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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 219/2025 r.g. P.U. – SUB 1 nei confronti di ” (c.f./P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Medolla (MO), in Via Bellini, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
Barbara Molinari, presso il cui studio, sito in Medolla (MO), Via San Giuseppe, n. 14/B, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente in proprio-
*** letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che nel caso di specie i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex artt. 27, commi 2, CCII, posto che il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Modena, da ritenersi applicabile al presente procedimento in virtù del richiamo al titolo III per quanto non specificamente previsto, di cui all'art. 65, comma 2, CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28/9/2024) il D. Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento
e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta completa anche sotto tale profilo, dando illustrazione (in termini comunque generici) della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa, sebbene si tratti di aspetti che dovranno necessariamente essere approfonditi ulteriormente dal liquidatore in sede di predisposizione del programma di liquidazione, al fine di valutare le azioni esperibili;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto, al momento della domanda, presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ed è quindi impresa minore, posto che, in base agli ultimi bilanci, per l'anno 2022 i ricavi sono pari a euro 12.001, l'attivo è pari a euro 98.758, i debiti sono pari a euro 383.074; per l'anno 2023 i ricavi sono pari a euro 12.505, l'attivo è pari a euro 83.397,
i debiti sono pari a euro 376.325, per l'anno 2024 i ricavi sono pari a euro 44.528, l'attivo è pari a euro 55.941,
i debiti sono pari a euro 344.970.
Inoltre, il Gestore, rappresentando la situazione debitoria aggiornata al 16/5/2025 (a seguito di quantificazione dei crediti vanatati da Agenzia delle Entrate Riscossione) ha attestato l'ammontare complessivo dei debiti in € 468.88,25, conservando l'istante i requisiti di “impresa minore”, e come tale assoggettabile alle norme che disciplinano la liquidazione controllata.
Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII. La società versa, all'evidenza, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di poter soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si rammenta che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b), CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, che qui non si ha motivo di disattendere, aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n.
25167/2016; in termini Cass. n. 18137/2018).
Si precisa che la ricorrente ha generato perdite di esercizio dal 2019 costanti e, all'attualità, non solo non sono ipotizzabili flussi di cassa prospettici se non i canoni di affitto di azienda (12.000 euro annui), ma il valore del compendio aziendale è stimabile in 30.000 euro, somme insufficienti a soddisfare i debiti sopra descritti. A conferma di ciò, sulla base dell'ultimo bilancio depositato (relativo al 2024), vi è un evidente sbilancio tra attivo e passivo, considerato che il patrimonio netto risulta negativo per – 289.029 euro. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la presente domanda non può essere qualificata come proposta (come erroneamente fatto in seno al ricorso introduttivo), essendo essa diretta alla dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale volta a monetizzare l'intero patrimonio liquidabile del debitore al fine di distribuire il ricavato ai creditori, nel rispetto delle regole della par condicio creditorum;
precisato che, con riferimento alle eventuali procedure espropriative presso terzi conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, il credito è trasferito solo nel momento in cui viene ad esistenza e deve quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore pignorante/assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tali creditori di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso di crediti, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (artt. 150 e
151 CCII, richiamati dall'art. 270, comma 5 CCII). Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n.
3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII); precisato che il liquidatore, al fine di verificare le azioni eventualmente esperibili, dovrà adeguatamente valutare tutti gli atti posti in essere dai debitori e di cui al ricorso per sottoporli ad autonoma valutazione, anche con riguardo alla futura esdebitazione, ivi inclusa l'operazione di compensazione dei canoni di affitto di azienda, da sottoporre ad autonomo scrutinio;
precisato che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, in cui è stato qualificato come prededucibile il credito professionale dell'advisor, questo dovrà, invece, essere oggetto di insinuazione al passivo e ammesso, previa valutazione in sede di accertamento dello stato passivo stesso a opera del nominato liquidatore, in base al privilegio ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c., sul punto consolidata giurisprudenza statuisce che “il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo detta voce prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) del
CCII” (Trib. Forlì 25 ottobre 2024); rilevato che, trattandosi la ricorrente di società e non di persona fisica, ad essa non risulta applicabile l'art. 268, comma 4, lett. b) CCII e che, pertanto, ogni eventuale spesa che la società dovrà sostenere potrà essere autorizzata se ed in quanto rientrante nell'ambito dell'art. 275-bis CCII;
rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio della Controparte_1
” (c.f./P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in
[...] P.IVA_1
Medolla (MO), in Via Bellini, n. 1; nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore l'Avv. Elisa Ruosi, iscritta all'Ordine degli avvocati di Modena, precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c.
4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
* * *
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto e al Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 10/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 219/2025 r.g. P.U. – SUB 1 nei confronti di ” (c.f./P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede legale in Medolla (MO), in Via Bellini, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
Barbara Molinari, presso il cui studio, sito in Medolla (MO), Via San Giuseppe, n. 14/B, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente in proprio-
*** letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato dal debitore;
esaminata la documentazione acquisita;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza, posto che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato che nel caso di specie i documenti previsti da detta norma (nei limiti di compatibilità), sono stati allegati;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex artt. 27, commi 2, CCII, posto che il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Modena, da ritenersi applicabile al presente procedimento in virtù del richiamo al titolo III per quanto non specificamente previsto, di cui all'art. 65, comma 2, CCII;
considerato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma
2, CCII, esponendo una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che, prima del deposito del ricorso, è entrato in vigore (in data 28/9/2024) il D. Lgs. n. 136/2024 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modifiche e correzioni significative al CCII, le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale D. Lgs. (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. Tra le varie modifiche, si segnala quella che ha interessato l'art. 269, CCII, il quale dispone, oggi, al comma 2, che la relazione del Gestore della Crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento
e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui al novellato art. 268, comma 3, quarto periodo, relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; osservato che, nella specie, la relazione del Gestore risulta completa anche sotto tale profilo, dando illustrazione (in termini comunque generici) della genesi del sovraindebitamento e del ruolo avuto dal debitore rispetto ad essa, sebbene si tratti di aspetti che dovranno necessariamente essere approfonditi ulteriormente dal liquidatore in sede di predisposizione del programma di liquidazione, al fine di valutare le azioni esperibili;
rilevato che non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto, al momento della domanda, presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ed è quindi impresa minore, posto che, in base agli ultimi bilanci, per l'anno 2022 i ricavi sono pari a euro 12.001, l'attivo è pari a euro 98.758, i debiti sono pari a euro 383.074; per l'anno 2023 i ricavi sono pari a euro 12.505, l'attivo è pari a euro 83.397,
i debiti sono pari a euro 376.325, per l'anno 2024 i ricavi sono pari a euro 44.528, l'attivo è pari a euro 55.941,
i debiti sono pari a euro 344.970.
Inoltre, il Gestore, rappresentando la situazione debitoria aggiornata al 16/5/2025 (a seguito di quantificazione dei crediti vanatati da Agenzia delle Entrate Riscossione) ha attestato l'ammontare complessivo dei debiti in € 468.88,25, conservando l'istante i requisiti di “impresa minore”, e come tale assoggettabile alle norme che disciplinano la liquidazione controllata.
Il CCII ha invece eliminato ogni riferimento al vaglio in ordine alla “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII. La società versa, all'evidenza, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di poter soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si rammenta che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett. b), CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, che qui non si ha motivo di disattendere, aveva avuto modo di chiarire che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. n. 13644/2013), con la conseguenza che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (cfr. Cass. n.
25167/2016; in termini Cass. n. 18137/2018).
Si precisa che la ricorrente ha generato perdite di esercizio dal 2019 costanti e, all'attualità, non solo non sono ipotizzabili flussi di cassa prospettici se non i canoni di affitto di azienda (12.000 euro annui), ma il valore del compendio aziendale è stimabile in 30.000 euro, somme insufficienti a soddisfare i debiti sopra descritti. A conferma di ciò, sulla base dell'ultimo bilancio depositato (relativo al 2024), vi è un evidente sbilancio tra attivo e passivo, considerato che il patrimonio netto risulta negativo per – 289.029 euro. Conseguentemente, sussiste un evidente squilibrio tra attivo potenzialmente liquidabile ed esposizione debitoria;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la presente domanda non può essere qualificata come proposta (come erroneamente fatto in seno al ricorso introduttivo), essendo essa diretta alla dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale volta a monetizzare l'intero patrimonio liquidabile del debitore al fine di distribuire il ricavato ai creditori, nel rispetto delle regole della par condicio creditorum;
precisato che, con riferimento alle eventuali procedure espropriative presso terzi conclusesi anteriormente (mediante ordinanza di assegnazione o atto equipollente) all'apertura della liquidazione controllata, il credito è trasferito solo nel momento in cui viene ad esistenza e deve quindi essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore pignorante/assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tali creditori di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso di crediti, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (artt. 150 e
151 CCII, richiamati dall'art. 270, comma 5 CCII). Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n.
3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII); precisato che il liquidatore, al fine di verificare le azioni eventualmente esperibili, dovrà adeguatamente valutare tutti gli atti posti in essere dai debitori e di cui al ricorso per sottoporli ad autonoma valutazione, anche con riguardo alla futura esdebitazione, ivi inclusa l'operazione di compensazione dei canoni di affitto di azienda, da sottoporre ad autonomo scrutinio;
precisato che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, in cui è stato qualificato come prededucibile il credito professionale dell'advisor, questo dovrà, invece, essere oggetto di insinuazione al passivo e ammesso, previa valutazione in sede di accertamento dello stato passivo stesso a opera del nominato liquidatore, in base al privilegio ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c., sul punto consolidata giurisprudenza statuisce che “il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo detta voce prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) del
CCII” (Trib. Forlì 25 ottobre 2024); rilevato che, trattandosi la ricorrente di società e non di persona fisica, ad essa non risulta applicabile l'art. 268, comma 4, lett. b) CCII e che, pertanto, ogni eventuale spesa che la società dovrà sostenere potrà essere autorizzata se ed in quanto rientrante nell'ambito dell'art. 275-bis CCII;
rilevato che quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024:
1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio della Controparte_1
” (c.f./P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in
[...] P.IVA_1
Medolla (MO), in Via Bellini, n. 1; nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale Liquidatore l'Avv. Elisa Ruosi, iscritta all'Ordine degli avvocati di Modena, precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c.
4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
* * *
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto e al Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 10/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo