Articolo 11 della Legge 21 settembre 1995, n. 404
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 ottobre 1995
Art. 11. (Entrate) 1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1994 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 5.040.414.490.
2. I residui attivi dell'esercizio 1993 risultano stabiliti in lire 40.794.000.
3. I residui attivi al 31 dicembre 1994 ammontano complessivamente a lire 13.246.000 cosi' risultanti:
Somme versate
(in lire)
Accertamenti ............ 5.028.268.490
Residui attivi
dell'esercizio 1993 ..... 39.694.000
SEGUE
Somme rimaste
da riscuotere Totale
(in lire)
Accertamenti ............ 12.146.000 5.040.414.490 Residui attivi
dell'esercizio 1993 ..... 1.100.000 40.794.000 _________________
13.246.000
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Entrata in vigore il 13 ottobre 1995