Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01700/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02683/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2683 del 2024, proposto da
GLC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Principato e Massimo Togna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi n. 21;
contro
il Comune di Roma Capitale, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola Di Giovanni, Maria Stefania Masini, Vincenzo Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della Società in Roma, via Monzambano n. 10;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia U.O. Condoni numero repertorio QI/2262/2023 del 12/12/2023, numero protocollo QI/221782/2023 del 12/12/2023, notificata in data 18 dicembre 2023, recante la reiezione dell’istanza di condono prot. 86/190116 sot.0 del 22.09.1986 - abuso in Via Silicella, 57 - 00169 - Municipio VI, in una con ogni atto, anche di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo riferimento: - alla nota prot. 0131026 del 2.03.2022, acquisita agli atti del fascicolo d’interesse con prot. QI/37902 in data 8.03.2022, con la quale l’ANAS - Service e Patrimonio – Sanatorie, respinte le osservazioni endoprocedimentali dell’odierna ricorrente, ha espresso “provvedimento finale negativo” sulla suddetta istanza di condono;
- della precedente nota prot. n.557192 del 8.09.2021, con la quale l’ANAS aveva espresso parere negativo sull’istanza di condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il Presidente RI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in esame la Società ricorrente impugna la determina dirigenziale in epigrafe indicata con la quale è stata rigettata l’istanza di condono edilizio concernente la realizzazione di un capannone con destinazione d'uso industriale/artigianale di mq.664,39 di superficie utile, presentata dalla sua dante causa il 22.09.1986 ai sensi della l. n. 47/1985, unitamente ai presupposti pareri sfavorevoli dell’NA S.p.A..
I.1. Il diniego si fonda sulla sussistenza, sull’area interessata dall’intervento edilizio abusivo, del vincolo “Viabilità Principale D.M. 1404 del 1.04.1968 G.R.A. Competenza ANAS” rispetto alla cui compatibilità l’NA ha espresso parere negativo con gli atti citati nel provvedimento, in questa sede gravati.
I.2. La determina censurata è stata preceduta da preavviso di rigetto – nota 13.06.2023, prot. QI/104753 – nel quale veniva richiamato il parere NA del 2.3.2022.
II. Questi i motivi di diritto dedotti:
“1.-Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 33 l. n. 47 del 1985; 1 D.M. n. 1404 del 1° aprile 1968 in relazione all’art. 41 septies l. n. 1150 del 1942; 26 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, n. 445 del 1992; 1 delle N.T.A. del vigente P.R.G. di Roma, in relazione alla Delibera della Giunta capitolina, n. 21 del 2015 ed agli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 285 del 1982. Violazione del principio tempus regit actum . Irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere” .
Il diniego è motivato con il rilievo che non sarebbe rispettata la fascia di rispetto dal GRA come stabilita dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma si sostiene in ricorso che “le istanze di condono sono volte alla sanatoria di interventi edilizi effettuati senza titolo o in violazione di vincoli” e che le istanze “in ossequio al principio tempus regit actum , devono essere vagliate tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui l’Amministrazione adotta il
provvedimento finale e delle disposizioni di maggior favore eventualmente sopravvenute.” .
Sarebbe stata applicata un’erronea disposizione normativa con conseguente motivazione erronea.
“Il principio tempus regit actum rende irrilevante la considerazione dei vincoli esistenti al momento della realizzazione dell’intervento e impone, al contrario, di prendere in considerazione l’evoluzione diacronica del quadro normativo” .
Si evidenzia che nel 2015 la particella in questione “è stata perimetrata nella zona urbana con la nota Delibera del Comune di Roma, n. 21 del 2015, con conseguente riduzione della fascia di rispetto a 30 metri” , e che inoltre, in base all’art. 9 della legge n. 761/1961, le costruzioni devono rispettare la distanza dall’autostrada non inferiore ai 25 metri lineari, per cui il vaglio della domanda di condono de qua avrebbe dovuto accertare il rispetto della distanza al più di 30 metri lineari dal raccordo.
“2.- Violazione e falsa applicazione, per ulteriore profilo, dell’art. 32, comma 3, l. n. 47 del 1985. Violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 e del generale diritto di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti” .
Partendo dal rilievo che il provvedimento di diniego impugnato dà atto che l’odierna ricorrente, ricevuto il preavviso di rigetto, ha richiesto formalmente, con nota del 22.06.2023, la sospensione del termine per la presentazione di osservazioni endoprocedimentali ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 fino all’accesso alla documentazione integrale del procedimento e riporta che “successivamente la proprietà non ha trasmesso osservazioni al preavviso di rigetto” , parte ricorrente contesta che viene omessa la circostanza che l’istanza di accesso è rimasta priva di riscontro, nonostante il sollecito presentato il 6.12.2023.
Con la partecipazione procedimentale dell’interessata – che presupponeva l’accesso – si sarebbe data prova del difetto di istruttoria: l’NA riposta la distanza attuale del fabbricato oggetto dell’istanza di condono dalla sede stradale come pari a 20,37 metri lineari e puntualizza che nel 2002 detta particella è stata oggetto di un provvedimento di esproprio per consentire il raddoppio del raccordo, per cui a tale misura di 20,37 metri lineari andava sommata la misura della cosiddetta fascia di espropriazione, ai fini della verifica del rispetto delle distanze minime di legge; tuttavia, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la profondità da prendere in considerazione per il vaglio dell’istanza era di ben oltre 10 metri lineari (per la precisione, di 11,68 metri), diversamente da quanto dichiarato da NA S.p.A., con la conseguenza che risultava superata la distanza minima di 30 metri richiesta dalla normativa applicabile ratione temporis . Si osserva ancora che “nel preavviso di diniego del settembre 2021, addirittura, l’ANAS ammetteva candidamente che, dopo la costruzione della terza corsia avvenuta nel 1988, “dalla documentazione in nostro possesso
non è possibile risalire alla distanza dell’immobile dal vecchio tracciato”.” .
III. Con memoria di mera forma depositata in giudizio il 27.03.2024, si è costituita NA S.p.A., successivamente depositando documentazione.
IV. La Società ricorrente ed NA hanno poi prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. in vista della pubblica udienza del 18.11.2025, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
IV.1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
V. Occorre preliminarmente un inquadramento normativo della vicenda all’esame del Collegio.
V.1. Per quanto qui di interesse, deve in primo luogo richiamarsi l’art. 31, 1° comma, lett. a), l. n. 47/1985, secondo il quale: “Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse” .
Quindi, diversamente da quanto asserito in ricorso, la sanatoria non può valere anche a superare i vincoli ostativi, ma serve a rendere legittime le opere che pure sono state realizzate in assenza di previo titolo edilizio, come si registra nella specie.
V.2. Con specifico riguardo al vincolo nel caso in esame ritenuto ostativo al rilascio del condono edilizio - Viabilità Principale D.M. 1404 del 1.04.1968 – la disciplina muta a seconda che esso sia preesistente alla realizzazione dell’abuso o successivo.
V.2.1. Nel secondo caso, in base all’art. 32, comma 2, lett. c), della medesima legge, “Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate [acquisizione di parere favorevole dall’Autorità competente] , le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.” .
V.2.2. Diversamente l’opera realizzata dopo l’imposizione del vincolo di assoluta inedificabilità previsto dal D.M. n. 1404 del 1968 ricade nell’ipotesi di cui all'art. 33, comma 1, della l. n. 47 del 1985, con conseguente insanabilità dell’abuso, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4.11.2024, n. 8771) e non rilevando la circostanza che le opere non rechino minaccia per la sicurezza del traffico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6.11.2019, n. 7572).
In questo caso si tratta di un’ipotesi di inedificabilità legale (sancita dall’art. 41 septies della l. n. 1150 del 1942, aggiunto dall’art. 19 della l. n. 765 del 1967, dall’art. 9 della l. n. 729 del 1961 e dal successivo D.M. n. 1404 del 1968), derivante dall’inserimento di un’area nella zona di rispetto stradale.
VI. Certamente l’intervento abusivo cui si riferiscono il censurato diniego di condono e, a monte, i pareri non favorevoli resi dall’NA è stato realizzato successivamente al Grande Raccordo
Anulare - GRA, per cui non può dubitarsi che il vincolo consistente nel divieto di costruire nell’ambito della fascia di rispetto ricada nell’ambito di quelli di inedificabilità assoluta, per i quali nessun rilievo assume la circostanza che vi sia o meno pericolo per la pubblica incolumità.
VI.1. Fatta questa dovuta precisazione, deve considerarsi che nel 1976, quando è stato realizzato il capannone in questione, il GRA era classificato quale strada di tipo B (classificazione poi modificata in tipo A nell’anno 1979), rispetto alla quale l’art. 4 del D.M. n. 1404 del 1968, norma senz’altro conferente, prevedeva che la distanza “da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale” dovesse essere di m. 40,00 lineari (tale distanza è stata poi richiamata, anche dall’art. 26, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 495/1992 per le strade di tipo B).
VI.2. Posta la fascia di rispetto stradale di 40 metri lineari, va tenuto conto che la Società ricorrente sostiene che alla distanza di 20,37 metri lineari indicata dall’NA come attuale nel parere dovrebbero sommarsi 11,68 metri, che rappresenterebbero la misura della cosiddetta fascia di espropriazione (infatti successivamente è stato realizzato il raddoppio del GRA); pur accettando tale prospettazione, che confuta la misurazione di detta fascia eseguita dall’NA, il totale, pari a 32,05 metri, che integrerebbe la distanza tra il capannone e la strada al momento della sua realizzazione, non basterebbe comunque a garantire la fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 40 metri.
VI.3. Ne deriva che legittimamente non poteva essere rilasciato dall’NA S.p.A. parere favorevole e di conseguenza da Roma Capitale il titolo in sanatoria in relazione al capannone abusivo.
Non si ravvisano i dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: al contrario, all’esito di un’idonea istruttoria si è accertato il mancato rispetto della distanza minima- id est il vincolo di inedificabilità assoluta, con piena conformità alla normativa vigente.
VII. Si tratta di attività vincolata, in presenza della quale nessun apporto procedimentale – al pari di quanto si è registrato per quello difensivo ex post in sede giurisdizionale – avrebbe potuto mutare l’esito del procedimento ed il contenuto del provvedimento finale.
VIII. In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.
Stante la peculiarità della questione esaminata, sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
RI CA, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CA |
IL SEGRETARIO