modifica e di adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dei minori.
Con decreto del 29.12.2023 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
17.01.2024 all'udienza del 21.02.2024 per motivi di congedo ordinario e, con successivo decreto del 26.01.2024, rinviava l'udienza al 17.04.2024.
In data 22.02.2024 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1714-1/2021, con il quale il ricorrente richiedeva l'autorizzazione all'espatrio per il minore in relazione al CP_3 viaggio di istruzione scolastica organizzato dalla scuola dallo stesso frequentata.
Tale istanza veniva accolta dal Giudice il quale disponeva la revoca del divieto di espatrio disposto con provvedimento del 06.07.2022 in relazione al viaggio indicato. In data 16.04.2024 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
All'udienza del 17.04.2024, letta la relazione del 10.04.2024 depositata dal
Curatore Speciale Avv. firma della dott.ssa (psicologa del nucleo CP_2 Per_3
familiare) ed (psicologa della figlia in cui si dava atto CP_6 CP_4 dell'impegno da parte del padre al fine di migliorare la relazione con i figli e di prendersene adeguatamente cura e della relazione disfunzionale ed incostante con i figli della madre, che avrebbe bisogno di un sostegno psicologico, in quanto allo stato le sue condotte costituivano situazione di possibile pregiudizio per i minori, il Giudice rigettava l'istanza di modifica formulata in data 28.09.2023 dal difensore della resistente, confermava il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della madre, assegnava la casa familiare sita in Santa Marinella al in qualità di genitore collocatario dei figli Parte_1 minori, invitava il difensore della a depositare la relazione dello psicologo CP_1 che aveva in cura la propria assistita, ammoniva ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. la resistente a non tenere condotte svalutanti della figura paterna e destabilizzanti per i figli anche in merito alla costanza nella frequentazione con i medesimi e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2024 disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
In data 27.06.2024, letta l'istanza depositata dal difensore della resistente in data 02.05.2024 con cui richiedeva di modificare l'ordine di allontanamento dall'abitazione familiare nei confronti della resistente, concedendo alla stessa un tempo più ampio, almeno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per la data del 29 novembre 2024, lette le note depositate dal difensore del ricorrente che si era opposto alla richiesta di proroga e del Curatore Speciale dei minori che aveva richiesto la conferma del provvedimento emesso in data
17.04.2024, atteso che l'assegnazione della casa familiare era stata disposta nell'interesse dei minori che erano stati collocati presso il padre e che la madre aveva avuto un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e considerato che il difensore del ricorrente richiedeva che i Servizi Sociali valutassero la possibilità di interventi di sostegno a favore della al fine CP_1 del reperimento di un alloggio e di contribuzione al pagamento del e che CP_7 anche in udienza la CTU dott.ssa si era pronunciata favorevolmente Per_1 sull'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, tenuto conto dell'interesse dei figli minori, il Giudice rigettava l'istanza e richiedeva ai Servizi
Sociali di Santa Marinella di verificare la possibilità di disporre interventi a sostegno della resistente.
All'udienza del 29.11.2024 rilevato che i difensori delle parti richiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c., che il difensore della resistente richiedeva l'emissione della sentenza parziale di separazione e che il Parte_4 richiedeva di poter depositare le proprie conclusioni telematicamente unitamente ad un breve aggiornamento per il Tribunale della dott.ssa il Per_3
Giudice autorizzava il a depositare le proprie note conclusive, Parte_4 rimetteva la causa in decisione al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservava la decisione in merito alla sentenza parziale di separazione.
In data 10.12.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano di aver ricevuto una email in data 04.12.2024 da parte del ricorrente in cui dava atto di aver rinvenuto nella casa coniugale un documento scritto dalla in cui indicava al figlio di raccontare ai Servizi CP_1 CP_3
Sociali di non trovarsi bene con il padre e con i nonni paterni perché maltrattanti e di voler tornare a vivere presso la madre, unico genitore in grado di prendersi cura di lui.
In data 17.01.2025 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1714-2/2021, con il quale il ricorrente richiedeva l'autorizzazione a fare effettuare al figlio minore il viaggio CP_3 di istruzione a Sanremo/Nizza per i giorni 7-12 aprile 2025 con revoca del divieto di espatrio per tali date in occasione del suddetto viaggio.
Tale istanza veniva accolta dal Giudice il quale disponeva la revoca del divieto di espatrio disposto con provvedimento del 06.07.2022 in relazione al viaggio indicato.
In data 28.01.2025 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione tra i coniugi.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali, con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
In data 28.05.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto che la , come già evidenziato nella relazione inviata in data CP_1 31.01.2025 in cui si faceva presente la mancata comunicazione al Servizio affidatario e al ricorrente della partenza per le Mauritius della resistente, era tornata in Italia avvisando la sola figlia A distanza di qualche giorno, la CP_4 resistente aveva contattato il Servizio Sociale comunicando che sarebbe andata a trovare la figlia fuori scuola e, dopo essere stata invitata ad accordarsi con il circa la calendarizzazione degli incontri, persisteva nel cercare Parte_1 un'alleanza con la figlia, puntando su forme di vittimismo e di complicità che minavano il rapporto con il padre e rischiavano di rendere vano il lavoro che stava facendo con le psicoterapeute di riferimento. I Servizi Sociali CP_4 richiedevano, pertanto, a tutela della minore che la resistente potesse vedere la figlia esclusivamente tramite incontri protetti con divieto di telefonate, se non espressamente regolamentate e monitorate.
La causa è stata rimessa, come detto, in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Domanda di addebito
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito esclusivamente con il ricorso introduttivo ma non ha reiterato la richiesta nelle memorie depositate successivamente e nella comparsa conclusionale per cui la domanda deve intendersi rinunciata.
La resistente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali ed il difensore del ricorrente ha richiesto il rigetto della richiesta di controparte.
In particolare, la ha richiesto l'addebito deducendo che la fine della CP_1 relazione matrimoniale sia stata determinata dalle condotte violente tenute dal nei confronti del figlio come risultante dal procedimento Parte_1 CP_3 penale tuttora pendente a suo carico, circostanze confermate anche dalle relazioni del centro Fregosi, versate in atti.
Va evidenziato tuttavia che la resistente non ha fornito la prova che tali condotte violente siano state la causa della fine della relazione coniugale, non avendo allegati ulteriori atti relativi al procedimento penale pendente nonché prove testimoniali o documentali da cui possa risultare tale circostanza.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza, con riferimento alla domanda di addebito occorre rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Tale prova non è stata fornita in giudizio dalla resistente e pertanto deve rigettarsi la domanda di addebito dalla medesima formulata in giudizio.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è Parte_1 CP_1 progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
Assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del , Parte_1 devono essere confermati i provvedimenti emessi in corso di causa dal Giudice delegato con assegnazione a favore del ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei figli e Inoltre, i figli hanno diritto alla CP_3 CP_4 conservazione dell'habitat familiare dove sono cresciuti e tenuto conto che ormai la permanenza presso l'abitazione dei nonni paterni – che comunque costituiscono una importante risorsa per i minori – non è più necessaria attesi i percorsi psicoterapeutici intrapresi al padre e la dimostrazione del medesimo di adeguata capacità di accudimento nei confronti dei figli e di collaborazione con i Servizi sociali affidatari dei minori. Con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei figli minorenni deve rilevarsi che il difensore del ricorrente ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo al padre, mentre il difensore della resistente ha richiesto la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali di Santa Marinella con revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della resistente.
Va evidenziato che dalla CTU e delle relazioni degli assistenti sociali affidatari dei minori è risultato, anche in epoca recente, che il si è Parte_1 impegnato per prendersi cura dei figli facendo loro proseguire i percorsi di sostegno psicologico, proseguendo la psicoterapia individuale e non delegittimando o svilendo la figura materna. Inoltre, dalle relazioni scolastiche risulta che i minori stanno avendo un migliore rendimento scolastico rispetto al periodo precedente.
Nella CTU la dott.ssa ha evidenziato, rispetto alla capacità Per_1 genitoriale ed al profilo personologico della , che: ““La SI.ra CP_1 CP_1
Per_ (estratto valutazione dr.ssa presenta un funzionamento cognitivo ed emotivo deficitario in quanto dotata di un bagaglio di risorse poco fruibili ai fini adattivi. L'adattamento alle eSIenze pratico concrete della vita viene garantito da aspetti convenzionali e conformistici non sostenuto da capacità riflessive adeguate.”
Non può essere sottaciuto, inoltre, che la ha mantenuto una CP_1 tendenza a medicalizzare i figli (ad esempio, attivazione del sostegno scolastico o di erogazione di indennità di frequenza, rispetto al figlio ed ha CP_3 tenuto condotte scarsamente collaborative con gli assistenti sociali oltre a fare temere che potesse portare con sé i figli alle Mauritius per cui è stato emesso il divieto di espatrio per i figli. Ancora, la madre ha tentato, come ampiamente descritto sopra, di coinvolgere la figlia nel conflitto genitoriale con tendenza alla vittimizzazione e cercando “alleanze” con i figli per determinare una modifica del regime di collocamento e di assegnazione della casa familiare.
Infine, mentre il ha collaborato con la CTU e gli assistenti Parte_1 sociali intraprendendo n percorso di sostegno psicologico e facendo sostenere anche i figli con psicoterapia, invece la solo di recente ha effettuato un CP_1 percorso di presa in carico presso la ASL di Civitavecchia, con il Dott. Per_5 da cui è risultato, dalla relazione del mese di settembre 2024: “Nel corso delle sedute la Sig.ra sembra prendere contatto con la dimensione depressiva con conseguente CP_1 parziale consapevolezza della situazione aprendo la possibilità di una sua corresponsabilità rispetto alla situazione attuale.” In merito alla frequentazione di e con la madre, il CP_3 CP_4
Collegio prende atto che la , anche per dedotte difficoltà abitative, ha CP_1 fatto rientro alle Mauritius presso la propria famiglia di origine, per cui deve disporsi che vengano garantite videochiamate almeno due giorni settimanali e, nei periodi di rientro in Italia, incontri secondo un calendario predisposto dagli assistenti sociali con la presenza di un educatore per evitare ulteriori tendenze manipolatorie della madre pregiudizievoli per i figli verificando anche l'adeguatezza dell'abitazione materna per i pernottamenti.
Infine, deve essere disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Santa Marinella garantendo un sostegno psicologico per i minori e segnalando all'Autorità Giudiziaria tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i figli.
Statuizioni patrimoniali
Il ricorrente ha richiesto il rigetto della richiesta di mantenimento per la moglie e la conferma dalle condizioni attuali disposte dal Tribunale in corso di causa con riferimento ai figli.
La resistente ha rimesso al Tribunale, in sede di precisazione delle conclusioni, la decisione in merito alle statuizioni economiche evidenziando che la è stata riconosciuta invalida, come da documentazione depositata in CP_1 atti.
All'esito del giudizio non possono che essere confermate le disposizioni assunte in corso di causa, ossia la dichiarazione di autonomia economica delle parti ed il mantenimento ordinario e straordinario per i figli a carico del
, con contributo da parte della nei periodi in cui terrà con sé Parte_1 CP_1
i figli. In tal senso deve prendersi atto che la resistente è stata dichiarata invalida per cui, una volta sistemate le questioni amministrative, potrebbe percepire una pensione di invalidità e che la medesima ha fatto rientro alle Mauritius per cui dei figli deve prendersi carico – come ha fatto in questi anni – il con Parte_1 contributo della madre nei periodi in cui terrà con sé i figli.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali.
Il Collegio prende atto che con la memoria depositata il 2.12.2024 il
Curatore Speciale avv. ha dichiarato di rinunciare i compensi per la CP_2 propria attività professionale.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1714/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla , per le causali di CP_1 cui in parte motiva;
2) dispone la sospensione della potestà genitoriale della SI.ra
[...]
nei confronti dei figli minori e;
CP_1 Controparte_3 Controparte_4
3) dispone che i figli e siano affidati ai Servizi Sociali del CP_3 CP_4 comune di Santa Marinella,
4) dispone il collocamento dei figli presso 'abitazione paterna;
5) dispone che e possano vedere la madre secondo un CP_3 CP_4 calendario di incontri predisposto dal Servizio sociale affidatario nei periodi in cui la farà rientro in Italia, verificando l'adeguatezza dell'abitazione per CP_1 ospitare i figli e con la presenza di un educatore, e comunque almeno due giorni settimanali compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e mediante adeguato sostegno psicologico dei medesimi;
6) dispone che la madre possa sentire i figli in videochiamata almeno due giorni settimanali in orari da concordare con il padre e con gli assistenti sociali affidatari dei minori;
7) assegna la casa familiare sita in Santa Marinella alla via degli Olmi n. 31
a , in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
Parte_1
8) dispone che il provveda al mantenimento dei figli per le Parte_1 spese ordinarie e straordinarie e che la vi provveda per l'ordinario e in CP_1 via diretta per i periodi che trascorrerà con i minori;
9) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Santa Marinella e che, in caso di pregiudizio per i minori, verrà relazionato tempestivamente all'A.G. competente;
10) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
11) conferma il divieto di espatrio rispetto ai due minori come disposto con provvedimento 06.7.2022;
12) pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU in quote eguali;
13) conferma il divieto di espatrio rispetto ai due minori come disposto con provvedimento 06.7.2022;
14) prende atto della rinuncia del curatore alla rinuncia alla Pt_4 liquidazione dei compensi;
15) spese compensate.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale avv. ed al CTU CP_2 dott.ssa Persona_1
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di conSIlio del 25 agosto 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1714 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Iervolino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata in [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Tenti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
Avv. in qualità di curatore speciale di , CP_2 Controparte_3 nato a [...] il [...] e di , nata a Controparte_4
Civitavecchia (RM) il 01.09.2011, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 29.11.2024, le parti si riportavano alle proprie conclusioni e richiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.05.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Santa Marinella (RM) il
27.02.2016 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP_1
I, scegliendo il regime della separazione dei Parte_2 beni;
- che, prima del matrimonio, dall'unione tra le parti erano nati i figli
(26.09.2008) e (01.09.2011); CP_3 CP_4
- che la residenza coniugale veniva fissata in Santa Marinella (RM) alla Via
Degli Olmi n. 31, in un immobile di proprietà del ricorrente;
- che, dopo poco tempo dal matrimonio, la iniziava a rivolgere al CP_1 marito pressanti e continue richieste economiche, per il pagamento delle spese di viaggio dei figli avuti da una precedente relazione e residenti a [...]nonchè dei ratei del mutuo acceso per l'acquisto di una casa intestata a lei ed al suo ex marito alle Mauritius;
- che nel mese di febbraio 2019 il ricorrente era stato costretto a lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso i propri genitori in Civitavecchia;
- che, su istanza del Servizio Sociale a causa dei contrasti tra i genitori, il
Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto con decreto del 05.03.2019: 1) la sospensione della responsabilità genitoriale paterna sui due figli minori, con conseguente loro affidamento esclusivo alla madre;
2) l'allontanamento del padre dalla casa familiare;
3) incontri protetti fra padre e figli;
4) ogni opportuno sostegno al nucleo madre-minori da parte del competente Servizio Sociale;
5) un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili nonché un'indagine del
Servizio Sociale sulle relazioni familiari, l'accertamento della situazione psicofisica dei minori a cura del competente TSMREE, l'accertamento sulla personalità del padre a cura del CSM, l'accertamento su eventuali dipendenze da sostanze stupefacenti o da alcool del padre a cura del SERD;
- che successivamente il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto con decreto del 24.11.2020: 1) la revoca del decreto del 05.03.2019 nella parte in cui disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale paterna e l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare e aveva affidato così i minori e CP_3 CP_4 al Servizio Sociale di Santa Marinella, collocandoli presso l'abitazione dei nonni paterni ove risiedeva anche il padre, disponendo un monitoraggio sul nucleo anche con l'ausilio del Servizio Sociale di Civitavecchia ed a mezzo degli accessi domiciliari e del servizio di assistenza educativa;
2) aveva limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei predetti figli minori, disponendo che le scelte maggiormente rilevanti per la loro vita venissero effettuate nel loro esclusivo interesse dal Servizio Sociale affidatario sentiti i genitori con riferimento a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli e delegando ai genitori l'ordinaria amministrazione sia pure sotto la sorveglianza costante ed il controllo del Servizio medesimo;
- che i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni venivano rispettati dalle parti;
- che il ricorrente era impiegato presso le e percepiva una CP_5 retribuzione mensile di euro 2.200,00;
- che la svolgeva la professione di badante e percepiva una CP_1 retribuzione mensile di euro 1.000,00 circa;
- che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, era rimasta in uso alla moglie e ai suoi due figli maggiorenni avuti da una precedente relazione.
Tanto dedotto e rilevato il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e con dichiarazione di autonomia economica dei coniugi, nonché confermare i provvedimenti assunti dal
Tribunale per i Minorenni di Roma in merito all'affidamento dei figli minori e ed ordinare alla il rilascio della casa coniugale. CP_3 CP_4 CP_1
Si costituiva in giudizio in data 15.10.2021 che non si opponeva CP_1 alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che durante la convivenza matrimoniale il era solito denigrare Parte_1 ed insultare la moglie e figli;
- che a seguito di un ricovero presso l'Ospedale Bambin Gesù di Palidoro, durante la valutazione psicologica del figlio il medesimo aveva riferito CP_3 delle gravi violenze paterne ai suoi danni, confermate dalla sorella e dalla madre, tanto che l'Ospedale aveva richiesto un supporto psico-sociale da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Santa Marinella;
- che dall'indagine svolta dal Servizio Sociale era emerso anche un disinteresse del padre nei confronti della moglie e dei figli e, per tale motivo, era stato adottato il decreto del Tribunale per i Minorenni del 05.03.2019;
- che prima dell'emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni il
Servizio Sociale aveva fatto sottoscrivere ai coniugi un accordo con il quale si prevedeva il collocamento dei minori presso i nonni paterni in Civitavecchia unitamente al padre, senza regolamentare le modalità di frequentazione materna;
- che, solo in seguito al decreto del Tribunale per i Minorenni. i minori erano tornati a vivere presso la madre ed avevano iniziato a vedere il padre tramite incontri protetti;
- che dopo gli incontri con il padre manifestava un grande stress CP_3
e crisi di pianto, accusando la madre di non averlo saputo proteggere;
- che, dopo essersi rivolta ai Servizi Sociali per capire come gestire il malessere del bambino, gli stessi avevano presentato istanza al Tribunale per i
Minorenni per allontanare i bambini dalla madre e disporne il collocamento presso i nonni paterni unitamente al padre;
- che anche dopo il trasferimento dei minori presso i nonni paterni i bambini avevano mostrato segni di malessere;
- che dalla documentazione depositata dal ricorrente emergeva un reddito mensile netto di euro 2.750,00, cui dovevano aggiungersi i compensi derivanti dall'attività di musicista;
- di percepire euro 250,00 mensili per l'attività di pulizie e di avere un reddito annuo di euro 4.482,65, comprensivo di reddito di cittadinanza e sussidi comunali;
- che il padre aveva corrisposto euro 600,00 mensili per il mantenimento dei figli sino al mese di dicembre 2020.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi con richiesta di addebito al marito e chiedeva disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso la stessa nella casa coniugale,
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, disciplina del diritto di visita paterno e porsi a carico del padre la corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie di euro 400,00 mensili e per i figli di euro 800,00 mensili oltre all'80% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 26.10.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 27.10.2021, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, confermava con riguardo all'affidamento e alla collocazione e alla frequentazione dei figli minori i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Roma, disponeva a carico del padre il mantenimento dei figli anche per le spese ordinarie e straordinarie e che la madre vi provvedesse per l'ordinario e in via diretta per i periodi che trascorrerà con i minori, senza assegni perequativi, disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nominava curatore speciale dei minori l'Avv. e rinviava per il prosieguo della causa CP_2 avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
In data 04.02.2022 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale dei minori.
Con decreto del 07.02.2022 il Giudice, per motivi di congedo ordinario, rinviava la causa fissata per il 11.02.2022 alla data del 20.05.2022.
In data 11.03.2022 il Curatore Speciale dei minori depositava un'istanza di anticipazione dell'udienza.
In data 25.03.2022 il Curatore Speciale depositava il decreto emesso in data 10.03.2022 dal Tribunale per i Minorenni di Roma che confermava l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Santa Marinella e la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori dei minori sui figli CP_4
e nonché il collocamento dei minori presso l'abitazione dei nonni CP_3 paterni, fatta salva ogni diversa determinazione da parte del competente giudice ordinario ancorchè adito successivamente.
In data 04.05.2022 e in data 12.05.2022 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui rappresentavano che, sebbene nell'ultima relazione emergeva la necessità di un inserimento dei minori presso una Casa famiglia, al fine di tutelare il benessere psico-fisico degli stessi, allo stato non ritenevano che ciò fosse più necessario e che i minori stavano seguendo un percorso psicologico individuale, che risultava opportuno valutare la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e che la stessa iniziasse un percorso terapeutico individuale. Con decreto del 16.05.2022 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza del 20.05.2022.
All'udienza del 20.05.2022, lette le memorie e le note depositate dalle parti e dal Curatore Speciale, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 19.10.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori e per l'esame della relazione dei servizi sociali territorialmente competenti.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
Con decreto del 07.07.2022, letta la richiesta di emissioni di provvedimento urgente del 05.07.2022 depositata dai Servizi Sociali del Comune di Santa Marinella con cui richiedevano l'emissione di un provvedimento di divieto di espatrio nei confronti della SI.ra , in quanto la stessa CP_1 avrebbe dovuto partecipare ad un'udienza il 27 luglio 2022 alle Mauritius e i
Servizi Sociali affidatari dei minori ritenevano che non potesse escludersi che la madre decidesse di portare con sé i figli, preoccupazione condivisa anche dal padre SI. , il Giudice disponeva il divieto di espatrio dei figli minori Parte_1
e e rinviava all'udienza del 19.10.2022 per la trattazione della CP_3 CP_4 richiesta di sospensione della potestà genitoriale.
In data 30.07.2022 e in data 04.08.2022 il Giudice autorizzava il Curatore
Speciale ad acquisire presso l'Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia copia della perizia d'ufficio disposta sul minore per l'accertamento CP_3 della capacità a rendere testimonianza e a depositare analogicamente in
Cancelleria una busta chiusa contenente scritti della minore e destinati al CP_4
Giudice.
In data 10.10.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che la madre persisteva nel medicalizzare i figli, inoltrava molte richieste alle assistenti sociali, soprattutto di tipo sanitario, screditando l'operato del padre ed in molti casi anche della nonna paterna;
- che, a seguito di alcune visite domiciliari presso l'abitazione materna, le assistenti sociali avevano riscontrato una inadeguatezza degli ambienti, nonché
l'assenza di una camera da letto destinata ai minori;
- che il figlio si era opposto al rinnovo della richiesta di CP_3 invalidità richiesto dalla madre, affermando di non averne bisogno e di essere in grado di seguire lo stesso regime scolastico dei suoi coetanei;
- che la madre persisteva nel ritenersi l'unico genitore affidatario dei minori, creando continue discussioni in merito ad ogni aspetto della vita dei ragazzi (scuola, sport, oratorio, visite specialistiche);
- che dalla relazione depositata dalla Cooperativa Sociale Alicenova del
26.09.2022 era emersa una dinamica familiare molto complessa e a rischio psicopatologico per entrambi i minori, che il padre aveva dimostrato di essere un genitore sufficientemente adeguato, al contrario della madre che persisteva nell'inviare messaggi verbali denigratori ai figli nei confronti del marito, dei nonni paterni e dei Servizi Sociali.
Alla luce di quanto riportato, il Servizio Sociale ribadiva la necessità della sospensione genitoriale della resistente, ritenendo che le sue continue ingerenze non permettessero una crescita sana ed equilibrata dei minori, individuando nel padre il genitore più adeguato.
All'udienza del 19.10.2022, rilevato che il Curatore Speciale aveva richiesto disporsi una CTU al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti ed in particolare della madre e che i Servizi Sociali affidatari e il Curatore Speciale insistevano per l'immediata sospensione della responsabilità genitoriale della madre (richiesta cui aveva concordato anche il difensore del ricorrente), mentre il difensore della resistente aveva richiesto l'audizione dei minori nonché rigettarsi la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale della resistente, il Giudice riservava la decisione.
In data 24.10.2022 veniva depositata una relazione da parte dei Servizi
Sociali in cui davano atto della prosecuzione delle condotte disfunzionali della resistente, la quale aveva richiesto di incontrare i minori in una località non meglio precisata e lontana dal padre e aveva chiamato le enza motivo Pt_3 continuando a scrivere numerose e-mail ai Servizi Sociali affidatari creando una difficoltà nella gestione del ruolo istituzionale conferito dal Tribunale.
Con ordinanza del 18.01.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2022, disponeva la sospensione della potestà genitoriale della resistente nei confronti dei figli minori e CP_3 CP_4 disponeva una CTU psicologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa e rinviava all'udienza del Persona_1
13.09.2023 per esame della CTU.
In data 13.03.2023 veniva concessa l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo telematico all'Avv. Isabella Grandolini, nominata Curatore Speciale del Per_ minore in data 06.03.2023 dal G.I.P. dott.ssa nel Controparte_3
Proc. RGNR 2001/2021 e RG GIP 3592/2021 del Tribunale di Civitavecchia.
In data 03.04.2023 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
In data 04.04.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione urgente in cui davano atto di avere effettuato un accesso domiciliare presso la casa materna in data 28.03.2023 e di averla trovata in condizioni igienico-sanitarie non idonee ad accogliere i minori e, pertanto, richiedevano venissero previsti incontri protetti madre-figli ed una programmazione di telefonate monitorate.
In data 21.04.2023 la CTU nominata dott.ssa depositava Per_1 un'istanza in cui richiedeva la sospensione temporanea della richiesta di attivazione di incontri in spazio neutro tra la madre e i minori, al fine di meglio coordinare gli interventi di sostegno al nucleo familiare all'esito della CTU.
Con CTU depositata in data 24.07.2023 la dott.ssa Persona_1 ha concluso nel senso che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “La SI.ra (estratto CP_1
Per valutazione dr.ssa presenta un funzionamento cognitivo ed emotivo deficitario in quanto dotata di un bagaglio di risorse poco fruibili ai fini adattivi. L'adattamento alle eSIenze pratico concrete della vita viene garantito da aspetti convenzionali e conformistici non sostenuto da capacità riflessive adeguate.
Il piano affettivo risulta caratterizzato da una coartazione che poggia su blocchi emozionali antichi che non hanno consentito uno sbilanciamento adeguato verso l'identità adulta. Si evidenzia una tendenza stabile ad operare un distanziamento dalla sfera emozionale, lì dove si attivano angosce che il soggetto traduce sul piano somatico. Le risorse affettive rimaste inespresse in quanto mai contattate, provenienti da epoche remote, la vedono sprovvista delle competenze necessarie a garantire un adeguato funzionamento nella dimensione intrapsichica e interpersonale. Il SI. (estratto valutazione Parte_1
Per dr.ssa : Alla luce dell'osservazione e delle risultanze dei test, emerge un profilo di personalità caratterizzato da ipercontrollo che il soggetto tende a mettere in atto attraverso modalità rimuginatorie al fine di contenere la propria impulsività e mantenere elevato il livello di idealizzazione dell'Io nel ricercare un orientamento assertivo decisionale che tende però ad essere irrigidito ed emozionalmente compresso. Il desiderio di espansione dell'Io subisce una notevole compressione emotiva dettata dalla ricerca di un appoggio dipendente alla dimensione ideale dell'Io. Dal punto di vista affettivo, si osserva una inibizione della sfera emotiva, in cui emerge un tentativo di controllo e di contenimento dell'aggressività laddove si evidenzia un turbamento a livello affettivo profondo che il soggetto affronta tenendosi a distanza da coinvolgimenti emozionali. Presente un posizionamento narcisistico dell'Io, con una ridotta evoluzione della personalità e tratti di immaturità. Si rilevano vissuti di insicurezza e sensazioni di instabilità rispetto al proprio equilibrio, soprattutto in riferimento alle tematiche relazionali. Il soggetto sembra difendersi da possibili coinvolgimenti emozionali perturbanti, attivando una modalità introversiva ipercontrollante che, se da una parte consente di arginare le istanze pulsionali
e mantenere un contatto adeguato con il proprio mondo ambiente, dall'altra parte potrebbe risultare implosiva per il sé”;
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine si legge nella CTU: “La difficoltà nella gestione della disfunzione della relazione adulta, descritta da entrambi i genitori, oltre che da
e , si ritiene, come peraltro deducibile anche dalle numerose relazioni degli CP_3 CP_4 specialisti che a vario titolo si sono occupati del nucleo, rappresenti la particolare criticità per questo nucleo. Sono stati narrati eventi di ostilità e tensione in cui sono stati coinvolti i figli, anche in episodi culminati con l'intervento delle Istituzioni e un procedimento penale ancora in corso, a carico del SI. . Tale disfunzione poggia su fragilità individuali, Parte_1 impattando sull'espletamento delle funzioni genitoriali. Tuttavia, il SI. negli anni Parte_1 ha cercato di provvedere alle eSIenze di e , supportato anche dalla propria CP_3 CP_4 famiglia d'origine, aderendo anche ai percorsi proposti con una buona collaborazione e affidamento al sostegno del Servizio Sociale incaricato e a cui sono stati affidati i ragazzi;
la SI.ra , sembra invece essersi cristallizzata nel segnalare e sottolineare le CP_1 inadeguatezze paterne nonché le vicende pregresse, che vedevano soprattutto CP_3 evidenziare importanti problematiche emotive, senza costituire una valida alternativa per i figli, rappresentando loro la medesima visione persecutoria delle Istituzioni a sostegno del nucleo. In particolare, si evidenzia la difficoltà per la OR, di limitare questi aspetti nella relazione con che, rappresenta la situazione attuale attraverso le istanze materne. CP_3
Le scarse risorse e la scarsa individuazione della OR , oltre che la CP_1 cristallizzazione sulla “sindrome risarcitoria” (ben descritta nelle valutazioni agli atti) le rendono complesso considerare i bisogni di e , ponendosi come supporto, CP_3 CP_4 piuttosto che come censore, del comportamento paterno e delle Istituzioni. Si ravvisano molte criticità nelle capacità di tutelare e dal conflitto - evidenziato dai CP_3 CP_4 procedimenti e gli interventi attivi - e di focalizzarsi sul loro benessere, in particolare per la SI.ra . Il modello relazionale che ella propone non attiva le risorse necessarie a CP_1 garantire ai ragazzi gli elementi di cambiamento indispensabili al loro processo evolutivo. Emerge che il modo in cui la SI.ra ha cercato di occuparsi dei figli, risulta CP_1 scarsamente sintonico e focalizzato sull'interesse degli stessi e sul provvedere ed occuparsi dei loro bisogni sul piano fattivo ed emotivo, trincerata rigidamente sulle proprie posizioni”;
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per i minori la CTU ha risposto: “Non si rilevano i presupposti necessari per proporre un affidamento condiviso, a garanzia del principio generale della bi-genitorialità, a causa dei pregressi accadimenti, ancora in corso di giudizio e della disfunzionalità agita dalla coppia genitoriale, nonché delle loro difficoltà intrapsichiche che ricadono sul piano interpersonale, impedendo la costruzione di uno spazio di confronto e collaborazione. Non si rilevano altresì elementi a supporto di un affidamento esclusivo al SI. . Egli si è mostrato capace nel tempo Parte_1 di interagire e collaborare fattivamente con gli specialisti che da tempo seguono il nucleo e in grado di attivare le risorse presenti, anche dal punto di vista economico e organizzativo a tutela dei bisogni di e . Tale possibilità però, necessita ancora di CP_3 CP_4 un'elaborazione e di uno spazio adeguato, padre/figli, sia sul piano giudiziario che emotivo, degli accadimenti occorsi. Del resto, egli stesso riconosce di avere ancora necessità di supporto
(verbale n.10). Non si rilevano altresì elementi a supporto di un affidamento esclusivo alla SI.ra , che, oltre a non fornire garanzie fattive di stabilità economica, abitativa e CP_1 organizzativa, espone i figli ad un modello relazionale fusionale, in cui la figura paterna è totalmente amputata e sostituita da un mito familiare allargato riferito alla sola famiglia di origine. Le scelte e i comportamenti della SI.ra , non sono supportati da processi CP_1 elaborativi sufficienti a porre in figura i bisogni di e , altrimenti investita CP_3 CP_4 dai personali bisogni di evidenziare le ingiustizie, a più livelli, vissute negli anni attraverso la relazione con il SI. . All'osservazione dei fatti, tale possibilità potrebbe Parte_1 vanificare i progressi raggiunti di una maggiore stabilità ed equilibrio di e CP_3 CP_4 oltre che confermare una visione vittimistica della madre e persecutoria del padre. In modo specifico il SI. presenta, al momento, dei tratti di intellettualizzazione e rigidità Parte_1 della personalità che potrebbero depotenziare la sua funzione genitoriale. Dall'altro canto gli aspetti di immaturità, ambivalenza e oppositività della SI.ra al momento, la CP_1 rendono altalenante e instabile nello svolgimento della sua funzione genitoriale. Per tali motivi si ritiene più tutelante per i figli, confermare l'affidamento ai Servizi Sociali stante i progressi che tale modalità ha apportato e continua ad apportare nell'evoluzione delle criticità pregresse, riferite al processo di individuazione dei minori. Si conferma il collocamento prevalente dei minori presso il padre, temporaneamente presso l'abitazione dei nonni paterni. Alla luce di quanto finora esposto la richiesta di a cui aderisce anche , di essere collocati CP_3 CP_4 presso la madre appare un tentativo di negazione di una possibile rottura del patto di lealtà verso la madre, nei confronti della quale si attivano in maniera protettiva. Non sono emersi elementi a supporto di tale richiesta, se non la tendenza, soprattutto di ad CP_3 un'inversione di ruolo, in cui rischierebbe di disinvestire dal sé e dai suoi bisogni per aderire alle aspettative materne. Si suggerisce una più ampia frequentazione tra i figli e la madre, stante l'evoluzione dei percorsi psicoterapeutici che gli stessi già stanno affrontando e che ne rafforzano la capacità di confrontarsi con il presente e il legame di affetto che reciprocamente li lega. L'organizzazione di tale frequentazione dovrà tenere conto anche delle attività extrascolastiche svolte dai ragazzi. si muove autonomamente con i mezzi pubblici. CP_3
La SI.ra dovrà garantire un'organizzazione che permetta a di non essere CP_1 CP_4 investita dalla responsabilità di non poter vedere la madre. Appare fondamentale il monitoraggio del Servizio sociale al fine della valutazione di una progressiva liberalizzazione della frequentazione, ove ne maturino i presupposti”;
- infine, la CTU così concludeva: “Stante le criticità ancora presenti, si ritiene fondamentale per i minori la prosecuzione degli interventi di Psicoterapia in atto. Il SI.
, che attualmente sostiene economicamente la spesa della Psicoterapia privata di Parte_1
, si è impegnato a garantirne il prosieguo fattivamente ed economicamente, anche laddove CP_4 la Psicoterapia di erogata oggi in convenzione, dovesse trasformarsi in sedute CP_3 private (verbale n. 10). Si suggerisce di intraprendere un percorso di Psicoterapia familiare padre/figli. Tale percorso è stato condiviso e accettato dal SI. , che si è attivato Parte_1
Per_ per calendarizzare il primo incontro, con la dr.ssa di S. Marinella, fissato per il
09/09/2023 alle ore 9.00 (verbale n. 10). Si suggerisce un percorso individuale della SI.ra
, da espletarsi previa valutazione specialistica de DSM di competenza. Ella, CP_1 nonostante abbia aderito alla proposta nell'ultimo incontro, anche per tramite della sua CTP, non ha fornito notizie in merito alla calendarizzazione dell'incontro (verbale n. 11)”.
In data 12.09.2023 i Servizi Sociali affidatari depositavano una relazione di aggiornamento in cui evidenziavano che la continuava a riproporre agiti CP_1 autocommiserativi anche agli occhi dei figli che, nel tentativo di aiutare la madre, compivano atti pregiudizievoli e non sani alla loro crescita (nel caso specifico, la figlia aveva sottratto dal portafoglio del padre euro 400,00 per l'acquisto CP_4 di un telefono cellulare, con l'intento di donare il resto dei soldi alla madre “perché ne aveva bisogno”) e, pertanto, richiedevano al Tribunale di stabilire un calendario della frequentazione dei ragazzi con i rispettivi genitori, limitando l'intervento del Servizio affidatario solo alle situazioni di comprovata necessità che richiedevano una effettiva modifica degli incontri. All'udienza del 13.09.2023, rilevato che il difensore di parte ricorrente dichiarava di condividere le conclusioni della CTU in merito al collocamento dei minori presso i nonni paterni e richiedeva disporsi l'assegnazione della casa coniugale al padre in qualità di genitore collocatario dei minori, che la CTU rappresentava che non vi erano motivi ostativi affinché i figli facessero rientro con il padre nella casa familiare e che la madre non aveva voluto partecipare al percorso di psicoterapia familiare alla presenza del e rilevato che il Parte_1 difensore della resistente insisteva per la concessione dei termini per osservazioni alla CTU essendo stati iscritti nuovi procedimenti penali tra le parti, il Giudice concedeva termine a parte resistente per il deposito di denunce o atti dei procedimenti penali pendenti tra le parti e riservava la decisione.
In data 15.12.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui, concordando con quanto riportato dalla dott.ssa nella relazione Persona_4 sulla psicoterapia familiare rivolta al ricorrente e ai figli, ritenevano indispensabile per la attuare percorsi di cura specialistici al fine di tutelare i figli da CP_1 problematiche e dinamiche conflittuali nonché disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori al padre.
Con decreto del 20.12.2023 il Giudice, letta l'istanza di modifica dei provvedimenti vigenti depositata dal difensore della resistente in data 28.9.2023
e la integrazione con allegata documentazione del 9.11.2023, invitava le parti a sottoporsi ai percorsi psicoterapeutici e di sostegno familiare indicati nella CTU
e rinviava la causa all'udienza del 17.01.2024 per la discussione sulla richiesta di modifica e di adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dei minori.
Con decreto del 29.12.2023 il Giudice rinviava l'udienza prevista per il
17.01.2024 all'udienza del 21.02.2024 per motivi di congedo ordinario e, con successivo decreto del 26.01.2024, rinviava l'udienza al 17.04.2024.
In data 22.02.2024 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1714-1/2021, con il quale il ricorrente richiedeva l'autorizzazione all'espatrio per il minore in relazione al CP_3 viaggio di istruzione scolastica organizzato dalla scuola dallo stesso frequentata.
Tale istanza veniva accolta dal Giudice il quale disponeva la revoca del divieto di espatrio disposto con provvedimento del 06.07.2022 in relazione al viaggio indicato. In data 16.04.2024 si costituiva il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
All'udienza del 17.04.2024, letta la relazione del 10.04.2024 depositata dal
Curatore Speciale Avv. firma della dott.ssa (psicologa del nucleo CP_2 Per_3
familiare) ed (psicologa della figlia in cui si dava atto CP_6 CP_4 dell'impegno da parte del padre al fine di migliorare la relazione con i figli e di prendersene adeguatamente cura e della relazione disfunzionale ed incostante con i figli della madre, che avrebbe bisogno di un sostegno psicologico, in quanto allo stato le sue condotte costituivano situazione di possibile pregiudizio per i minori, il Giudice rigettava l'istanza di modifica formulata in data 28.09.2023 dal difensore della resistente, confermava il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della madre, assegnava la casa familiare sita in Santa Marinella al in qualità di genitore collocatario dei figli Parte_1 minori, invitava il difensore della a depositare la relazione dello psicologo CP_1 che aveva in cura la propria assistita, ammoniva ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. la resistente a non tenere condotte svalutanti della figura paterna e destabilizzanti per i figli anche in merito alla costanza nella frequentazione con i medesimi e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2024 disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
In data 27.06.2024, letta l'istanza depositata dal difensore della resistente in data 02.05.2024 con cui richiedeva di modificare l'ordine di allontanamento dall'abitazione familiare nei confronti della resistente, concedendo alla stessa un tempo più ampio, almeno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per la data del 29 novembre 2024, lette le note depositate dal difensore del ricorrente che si era opposto alla richiesta di proroga e del Curatore Speciale dei minori che aveva richiesto la conferma del provvedimento emesso in data
17.04.2024, atteso che l'assegnazione della casa familiare era stata disposta nell'interesse dei minori che erano stati collocati presso il padre e che la madre aveva avuto un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale e considerato che il difensore del ricorrente richiedeva che i Servizi Sociali valutassero la possibilità di interventi di sostegno a favore della al fine CP_1 del reperimento di un alloggio e di contribuzione al pagamento del e che CP_7 anche in udienza la CTU dott.ssa si era pronunciata favorevolmente Per_1 sull'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, tenuto conto dell'interesse dei figli minori, il Giudice rigettava l'istanza e richiedeva ai Servizi
Sociali di Santa Marinella di verificare la possibilità di disporre interventi a sostegno della resistente.
All'udienza del 29.11.2024 rilevato che i difensori delle parti richiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c., che il difensore della resistente richiedeva l'emissione della sentenza parziale di separazione e che il Parte_4 richiedeva di poter depositare le proprie conclusioni telematicamente unitamente ad un breve aggiornamento per il Tribunale della dott.ssa il Per_3
Giudice autorizzava il a depositare le proprie note conclusive, Parte_4 rimetteva la causa in decisione al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservava la decisione in merito alla sentenza parziale di separazione.
In data 10.12.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano di aver ricevuto una email in data 04.12.2024 da parte del ricorrente in cui dava atto di aver rinvenuto nella casa coniugale un documento scritto dalla in cui indicava al figlio di raccontare ai Servizi CP_1 CP_3
Sociali di non trovarsi bene con il padre e con i nonni paterni perché maltrattanti e di voler tornare a vivere presso la madre, unico genitore in grado di prendersi cura di lui.
In data 17.01.2025 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 1714-2/2021, con il quale il ricorrente richiedeva l'autorizzazione a fare effettuare al figlio minore il viaggio CP_3 di istruzione a Sanremo/Nizza per i giorni 7-12 aprile 2025 con revoca del divieto di espatrio per tali date in occasione del suddetto viaggio.
Tale istanza veniva accolta dal Giudice il quale disponeva la revoca del divieto di espatrio disposto con provvedimento del 06.07.2022 in relazione al viaggio indicato.
In data 28.01.2025 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la separazione tra i coniugi.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali, con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
In data 28.05.2024 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto che la , come già evidenziato nella relazione inviata in data CP_1 31.01.2025 in cui si faceva presente la mancata comunicazione al Servizio affidatario e al ricorrente della partenza per le Mauritius della resistente, era tornata in Italia avvisando la sola figlia A distanza di qualche giorno, la CP_4 resistente aveva contattato il Servizio Sociale comunicando che sarebbe andata a trovare la figlia fuori scuola e, dopo essere stata invitata ad accordarsi con il circa la calendarizzazione degli incontri, persisteva nel cercare Parte_1 un'alleanza con la figlia, puntando su forme di vittimismo e di complicità che minavano il rapporto con il padre e rischiavano di rendere vano il lavoro che stava facendo con le psicoterapeute di riferimento. I Servizi Sociali CP_4 richiedevano, pertanto, a tutela della minore che la resistente potesse vedere la figlia esclusivamente tramite incontri protetti con divieto di telefonate, se non espressamente regolamentate e monitorate.
La causa è stata rimessa, come detto, in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione personale.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Domanda di addebito
Il ricorrente ha proposto domanda di addebito esclusivamente con il ricorso introduttivo ma non ha reiterato la richiesta nelle memorie depositate successivamente e nella comparsa conclusionale per cui la domanda deve intendersi rinunciata.
La resistente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del marito deducendo condotte contrarie ai doveri coniugali ed il difensore del ricorrente ha richiesto il rigetto della richiesta di controparte.
In particolare, la ha richiesto l'addebito deducendo che la fine della CP_1 relazione matrimoniale sia stata determinata dalle condotte violente tenute dal nei confronti del figlio come risultante dal procedimento Parte_1 CP_3 penale tuttora pendente a suo carico, circostanze confermate anche dalle relazioni del centro Fregosi, versate in atti.
Va evidenziato tuttavia che la resistente non ha fornito la prova che tali condotte violente siano state la causa della fine della relazione coniugale, non avendo allegati ulteriori atti relativi al procedimento penale pendente nonché prove testimoniali o documentali da cui possa risultare tale circostanza.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza, con riferimento alla domanda di addebito occorre rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006).
Tale prova non è stata fornita in giudizio dalla resistente e pertanto deve rigettarsi la domanda di addebito dalla medesima formulata in giudizio.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è Parte_1 CP_1 progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
Assegnazione della casa coniugale ed affidamento e collocamento dei figli
In merito all'assegnazione della casa coniugale di proprietà del , Parte_1 devono essere confermati i provvedimenti emessi in corso di causa dal Giudice delegato con assegnazione a favore del ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei figli e Inoltre, i figli hanno diritto alla CP_3 CP_4 conservazione dell'habitat familiare dove sono cresciuti e tenuto conto che ormai la permanenza presso l'abitazione dei nonni paterni – che comunque costituiscono una importante risorsa per i minori – non è più necessaria attesi i percorsi psicoterapeutici intrapresi al padre e la dimostrazione del medesimo di adeguata capacità di accudimento nei confronti dei figli e di collaborazione con i Servizi sociali affidatari dei minori. Con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei figli minorenni deve rilevarsi che il difensore del ricorrente ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo al padre, mentre il difensore della resistente ha richiesto la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali di Santa Marinella con revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della resistente.
Va evidenziato che dalla CTU e delle relazioni degli assistenti sociali affidatari dei minori è risultato, anche in epoca recente, che il si è Parte_1 impegnato per prendersi cura dei figli facendo loro proseguire i percorsi di sostegno psicologico, proseguendo la psicoterapia individuale e non delegittimando o svilendo la figura materna. Inoltre, dalle relazioni scolastiche risulta che i minori stanno avendo un migliore rendimento scolastico rispetto al periodo precedente.
Nella CTU la dott.ssa ha evidenziato, rispetto alla capacità Per_1 genitoriale ed al profilo personologico della , che: ““La SI.ra CP_1 CP_1
Per_ (estratto valutazione dr.ssa presenta un funzionamento cognitivo ed emotivo deficitario in quanto dotata di un bagaglio di risorse poco fruibili ai fini adattivi. L'adattamento alle eSIenze pratico concrete della vita viene garantito da aspetti convenzionali e conformistici non sostenuto da capacità riflessive adeguate.”
Non può essere sottaciuto, inoltre, che la ha mantenuto una CP_1 tendenza a medicalizzare i figli (ad esempio, attivazione del sostegno scolastico o di erogazione di indennità di frequenza, rispetto al figlio ed ha CP_3 tenuto condotte scarsamente collaborative con gli assistenti sociali oltre a fare temere che potesse portare con sé i figli alle Mauritius per cui è stato emesso il divieto di espatrio per i figli. Ancora, la madre ha tentato, come ampiamente descritto sopra, di coinvolgere la figlia nel conflitto genitoriale con tendenza alla vittimizzazione e cercando “alleanze” con i figli per determinare una modifica del regime di collocamento e di assegnazione della casa familiare.
Infine, mentre il ha collaborato con la CTU e gli assistenti Parte_1 sociali intraprendendo n percorso di sostegno psicologico e facendo sostenere anche i figli con psicoterapia, invece la solo di recente ha effettuato un CP_1 percorso di presa in carico presso la ASL di Civitavecchia, con il Dott. Per_5 da cui è risultato, dalla relazione del mese di settembre 2024: “Nel corso delle sedute la Sig.ra sembra prendere contatto con la dimensione depressiva con conseguente CP_1 parziale consapevolezza della situazione aprendo la possibilità di una sua corresponsabilità rispetto alla situazione attuale.” In merito alla frequentazione di e con la madre, il CP_3 CP_4
Collegio prende atto che la , anche per dedotte difficoltà abitative, ha CP_1 fatto rientro alle Mauritius presso la propria famiglia di origine, per cui deve disporsi che vengano garantite videochiamate almeno due giorni settimanali e, nei periodi di rientro in Italia, incontri secondo un calendario predisposto dagli assistenti sociali con la presenza di un educatore per evitare ulteriori tendenze manipolatorie della madre pregiudizievoli per i figli verificando anche l'adeguatezza dell'abitazione materna per i pernottamenti.
Infine, deve essere disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Santa Marinella garantendo un sostegno psicologico per i minori e segnalando all'Autorità Giudiziaria tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i figli.
Statuizioni patrimoniali
Il ricorrente ha richiesto il rigetto della richiesta di mantenimento per la moglie e la conferma dalle condizioni attuali disposte dal Tribunale in corso di causa con riferimento ai figli.
La resistente ha rimesso al Tribunale, in sede di precisazione delle conclusioni, la decisione in merito alle statuizioni economiche evidenziando che la è stata riconosciuta invalida, come da documentazione depositata in CP_1 atti.
All'esito del giudizio non possono che essere confermate le disposizioni assunte in corso di causa, ossia la dichiarazione di autonomia economica delle parti ed il mantenimento ordinario e straordinario per i figli a carico del
, con contributo da parte della nei periodi in cui terrà con sé Parte_1 CP_1
i figli. In tal senso deve prendersi atto che la resistente è stata dichiarata invalida per cui, una volta sistemate le questioni amministrative, potrebbe percepire una pensione di invalidità e che la medesima ha fatto rientro alle Mauritius per cui dei figli deve prendersi carico – come ha fatto in questi anni – il con Parte_1 contributo della madre nei periodi in cui terrà con sé i figli.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali.
Il Collegio prende atto che con la memoria depositata il 2.12.2024 il
Curatore Speciale avv. ha dichiarato di rinunciare i compensi per la CP_2 propria attività professionale.
Le spese devono essere compensate tra le parti per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1714/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla , per le causali di CP_1 cui in parte motiva;
2) dispone la sospensione della potestà genitoriale della SI.ra
[...]
nei confronti dei figli minori e;
CP_1 Controparte_3 Controparte_4
3) dispone che i figli e siano affidati ai Servizi Sociali del CP_3 CP_4 comune di Santa Marinella,
4) dispone il collocamento dei figli presso 'abitazione paterna;
5) dispone che e possano vedere la madre secondo un CP_3 CP_4 calendario di incontri predisposto dal Servizio sociale affidatario nei periodi in cui la farà rientro in Italia, verificando l'adeguatezza dell'abitazione per CP_1 ospitare i figli e con la presenza di un educatore, e comunque almeno due giorni settimanali compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e mediante adeguato sostegno psicologico dei medesimi;
6) dispone che la madre possa sentire i figli in videochiamata almeno due giorni settimanali in orari da concordare con il padre e con gli assistenti sociali affidatari dei minori;
7) assegna la casa familiare sita in Santa Marinella alla via degli Olmi n. 31
a , in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
Parte_1
8) dispone che il provveda al mantenimento dei figli per le Parte_1 spese ordinarie e straordinarie e che la vi provveda per l'ordinario e in CP_1 via diretta per i periodi che trascorrerà con i minori;
9) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Santa Marinella e che, in caso di pregiudizio per i minori, verrà relazionato tempestivamente all'A.G. competente;
10) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
11) conferma il divieto di espatrio rispetto ai due minori come disposto con provvedimento 06.7.2022;
12) pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU in quote eguali;
13) conferma il divieto di espatrio rispetto ai due minori come disposto con provvedimento 06.7.2022;
14) prende atto della rinuncia del curatore alla rinuncia alla Pt_4 liquidazione dei compensi;
15) spese compensate.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale avv. ed al CTU CP_2 dott.ssa Persona_1
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di conSIlio del 25 agosto 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso