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Sentenza 15 giugno 2024
Sentenza 15 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2024, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 823/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PENNISI C.F._1
MARIA DONATA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di nata RE (CT) il 01/10/1958, (C.F.: Controparte_1
), CATANIA, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ORSOLINI C.F._2
ENRICO ANTONIO, presso il cui studio legale in Catania VIALE LIBERTA' N. 235 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Resistente
E di
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
, residente in [...], ed elettivamente
[...] domiciliato in Aci Catena (CT), via Nizzeti n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Lo
Presti, cod. fisc. che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
atti e di nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata nella via
Perugia n. 10 presso lo studio dell'avv. Salvatore Bartolo (C.F. ) C.F._6
convenuti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 21/05/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/01/2024 ai sensi dell'art. 281 sexies codice di procedura civile premesso il proprio stato di bisogno Parte_1
conveniva in giudizio i fratelli e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
chiedeva e a questo tribunale di:
[...]
- ordinare il pagamento di un assegno in via provvisoria ed urgentissima, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art.446 c.c., ponendolo a carico solidale dei sigg.ri CP_1
e , ovvero anche solo nei confronti di
[...] Controparte_3 Controparte_4
uno di essi, salvo poi regresso nei confronti degli altri, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito;
- nel merito, premesso che l'altra sorella, sta già provvedendo in via Parte_2
autonoma, accertare e dichiarare l'obbligo di legge anche a carico dei sigg.ri CP_1
e di prestare, in solido fra gli stessi, un
[...] Controparte_3 Controparte_4
contributo per gli alimenti al sig. nella misura per lo meno Parte_1
di € 200,00 ciascuno o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare le controparti, ciascuna secondo le proprie responsabilità, alle spese.
Esponeva di trovarsi in stato di indigenza nonché della impossibilità a provvedere personalmente al proprio sostentamento, indicava l'età (59 anni alla presentazione della domanda), di essere in possesso della licenza media e di avere, vanamente, cercato di svolgere una attività lavorativa e, non essendovi riuscito. Esponeva che nel 2019, all'età di 56 anni, si era iscritto alla piattaforma , rinnovando poi l'iscrizione nel 2023. Org_1
Affermava altresì di aver lavorato solo come operaio per brevissimi periodi, dichiarando che in via principale, si era occupato di badare alla propria madre, con la quale aveva convissuto fino al memento del decesso avvenuto il 05.09.2021. Alla domanda resistevano tutt'e tre i convenuti, ed . CP_1 CP_2 Controparte_3
Fissata l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il giudice monocratico riservava di depositare la sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenziato dai resistenti, ha sì Parte_1
dimostrato lo stato di bisogno ma non che tale condizione sia indipendente dalla sua volontà. Non ha cioè dimostrato di trovarsi in tale situazione per cause invincibili con la normale diligenza (sicché con tutto lo sforzo esigibile possa dirsi che egli non è comunque in grado di procurarsi autonomamente i mezzi necessari al sostentamento)
Condivisibile risulta invero la motivazione di Cass. 20.12.2021 n. 40882, secondo cui:
“L'art. 438 c.c. prevede che gli alimenti possano essere richiesti "solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". La situazione di bisogno va intesa come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali esigenze di vita;
esprime, dunque, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass. 8 novembre 2013, n. 25248). Il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento indica, poi, l'involontaria e non imputabile mancanza di un reddito di lavoro. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire, al riguardo, che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cass.
6 ottobre 2006, n. 21572; nello stesso senso: Cass. 14 febbraio 1990, n. 1099; Cass. 30 marzo 1981, n. 1820). Anche se il rilievo non ha stretta attinenza alla controversia in esame, giacché il profilo non è stato investito dalle deduzioni delle parti e dalla decisione impugnata, si reputa opportuno aggiungere, per completezza, che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno
(sì pensi, oggi, al reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla L. n.
26 del 2019). E' da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione”.
Né vi sono ragioni per inferire la non imputabilità della condizione di bisogno da elementi presuntivi. Basti considerare che il non ha ancora compiuto i CP_1
sessant'anni di età, non è inabile al lavoro ed ha pregresse esperienze lavorative.
In considerazione della soccombenza va condannato al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio esse, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano in euro 2000 per ciascuno dei tre convenuti (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 823/2024
R.G.:
RIGETTA la domanda di corresponsione di assegno alimentare
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e che liquida per Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
ciascuno di essi in euro 2.000, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 14.06.2024.
Il giudice monocratico dr Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 823/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...], rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PENNISI C.F._1
MARIA DONATA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di nata RE (CT) il 01/10/1958, (C.F.: Controparte_1
), CATANIA, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ORSOLINI C.F._2
ENRICO ANTONIO, presso il cui studio legale in Catania VIALE LIBERTA' N. 235 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Resistente
E di
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
, residente in [...], ed elettivamente
[...] domiciliato in Aci Catena (CT), via Nizzeti n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Lo
Presti, cod. fisc. che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
atti e di nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._5
residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata nella via
Perugia n. 10 presso lo studio dell'avv. Salvatore Bartolo (C.F. ) C.F._6
convenuti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 21/05/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/01/2024 ai sensi dell'art. 281 sexies codice di procedura civile premesso il proprio stato di bisogno Parte_1
conveniva in giudizio i fratelli e Controparte_1 Controparte_2 Per_1
chiedeva e a questo tribunale di:
[...]
- ordinare il pagamento di un assegno in via provvisoria ed urgentissima, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art.446 c.c., ponendolo a carico solidale dei sigg.ri CP_1
e , ovvero anche solo nei confronti di
[...] Controparte_3 Controparte_4
uno di essi, salvo poi regresso nei confronti degli altri, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale adito;
- nel merito, premesso che l'altra sorella, sta già provvedendo in via Parte_2
autonoma, accertare e dichiarare l'obbligo di legge anche a carico dei sigg.ri CP_1
e di prestare, in solido fra gli stessi, un
[...] Controparte_3 Controparte_4
contributo per gli alimenti al sig. nella misura per lo meno Parte_1
di € 200,00 ciascuno o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare le controparti, ciascuna secondo le proprie responsabilità, alle spese.
Esponeva di trovarsi in stato di indigenza nonché della impossibilità a provvedere personalmente al proprio sostentamento, indicava l'età (59 anni alla presentazione della domanda), di essere in possesso della licenza media e di avere, vanamente, cercato di svolgere una attività lavorativa e, non essendovi riuscito. Esponeva che nel 2019, all'età di 56 anni, si era iscritto alla piattaforma , rinnovando poi l'iscrizione nel 2023. Org_1
Affermava altresì di aver lavorato solo come operaio per brevissimi periodi, dichiarando che in via principale, si era occupato di badare alla propria madre, con la quale aveva convissuto fino al memento del decesso avvenuto il 05.09.2021. Alla domanda resistevano tutt'e tre i convenuti, ed . CP_1 CP_2 Controparte_3
Fissata l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il giudice monocratico riservava di depositare la sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente evidenziato dai resistenti, ha sì Parte_1
dimostrato lo stato di bisogno ma non che tale condizione sia indipendente dalla sua volontà. Non ha cioè dimostrato di trovarsi in tale situazione per cause invincibili con la normale diligenza (sicché con tutto lo sforzo esigibile possa dirsi che egli non è comunque in grado di procurarsi autonomamente i mezzi necessari al sostentamento)
Condivisibile risulta invero la motivazione di Cass. 20.12.2021 n. 40882, secondo cui:
“L'art. 438 c.c. prevede che gli alimenti possano essere richiesti "solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento". La situazione di bisogno va intesa come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali esigenze di vita;
esprime, dunque, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie (Cass. 8 novembre 2013, n. 25248). Il non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento indica, poi, l'involontaria e non imputabile mancanza di un reddito di lavoro. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire, al riguardo, che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata (Cass.
6 ottobre 2006, n. 21572; nello stesso senso: Cass. 14 febbraio 1990, n. 1099; Cass. 30 marzo 1981, n. 1820). Anche se il rilievo non ha stretta attinenza alla controversia in esame, giacché il profilo non è stato investito dalle deduzioni delle parti e dalla decisione impugnata, si reputa opportuno aggiungere, per completezza, che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno
(sì pensi, oggi, al reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla L. n.
26 del 2019). E' da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro;
nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione”.
Né vi sono ragioni per inferire la non imputabilità della condizione di bisogno da elementi presuntivi. Basti considerare che il non ha ancora compiuto i CP_1
sessant'anni di età, non è inabile al lavoro ed ha pregresse esperienze lavorative.
In considerazione della soccombenza va condannato al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio esse, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando lo scaglione di valore indeterminabile, si liquidano in euro 2000 per ciascuno dei tre convenuti (relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 823/2024
R.G.:
RIGETTA la domanda di corresponsione di assegno alimentare
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e che liquida per Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
ciascuno di essi in euro 2.000, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 14.06.2024.
Il giudice monocratico dr Massimo Escher