Versione
29 dicembre 1999
29 dicembre 1999
Art. 10. (Abusivismo commerciale).
1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attivita' di vendita ambulante, l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; puo' in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attivita' di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalita' istituzionali.
1. Fino al 30 giugno 2001, in tutti comuni del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare, salvo che il fatto costituisca reato per il quale sia prevista la misura della confisca e ferme le altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, al fine di reprimere l'abusivismo commerciale realizzato mediante attivita' di vendita ambulante, l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative, previo accertamento e immediata contestazione al trasgressore, provvede alla distruzione delle attrezzature e delle merci confiscate entro i successivi trenta giorni; puo' in via alternativa disporre l'alienazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate, previo affidamento di apposito incarico ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attivita' di assistenza e di beneficenza, che ne trattengono il ricavato per il finanziamento delle proprie finalita' istituzionali.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2022, n. 30904Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 03/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT CENICCOLA, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente avv. LAURA FILIPPONE del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avv. SALVATORE MAGGIO del Foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30904 Anno 2022 Presidente: …Leggi di più...
- giudizio di bilanciamento circostanze·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- recidiva facoltativa·
- attenuante della provocazione·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- discrezionalità giudice del merito·
- pena eccessiva·
- attenuanti generiche