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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 18/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 10214/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. FAMELI FULVIO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FAMELI FULVIO
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011 depositato dal ricorrente in data 11 settembre 2023 avverso il provvedimento del Questore di Lucca del 14 giugno 2023, notificato il 12 agosto 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 18/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio ricorso nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 22 marzo 2023 la Commissione
pagina 1 di 5 Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole e il Questore, in data 14 giugno 2023, rigettava quindi la richiesta del ricorrente, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con decreto del 06 aprile 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 18 giugno 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Con memoria versata in atti in data 06 maggio 2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, riportandosi al parere sfavorevole emesso dalla
Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di
Livorno – ed insistendo nel rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 07 maggio 2025 interveniva depositando agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
All'udienza del 18 giugno 2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale pagina 2 di 5 (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che, il ricorrente ha lasciato il proprio Paese e vive in Italia dal
2020 a causa di un peggioramento delle condizioni economiche dell'Albania; nel corso di questi anni risulta che abbia lavorato in modo continuativo fin dal 2021, dapprima come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta individuale GANTHALER ASTRID, e in seguito, in qualità di ponteggiatore, alle dipendenze della SPARER GERUESTE GMBH, con successiva trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (sono stati prodotti in particolare in giudizio:
d'instaurazione rapporto di lavoro;
comunicazione di trasformazione in tempo CP_4 CP_5
indeterminato; buste paga 2023; CUD 2023; estratto contributivo INPS;
CUD 2025). Il radicamento del ricorrente sul territorio nazionale è attestato, altresì, dal conseguimento della patente di guida, dai corsi di formazione professionale frequentati di cui sono stati prodotti gli attestati. Da ultimo, deve darsi atto altresì della presenza in Italia di legami familiari da parte del ricorrente e, segnatamente, del fratello e della sorella di quest'ultimo.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, stabilmente inserito con un lavoro ed un progetto familiare, si ritiene che possa essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Alla luce di ciò devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti, data la natura del procedimento ed il consolidamento definitivo dell'integrazione del ricorrente emerso esclusivamente nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Visto l'art. art. 281 terdecies c.p.c.
pagina 4 di 5 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a C.F. ) il diritto al Parte_1 C.F._2
permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/1998 e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 18/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 10214/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. FAMELI FULVIO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FAMELI FULVIO
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011 depositato dal ricorrente in data 11 settembre 2023 avverso il provvedimento del Questore di Lucca del 14 giugno 2023, notificato il 12 agosto 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 18/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio ricorso nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 22 marzo 2023 la Commissione
pagina 1 di 5 Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole e il Questore, in data 14 giugno 2023, rigettava quindi la richiesta del ricorrente, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario il raggiungimento da parte del ricorrente di una integrazione adeguata e consolidata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
Con decreto del 06 aprile 2025, il Giudice Istruttore fissava udienza per il 18 giugno 2025 autorizzando lo scambio di note scritte, all'esito della quale la causa veniva assunta in riserva.
Con memoria versata in atti in data 06 maggio 2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, riportandosi al parere sfavorevole emesso dalla
Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di
Livorno – ed insistendo nel rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero in data 07 maggio 2025 interveniva depositando agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
All'udienza del 18 giugno 2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale pagina 2 di 5 (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che, il ricorrente ha lasciato il proprio Paese e vive in Italia dal
2020 a causa di un peggioramento delle condizioni economiche dell'Albania; nel corso di questi anni risulta che abbia lavorato in modo continuativo fin dal 2021, dapprima come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta individuale GANTHALER ASTRID, e in seguito, in qualità di ponteggiatore, alle dipendenze della SPARER GERUESTE GMBH, con successiva trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (sono stati prodotti in particolare in giudizio:
d'instaurazione rapporto di lavoro;
comunicazione di trasformazione in tempo CP_4 CP_5
indeterminato; buste paga 2023; CUD 2023; estratto contributivo INPS;
CUD 2025). Il radicamento del ricorrente sul territorio nazionale è attestato, altresì, dal conseguimento della patente di guida, dai corsi di formazione professionale frequentati di cui sono stati prodotti gli attestati. Da ultimo, deve darsi atto altresì della presenza in Italia di legami familiari da parte del ricorrente e, segnatamente, del fratello e della sorella di quest'ultimo.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, stabilmente inserito con un lavoro ed un progetto familiare, si ritiene che possa essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Alla luce di ciò devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate fra le parti, data la natura del procedimento ed il consolidamento definitivo dell'integrazione del ricorrente emerso esclusivamente nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Visto l'art. art. 281 terdecies c.p.c.
pagina 4 di 5 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a C.F. ) il diritto al Parte_1 C.F._2
permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, D. Lgs. 286/1998 e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Si comunichi.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
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