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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8272 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79553 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 17.2.2025 e vertente
TRA
( ) nata a ROMA in [...] Parte_1 C.F._1
08/11/1981,
( ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
( ) nato a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano MARSILI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli n. 44, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti
E
( ), nata a ROMA in [...] Controparte_1 C.F._4
19/03/1955,
, nato a [...] in data [...], CP_2 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello GRECO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Largo Trionfale n. 7, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposti/convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.2.2025 le parti si riportavano alle conclusioni come da verbale in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e deducevano: Pt_1 Pt_2 Parte_4
che la nonna, era deceduta in data 2.6.2019, lasciando un testamento Persona_1
olografo, pubblicato in data 25.6.2019, con il quale aveva indicato quali propri eredi i tre figli e quest'ultima, madre dei ricorrenti, premorta CP_1 CP_2 Per_2
in data 9.8.2016; che gli istanti, quali eredi in rappresentazione della madre, subentravano nella titolarità dei seguenti beni: a) n. 1 immobile sito in Roma, Via in Selci n. 57; b) n. 3 immobili siti in Roma, Via Ostiense n. 343, interni 10, 11 e 12; c) n. 1 immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 353, interno 10; d) quota parte dell'immobile sito in Roma,
Via Giovanni Lanza nn. 164/172, interni 5 e 6; che, a partire dalla comunicazione del 26.9.2019, gli istanti avevano chiesto ripetutamente la consegna delle chiavi degli immobili loro destinati, rifiutata dai coeredi, odierni convenuti, sino alla formalizzazione dell'accettazione di eredità, nonostante la contestata illegittimità di detto rifiuto;
che, al fine di risolvere la controversia, gli attori comunicavano in data 7.11.2019
l'avvenuta accettazione di eredità, diffidando i convenuti alla consegna delle chiavi degli immobili loro destinati, alla consegna dei contratti di locazione in essere, alla divisione dei beni mobili della nonna e alla corresponsione di una indennità di occupazione di € 1.200,00 mensili, quanto alla propria quota di proprietà dell'immobile di residenza della de cuius, lasciato in comunione indivisa e occupato in via esclusiva dagli altri due coeredi;
che, seguiva risposta del 14.11.2019, con cui i convenuti posticipavano ulteriormente la consegna delle chiavi chiedendo la trasmissione dell'atto formale di accettazione, respingendo la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, di consegna dei contratti di locazione e di accesso all'immobile in comproprietà, chiedendo il rimborso delle imposte versate e dichiarandosi disponibili a procedere alla divisione attribuendo agli attori una parte dell'appartamento della de cuius, inferiore tuttavia alla quota di spettanza;
2 che seguiva ulteriore scambio di comunicazioni tra le parti con riguardo alla presentazione della denuncia di successione, e, nel frattempo, gli attori compivano atti integranti accettazione tacita dell'eredità quale la costituzione in un giudizio pendente, quali eredi della nonna, in data 25.11.219 e la partecipazione al voto nell'assemblea condominiale per uno degli immobili caduto in successione;
che in data 3.12.2019, i resistenti chiedevano ai ricorrenti, nella loro qualità di coeredi, il rimborso delle somme per imposte anticipate senza tuttavia consegnare le chiavi.
Concludevano quindi chiedendo:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, previo accertamento della relativa proprietà, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e di conseguire la Pt_1 Pt_2 Parte_3
materiale disponibilità, attraverso la consegna ad opera dei Sig.ri e CP_1
delle relative chiavi, dei seguenti immobili: CP_2
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- per l'effetto, condannare i Sig.ri e a consegnare senza CP_1 CP_2
alcuna dilazione ai Sig.ri e le chiavi dei seguenti Pt_1 Pt_2 Parte_3
immobili:
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- sempre in via principale, previo accertamento della relativa proprietà, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e di ottenere da parte Pt_1 Pt_2 Parte_3
dei Sig.ri e il risarcimento del danno conseguente alla CP_1 CP_2
mancata disponibilità, a far data dal 26.9.2019, dei seguenti immobili:
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3 3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- per l'effetto, condannare i Sig.ri e a corrispondere in CP_1 CP_2
favore dei Sig.ri e l'importo di € 14.184,15, o Pt_1 Pt_2 Parte_3
quello diverso ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori importi maturandi per i medesimi titoli nelle more del presente giudizio e fino all'effettiva consegna, ed oltre interessi legali a far data dal 26.9.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale, previo accertamento della relativa proprietà, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e di ottenere da parte Pt_1 Pt_2 Parte_3
dei Sig.ri e l'indennità di occupazione della quota pari CP_1 CP_2
ad 1/3 dell'immobile sito in Roma, Via Giovanni Lanza nn. 164/172, interni 5 e 6;
- per l'effetto, condannare i Sig.ri e a corrispondere in CP_1 CP_2
favore dei Sig.ri e l'indennità di occupazione della Pt_1 Pt_2 Parte_3
quota di proprietà pari ad 1/3 dell'immobile sito in Roma, Via Giovanni Lanza nn.
164/172, interni 5 e 6, quantificata nell'importo di € 1.200,00 mensili, o in quello diverso ritenuto di giustizia, a far data dal 7.11.2019 e sino all'intervenuta divisione del bene, oltre agli interessi legali a far data dal 7.11.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale, fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis Cod.
Proc. Civ., la somma che i Sig.ri e dovranno versare ai CP_1 CP_2
ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di consegna delle chiavi dei seguenti immobili:
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- in via subordinata, ove il Giudice ritenesse opportuno provvedere al mutamento del rito, anche alla luce di eventuali contestazioni avversarie, ci si riserva qualsiasi articolazione istruttoria nel rispetto dei termini ex art. 183, sesto comma, Cod. Proc.
Civ.
4 Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali come per legge, e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto”
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, si costituivano i resistenti deducendo: l'improcedibilità della domanda di immissione in possesso per omessa mediazione e, comunque, la cessazione della materia del contendere sulla detta domanda in quanto gli immobili attribuiti in proprietà esclusiva, int. 10 e 11 di
Via Ostiense, erano locati, tanto che gli attori riscuotevano il relativo canone, mentre le chiavi degli altri immobili erano state consegnate in data 4.2.2020, prima quindi della notifica del ricorso avvenuta in data 10.3.220; che, dopo la pubblicazione del testamento, i ricorrenti per mesi non avevano manifestato alcuna volontà di accettazione dell'eredità, tenendo celato che nel frattempo avevano riscosso i canoni di locazione;
che, proprio per superare lo stato di incertezza, i convenuti avevano depositato ricorso ex art. 481 c.c. già nell'agosto 2019 e che, all'udienza del
10.12.2019, il giudice aveva rinviato proprio per verificare l'effettività della intervenuta accettazione;
che, essendo imputabile agli stessi attori l'acquisizione delle chiavi in data 4.2.2020, non spettava alcun risarcimento;
che era altresì infondata la domanda di indennità di occupazione dell'immobile cointestato, trattandosi di appartamento di ampie dimensioni per il quale i convenuti avevano avanzato, quale proposta di divisione, l'assegnazione agli attori di tre camere poste in adiacenza ad altro immobile di loro esclusiva proprietà ed accessibile dalla scala condominiale, isolando detta porzione e mettendola a disposizione degli attori, i quali dal canto loro avevano rifiutato senza avanzare alcuna proposta alternativa di divisione. I resistenti svolgevano altresì domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute in sede amministrativa e tributaria per i beni caduti in successione nella misura di €
32.242,04, di cui gli attori avevano versato esclusivamente l'importo di € 30.525,01, omettendo il versamento della differenza di € 1.717,03.
Concludevano quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
5 A) In via preliminare, dichiarare la improcedibilità della azione per omessa adozione della procedura di mediazione conciliativa obbligatoria e concedere all'uopo il termine di legge;
B) In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nella narrativa del presente atto;
C) In via riconvenzionale, accertata la effettuazione da parte dei resistenti di spese per la dichiarazione di successione e il versamento di imposte spettanti a tutti i coeredi in ragione delle rispettive quote e solo parzialmente rimborsate dai ricorrenti, disporre la condanna degli stessi nella misura di € 1.717,03.
D) Vittoria di spese e compensi oltre accessori da distrarsi.”
Disposto il mutamento del rito ed assegnato termine per la mediazione obbligatoria, regolarmente espletata;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e depositate le relative memorie con cui parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna alla consegna delle chiavi in quanto già ricevute in data 4.2.2020, mentre parte convenuta riduceva ad € 1.354,30 la richiesta di rimborso (memoria 183 6° comma n. 2); respinte le istanze istruttorie e fallito il tentativo di conciliazione sollecitato dal giudice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 8.5.2025.
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Domanda di riconsegna delle chiavi e di risarcimento per la mancata disponibilità dei beni
In merito, deve preliminarmente prendersi atto della rinuncia, da parte dei ricorrenti, alla domanda di condanna alla consegna delle chiavi degli immobili loro destinati per testamento, a seguito della pacifica consegna avvenuta in data 4.2.2020, prima della notifica dell'odierno ricorso.
6 Occorre tuttavia verificare la fondatezza o meno di detta domanda, quale presupposto della richiesta risarcitoria e comunque ai fini delle spese.
Emerge dagli atti e dalla fitta corrispondenza intervenuta tra le parti, oltre ad essere circostanza non contestata, che, sino alla comunicazione del 7.11.2019, i ricorrenti non avevano inteso dichiarare se intendevano o meno accettare l'eredità, così come emerge dalla comunicazione inviata in data 22.7.2019 ai resistenti (all. 34) e, in data
24.7.2019, all'amministratore di condominio da a nome proprio Parte_1
e dei fratelli (all. 5);
Analogamente, nelle comunicazioni inviate dal 26 settembre 2019 in poi, i ricorrenti chiedono la consegna delle chiavi, ma non dichiarano alcuna accettazione o volontà di accettare l'eredità, nonostante il ricorso nel frattempo introdotto dai convenuti ai sensi dell'art. 481 cc., proprio al fine di superare lo stato di incertezza, menzionato dagli stessi ricorrenti nella comunicazione del 17.10.2019 (all. 7), in cui tuttavia ancora una volta si riservano di manifestare l'eventuale accettazione nell'ambito del procedimento.
Solo con la comunicazione del 7.11.2019, a firma del difensore, si dà atto dell'avvenuta accettazione di eredità, senza specificare se avvenuta tacitamente o con atto formale, neppure dopo la richiesta dei resistenti del 14.11.2019 di invio del detto atto.
Emerge quindi, dall'intera corrispondenza e dalla stessa ricostruzione dei resistenti, una loro condotta sicuramente equivoca e contraddittoria, laddove da un lato hanno continuato ad alimentare l'incertezza in merito alla volontà o meno di accettare l'eredità, dall'altro hanno chiesto l'immissione in possesso dei beni.
Peraltro, essi stessi alla pag. 5 del ricorso, indicano, quali prime condotte idonee ad integrare accettazione tacita di eredità, la costituzione in giudizio effettuata in data
25.11.2019 e la partecipazione all'assemblea condominiale del 29.11.2019, mentre, nella comunicazione del 7.11.2019, a firma del difensore e non dei ricorrenti ( e quindi in sé inidonea ad integrare accettazione), si fa riferimento all'avvenuta accettazione senza altra specificazione.
7 E dunque, solo da dette date può dirsi manifestata e portata a conoscenza dei resistenti la volontà di accettare l'eredità.
Peraltro, le comunicazioni di avvenuto subentro nei contratti di locazione, aventi ad oggetto gli immobili di Via Ostiense int. 10 e 11, allegati dai ricorrenti quale doc. 24 con la memoria 183 6° comma n. 2, in quanto indirizzate agli stessi conduttori, non è provato fossero conosciute o conoscibili dai resistenti, almeno sino alla comunicazione del 15.10.2019, in cui gli stessi, riferendo di aver saputo della riscossione dei canoni, chiedono conferma ai ricorrenti senza ricevere ancora una volta chiara conferma della volontà di accettare.
Occorre allora verificare se la richiesta di consegna delle chiavi e immissione nel possesso avanzata prima ancora di manifestare una chiara volontà di accettare l'eredità sia fondata o meno.
Al riguardo, non è condivisibile la prospettazione dei ricorrenti secondo cui, dalla previsione di cui all'art. 460 c.c., può desumersi il diritto del chiamato ad essere immesso in possesso dei beni ereditari a prescindere dall'avvenuta accettazione.
L'art. 460 c.c. attribuisce al chiamato poteri di mera conservazione dei beni, analogamente all'art. 486 c.c. che circoscrive i poteri spettanti al chiamato, che abbia accettato con beneficio di inventario o sia nel possesso dei beni sino alla effettuazione dell'inventario, a quelli indicati nell'art. 460 c.c., con l'aggiunta della possibilità di stare in giudizio solo come convenuto per rappresentare l'eredità.
Deve quindi escludersi che il chiamato, in quanto tale, abbia altresì diritto alla materiale apprensione e immissione nel possesso dei beni ereditari da chi peraltro sia già divenuto erede.
D'altra parte, emerge dal tenore letterale dell'art. 533 c.c. che l'azione di petizione ereditaria spetta all'erede, ossia a colui che sia già divenuto tale per aver manifestato la volontà di accettare l'eredità e non al chiamato.
E dunque, se può ritenersi legittima la richiesta di visionare e verificare i beni (cui i resistenti pure si erano resi disponibili con comunicazione del 28.10.2019 – doc. 4) anche ai fini di valutare l'opportunità o meno dell'accettazione, ferma peraltro la
8 possibilità di chiedere la redazione dell'inventario al fine di avere piena contezza della consistenza dell'asse, non può invece ritenersi legittima la richiesta di consegna delle chiavi e immissione in possesso dei beni caduti in successione sino a quando il chiamato non manifesti l'inequivoca volontà di divenire erede o almeno non richieda l'immissione in possesso quale erede, così mostrando di voler accettare l'eredità.
Deve quindi ritenersi infondata la domanda risarcitoria svolta per il periodo settembre ottobre e novembre 2019, avendo i ricorrenti palesato l'avvenuta accettazione di eredità con comunicazione del 7.11.2019 e, successivamente, con la costituzione in giudizio del 25.11.2019 e la partecipazione alla riunione condominiale del
29.11.2019, cui erano presenti anche i resistenti i quali hanno finalmente CP_2
avuto contezza dell'inequivoca volontà degli attori di accettare l'eredità.
Quanto al periodo successivo, va evidenziato come, già con comunicazione del
14.11.2019, il difensore abbia dichiarato la disponibilità, per conto dei resistenti, alla consegna delle chiavi di cui era in possesso, seppure subordinatamente all'invio dell'atto di accettazione. Riconosciuta la qualità di eredi dei ricorrenti a seguito delle condotte suindicate (costituzione in giudizio e partecipazione all'assemblea condominiale), come da comunicazione del 3.12.2019, i ricorrenti neppure hanno dedotto di essersi attivati per la consegna delle chiavi che sapevano a disposizione presso l'avv. Greco, tanto che la consegna è avvenuta poi a seguito di ulteriore mail del 30.1.2020 (all. 25) con cui l'avv. Greco ribadiva di essere in possesso delle chiavi e disponibile alla consegna.
In ogni caso, va evidenziata l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno, laddove parte ricorrente non ha documentato lo stato degli immobili né concrete possibilità di locazione sin dal dicembre, così da far ritenere quantomeno dubbio che, l'immissione in possesso sin dalla fine di novembre, ne avrebbe consentito l'immediata locazione.
La domanda risarcitoria va quindi respinta in quanto non provata.
Domanda di indennità di occupazione per l'immobile di proprietà comune sito in via Giovanni Lanza n. 164 -172.
9 Con riguardo alla richiesta di indennità di occupazione per detto immobile, va evidenziato come non sia in contestazione, da un lato, l'offerta di divisione da parte dei resistenti con separazione di una parte dell'appartamento messo a disposizione dei ricorrenti, dall'altra, la pendenza del giudizio di divisione di detto immobile, nell'ambito del quale dovrà essere valutata la adeguatezza dell'offerta divisoria ed anche l'idoneità o meno della stessa a consentire un uso frazionato del bene che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia tale da non determinare l'esclusione dei comproprietari.
La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va infatti intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. n.
7466/2015; n. 12344/97; n. 11268/98).
In questo caso, premesso come sia circostanza incontestata che gli odierni convenuti abitino l'immobile da epoca precedente il decesso della madre e che la stessa de cuius abbia, in testamento, auspicato una divisione dell'appartamento tra i figli proprio in ragione delle ampie dimensioni, è stata fatta dai convenuti offerta di uso parziario che ben potrebbe soddisfare l'interesse di ciascuno al godimento del bene, mentre neanche è provata una eventuale richiesta di uso turnario o la proposta di un diverso uso parziario che consenta a ciascuno l'uso del bene nel tempo occorrente alla divisione;
lasciare l'appartamento unito, a fronte dell'accesa conflittualità tra le parti e della conseguente irrealistica possibilità di uso parziario o turnario concordato, comporterebbe l'impossibilità per ciascuno di fare uso del bene sino all'avvenuta divisione e la necessità di lasciare l'immobile in stato di abbandono.
Deve quindi ritenersi che solo in sede di divisione possa eventualmente stabilirsi se la parte di immobile messo a disposizione dei ricorrenti sia rispondente alla quota loro spettante o sia invece riduttiva, con conseguente diritto ad una indennità di occupazione per la differenza o per l'intero.
10 In questa sede, la domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile, in quanto subordinata alle verifiche da effettuarsi nel corso della divisione.
Domanda riconvenzionale di rimborso spese.
Nonostante i contrasti insorti tra le parti anche con riferimento alla presentazione della denuncia di successione, è pacifico che i convenuti abbiano già rimborsato l'importo delle imposte versate, pari ad € 30.887,74, residuando la richiesta per l'ulteriore importo di € 1.354,30, di cui € 888,16 quale compenso del professionista incaricato della redazione della denuncia di successione ed € 466,14 quale residuo
Tassa successione, IMU e atto notorio.
Delle dette somme, deve riconoscersi l'importo di € 466,00, essendo rimasta una mera deduzione quella secondo cui il detto importo ulteriore sia stato versato quale sanzione per un errore nella dichiarazione iniziale.
Non può invece riconoscersi il rimborso delle somme versate a titolo di compenso al professionista, in assenza di accordo alcuno in merito alla scelta del professionista e alla misura del compenso da riconoscere.
Quindi in conclusione, la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, può essere accolta limitatamente all'importo di € 466,14, al cui pagamento i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
In merito alle spese, la natura del contendere, le ragioni della decisione, l'intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale a seguito della consegna delle chiavi dopo il deposito del ricorso e prima della notifica, il parziale rimborso delle somme inizialmente richieste dai convenuti in via riconvenzionale prima dell'introduzione del giudizio, la reciproca soccombenza in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e della riconvenzionale quanto all'importo maggiore, giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
11 • Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda principale dei ricorrenti;
• Respinge la domanda risarcitoria dei ricorrenti;
• dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti di indennità di occupazione del bene indiviso;
• accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti e, per l'effetto, condannando e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento di € 466,14 oltre interessi dalla domanda al saldo;
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Roma il 3/6/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 79553 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 17.2.2025 e vertente
TRA
( ) nata a ROMA in [...] Parte_1 C.F._1
08/11/1981,
( ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
( ) nato a [...] in data [...], Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano MARSILI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli n. 44, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti
E
( ), nata a ROMA in [...] Controparte_1 C.F._4
19/03/1955,
, nato a [...] in data [...], CP_2 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello GRECO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Largo Trionfale n. 7, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposti/convenuti
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.2.2025 le parti si riportavano alle conclusioni come da verbale in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e deducevano: Pt_1 Pt_2 Parte_4
che la nonna, era deceduta in data 2.6.2019, lasciando un testamento Persona_1
olografo, pubblicato in data 25.6.2019, con il quale aveva indicato quali propri eredi i tre figli e quest'ultima, madre dei ricorrenti, premorta CP_1 CP_2 Per_2
in data 9.8.2016; che gli istanti, quali eredi in rappresentazione della madre, subentravano nella titolarità dei seguenti beni: a) n. 1 immobile sito in Roma, Via in Selci n. 57; b) n. 3 immobili siti in Roma, Via Ostiense n. 343, interni 10, 11 e 12; c) n. 1 immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 353, interno 10; d) quota parte dell'immobile sito in Roma,
Via Giovanni Lanza nn. 164/172, interni 5 e 6; che, a partire dalla comunicazione del 26.9.2019, gli istanti avevano chiesto ripetutamente la consegna delle chiavi degli immobili loro destinati, rifiutata dai coeredi, odierni convenuti, sino alla formalizzazione dell'accettazione di eredità, nonostante la contestata illegittimità di detto rifiuto;
che, al fine di risolvere la controversia, gli attori comunicavano in data 7.11.2019
l'avvenuta accettazione di eredità, diffidando i convenuti alla consegna delle chiavi degli immobili loro destinati, alla consegna dei contratti di locazione in essere, alla divisione dei beni mobili della nonna e alla corresponsione di una indennità di occupazione di € 1.200,00 mensili, quanto alla propria quota di proprietà dell'immobile di residenza della de cuius, lasciato in comunione indivisa e occupato in via esclusiva dagli altri due coeredi;
che, seguiva risposta del 14.11.2019, con cui i convenuti posticipavano ulteriormente la consegna delle chiavi chiedendo la trasmissione dell'atto formale di accettazione, respingendo la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, di consegna dei contratti di locazione e di accesso all'immobile in comproprietà, chiedendo il rimborso delle imposte versate e dichiarandosi disponibili a procedere alla divisione attribuendo agli attori una parte dell'appartamento della de cuius, inferiore tuttavia alla quota di spettanza;
2 che seguiva ulteriore scambio di comunicazioni tra le parti con riguardo alla presentazione della denuncia di successione, e, nel frattempo, gli attori compivano atti integranti accettazione tacita dell'eredità quale la costituzione in un giudizio pendente, quali eredi della nonna, in data 25.11.219 e la partecipazione al voto nell'assemblea condominiale per uno degli immobili caduto in successione;
che in data 3.12.2019, i resistenti chiedevano ai ricorrenti, nella loro qualità di coeredi, il rimborso delle somme per imposte anticipate senza tuttavia consegnare le chiavi.
Concludevano quindi chiedendo:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, previo accertamento della relativa proprietà, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e di conseguire la Pt_1 Pt_2 Parte_3
materiale disponibilità, attraverso la consegna ad opera dei Sig.ri e CP_1
delle relative chiavi, dei seguenti immobili: CP_2
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- per l'effetto, condannare i Sig.ri e a consegnare senza CP_1 CP_2
alcuna dilazione ai Sig.ri e le chiavi dei seguenti Pt_1 Pt_2 Parte_3
immobili:
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- sempre in via principale, previo accertamento della relativa proprietà, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e di ottenere da parte Pt_1 Pt_2 Parte_3
dei Sig.ri e il risarcimento del danno conseguente alla CP_1 CP_2
mancata disponibilità, a far data dal 26.9.2019, dei seguenti immobili:
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3 3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- per l'effetto, condannare i Sig.ri e a corrispondere in CP_1 CP_2
favore dei Sig.ri e l'importo di € 14.184,15, o Pt_1 Pt_2 Parte_3
quello diverso ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori importi maturandi per i medesimi titoli nelle more del presente giudizio e fino all'effettiva consegna, ed oltre interessi legali a far data dal 26.9.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale, previo accertamento della relativa proprietà, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e di ottenere da parte Pt_1 Pt_2 Parte_3
dei Sig.ri e l'indennità di occupazione della quota pari CP_1 CP_2
ad 1/3 dell'immobile sito in Roma, Via Giovanni Lanza nn. 164/172, interni 5 e 6;
- per l'effetto, condannare i Sig.ri e a corrispondere in CP_1 CP_2
favore dei Sig.ri e l'indennità di occupazione della Pt_1 Pt_2 Parte_3
quota di proprietà pari ad 1/3 dell'immobile sito in Roma, Via Giovanni Lanza nn.
164/172, interni 5 e 6, quantificata nell'importo di € 1.200,00 mensili, o in quello diverso ritenuto di giustizia, a far data dal 7.11.2019 e sino all'intervenuta divisione del bene, oltre agli interessi legali a far data dal 7.11.2019 e sino all'effettivo soddisfo;
- sempre in via principale, fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis Cod.
Proc. Civ., la somma che i Sig.ri e dovranno versare ai CP_1 CP_2
ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di consegna delle chiavi dei seguenti immobili:
1) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 10;
2) immobile sito in Roma, Via Ostiense n. 343, int. 12;
3) immobile sito in Roma, Via In Selci n. 57;
- in via subordinata, ove il Giudice ritenesse opportuno provvedere al mutamento del rito, anche alla luce di eventuali contestazioni avversarie, ci si riserva qualsiasi articolazione istruttoria nel rispetto dei termini ex art. 183, sesto comma, Cod. Proc.
Civ.
4 Con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali come per legge, e comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto”
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, si costituivano i resistenti deducendo: l'improcedibilità della domanda di immissione in possesso per omessa mediazione e, comunque, la cessazione della materia del contendere sulla detta domanda in quanto gli immobili attribuiti in proprietà esclusiva, int. 10 e 11 di
Via Ostiense, erano locati, tanto che gli attori riscuotevano il relativo canone, mentre le chiavi degli altri immobili erano state consegnate in data 4.2.2020, prima quindi della notifica del ricorso avvenuta in data 10.3.220; che, dopo la pubblicazione del testamento, i ricorrenti per mesi non avevano manifestato alcuna volontà di accettazione dell'eredità, tenendo celato che nel frattempo avevano riscosso i canoni di locazione;
che, proprio per superare lo stato di incertezza, i convenuti avevano depositato ricorso ex art. 481 c.c. già nell'agosto 2019 e che, all'udienza del
10.12.2019, il giudice aveva rinviato proprio per verificare l'effettività della intervenuta accettazione;
che, essendo imputabile agli stessi attori l'acquisizione delle chiavi in data 4.2.2020, non spettava alcun risarcimento;
che era altresì infondata la domanda di indennità di occupazione dell'immobile cointestato, trattandosi di appartamento di ampie dimensioni per il quale i convenuti avevano avanzato, quale proposta di divisione, l'assegnazione agli attori di tre camere poste in adiacenza ad altro immobile di loro esclusiva proprietà ed accessibile dalla scala condominiale, isolando detta porzione e mettendola a disposizione degli attori, i quali dal canto loro avevano rifiutato senza avanzare alcuna proposta alternativa di divisione. I resistenti svolgevano altresì domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute in sede amministrativa e tributaria per i beni caduti in successione nella misura di €
32.242,04, di cui gli attori avevano versato esclusivamente l'importo di € 30.525,01, omettendo il versamento della differenza di € 1.717,03.
Concludevano quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
5 A) In via preliminare, dichiarare la improcedibilità della azione per omessa adozione della procedura di mediazione conciliativa obbligatoria e concedere all'uopo il termine di legge;
B) In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nella narrativa del presente atto;
C) In via riconvenzionale, accertata la effettuazione da parte dei resistenti di spese per la dichiarazione di successione e il versamento di imposte spettanti a tutti i coeredi in ragione delle rispettive quote e solo parzialmente rimborsate dai ricorrenti, disporre la condanna degli stessi nella misura di € 1.717,03.
D) Vittoria di spese e compensi oltre accessori da distrarsi.”
Disposto il mutamento del rito ed assegnato termine per la mediazione obbligatoria, regolarmente espletata;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e depositate le relative memorie con cui parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna alla consegna delle chiavi in quanto già ricevute in data 4.2.2020, mentre parte convenuta riduceva ad € 1.354,30 la richiesta di rimborso (memoria 183 6° comma n. 2); respinte le istanze istruttorie e fallito il tentativo di conciliazione sollecitato dal giudice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 8.5.2025.
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Domanda di riconsegna delle chiavi e di risarcimento per la mancata disponibilità dei beni
In merito, deve preliminarmente prendersi atto della rinuncia, da parte dei ricorrenti, alla domanda di condanna alla consegna delle chiavi degli immobili loro destinati per testamento, a seguito della pacifica consegna avvenuta in data 4.2.2020, prima della notifica dell'odierno ricorso.
6 Occorre tuttavia verificare la fondatezza o meno di detta domanda, quale presupposto della richiesta risarcitoria e comunque ai fini delle spese.
Emerge dagli atti e dalla fitta corrispondenza intervenuta tra le parti, oltre ad essere circostanza non contestata, che, sino alla comunicazione del 7.11.2019, i ricorrenti non avevano inteso dichiarare se intendevano o meno accettare l'eredità, così come emerge dalla comunicazione inviata in data 22.7.2019 ai resistenti (all. 34) e, in data
24.7.2019, all'amministratore di condominio da a nome proprio Parte_1
e dei fratelli (all. 5);
Analogamente, nelle comunicazioni inviate dal 26 settembre 2019 in poi, i ricorrenti chiedono la consegna delle chiavi, ma non dichiarano alcuna accettazione o volontà di accettare l'eredità, nonostante il ricorso nel frattempo introdotto dai convenuti ai sensi dell'art. 481 cc., proprio al fine di superare lo stato di incertezza, menzionato dagli stessi ricorrenti nella comunicazione del 17.10.2019 (all. 7), in cui tuttavia ancora una volta si riservano di manifestare l'eventuale accettazione nell'ambito del procedimento.
Solo con la comunicazione del 7.11.2019, a firma del difensore, si dà atto dell'avvenuta accettazione di eredità, senza specificare se avvenuta tacitamente o con atto formale, neppure dopo la richiesta dei resistenti del 14.11.2019 di invio del detto atto.
Emerge quindi, dall'intera corrispondenza e dalla stessa ricostruzione dei resistenti, una loro condotta sicuramente equivoca e contraddittoria, laddove da un lato hanno continuato ad alimentare l'incertezza in merito alla volontà o meno di accettare l'eredità, dall'altro hanno chiesto l'immissione in possesso dei beni.
Peraltro, essi stessi alla pag. 5 del ricorso, indicano, quali prime condotte idonee ad integrare accettazione tacita di eredità, la costituzione in giudizio effettuata in data
25.11.2019 e la partecipazione all'assemblea condominiale del 29.11.2019, mentre, nella comunicazione del 7.11.2019, a firma del difensore e non dei ricorrenti ( e quindi in sé inidonea ad integrare accettazione), si fa riferimento all'avvenuta accettazione senza altra specificazione.
7 E dunque, solo da dette date può dirsi manifestata e portata a conoscenza dei resistenti la volontà di accettare l'eredità.
Peraltro, le comunicazioni di avvenuto subentro nei contratti di locazione, aventi ad oggetto gli immobili di Via Ostiense int. 10 e 11, allegati dai ricorrenti quale doc. 24 con la memoria 183 6° comma n. 2, in quanto indirizzate agli stessi conduttori, non è provato fossero conosciute o conoscibili dai resistenti, almeno sino alla comunicazione del 15.10.2019, in cui gli stessi, riferendo di aver saputo della riscossione dei canoni, chiedono conferma ai ricorrenti senza ricevere ancora una volta chiara conferma della volontà di accettare.
Occorre allora verificare se la richiesta di consegna delle chiavi e immissione nel possesso avanzata prima ancora di manifestare una chiara volontà di accettare l'eredità sia fondata o meno.
Al riguardo, non è condivisibile la prospettazione dei ricorrenti secondo cui, dalla previsione di cui all'art. 460 c.c., può desumersi il diritto del chiamato ad essere immesso in possesso dei beni ereditari a prescindere dall'avvenuta accettazione.
L'art. 460 c.c. attribuisce al chiamato poteri di mera conservazione dei beni, analogamente all'art. 486 c.c. che circoscrive i poteri spettanti al chiamato, che abbia accettato con beneficio di inventario o sia nel possesso dei beni sino alla effettuazione dell'inventario, a quelli indicati nell'art. 460 c.c., con l'aggiunta della possibilità di stare in giudizio solo come convenuto per rappresentare l'eredità.
Deve quindi escludersi che il chiamato, in quanto tale, abbia altresì diritto alla materiale apprensione e immissione nel possesso dei beni ereditari da chi peraltro sia già divenuto erede.
D'altra parte, emerge dal tenore letterale dell'art. 533 c.c. che l'azione di petizione ereditaria spetta all'erede, ossia a colui che sia già divenuto tale per aver manifestato la volontà di accettare l'eredità e non al chiamato.
E dunque, se può ritenersi legittima la richiesta di visionare e verificare i beni (cui i resistenti pure si erano resi disponibili con comunicazione del 28.10.2019 – doc. 4) anche ai fini di valutare l'opportunità o meno dell'accettazione, ferma peraltro la
8 possibilità di chiedere la redazione dell'inventario al fine di avere piena contezza della consistenza dell'asse, non può invece ritenersi legittima la richiesta di consegna delle chiavi e immissione in possesso dei beni caduti in successione sino a quando il chiamato non manifesti l'inequivoca volontà di divenire erede o almeno non richieda l'immissione in possesso quale erede, così mostrando di voler accettare l'eredità.
Deve quindi ritenersi infondata la domanda risarcitoria svolta per il periodo settembre ottobre e novembre 2019, avendo i ricorrenti palesato l'avvenuta accettazione di eredità con comunicazione del 7.11.2019 e, successivamente, con la costituzione in giudizio del 25.11.2019 e la partecipazione alla riunione condominiale del
29.11.2019, cui erano presenti anche i resistenti i quali hanno finalmente CP_2
avuto contezza dell'inequivoca volontà degli attori di accettare l'eredità.
Quanto al periodo successivo, va evidenziato come, già con comunicazione del
14.11.2019, il difensore abbia dichiarato la disponibilità, per conto dei resistenti, alla consegna delle chiavi di cui era in possesso, seppure subordinatamente all'invio dell'atto di accettazione. Riconosciuta la qualità di eredi dei ricorrenti a seguito delle condotte suindicate (costituzione in giudizio e partecipazione all'assemblea condominiale), come da comunicazione del 3.12.2019, i ricorrenti neppure hanno dedotto di essersi attivati per la consegna delle chiavi che sapevano a disposizione presso l'avv. Greco, tanto che la consegna è avvenuta poi a seguito di ulteriore mail del 30.1.2020 (all. 25) con cui l'avv. Greco ribadiva di essere in possesso delle chiavi e disponibile alla consegna.
In ogni caso, va evidenziata l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno, laddove parte ricorrente non ha documentato lo stato degli immobili né concrete possibilità di locazione sin dal dicembre, così da far ritenere quantomeno dubbio che, l'immissione in possesso sin dalla fine di novembre, ne avrebbe consentito l'immediata locazione.
La domanda risarcitoria va quindi respinta in quanto non provata.
Domanda di indennità di occupazione per l'immobile di proprietà comune sito in via Giovanni Lanza n. 164 -172.
9 Con riguardo alla richiesta di indennità di occupazione per detto immobile, va evidenziato come non sia in contestazione, da un lato, l'offerta di divisione da parte dei resistenti con separazione di una parte dell'appartamento messo a disposizione dei ricorrenti, dall'altra, la pendenza del giudizio di divisione di detto immobile, nell'ambito del quale dovrà essere valutata la adeguatezza dell'offerta divisoria ed anche l'idoneità o meno della stessa a consentire un uso frazionato del bene che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia tale da non determinare l'esclusione dei comproprietari.
La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va infatti intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. n.
7466/2015; n. 12344/97; n. 11268/98).
In questo caso, premesso come sia circostanza incontestata che gli odierni convenuti abitino l'immobile da epoca precedente il decesso della madre e che la stessa de cuius abbia, in testamento, auspicato una divisione dell'appartamento tra i figli proprio in ragione delle ampie dimensioni, è stata fatta dai convenuti offerta di uso parziario che ben potrebbe soddisfare l'interesse di ciascuno al godimento del bene, mentre neanche è provata una eventuale richiesta di uso turnario o la proposta di un diverso uso parziario che consenta a ciascuno l'uso del bene nel tempo occorrente alla divisione;
lasciare l'appartamento unito, a fronte dell'accesa conflittualità tra le parti e della conseguente irrealistica possibilità di uso parziario o turnario concordato, comporterebbe l'impossibilità per ciascuno di fare uso del bene sino all'avvenuta divisione e la necessità di lasciare l'immobile in stato di abbandono.
Deve quindi ritenersi che solo in sede di divisione possa eventualmente stabilirsi se la parte di immobile messo a disposizione dei ricorrenti sia rispondente alla quota loro spettante o sia invece riduttiva, con conseguente diritto ad una indennità di occupazione per la differenza o per l'intero.
10 In questa sede, la domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile, in quanto subordinata alle verifiche da effettuarsi nel corso della divisione.
Domanda riconvenzionale di rimborso spese.
Nonostante i contrasti insorti tra le parti anche con riferimento alla presentazione della denuncia di successione, è pacifico che i convenuti abbiano già rimborsato l'importo delle imposte versate, pari ad € 30.887,74, residuando la richiesta per l'ulteriore importo di € 1.354,30, di cui € 888,16 quale compenso del professionista incaricato della redazione della denuncia di successione ed € 466,14 quale residuo
Tassa successione, IMU e atto notorio.
Delle dette somme, deve riconoscersi l'importo di € 466,00, essendo rimasta una mera deduzione quella secondo cui il detto importo ulteriore sia stato versato quale sanzione per un errore nella dichiarazione iniziale.
Non può invece riconoscersi il rimborso delle somme versate a titolo di compenso al professionista, in assenza di accordo alcuno in merito alla scelta del professionista e alla misura del compenso da riconoscere.
Quindi in conclusione, la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, può essere accolta limitatamente all'importo di € 466,14, al cui pagamento i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
In merito alle spese, la natura del contendere, le ragioni della decisione, l'intervenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale a seguito della consegna delle chiavi dopo il deposito del ricorso e prima della notifica, il parziale rimborso delle somme inizialmente richieste dai convenuti in via riconvenzionale prima dell'introduzione del giudizio, la reciproca soccombenza in ragione del rigetto della domanda risarcitoria e della riconvenzionale quanto all'importo maggiore, giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
11 • Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda principale dei ricorrenti;
• Respinge la domanda risarcitoria dei ricorrenti;
• dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti di indennità di occupazione del bene indiviso;
• accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti e, per l'effetto, condannando e , Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento di € 466,14 oltre interessi dalla domanda al saldo;
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Roma il 3/6/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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