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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/11/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6232/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE Parte_1 II N. 115 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. PESAVENTO VITTORIO* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“Voglia l'onorevole tribunale civile di Torino, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi incoronata Eh sì NT , Parte_1 CP_1 assegnando la casa coniugale alla ricorrente signora , disponendo a carico Parte_1 del marito e a favore della moglie un contributo a titolo alimentare pari ad euro 200 mensili.
Per parte resistente:
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 IVREA il 17/11/1991. pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IVREA .
Dall'unione sono nate le figlie in data 1/9/1990 e in data 5/1/1995 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/03/2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Domandava di disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al proprio mantenimento nella misura di € 200,00 Controparte_1 mensili.
FA ON, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 5.10.2023 parte ricorrente veniva sentita e all'esito, su istanza del difensore, il Giudice relatore fissava un'altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30/10/2023 il difensore richiamava il ricorso introduttivo e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati di fatto ormai da tempo pur coabitando nella casa coniugale.
Si consideri inoltre il disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura.
Sulle altre domande: casa coniugale e assegno alimenti In assenza di prole minorenne o maggiorenne, ma non economicamente indipendente, nulla può disporsi con riguardo alla casa coniugale ed in particolare alla sua assegnazione. Con riguardo alla domanda di contributo al proprio mantenimento, in tal senso dovendosi interpretare la richiesta, va osservato che l'assegno al mantenimento in favore del coniuge separato costituisce un effetto della separazione “qualora egli [il coniuge] non abbia adeguati redditi propri” e, in forza dell'art.156 c.c. capoverso “l'entità di tale somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato” La ratio dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione si fonda, in sostanza, sul principio di solidarietà familiare e mira a preservare in capo al coniuge più debole, nei limiti delle possibilità reddituali dell'altro coniuge, il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. Dalla documentazione in atti è emerso che parte ricorrente percepisce un introito mensile di circa 870,00 a titolo di pensione e invalidità (cfr. doc pag.9), mentre, con riguardo al marito, dalle dichiarazioni della moglie è emerso che egli percepisce dal lavoro “in fabbrica” una retribuzione di circa 800,00 alla quale si aggiunge una pensione di invalidità di 500,00 per un totale di euro 1400,00.
Orbene, considerato che, allo stato, il marito sostiene spese locatizie (“La casa è in affitto, lui paga 290 mensili più le spese per 400 all'anno circa.” Cfr verbale del 25/6/2025) può concludersi che in un pagina 2 di 3 giudizio di comparazione il reddito del marito è di superiore, sia pur di non molto, a quello della ricorrente.
Tuttavia, in un giudizio comparativo, già solo considerando, ad esempio, che ciascun coniuge dovrà, in ogni caso, sostenere autonomamente spese locatizie, o comunque abitative, la sperequazione induce il diritto della ricorrente ad un contributo al proprio mantenimento nella modesta misura richiesta, pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Istat.
Spese di lite.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizi essendo la ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 FA.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IVREA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Pone a carico del coniuge un contributo mensile al mantenimento della moglie Controparte_1 [...]
di € 200,00 rivalutabili annualmente secondo Istat Parte_1
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6232/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE Parte_1 II N. 115 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. PESAVENTO VITTORIO* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
“Voglia l'onorevole tribunale civile di Torino, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi incoronata Eh sì NT , Parte_1 CP_1 assegnando la casa coniugale alla ricorrente signora , disponendo a carico Parte_1 del marito e a favore della moglie un contributo a titolo alimentare pari ad euro 200 mensili.
Per parte resistente:
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 IVREA il 17/11/1991. pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IVREA .
Dall'unione sono nate le figlie in data 1/9/1990 e in data 5/1/1995 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/03/2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Domandava di disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al proprio mantenimento nella misura di € 200,00 Controparte_1 mensili.
FA ON, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 5.10.2023 parte ricorrente veniva sentita e all'esito, su istanza del difensore, il Giudice relatore fissava un'altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30/10/2023 il difensore richiamava il ricorso introduttivo e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati di fatto ormai da tempo pur coabitando nella casa coniugale.
Si consideri inoltre il disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura.
Sulle altre domande: casa coniugale e assegno alimenti In assenza di prole minorenne o maggiorenne, ma non economicamente indipendente, nulla può disporsi con riguardo alla casa coniugale ed in particolare alla sua assegnazione. Con riguardo alla domanda di contributo al proprio mantenimento, in tal senso dovendosi interpretare la richiesta, va osservato che l'assegno al mantenimento in favore del coniuge separato costituisce un effetto della separazione “qualora egli [il coniuge] non abbia adeguati redditi propri” e, in forza dell'art.156 c.c. capoverso “l'entità di tale somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato” La ratio dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione si fonda, in sostanza, sul principio di solidarietà familiare e mira a preservare in capo al coniuge più debole, nei limiti delle possibilità reddituali dell'altro coniuge, il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. Dalla documentazione in atti è emerso che parte ricorrente percepisce un introito mensile di circa 870,00 a titolo di pensione e invalidità (cfr. doc pag.9), mentre, con riguardo al marito, dalle dichiarazioni della moglie è emerso che egli percepisce dal lavoro “in fabbrica” una retribuzione di circa 800,00 alla quale si aggiunge una pensione di invalidità di 500,00 per un totale di euro 1400,00.
Orbene, considerato che, allo stato, il marito sostiene spese locatizie (“La casa è in affitto, lui paga 290 mensili più le spese per 400 all'anno circa.” Cfr verbale del 25/6/2025) può concludersi che in un pagina 2 di 3 giudizio di comparazione il reddito del marito è di superiore, sia pur di non molto, a quello della ricorrente.
Tuttavia, in un giudizio comparativo, già solo considerando, ad esempio, che ciascun coniuge dovrà, in ogni caso, sostenere autonomamente spese locatizie, o comunque abitative, la sperequazione induce il diritto della ricorrente ad un contributo al proprio mantenimento nella modesta misura richiesta, pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Istat.
Spese di lite.
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria. Pagamento a favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizi essendo la ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 FA.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IVREA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Pone a carico del coniuge un contributo mensile al mantenimento della moglie Controparte_1 [...]
di € 200,00 rivalutabili annualmente secondo Istat Parte_1
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia che liquida in € 2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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