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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 30030/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30030/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. S. M. Mancusi Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda amministrativa in data
2/11/2022 e successivo ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; adiva dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici, tanto più che alcuna censura è stata mossa al riguardo da parte resistente.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal mese di novembre dell'anno 2022 è invalida in misura superiore al 66 %.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in assenza di notula, vengono poste, al pari di quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico dell' CP_2
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie idonee al percepimento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di novembre dell'anno
2022; condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi € 2.696,00 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %,
IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30030/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. S. M. Mancusi Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda amministrativa in data
2/11/2022 e successivo ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; adiva dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici, tanto più che alcuna censura è stata mossa al riguardo da parte resistente.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal mese di novembre dell'anno 2022 è invalida in misura superiore al 66 %.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in assenza di notula, vengono poste, al pari di quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico dell' CP_2
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie idonee al percepimento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di novembre dell'anno
2022; condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi € 2.696,00 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %,
IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE