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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 679 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LA TORRE ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 06/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 397, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3, Legge n. 89/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui appresso già stabilite per la separazione, ordinando, anche in tale caso, all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 3) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere, ove vogliano, il domicilio e la residenza. 4) I ricorrenti, in ragione della loro indipendenza economica, rinunziano, reciprocamente, a richiedere l'assegno di mantenimento al coniuge, essendo entrambi in grado di provvedere, autonomamente, al proprio sostentamento. 5) La casa coniugale, sita in
Messina, Via Grazia n.31, Faro Superiore, di proprietà del SI.ra , madre della Persona_2
ricorrente, resta assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti, alla SI.ra , la quale CP_1
continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore, mentre, il SI. Parte_1
provvederà a condurre in locazione un'idonea abitazione, ove si trasferirà. 6) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nel rispetto dei principi sanciti Per_1
dagli artt. 337 ter e ss. c.c., con domiciliazione presso la madre SI.ra 7) CP_1
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, informandosi reciprocamente.
8) I ricorrenti stabiliscono che i tempi e le modalità di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori saranno da loro concordati, in modo pacifico, nel prevalente interesse della figlia, per una crescita psicofisica equilibrata e con l'obiettivo del mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali, in modo tale da consentire anche al genitore non domiciliatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli. 9) Qualora dovesse sorgere un disaccordo in relazione alle concrete modalità attuative del diritto di visita dei figli, i ricorrenti concordano che il SI. durante l'anno Pt_1 scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, possa tenerla con sé, per due giorni a settimana, da concordare preventivamente tra i coniugi, tenuto anche conto che lo stesso non ha giorni ed orari di lavoro fissi, in quanto è turnista, con la possibilità, Pt_1
pertanto, di alternare turni diurni e notturni, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto delle esigenze della minore;
inoltre, nelle festività natalizie, la figlia potrà passare con il padre tre giorni anche eventualmente consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, la vigilia ed il Natale o il 31 dicembre e il Capodanno ed altrettanti con la madre;
nelle festività pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di dieci giorni anche eventualmente consecutivi, da concordare preventivamente, entro il il 30 Luglio di ogni anno, oppure, in difetto, ad anni alterni, dall'1 agosto al 10 agosto e dal 20 agosto al 31 agosto dell'anno successivo. La figlia trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre che i genitori non trovino un accordo per passarlo insieme. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso. 10)
I ricorrenti concordano che il SI. verserà alla SI.ra Parte_1 CP_1
mensilmente, la somma complessiva di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore
, da versare entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico;
inoltre il SI. Per_1 [...]
dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno Parte_1
necessarie per la figlia, in esse incluse: le spese mediche, le spese scolastiche ed universitarie, spese ludiche, spese sportive, spese formative. 11) I ricorrenti, ad eccezione di quanto stabilito nell'odierno ricorso, non avanzano nessuna ulteriore pretesa economica e/o di altra natura, avendo essi, concordemente, regolato tutte le questioni ed i rapporti, comunque, connessi e/o discendenti dal rapporto coniugale. 12) Per espresso accordo dei ricorrenti, le spese del procedimento ed i compensi del difensore sono a carico del SI. . 13) Si Parte_1
dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 43,00”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
NA (ME) il 05/06/1989, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 06/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 397, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 24/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 679 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LA TORRE ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/02/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 06/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 397, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia , nata a [...] il [...]; Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, le parti chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3, Legge n. 89/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui appresso già stabilite per la separazione, ordinando, anche in tale caso, all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni. 3) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere, ove vogliano, il domicilio e la residenza. 4) I ricorrenti, in ragione della loro indipendenza economica, rinunziano, reciprocamente, a richiedere l'assegno di mantenimento al coniuge, essendo entrambi in grado di provvedere, autonomamente, al proprio sostentamento. 5) La casa coniugale, sita in
Messina, Via Grazia n.31, Faro Superiore, di proprietà del SI.ra , madre della Persona_2
ricorrente, resta assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti, alla SI.ra , la quale CP_1
continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore, mentre, il SI. Parte_1
provvederà a condurre in locazione un'idonea abitazione, ove si trasferirà. 6) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nel rispetto dei principi sanciti Per_1
dagli artt. 337 ter e ss. c.c., con domiciliazione presso la madre SI.ra 7) CP_1
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, informandosi reciprocamente.
8) I ricorrenti stabiliscono che i tempi e le modalità di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori saranno da loro concordati, in modo pacifico, nel prevalente interesse della figlia, per una crescita psicofisica equilibrata e con l'obiettivo del mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali, in modo tale da consentire anche al genitore non domiciliatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli. 9) Qualora dovesse sorgere un disaccordo in relazione alle concrete modalità attuative del diritto di visita dei figli, i ricorrenti concordano che il SI. durante l'anno Pt_1 scolastico, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, possa tenerla con sé, per due giorni a settimana, da concordare preventivamente tra i coniugi, tenuto anche conto che lo stesso non ha giorni ed orari di lavoro fissi, in quanto è turnista, con la possibilità, Pt_1
pertanto, di alternare turni diurni e notturni, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto delle esigenze della minore;
inoltre, nelle festività natalizie, la figlia potrà passare con il padre tre giorni anche eventualmente consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, la vigilia ed il Natale o il 31 dicembre e il Capodanno ed altrettanti con la madre;
nelle festività pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di dieci giorni anche eventualmente consecutivi, da concordare preventivamente, entro il il 30 Luglio di ogni anno, oppure, in difetto, ad anni alterni, dall'1 agosto al 10 agosto e dal 20 agosto al 31 agosto dell'anno successivo. La figlia trascorrerà il proprio compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre che i genitori non trovino un accordo per passarlo insieme. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con lo stesso. 10)
I ricorrenti concordano che il SI. verserà alla SI.ra Parte_1 CP_1
mensilmente, la somma complessiva di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore
, da versare entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico;
inoltre il SI. Per_1 [...]
dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno Parte_1
necessarie per la figlia, in esse incluse: le spese mediche, le spese scolastiche ed universitarie, spese ludiche, spese sportive, spese formative. 11) I ricorrenti, ad eccezione di quanto stabilito nell'odierno ricorso, non avanzano nessuna ulteriore pretesa economica e/o di altra natura, avendo essi, concordemente, regolato tutte le questioni ed i rapporti, comunque, connessi e/o discendenti dal rapporto coniugale. 12) Per espresso accordo dei ricorrenti, le spese del procedimento ed i compensi del difensore sono a carico del SI. . 13) Si Parte_1
dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 43,00”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
NA (ME) il 05/06/1989, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 06/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 397, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 24/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.