Art. 3.
L' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111 , e' sostituito dal seguente:
"Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto.
L'Amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia nelle materie contenute nel presente decreto le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato".
L' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111 , e' sostituito dal seguente:
"Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti, organizzazioni e servizi operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto.
L'Amministrazione regionale svolge nei confronti degli uffici e degli enti ed organismi a carattere nazionale o interregionale operanti in Sicilia nelle materie contenute nel presente decreto le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello statuto della regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato".