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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 5.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1117/2022 R.G.L. TRA
nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Carmen De Paola, con la quale elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente do PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. ritenendo di averne i presupposti, in data 30.07.2020, ha presentato domanda Parte_1 per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e all'handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML riconosceva il ricorrente invalido al 100% e portatore CP_1 di handicap lieve, negando, dunque, i requisi ari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste. L'istante, quindi, il 05.05.2021 ha proposto dinanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 703/2021; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, dott. con relazione depositata in data Persona_1
22.04.2022, pur riconoscendo una invalidità totale e permanente, escludeva i presupposti per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Riconosceva, viceversa, l'handicap grave, con decorrenza dalla data delle operazioni peritali (11.02.2022). 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c. (cfr. allegati alla ctu), parte ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erronee le conclusioni del CTU perché non rispondenti al suo effettivo stato di salute, caratterizzato da menomazioni incidenti sulla sua capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Allegava ulteriore documentazione medica, ritenuta attestante il repentino peggioramento del quadro clinico già esaminato. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute, con conseguente condanna Parte_2 dell' ione dei ratei maturati, oltre spese di lite. In via istruttoria, alla luce delle CP_1 evidenziate carenze, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in fase di atp. CP_ 1.2. L' si costituiva con memoria difensiva depositata il 29.12.2022, deducendo la genericità delle contestazioni mosse e sostenendo l'esaustività e la correttezza della valutazione resa dal CTU in fase di Atpo. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso proposto, ritenuto inammissibile e infondato. 1.3. All'esito dell'udienza del 18.01.2023 il GdL invitava il dott. a rendere chiarimenti in merito Per_1 alle contestazioni contenute in ricorso. 1.4. Preso atto del deposito della relazione integrativa, non ritenendo esaustivi i chiarimenti resi, all'esito dell'udienza del 25.09.2024 veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali già svolte, nominando all'uopo il dott. il quale depositava l'elaborato richiesto il 23.06.2025. Persona_2
1.5. Disposta la della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato Per_3 alla prima, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, e ritenuta completa l'indagine peritale condotta, la causa veniva definita con sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). 3. Il consulente medico di ufficio, con relazione depositata il 22.04.2022, sulla base Persona_1 della disamina della documentazione prodotta, ha escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento, ritenendo conservato un certo grado di autonomia. Parte ricorrente inviava le proprie contestazioni alla bozza dell'elaborato, rispetto alle quali il dott. Per_1 non forniva risposta. 3.1. All'esito dei richiesti chiarimenti, il CTU nominato in fase di Atpo confermava le proprie valutazioni ritenendo certificata la sola difficoltà nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana e non l'impossibilità. Confermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'handicap grave. 3.2. Ritenendo di dover verificare il giudizio espresso dal CTU in ragione delle doglianze mosse dal ricorrente, il GdL disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica e nominava CTU il dott. Per_2
[...]
3.3. Con relazione depositata il 23.06.2025, il nominato CTU, a parziale riforma del giudizio reso dal precedente consulente, valutava il ricorrente persona avente diritto all'indennità di accompagnamento dall'aprile 2021, epoca della visita neurologica in cui veniva certificata la necessità di assistenza continua nelle normali attività della vita quotidiana. Motivava nei seguenti termini la difformità di giudizio: “La patologia psichiatrica è senza dubbio la minorazione di maggior rilievo nel quadro clinico del signor che è Parte_1 affetto da molti anni da disturbo schizoaffettivo con inoltre fasi anche maniacali e di agitazione altern ente depressive, in trattamento con terapia farmacologica e controlli neurologici e psichiatrici. Da alcuni anni, inoltre, è associato deficit cognitivo ingravescente ed è peraltro ospite presso una struttura residenziale socio-sanitaria. Nella storia clinica inoltre da rilevare un ricovero nel 2016 presso l'ospedale S. Luca di Vallo della Lucania per ematoma sub durale cronico all'emisfero destro, sottoposto ad intervento di svuotamento transcranico, con inoltre successive crisi convulsive generalizzate per cui iniziò trattamento antiepilettico, terapia che tuttora segue, con crisi che comunque ancora si verificano con frequenza irregolare. Inoltre il periziato è affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento attualmente combinato con antidiabetici orali ed insulina ed infine ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, con discreto compenso emodinamico attuale. Alla visita medica per la ctu, il è apparso disorientato nel tempo e nello spazio, con evidente e marcato rallentamento ideo- Pt_1 motorio e pur fornendo risposta a qualche domanda semplice non è apparso in grado di sostenere un vero colloquio ed è apparso avulso dal contesto. Appare dunque evidente che il periziato non ha autonomia negli atti quotidiani della vita e che dunque necessiti dell'assistenza di terzi, anche per la gestione, tra l'altro, della complessa terapia che deve assumere quotidianamente. Pertanto si ritiene sussistente il requisito sanitario per la concessione del beneficio economico richiesto. Inoltre il quadro clinico sopra riportato costituisce handicap grave, così come descritto all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92. Quanto alla decorrenza, anche se agli atti non vi è documentazione clinica recente, si ritiene che possa decorrere quantomeno dall'aprile del 2021, data della visita neurologica del dr. , sopra riportata”. Persona_4 3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in ccertamento tecnico preventivo, parzialmente confermati dall'ulteriore consulenza depositata in fase di opposizione dal dott. il Per_2 quale ha proceduto ad un nuovo accertamento sulla persona del ricorrente – fugando ogni -, possono essere riconosciuti l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave in quanto sussiste il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste, con decorrenza da aprile 2021, sulla base degli esiti della documentazione riferita a tale periodo. 3.5. La domanda giudiziale avanzata, pertanto, può essere considerata meritevole di accoglimento solo in ragione del mutato quadro di riferimento, attestante un peggioramento delle condizioni dell'istante rispetto all'epoca di proposizione della domanda amministrativa, che pure dev'essere oggetto di analisi. Con l'introduzione del giudizio di Atpo, infatti, parte ricorrente ha prodotto documentazione successiva alla domanda amministrativa, dalla quale risulta accertato che il suo quadro clinico era tale da richiedere assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita e nelle relazioni sociali e familiari. Le deduzioni del consulente, che dà espressamente atto dell'esistenza di un aggravamento, adeguatamente provato, sono supportate dalla documentazione depositata agli atti, che non consente una retrodatazione dei benefici alla data della domanda amministrativa. La decorrenza, pertanto, appare coerente con gli accertamenti e le risultanze compiuti dal dott. ma anche conforme alle risultanze della Per_2 documentazione allegata. Il certificato neurologico .04.2021 a firma del dott. Persona_5 attesta epilessia generalizzata convulsiva e perdita della memoria recente, patologie che rendono certamente impossibile lo svolgimento in autonomia degli atti essenziali della vita quotidiana. Gli esiti descritti sono confermati dall'esame condotto con somministrazione del teste MMSE (punteggio: 9). 3.6. Le conclusioni del medico incaricato per la presente fase di opposizione, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, essendo corretta la determinazione cui perviene il dott. devono essere Per_2 confermate le conclusioni del medesimo, potendosi riconoscere l'accesso ai bene iesti dall'aprile 2021, configurandosi il requisito sanitario normativamente previsto solo a partire da tale momento. 4. L'accertata insorgenza del requisito da epoca successiva alla domanda amministrativa e pressocché contestuale al deposito del ricorso per ATP giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Lo spostamento della decorrenza giustifica, da solo, la compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza, per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso dichiara che possiede il requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento della indennità di ll'handicap grave da aprile 2021;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separati decreti. Lagonegro, 19.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP