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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2024, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1000/2022 R.G.
promosso da
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spatola come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ) risultante dalla fusione di a sua P.IVA_3 Controparte_3 volta incorporante di rappresentata e difesa dall'avv. Ermenegildo Controparte_4
Paratore come da procura in atti;
ià Controparte_5 Controparte_6
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Scimonello come da procura in atti;
P.IVA_4
P.I. ) Controparte_7 P.IVA_5
All'udienza del 20.3.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art.127 bis c.p.c., i difensori hanno depositato tempestivamente le note con cui hanno precisato le conclusioni, quindi la Corte ha posto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1202/2022, pubblicata il 22.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava le domande avanzate dalla Parte_1
con cui aveva chiesto, in via principale, la condanna ai sensi dell'art. 948 c.c. di
[...] [...]
e di a restituire la macchina per la risonanza Controparte_4 Controparte_5
magnetica concessa dalla Banca in locazione finanziaria e allocata in un immobile di proprietà dell'altra società convenuta, sul presupposto che il bene mobile era di proprietà dell'attrice per averlo acquistato direttamente dal fornitore prima di stipulare il contratto di locazione finanziaria di cui andava dichiarata la nullità per mancanza di causa in concreto;
in via subordinata la condanna a restituire il valore del bene e in ulteriore subordine a pagare l'indennizzo per le migliorie e le addizioni apportate nell'immobile locato.
Motivava il primo giudice che con sentenza passata in giudicato era stato riconosciuto valido ed efficace il contratto di locazione finanziaria che era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore al pagamento del canone e con altra decisione anch'essa definitiva era stato accertato che le migliorie apportate nell'immobile erano state scomputate dai canoni dei primi 5 anni, sicchè le domande essendo coperte dal giudicato andavano rigettate con la condanna dell'attrice a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 11.7.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava con più motivi ed in
[...]
riforma chiedeva accogliersi le domande spiegate in primo grado, previa ammissione della prova orale, di consulenza tecnica d'ufficio e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva quale mandataria di che si era fusa con Controparte_1 Controparte_2
e quest'ultima in precedenza si era fusa con Controparte_3 Controparte_4
contestando la fondatezza del gravame del quale ne chiedeva il rigetto con conseguente
[...]
statuizione sulle spese del grado.
Si costituiva già Controparte_5 Controparte_6 chiedendo confermarsi la sentenza appellata stante l'infondatezza della proposta impugnazione con vittoria delle spese.
Restava contumace Controparte_7
1) Con il primo motivo la società appellante contesta la statuizione di prime cure assumendo che il tribunale avrebbe errato nell'interpretare i documenti prodotti avendo operando un collegamento negoziale fra la locazione finanziaria dell'apparecchiatura e la locazione commerciale del bene immobile ove era allocato il predetto bene al fine di dichiarare che le domande proposte
2 erano coperte dal giudicato, senza considerare che l'eccepita nullità del contratto di locazione finanziaria era emersa dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n.8766 del 2012 in seguito al procedimento per A.T.P. avviato innanzi al Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola.
1.1) Il motivo è infondato.
A prescindere dalla questione del collegamento negoziale che d'ufficio il giudice di prime cure avrebbe autonomamente rilevato, sebbene trattasi di questione del tutto superflua, considerato che la domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società
[...]
e l'allora società Gestione Crediti BP società cooperativa per azioni Parte_1
avente ad oggetto un sistema di risonanza magnetica, è stata rigettata poichè coperta dal giudicato.
Infatti, con sentenza del Tribunale di Milano del 17.7.2012 n.8766, confermata in sede di gravame per avere la Corte d'Appello di Milano - con sentenza n.1253/13, depositata il 26.3.2013 - dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art.348 bis, è stato accertato il legittimo ricorso da parte della concedente alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria stipulato fra le parti per la locazione del macchinario per la risonanza magnetica a causa dell'inadempimento della utilizzatrice che non aveva provveduto a saldare i canoni.
Ne consegue, in primo luogo, che l'azione di nullità proposta nell'odierno giudizio, avuto riguardo allo stesso contratto di locazione finanziaria dichiarato risolto con precedente sentenza definitiva, è inammissibile stante il giudicato implicito esterno formatosi con la sentenza di accoglimento della domanda di risoluzione del predetto contratto, in quanto la pronuncia che dichiara risolto il contratto è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del medesimo negozio (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242).
1.2) Ma va anche osservato come il Tribunale di Milano con la sentenza sopra citata aveva rigettato la domanda di nullità del contratto proposta per violazione del divieto del patto commissorio, sicchè la domanda di nullità una volta rigettata con statuizione definitiva non può essere riproposta in altro giudizio stante il giudicato esterno, nemmeno per ragioni differenti, dovendosi considerare il divieto di abuso del processo che vi è nel caso di frazionamento di domande in separati giudizi ed in violazione della esigenza di celerità dei giudizi.
2) Con il secondo motivo l'appellante critica l'errata interpretazione dei documenti prodotti che il giudice di prime cure avrebbe commesso anche relativamente al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità chiesta per i miglioramenti apportati nell'immobile locato.
Il Tribunale aretuseo non avrebbe considerato che la sentenza del Tribunale di Siracusa passata in giudicato non riguardava i miglioramenti e le addizioni ma solo la corresponsione dei
3 canoni di locazione e che i lavori venivano conclusi dopo un anno dalla sottoscrizione della nota integrativa al contratto di locazione registrato.
Di conseguenza andava accolta la domanda di pagamento dell'importo dovuto per le migliorie e le addizioni apportate all'immobile nella misura accertata dal C.T.U. nel separato procedimento di accertamento tecnico preventivo o comunque in subordine nella misura pari alla differenza tra l'importo speso e il valore del risultato utile al rilascio dell'immobile.
2.1) Anche il motivo in esame è coperto dal giudicato esterno.
Con sentenza del Tribunale di Siracusa del 14.2.2014 n. 322, pronunciata tra la società odierna appellante e l'allora veniva dichiarato risolto il contratto di Controparte_6
locazione per uso diverso da abitazione dell'immobile sito in Noto, stipulato il 31.1.2008, a causa dell'omesso pagamento dei canoni a partire dal mese di gennaio 2013, considerato che dal 2008 al
31.12.2012 i canoni erano stati compensati con le somme spese dalla stessa conduttrice per le migliorie apportate all'immobile con i lavori ivi eseguiti.
La predetta sentenza, impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Catania, era stata confermata con la decisione n. 481/2015, depositata il 16.2.2015 ed il ricorso per Cassazione era stato dichiarato inammissibile con la sentenza n.14626/2017 depositata il 13.6.2017.
Consegue che anche la domanda proposta con l'odierno giudizio, con cui la società
[...]
chiede il pagamento dell'indennità per le migliorie e addizioni Parte_1
apportate nell'immobile di proprietà, oggi di è coperta dal Controparte_5
giudicato.
Infatti, la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Siracusa ha statuito in via definitiva che i canoni di locazione maturati dal 2008 al 2012 erano stati scomputati con le somme dovute alla conduttrice per le migliorie apportate all'immobile a seguito dei lavori ivi eseguiti, come tra le stesse parti pattuito.
La sentenza appellata va dunque confermata.
In considerazione del principio della soccombenza l'appellante va condannata al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del valore della controversia e secondo i parametri medi, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
L'appellante va altresì condannata al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
4 E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, tale responsabilità va ravvisata in capo alla parte che abbia - come nel caso in esame - insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del
24/11/2022).
Nella specie la proposizione del gravame con motivi inammissibili, ripetitivi di infondate censure già proposte in primo grado, determina la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96 c.p.c.
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €7.500,00 per ciascuna parte.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1000/2022
R.G., rigetta l'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato il 11.7.2022 avverso la sentenza n.1202/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 22.6.2022, che conferma;
5 condanna alle spese del giudizio in favore Parte_1
delle appellate e quale mandataria di Controparte_5 Controparte_1 [...]
che liquida quali compensi per ciascuna parte in €. 15.000,00 oltre spese generali, IVA CP_2
e CPA;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di entrambe le società appellate che quantifica in €.7.500,00 ciascuna;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/10/2024.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1000/2022 R.G.
promosso da
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spatola come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ) risultante dalla fusione di a sua P.IVA_3 Controparte_3 volta incorporante di rappresentata e difesa dall'avv. Ermenegildo Controparte_4
Paratore come da procura in atti;
ià Controparte_5 Controparte_6
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Scimonello come da procura in atti;
P.IVA_4
P.I. ) Controparte_7 P.IVA_5
All'udienza del 20.3.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art.127 bis c.p.c., i difensori hanno depositato tempestivamente le note con cui hanno precisato le conclusioni, quindi la Corte ha posto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1202/2022, pubblicata il 22.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, rigettava le domande avanzate dalla Parte_1
con cui aveva chiesto, in via principale, la condanna ai sensi dell'art. 948 c.c. di
[...] [...]
e di a restituire la macchina per la risonanza Controparte_4 Controparte_5
magnetica concessa dalla Banca in locazione finanziaria e allocata in un immobile di proprietà dell'altra società convenuta, sul presupposto che il bene mobile era di proprietà dell'attrice per averlo acquistato direttamente dal fornitore prima di stipulare il contratto di locazione finanziaria di cui andava dichiarata la nullità per mancanza di causa in concreto;
in via subordinata la condanna a restituire il valore del bene e in ulteriore subordine a pagare l'indennizzo per le migliorie e le addizioni apportate nell'immobile locato.
Motivava il primo giudice che con sentenza passata in giudicato era stato riconosciuto valido ed efficace il contratto di locazione finanziaria che era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatore al pagamento del canone e con altra decisione anch'essa definitiva era stato accertato che le migliorie apportate nell'immobile erano state scomputate dai canoni dei primi 5 anni, sicchè le domande essendo coperte dal giudicato andavano rigettate con la condanna dell'attrice a pagare le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 11.7.2022, Parte_1
proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava con più motivi ed in
[...]
riforma chiedeva accogliersi le domande spiegate in primo grado, previa ammissione della prova orale, di consulenza tecnica d'ufficio e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva quale mandataria di che si era fusa con Controparte_1 Controparte_2
e quest'ultima in precedenza si era fusa con Controparte_3 Controparte_4
contestando la fondatezza del gravame del quale ne chiedeva il rigetto con conseguente
[...]
statuizione sulle spese del grado.
Si costituiva già Controparte_5 Controparte_6 chiedendo confermarsi la sentenza appellata stante l'infondatezza della proposta impugnazione con vittoria delle spese.
Restava contumace Controparte_7
1) Con il primo motivo la società appellante contesta la statuizione di prime cure assumendo che il tribunale avrebbe errato nell'interpretare i documenti prodotti avendo operando un collegamento negoziale fra la locazione finanziaria dell'apparecchiatura e la locazione commerciale del bene immobile ove era allocato il predetto bene al fine di dichiarare che le domande proposte
2 erano coperte dal giudicato, senza considerare che l'eccepita nullità del contratto di locazione finanziaria era emersa dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n.8766 del 2012 in seguito al procedimento per A.T.P. avviato innanzi al Tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola.
1.1) Il motivo è infondato.
A prescindere dalla questione del collegamento negoziale che d'ufficio il giudice di prime cure avrebbe autonomamente rilevato, sebbene trattasi di questione del tutto superflua, considerato che la domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società
[...]
e l'allora società Gestione Crediti BP società cooperativa per azioni Parte_1
avente ad oggetto un sistema di risonanza magnetica, è stata rigettata poichè coperta dal giudicato.
Infatti, con sentenza del Tribunale di Milano del 17.7.2012 n.8766, confermata in sede di gravame per avere la Corte d'Appello di Milano - con sentenza n.1253/13, depositata il 26.3.2013 - dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art.348 bis, è stato accertato il legittimo ricorso da parte della concedente alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria stipulato fra le parti per la locazione del macchinario per la risonanza magnetica a causa dell'inadempimento della utilizzatrice che non aveva provveduto a saldare i canoni.
Ne consegue, in primo luogo, che l'azione di nullità proposta nell'odierno giudizio, avuto riguardo allo stesso contratto di locazione finanziaria dichiarato risolto con precedente sentenza definitiva, è inammissibile stante il giudicato implicito esterno formatosi con la sentenza di accoglimento della domanda di risoluzione del predetto contratto, in quanto la pronuncia che dichiara risolto il contratto è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del medesimo negozio (cfr. Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242).
1.2) Ma va anche osservato come il Tribunale di Milano con la sentenza sopra citata aveva rigettato la domanda di nullità del contratto proposta per violazione del divieto del patto commissorio, sicchè la domanda di nullità una volta rigettata con statuizione definitiva non può essere riproposta in altro giudizio stante il giudicato esterno, nemmeno per ragioni differenti, dovendosi considerare il divieto di abuso del processo che vi è nel caso di frazionamento di domande in separati giudizi ed in violazione della esigenza di celerità dei giudizi.
2) Con il secondo motivo l'appellante critica l'errata interpretazione dei documenti prodotti che il giudice di prime cure avrebbe commesso anche relativamente al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità chiesta per i miglioramenti apportati nell'immobile locato.
Il Tribunale aretuseo non avrebbe considerato che la sentenza del Tribunale di Siracusa passata in giudicato non riguardava i miglioramenti e le addizioni ma solo la corresponsione dei
3 canoni di locazione e che i lavori venivano conclusi dopo un anno dalla sottoscrizione della nota integrativa al contratto di locazione registrato.
Di conseguenza andava accolta la domanda di pagamento dell'importo dovuto per le migliorie e le addizioni apportate all'immobile nella misura accertata dal C.T.U. nel separato procedimento di accertamento tecnico preventivo o comunque in subordine nella misura pari alla differenza tra l'importo speso e il valore del risultato utile al rilascio dell'immobile.
2.1) Anche il motivo in esame è coperto dal giudicato esterno.
Con sentenza del Tribunale di Siracusa del 14.2.2014 n. 322, pronunciata tra la società odierna appellante e l'allora veniva dichiarato risolto il contratto di Controparte_6
locazione per uso diverso da abitazione dell'immobile sito in Noto, stipulato il 31.1.2008, a causa dell'omesso pagamento dei canoni a partire dal mese di gennaio 2013, considerato che dal 2008 al
31.12.2012 i canoni erano stati compensati con le somme spese dalla stessa conduttrice per le migliorie apportate all'immobile con i lavori ivi eseguiti.
La predetta sentenza, impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Catania, era stata confermata con la decisione n. 481/2015, depositata il 16.2.2015 ed il ricorso per Cassazione era stato dichiarato inammissibile con la sentenza n.14626/2017 depositata il 13.6.2017.
Consegue che anche la domanda proposta con l'odierno giudizio, con cui la società
[...]
chiede il pagamento dell'indennità per le migliorie e addizioni Parte_1
apportate nell'immobile di proprietà, oggi di è coperta dal Controparte_5
giudicato.
Infatti, la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Siracusa ha statuito in via definitiva che i canoni di locazione maturati dal 2008 al 2012 erano stati scomputati con le somme dovute alla conduttrice per le migliorie apportate all'immobile a seguito dei lavori ivi eseguiti, come tra le stesse parti pattuito.
La sentenza appellata va dunque confermata.
In considerazione del principio della soccombenza l'appellante va condannata al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe di cui al d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del valore della controversia e secondo i parametri medi, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett.
c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
L'appellante va altresì condannata al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
4 E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Nel giudizio di appello, tale responsabilità va ravvisata in capo alla parte che abbia - come nel caso in esame - insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693 del
24/11/2022).
Nella specie la proposizione del gravame con motivi inammissibili, ripetitivi di infondate censure già proposte in primo grado, determina la condanna dell'appellante alla sanzione del risarcimento del danno di cui al comma 3 dell'art.96 c.p.c.
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, va equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi fissata in €7.500,00 per ciascuna parte.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1000/2022
R.G., rigetta l'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato il 11.7.2022 avverso la sentenza n.1202/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 22.6.2022, che conferma;
5 condanna alle spese del giudizio in favore Parte_1
delle appellate e quale mandataria di Controparte_5 Controparte_1 [...]
che liquida quali compensi per ciascuna parte in €. 15.000,00 oltre spese generali, IVA CP_2
e CPA;
condanna altresì l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di entrambe le società appellate che quantifica in €.7.500,00 ciascuna;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04/10/2024.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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