TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC UV Presidente dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 22/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FILECCIA ANGELO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. STABILE NOEMI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
pagina 1 di 10 in data 31.07.1995 (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del Comune di Buseto Palizzolo, al n. 4, parte II, serie A, anno 1995).
Deduceva che dalla loro unione erano nate due figlie: Per_1
(22.11.2004) ed (2.05.2012). Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto n.
191/2017, emesso in data 4.12.2017, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi congiuntamente rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rappresentava di svolgere lavori saltuari e di dover onorare le rate mensili relative a più finanziamenti.
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole minore, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e con la seguente declinazione del proprio diritto di visita:
“d) stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie almeno per due giorni alla settimana a sua scelta dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
Inoltre il padre avrà facoltà di tenere con sè le figlie nei fine settimana a settimane alterni dalle ore 18.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica
e) stabilire che in occasione delle festività natalizie, per il periodo dal 24 al 26 dicembre (compreso) le figlie rimarranno, alternativamente, con uno dei due genitori. Dal 31 dicembre al 01 gennaio (compreso) rimarranno presso l'altro genitore. Per le festività pasquali dalle ore 18.30 del sabato fino alla domenica di Pasqua rimarranno con uno dei due genitori ad anni alterni. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà utilizzato per le festività di Pasquetta, del 25 aprile, del primo maggio, del 15 agosto, del primo novembre e del l 8 dicembre. Il padre avrà inoltre diritto di tenere
pagina 2 di 10 con sé le figlie per un periodo, anche frazionato di ulteriori 16 giorni, da concordarsi annualmente con la moglie, nei mesi da luglio a settembre”.
Si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 150,00 rivalutabili ciascuna, da far pervenire al domicilio della madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre che a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva di ripartire a metà il beneficio dell'assegno unico corrisposto dall' come misura di sostegno alle famiglie. CP_2
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quelle inerenti al regime personale, tuttavia opponendosi a quelle di natura economica.
Chiedeva l'aumento del contributo economico al mantenimento delle figlie posto a carico del ad € 450,00 ciascuna, oltre alla Pt_1
contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva anche di poter percepire per intero l'assegno unico.
Segnalava la pendenza di procedimento penale a carico del ricorrente per il delitto p. e p. dall'art. 570-bis c.p.
Chiedeva, infine, “in favore di ed , a garanzia dei crediti Per_1 Per_2
già maturati dalle ragazze od eventualmente maturandi, ai sensi dell'art.
2808 c.c. la Costituzione di Ipoteca sulla quota parte indivisa al 50% di proprietà al sull'immobile sito in via Andrea Spada n.118, già Pt_1
domicilio famigliare ai sensi dell'art. 29 e 14 della Costituzione Italiana”.
*****
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, veniva vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione e si procedeva alla libera audizione delle parti. Nella stessa occasione veniva svolto l'ascolto della minore , pur essendo stata stigmatizzata l'inappropriatezza della Per_2
pagina 3 di 10 comparizione spontanea ed ad ogni modo garantendo ogni cautela per la serenità dell'ascolto.
All'esito, considerato il tenore delle dichiarazioni, la chiusura e tuttavia la maturità mostrata, veniva delegato il Coordinamento di
Psicologia giuridica competente affinché effettuasse una prima valutazione sul nucleo, al fine di individuarne le criticità e le risorse e di chiarire il preferibile regime di contatti nel superiore interesse della prole.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva ammonito al rispetto delle prescrizioni vigenti, soprattutto di carattere economico, con provvedimento attuativo.
Indi, la causa veniva istruita anche a mezzo prove orali e, pervenuti gli approfondimenti demandati, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 191/2017 del 4.12.2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite in udienza ai fini del tentativo di conciliazione, nonché dalla circostanza pacifica che il abbia Pt_1
iniziato una nuova convivenza.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art.
pagina 4 di 10 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'unica figlia ancora minorenne della coppia ), non sono state segnalate gravi criticità per Per_2
l'assunzione delle responsabilità genitoriali (ad eccezione della discontinuità del supporto paterno e della condizione di chiusura della minore nei confronti del padre, nei termini appresso chiariti in relazione alla declinazione del diritto di visita) e non appaiono sussistere gravi ragioni ostative alla cogestione nel sistema di affidamento, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti ed individuato dall'UOS di Psicologia giuridica come assetto preferibile nell'interesse della minore (cfr. rel. UOS
Psg del 24.03.2025: “nonostante più volte evidenziato un certo stile di parenting paterno passivo e periferico, con una tendenza delegante ora alla madre, ora ai servizi, ora anche alla compagna attuale e nonostante pare che il sig. si stia anche deresponsabilizzando negli ultimi due mesi Pt_1 dal garantire il mantenimento economico alla figlia, si ritiene comunque che il mantenimento di un affido condiviso tra i due genitori sia maggiormente garante degli interessi della figlia medesima”).
Sicché, anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente:
l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la cui assegnazione si mantiene in capo alla
. CP_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di una rigida calendarizzazione di incontri, rimettendosi alla volontà Per_2 della ragazzina, alla evoluzione della sua sensibilità, ma soprattutto alle pagina 5 di 10 dimostrazioni dell'impegno che costui vorrà mostrare nella ricerca di momenti esclusivi di condivisione con la figlia, la possibilità di incontri.
Infatti, non può trascurarsi come la stessa abbia verbalizzato un atteggiamento ambivalente nei confronti del genitore: di chiusura relazionale e, al contempo, espressivo dell'intimo desiderio di averlo vicino e di sentirlo più presente nella propria vita (cfr. rel. UOS Psg. del
24.03.2025: “Nel corso degli ultimi mesi, l'ennesima delusione paterna, provata dalla sorella, e la sofferenza causata a quest'ultima e, di conseguenza alla madre, sembra essere stata fonte per la ragazzina di sentimenti di rabbia nei confronti del padre, relativamente al quale sembra aver assunto un atteggiamento difensivo di distanza emotiva, escludendo per il momento di poter dare una futura chance allo stesso. , invitata a Per_2
riflettere in merito alle sue aspettative nei confronti del padre, esplicita che quest'ultimo dovrebbe, a suo dire, assumere una posizione ed essere costante nel dedicare momenti esclusivi alla sorella senza alcuna intromissione da parte della sua attuale compagna, pur affermando che, prima di poter considerare una eventuale relazione con il padre, quest'ultimo dovrebbe riconquistare la sua fiducia, dando dimostrazione, nel tempo, di un reale cambiamento”).
Per tale ragione non pare opportuno, come anche sottolineato dagli operatori sociosanitari, forzare la prosecuzione del percorso psicologico precedentemente avviato a sostegno della minore e finalizzato ad elaborare i vissuti di sofferenza scaturiti dalla disgregazione della famiglia: “in riferimento alla minorenne , nonostante si registri una chiusura Per_2
emotiva verso la figura paterna, tuttavia tale emotività non sembra interferire negativamente con le aree di vita quotidiane della minore
(scuola, rapporti con i pari, hobbies di arte e musica); ha più volte chiesto di sospendere gli incontri psicologici a suo supporto, non riscontrandosi una motivazione interna forte e ad oggi effettivamente la scrivente Dr.ssa
pagina 6 di 10 ritiene che forzare in questo senso, non sia di beneficio. Pt_2
D'altronde la minore non vede nel padre una motivazione al cambiamento dei propri atteggiamenti e quindi desidera che lei venga rispettata nel suo bisogno di prendere le distanze da un padre che è lui stesso periferico” (cfr. rel. UOS Psg. cit.).
Di talché, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, anzi il genitore rifiutato è chiamato a compiere i percorsi ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, il va invitato a seguire un percorso di sostegno alla Pt_1
genitorialità e terapeutico individuale che gli consenta la revisione critica del proprio approccio alle figlie, in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Possono essere garantite, nelle more del percorso, almeno due videochiamate a settimana e - sempre se gradite alla minore - almeno due uscite mensili insieme al padre ed alla sorella per consumazione di pasti o per trascorrere del tempo fuori insieme.
*****
Venendo ora alle statuizioni di carattere economico, si osserva che l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, indiscusso se trattasi di figli minori (come ), va parimenti confermato Per_2 nell'ipotesi di figli neomaggiorenni ma non economicamente indipendenti
(come ). Per_1
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori
– in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
pagina 7 di 10 Siffatti obblighi, del resto, persistono ed anzi si accrescono nel tempo, considerata la prevedibile maggiore consistenza degli esborsi in relazione all'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010; 8927\2012).
Nello specifico, nulla è stato provato in ordine al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della figlia neomaggiorenne
, dunque – anche considerata la giovanissima età – ancora incapace di Per_1
provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Relativamente al quantum dell'assegno, considerato che, sulla base della documentazione contabile in atti, consta anche un miglioramento ella situazione reddituale del padre (connesso anche alla richiesta di revoca della ammissione a GP), pur considerandosi le spese di abitazione da costui sostenute e tuttavia le crescenti esigenze della prole, appare equa la elevazione della misura dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle due figlie di complessivi € 250,00 ciascuna rivalutabili.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale
Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le provvidenze in favore della prole andranno erogate interamente alla madre, preminente collocataria, nonchè soggetto che provvede in misura prevalente alle esigenze correnti ordinarie delle figlie.
Come sopra chiarito, infatti, non sussistono allo stato apprezzabili momenti di contribuzione diretta da parte del padre, che – quantomeno rebus sic stantibus - non incontra le figlie facendosene effettivo carico anche materiale, anche occasionalmente.
In riferimento alla assegnazione della casa coniugale, come sopra anticipato, va mantenuta in capo alla resistente;
mentre, rispetto all'ulteriore questione sollevata, avente ad oggetto la costituzione di ipoteca in favore pagina 8 di 10 delle figlie, essendosi adottato in fase interinale di attuazione un criterio di gradualità e constando l'avvio da parte del padre – sia pure in esito alla coazione penale – di un adempimento degli obblighi economici, appare sufficiente allo stato l'ammonimento già effettuato in corso di causa, salva l'adozione di ulteriori strumenti in caso di ripetuti inadempimenti.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti nella misura del 30%, con condanna del ricorrente al pagamento della restante frazione in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
, contratto in data 31.07.1995, regolarmente trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Buseto Palizzolo (TP), al n. 4, parte II, serie A, anno 1995;
- affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con Per_2
collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
(che dovrà percepire anche l'A.U. e Controparte_1
qualsiasi altra provvidenza erogata in favore delle figlie), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese pagina 9 di 10 straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.; AU ed altre provvidenze in favore della resistente;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite nella misura del 30%, con condanna del ricorrente al pagamento della restante frazione in favore dell'Erario; le spese si liquidano per intero in € 3.809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali al
15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025
Il Giudice rel.
IA Lo AS
Il Presidente
IC UV
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. IC UV Presidente dott.ssa IA Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 22/2024, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FILECCIA ANGELO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. STABILE NOEMI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 22.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
pagina 1 di 10 in data 31.07.1995 (regolarmente trascritto nei registri dello stato CP_1 civile del Comune di Buseto Palizzolo, al n. 4, parte II, serie A, anno 1995).
Deduceva che dalla loro unione erano nate due figlie: Per_1
(22.11.2004) ed (2.05.2012). Per_2
Rappresentava, poi, che il Tribunale di Trapani, con decreto n.
191/2017, emesso in data 4.12.2017, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi congiuntamente rassegnate.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rappresentava di svolgere lavori saltuari e di dover onorare le rate mensili relative a più finanziamenti.
Chiedeva l'affidamento condiviso della prole minore, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e con la seguente declinazione del proprio diritto di visita:
“d) stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie almeno per due giorni alla settimana a sua scelta dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
Inoltre il padre avrà facoltà di tenere con sè le figlie nei fine settimana a settimane alterni dalle ore 18.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica
e) stabilire che in occasione delle festività natalizie, per il periodo dal 24 al 26 dicembre (compreso) le figlie rimarranno, alternativamente, con uno dei due genitori. Dal 31 dicembre al 01 gennaio (compreso) rimarranno presso l'altro genitore. Per le festività pasquali dalle ore 18.30 del sabato fino alla domenica di Pasqua rimarranno con uno dei due genitori ad anni alterni. Lo stesso criterio dell'alternanza verrà utilizzato per le festività di Pasquetta, del 25 aprile, del primo maggio, del 15 agosto, del primo novembre e del l 8 dicembre. Il padre avrà inoltre diritto di tenere
pagina 2 di 10 con sé le figlie per un periodo, anche frazionato di ulteriori 16 giorni, da concordarsi annualmente con la moglie, nei mesi da luglio a settembre”.
Si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie nella misura mensile di € 150,00 rivalutabili ciascuna, da far pervenire al domicilio della madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre che a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva di ripartire a metà il beneficio dell'assegno unico corrisposto dall' come misura di sostegno alle famiglie. CP_2
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quelle inerenti al regime personale, tuttavia opponendosi a quelle di natura economica.
Chiedeva l'aumento del contributo economico al mantenimento delle figlie posto a carico del ad € 450,00 ciascuna, oltre alla Pt_1
contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva anche di poter percepire per intero l'assegno unico.
Segnalava la pendenza di procedimento penale a carico del ricorrente per il delitto p. e p. dall'art. 570-bis c.p.
Chiedeva, infine, “in favore di ed , a garanzia dei crediti Per_1 Per_2
già maturati dalle ragazze od eventualmente maturandi, ai sensi dell'art.
2808 c.c. la Costituzione di Ipoteca sulla quota parte indivisa al 50% di proprietà al sull'immobile sito in via Andrea Spada n.118, già Pt_1
domicilio famigliare ai sensi dell'art. 29 e 14 della Costituzione Italiana”.
*****
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, veniva vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione e si procedeva alla libera audizione delle parti. Nella stessa occasione veniva svolto l'ascolto della minore , pur essendo stata stigmatizzata l'inappropriatezza della Per_2
pagina 3 di 10 comparizione spontanea ed ad ogni modo garantendo ogni cautela per la serenità dell'ascolto.
All'esito, considerato il tenore delle dichiarazioni, la chiusura e tuttavia la maturità mostrata, veniva delegato il Coordinamento di
Psicologia giuridica competente affinché effettuasse una prima valutazione sul nucleo, al fine di individuarne le criticità e le risorse e di chiarire il preferibile regime di contatti nel superiore interesse della prole.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva ammonito al rispetto delle prescrizioni vigenti, soprattutto di carattere economico, con provvedimento attuativo.
Indi, la causa veniva istruita anche a mezzo prove orali e, pervenuti gli approfondimenti demandati, avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n. 191/2017 del 4.12.2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite in udienza ai fini del tentativo di conciliazione, nonché dalla circostanza pacifica che il abbia Pt_1
iniziato una nuova convivenza.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art.
pagina 4 di 10 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'unica figlia ancora minorenne della coppia ), non sono state segnalate gravi criticità per Per_2
l'assunzione delle responsabilità genitoriali (ad eccezione della discontinuità del supporto paterno e della condizione di chiusura della minore nei confronti del padre, nei termini appresso chiariti in relazione alla declinazione del diritto di visita) e non appaiono sussistere gravi ragioni ostative alla cogestione nel sistema di affidamento, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti ed individuato dall'UOS di Psicologia giuridica come assetto preferibile nell'interesse della minore (cfr. rel. UOS
Psg del 24.03.2025: “nonostante più volte evidenziato un certo stile di parenting paterno passivo e periferico, con una tendenza delegante ora alla madre, ora ai servizi, ora anche alla compagna attuale e nonostante pare che il sig. si stia anche deresponsabilizzando negli ultimi due mesi Pt_1 dal garantire il mantenimento economico alla figlia, si ritiene comunque che il mantenimento di un affido condiviso tra i due genitori sia maggiormente garante degli interessi della figlia medesima”).
Sicché, anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente:
l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, la cui assegnazione si mantiene in capo alla
. CP_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario, non ritiene il Tribunale che risponda all'interesse di una rigida calendarizzazione di incontri, rimettendosi alla volontà Per_2 della ragazzina, alla evoluzione della sua sensibilità, ma soprattutto alle pagina 5 di 10 dimostrazioni dell'impegno che costui vorrà mostrare nella ricerca di momenti esclusivi di condivisione con la figlia, la possibilità di incontri.
Infatti, non può trascurarsi come la stessa abbia verbalizzato un atteggiamento ambivalente nei confronti del genitore: di chiusura relazionale e, al contempo, espressivo dell'intimo desiderio di averlo vicino e di sentirlo più presente nella propria vita (cfr. rel. UOS Psg. del
24.03.2025: “Nel corso degli ultimi mesi, l'ennesima delusione paterna, provata dalla sorella, e la sofferenza causata a quest'ultima e, di conseguenza alla madre, sembra essere stata fonte per la ragazzina di sentimenti di rabbia nei confronti del padre, relativamente al quale sembra aver assunto un atteggiamento difensivo di distanza emotiva, escludendo per il momento di poter dare una futura chance allo stesso. , invitata a Per_2
riflettere in merito alle sue aspettative nei confronti del padre, esplicita che quest'ultimo dovrebbe, a suo dire, assumere una posizione ed essere costante nel dedicare momenti esclusivi alla sorella senza alcuna intromissione da parte della sua attuale compagna, pur affermando che, prima di poter considerare una eventuale relazione con il padre, quest'ultimo dovrebbe riconquistare la sua fiducia, dando dimostrazione, nel tempo, di un reale cambiamento”).
Per tale ragione non pare opportuno, come anche sottolineato dagli operatori sociosanitari, forzare la prosecuzione del percorso psicologico precedentemente avviato a sostegno della minore e finalizzato ad elaborare i vissuti di sofferenza scaturiti dalla disgregazione della famiglia: “in riferimento alla minorenne , nonostante si registri una chiusura Per_2
emotiva verso la figura paterna, tuttavia tale emotività non sembra interferire negativamente con le aree di vita quotidiane della minore
(scuola, rapporti con i pari, hobbies di arte e musica); ha più volte chiesto di sospendere gli incontri psicologici a suo supporto, non riscontrandosi una motivazione interna forte e ad oggi effettivamente la scrivente Dr.ssa
pagina 6 di 10 ritiene che forzare in questo senso, non sia di beneficio. Pt_2
D'altronde la minore non vede nel padre una motivazione al cambiamento dei propri atteggiamenti e quindi desidera che lei venga rispettata nel suo bisogno di prendere le distanze da un padre che è lui stesso periferico” (cfr. rel. UOS Psg. cit.).
Di talché, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, anzi il genitore rifiutato è chiamato a compiere i percorsi ritenuti opportuni, onde comprendere le condotte disfunzionali agite in passato che possono essere state concausa del rifiuto.
Pertanto, il va invitato a seguire un percorso di sostegno alla Pt_1
genitorialità e terapeutico individuale che gli consenta la revisione critica del proprio approccio alle figlie, in vista di un progetto di genitorialità condivisa.
Possono essere garantite, nelle more del percorso, almeno due videochiamate a settimana e - sempre se gradite alla minore - almeno due uscite mensili insieme al padre ed alla sorella per consumazione di pasti o per trascorrere del tempo fuori insieme.
*****
Venendo ora alle statuizioni di carattere economico, si osserva che l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, indiscusso se trattasi di figli minori (come ), va parimenti confermato Per_2 nell'ipotesi di figli neomaggiorenni ma non economicamente indipendenti
(come ). Per_1
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori
– in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
pagina 7 di 10 Siffatti obblighi, del resto, persistono ed anzi si accrescono nel tempo, considerata la prevedibile maggiore consistenza degli esborsi in relazione all'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010; 8927\2012).
Nello specifico, nulla è stato provato in ordine al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della figlia neomaggiorenne
, dunque – anche considerata la giovanissima età – ancora incapace di Per_1
provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Relativamente al quantum dell'assegno, considerato che, sulla base della documentazione contabile in atti, consta anche un miglioramento ella situazione reddituale del padre (connesso anche alla richiesta di revoca della ammissione a GP), pur considerandosi le spese di abitazione da costui sostenute e tuttavia le crescenti esigenze della prole, appare equa la elevazione della misura dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle due figlie di complessivi € 250,00 ciascuna rivalutabili.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale
Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le provvidenze in favore della prole andranno erogate interamente alla madre, preminente collocataria, nonchè soggetto che provvede in misura prevalente alle esigenze correnti ordinarie delle figlie.
Come sopra chiarito, infatti, non sussistono allo stato apprezzabili momenti di contribuzione diretta da parte del padre, che – quantomeno rebus sic stantibus - non incontra le figlie facendosene effettivo carico anche materiale, anche occasionalmente.
In riferimento alla assegnazione della casa coniugale, come sopra anticipato, va mantenuta in capo alla resistente;
mentre, rispetto all'ulteriore questione sollevata, avente ad oggetto la costituzione di ipoteca in favore pagina 8 di 10 delle figlie, essendosi adottato in fase interinale di attuazione un criterio di gradualità e constando l'avvio da parte del padre – sia pure in esito alla coazione penale – di un adempimento degli obblighi economici, appare sufficiente allo stato l'ammonimento già effettuato in corso di causa, salva l'adozione di ulteriori strumenti in caso di ripetuti inadempimenti.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti nella misura del 30%, con condanna del ricorrente al pagamento della restante frazione in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
, contratto in data 31.07.1995, regolarmente trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Buseto Palizzolo (TP), al n. 4, parte II, serie A, anno 1995;
- affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con Per_2
collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
(che dovrà percepire anche l'A.U. e Controparte_1
qualsiasi altra provvidenza erogata in favore delle figlie), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese pagina 9 di 10 straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.; AU ed altre provvidenze in favore della resistente;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite nella misura del 30%, con condanna del ricorrente al pagamento della restante frazione in favore dell'Erario; le spese si liquidano per intero in € 3.809,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali al
15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 novembre
2025
Il Giudice rel.
IA Lo AS
Il Presidente
IC UV
pagina 10 di 10