Articolo 10 della Legge 16 dicembre 1999, n. 494
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 dicembre 1999
Art. 10. (Abusivismo commerciale).
1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attivita' di vendita ambulante, l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; puo' in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attivita' di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalita' istituzionali.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1999
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