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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3761/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cetraro, Via Lucibello n. 4, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Nicola Antonio Braile che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore
- terza chiamata in causa, contumace
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei
crediti sottesi all'intimazione di pagamento e per l'effetto accogliere l'opposizione e, CP_1
annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto intimazione di pagamento n.
1 03420239013514067000 notificata in data 20.06.2024 impugnata in parte qua e la cartella
n. 03420220075733987000 data 24.12.2002, sottesa indicata in epigrafe per inesistenza del
titolo esecutivo per intervenuta prescrizione ed inesistenza del titolo esecutivo, con vittoria
delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 comma 1 del
cod. proc. civ., nonché delle spese anticipate …”.
Conclusioni dell' “… si conclude: - in rito, per la declaratoria di incompetenza CP_1
territoriale (come eccepita in narrativa) relativamente ai titoli dovuti dal quale Parte_1
titolare artigiano;
- nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda. Vinte le spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239013514067000, alla quale è sottesa la cartella di pagamento n.
03420020075733987000, afferente a crediti CP_1
La parte ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando CP_1
principalmente il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, la carenza di legittimazione passiva in quanto la cartella rientrava nella disciplina della cartolarizzazione dei crediti ed era riferibile alla società cessionaria dei crediti stessi e l'insussistenza della prescrizione. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 29.3.2025 si è disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Controparte_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La competenza territoriale deve attribuirsi al Giudice adito ex art. 444, comma 3, c.p.c.,
dandosi rilievo alla circostanza per cui il credito afferisce comunque alla gestione dipendenti e che l'ente che ha emesso il ruolo è l sede di Cosenza. CP_1
Deve dichiararsi la contumacia di , dandosi seguito Controparte_2
all'attestazione di Cancelleria, che ha allegato atto denominato prova dell'avvenuta notifica ad . Controparte_2
In merito, la legittimazione passiva deve attribuirsi anche ad Controparte_2
, che ha formato e notificato l'intimazione di pagamento.
[...]
Il principio richiamato da parte ricorrente [Cass. SS. UU. 7514/2022, secondo cui: “In tema
di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999,
la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei
confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a
ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata
omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo
ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di
legittimazione in capo al concessionario medesimo”] riguarda i casi in cui si chiede al
Giudice unicamente l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria, anche per il profilo dell'intervenuta prescrizione, quando è stata omessa la notifica della cartella di pagamento, conosciuta dall'opponente in altro contesto (nel caso in esame attraverso l'intimazione di pagamento).
L'omessa notifica della cartella di pagamento, difatti, determina un pregiudizio difensivo in riferimento all'impossibilità di proporre la contestazione nel merito del credito ai sensi
3 dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, con recupero della possibilità difensiva a seguito della conoscenza della cartella di pagamento acquisita successivamente.
In tal senso, dunque, la Suprema Corte argomenta in termini di opposizione tardiva
“recuperatoria” al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella di pagamento della quale è stata omessa la notificazione, con riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 46/1999.
Solo nei termini indicati la legittimazione passiva è unicamente dell'ente impositore,
trattandosi di opposizione nel merito del credito che non può che essere proposta unicamente nei suoi confronti.
Nel caso in esame, invece, la parte ricorrente non contesta l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e non contesta nel merito il credito, affermando invece la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, sicché la contestazione deve essere diretta anche contro , che ha emanato l'intimazione di Controparte_2
pagamento, trattandosi peraltro dell'ente che poteva contraddire in ordine ad eventuali atti interruttivi della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
La legittimazione passiva va poi attribuita all' quale titolare del credito, senza CP_1
riferimenti ad ipotesi di cessione e cartolarizzazione dei crediti che, oltretutto, non risultano in giudizio.
Ciò posto, l'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento indicata e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale cartella.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica della cartella di pagamento, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
4 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in
cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -
deve dirsi che il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che la notifica della cartella di pagamento risale al 2002, in assenza dell'allegazione e prova di atti interruttivi da parte di Controparte_2
, che non si è costituita in giudizio.
[...]
L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' in merito, non poteva essere ammessa perché CP_1
“ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere
(cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass.
4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio.
Le spese di lite si pongono interamente a carico di sulla Controparte_2
base del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio contenente crediti prescritti, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento. CP_1
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420020075733987000 estinto per intervenuta prescrizione;
3. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
4. condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 3.290,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
5. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3761/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cetraro, Via Lucibello n. 4, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Nicola Antonio Braile che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore
- terza chiamata in causa, contumace
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei
crediti sottesi all'intimazione di pagamento e per l'effetto accogliere l'opposizione e, CP_1
annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto intimazione di pagamento n.
1 03420239013514067000 notificata in data 20.06.2024 impugnata in parte qua e la cartella
n. 03420220075733987000 data 24.12.2002, sottesa indicata in epigrafe per inesistenza del
titolo esecutivo per intervenuta prescrizione ed inesistenza del titolo esecutivo, con vittoria
delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 comma 1 del
cod. proc. civ., nonché delle spese anticipate …”.
Conclusioni dell' “… si conclude: - in rito, per la declaratoria di incompetenza CP_1
territoriale (come eccepita in narrativa) relativamente ai titoli dovuti dal quale Parte_1
titolare artigiano;
- nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda. Vinte le spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239013514067000, alla quale è sottesa la cartella di pagamento n.
03420020075733987000, afferente a crediti CP_1
La parte ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando CP_1
principalmente il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, la carenza di legittimazione passiva in quanto la cartella rientrava nella disciplina della cartolarizzazione dei crediti ed era riferibile alla società cessionaria dei crediti stessi e l'insussistenza della prescrizione. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 29.3.2025 si è disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
. Controparte_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La competenza territoriale deve attribuirsi al Giudice adito ex art. 444, comma 3, c.p.c.,
dandosi rilievo alla circostanza per cui il credito afferisce comunque alla gestione dipendenti e che l'ente che ha emesso il ruolo è l sede di Cosenza. CP_1
Deve dichiararsi la contumacia di , dandosi seguito Controparte_2
all'attestazione di Cancelleria, che ha allegato atto denominato prova dell'avvenuta notifica ad . Controparte_2
In merito, la legittimazione passiva deve attribuirsi anche ad Controparte_2
, che ha formato e notificato l'intimazione di pagamento.
[...]
Il principio richiamato da parte ricorrente [Cass. SS. UU. 7514/2022, secondo cui: “In tema
di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999,
la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei
confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a
ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata
omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo
ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di
legittimazione in capo al concessionario medesimo”] riguarda i casi in cui si chiede al
Giudice unicamente l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria, anche per il profilo dell'intervenuta prescrizione, quando è stata omessa la notifica della cartella di pagamento, conosciuta dall'opponente in altro contesto (nel caso in esame attraverso l'intimazione di pagamento).
L'omessa notifica della cartella di pagamento, difatti, determina un pregiudizio difensivo in riferimento all'impossibilità di proporre la contestazione nel merito del credito ai sensi
3 dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, con recupero della possibilità difensiva a seguito della conoscenza della cartella di pagamento acquisita successivamente.
In tal senso, dunque, la Suprema Corte argomenta in termini di opposizione tardiva
“recuperatoria” al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella di pagamento della quale è stata omessa la notificazione, con riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 46/1999.
Solo nei termini indicati la legittimazione passiva è unicamente dell'ente impositore,
trattandosi di opposizione nel merito del credito che non può che essere proposta unicamente nei suoi confronti.
Nel caso in esame, invece, la parte ricorrente non contesta l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e non contesta nel merito il credito, affermando invece la prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento, sicché la contestazione deve essere diretta anche contro , che ha emanato l'intimazione di Controparte_2
pagamento, trattandosi peraltro dell'ente che poteva contraddire in ordine ad eventuali atti interruttivi della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
La legittimazione passiva va poi attribuita all' quale titolare del credito, senza CP_1
riferimenti ad ipotesi di cessione e cartolarizzazione dei crediti che, oltretutto, non risultano in giudizio.
Ciò posto, l'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento indicata e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale cartella.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica della cartella di pagamento, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
4 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in
cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -
deve dirsi che il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che la notifica della cartella di pagamento risale al 2002, in assenza dell'allegazione e prova di atti interruttivi da parte di Controparte_2
, che non si è costituita in giudizio.
[...]
L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' in merito, non poteva essere ammessa perché CP_1
“ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere
(cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass.
4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio.
Le spese di lite si pongono interamente a carico di sulla Controparte_2
base del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio contenente crediti prescritti, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento. CP_1
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420020075733987000 estinto per intervenuta prescrizione;
3. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
4. condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 3.290,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
5. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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