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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/07/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 3246/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Laura Gazzolo
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 2/31
Presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. C.F._2
Difensore: Avv. Antonino Bongiorno Gallegra
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Rivarola 55
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 29.03.2024) avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 26.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con n forza di matrimonio civile CP_1 contratto il 04.10.2003, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio del Comune di Camogli (GE) con atto n. 66 Parte II Serie C;
- Che dall'unione delle parti, già conviventi more uxorio, è nato a [...] in data [...] il figlio;
R_
- Che nell'estate del 2023 è sorto insuperabile contrasto fra i coniugi ed è venuto meno ogni presupposto per la prosecuzione del rapporto e della convivenza in conseguenza della condotta del marito contraria ai doveri coniugali;
- Che dopo aver svolto attività lavorativa come CP_1 idraulico, aver gestito dall'aprile 2002 la concessione di una spiaggia Parte libera attrezzata in Camogli e un'attività di , è in pensione dall'ottobre 2022 e percepisce a tale titolo un importo mensile di circa
€ 1.500,00, oltre a redditi dipendenti da attività lavorativa come cantante in una orchestra;
- Di aver lasciato inizialmente l'attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia ed averla ripresa dal 2011 aprendo prima un negozio di arredo bagno e idraulica a Rapallo e successivamente un bar enoteca gestito con la Pumà snc, di cui è amministratrice e socia di maggioranza insieme al figlio , percependo i redditi indicati R_ in ricorso;
- Che i coniugi sono comproprietari al 50% degli immobili e terreni indicati in ricorso;
- Di essere in proprietà esclusiva solo di immobile sito in Rapallo (GE) locato al canone mensile di € 350,00;
- Che il marito è proprietario pro quota con madre e la sorella di due immobili in Rapallo oltre ad essere proprietario esclusivo di un altro immobile in Rapallo.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - L'assegnazione alla madre della casa familiare ove risiede il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente,
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si CP_1 costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza allegava:
- Di essere pensionato con un reddito annuo netto di € 16.459,00 pari ad € 1.371,00 mensili;
- Di svolgere prestazioni artistiche occasionali dal novembre 2023, suonando in un gruppo musicale denominato “Orchestra Caravel”, percependo un compenso pari € 40,00 netti ad evento;
- Contestava di aver tenuto condotte contrarie ai doveri coniugali;
- Che la casa coniugale, di proprietà comune fra le parti, è composta da due appartamenti, box, mansarda e circostante terreno ed è pendente il relativo giudizio di divisione;
- Di essersi trasferito ad abitare nella mansarda;
- Che il figlio ha cessato gli studi all'età di quindici anni e R_ risulta socio per quota del 5% nella Pumà s.n.c. società che gestisce un bar ristorante con otto addetti e con un reddito di oltre 80.000,00
€ netti annui;
- Che il figlio pertanto ha possibilità di svolgere attività lavorativa in tale società e percepire uno stipendio adeguato;
- Che la moglie con i proventi dell'azienda ha comprato al figlio un appartamento a Durazzo;
R_
- Di avere proprietario in via esclusiva e pro quota dei beni immobili e mobili indicati in memoria, da cui non percepisce redditi.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- Respingere le altre domande.
Con vittoria delle spese
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Svolte le rispettive difese di rito, i coniugi comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza dell'08.07.2024 e confermavano i propri rispettivi atti difensivi dichiarando di non volersi riconciliare.
Interpellata dal giudice, la ricorrente precisava che il figlio svolgeva attività lavorativa come facchino notturno all'Hotel Bristol di Rapallo con contratto scadente il 30.09.2024, percependo circa euro 1.400,00 mensili.
Il convenuto precisava di vivere ancora nella mansarda, che ha un ingresso indipendente sul retro dell'immobile ove abita la moglie.
A tale udienza le parti venivano autorizzate a vivere separate e la causa veniva rinviata per la valutazione di un'ipotesi di accordo.
Dopo alcuni differimenti, le parti comparivano nuovamente davanti al giudice delegato all'udienza del 26.06.2025 e davano atto concordemente del fatto che il figlio ha trovato stabile occupazione ed è quindi R_ divenuto economicamente indipendente;
in considerazione di ciò la sig.ra rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale Parte_1
e di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
le parti reciprocamente rinunciavano ad ogni altra domanda proposta in questa sede, concordando per la compensazione delle spese e perché la causa, previa conversione del rito, venisse rimessa subito in decisione sulla sola questione di stato.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione.
Entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione e si sono dichiarati concordi nella volontà di ottenere tale pronuncia.
Le parti abitano già da tempo in abitazioni separate. All'udienza del 26.06.2025 entrambe hanno chiesto la pronuncia sullo stato e hanno dato atto di concordare sul fatto che fino alla conclusione del giudizio di divisione o di ogni altro diverso accordo la situazione di detenzione degli immobili di proprietà comune rimanesse quella attuale, continuando il marito ad occupare la mansarda e la moglie l'appartamento già costituente casa coniugale.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Alla predetta udienza i coniugi hanno dato atto concordemente del fatto che il figlio è divenuto economicamente indipendente e la sig.ra R_
ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa Parte_1 coniugale e di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
inoltre gli stessi hanno rinunciato reciprocamente anche ad ogni altra domanda proposta in questa sede e hanno raggiunto accordo per la compensazione delle spese di giudizio, secondo quanto dettagliatamente indicato a verbale, che hanno sottoscritto per adesione.
Pertanto, non residuando domande oltre a quella sulla pronuncia di status, non vi è altro su cui occorra provvedere.
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 07.10.1964
E
(c. f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
16.07.1959, autorizzandoli a vivere separati.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 66 Parte II Serie C Anno 2003 Comune di Camogli - Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 3246/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Laura Gazzolo
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 2/31
Presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. C.F._2
Difensore: Avv. Antonino Bongiorno Gallegra
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Rivarola 55
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 29.03.2024) avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 26.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con n forza di matrimonio civile CP_1 contratto il 04.10.2003, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio del Comune di Camogli (GE) con atto n. 66 Parte II Serie C;
- Che dall'unione delle parti, già conviventi more uxorio, è nato a [...] in data [...] il figlio;
R_
- Che nell'estate del 2023 è sorto insuperabile contrasto fra i coniugi ed è venuto meno ogni presupposto per la prosecuzione del rapporto e della convivenza in conseguenza della condotta del marito contraria ai doveri coniugali;
- Che dopo aver svolto attività lavorativa come CP_1 idraulico, aver gestito dall'aprile 2002 la concessione di una spiaggia Parte libera attrezzata in Camogli e un'attività di , è in pensione dall'ottobre 2022 e percepisce a tale titolo un importo mensile di circa
€ 1.500,00, oltre a redditi dipendenti da attività lavorativa come cantante in una orchestra;
- Di aver lasciato inizialmente l'attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia ed averla ripresa dal 2011 aprendo prima un negozio di arredo bagno e idraulica a Rapallo e successivamente un bar enoteca gestito con la Pumà snc, di cui è amministratrice e socia di maggioranza insieme al figlio , percependo i redditi indicati R_ in ricorso;
- Che i coniugi sono comproprietari al 50% degli immobili e terreni indicati in ricorso;
- Di essere in proprietà esclusiva solo di immobile sito in Rapallo (GE) locato al canone mensile di € 350,00;
- Che il marito è proprietario pro quota con madre e la sorella di due immobili in Rapallo oltre ad essere proprietario esclusivo di un altro immobile in Rapallo.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione con addebito al marito
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - L'assegnazione alla madre della casa familiare ove risiede il figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente,
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il padre) si CP_1 costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza allegava:
- Di essere pensionato con un reddito annuo netto di € 16.459,00 pari ad € 1.371,00 mensili;
- Di svolgere prestazioni artistiche occasionali dal novembre 2023, suonando in un gruppo musicale denominato “Orchestra Caravel”, percependo un compenso pari € 40,00 netti ad evento;
- Contestava di aver tenuto condotte contrarie ai doveri coniugali;
- Che la casa coniugale, di proprietà comune fra le parti, è composta da due appartamenti, box, mansarda e circostante terreno ed è pendente il relativo giudizio di divisione;
- Di essersi trasferito ad abitare nella mansarda;
- Che il figlio ha cessato gli studi all'età di quindici anni e R_ risulta socio per quota del 5% nella Pumà s.n.c. società che gestisce un bar ristorante con otto addetti e con un reddito di oltre 80.000,00
€ netti annui;
- Che il figlio pertanto ha possibilità di svolgere attività lavorativa in tale società e percepire uno stipendio adeguato;
- Che la moglie con i proventi dell'azienda ha comprato al figlio un appartamento a Durazzo;
R_
- Di avere proprietario in via esclusiva e pro quota dei beni immobili e mobili indicati in memoria, da cui non percepisce redditi.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- Respingere le altre domande.
Con vittoria delle spese
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Svolte le rispettive difese di rito, i coniugi comparivano personalmente davanti al giudice delegato all'udienza dell'08.07.2024 e confermavano i propri rispettivi atti difensivi dichiarando di non volersi riconciliare.
Interpellata dal giudice, la ricorrente precisava che il figlio svolgeva attività lavorativa come facchino notturno all'Hotel Bristol di Rapallo con contratto scadente il 30.09.2024, percependo circa euro 1.400,00 mensili.
Il convenuto precisava di vivere ancora nella mansarda, che ha un ingresso indipendente sul retro dell'immobile ove abita la moglie.
A tale udienza le parti venivano autorizzate a vivere separate e la causa veniva rinviata per la valutazione di un'ipotesi di accordo.
Dopo alcuni differimenti, le parti comparivano nuovamente davanti al giudice delegato all'udienza del 26.06.2025 e davano atto concordemente del fatto che il figlio ha trovato stabile occupazione ed è quindi R_ divenuto economicamente indipendente;
in considerazione di ciò la sig.ra rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale Parte_1
e di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
le parti reciprocamente rinunciavano ad ogni altra domanda proposta in questa sede, concordando per la compensazione delle spese e perché la causa, previa conversione del rito, venisse rimessa subito in decisione sulla sola questione di stato.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione.
Entrambi i coniugi, sia attraverso le conclusioni rassegnate, sia comparendo di fronte al giudice delegato, hanno escluso la possibilità di riconciliazione e si sono dichiarati concordi nella volontà di ottenere tale pronuncia.
Le parti abitano già da tempo in abitazioni separate. All'udienza del 26.06.2025 entrambe hanno chiesto la pronuncia sullo stato e hanno dato atto di concordare sul fatto che fino alla conclusione del giudizio di divisione o di ogni altro diverso accordo la situazione di detenzione degli immobili di proprietà comune rimanesse quella attuale, continuando il marito ad occupare la mansarda e la moglie l'appartamento già costituente casa coniugale.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Alla predetta udienza i coniugi hanno dato atto concordemente del fatto che il figlio è divenuto economicamente indipendente e la sig.ra R_
ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa Parte_1 coniugale e di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
inoltre gli stessi hanno rinunciato reciprocamente anche ad ogni altra domanda proposta in questa sede e hanno raggiunto accordo per la compensazione delle spese di giudizio, secondo quanto dettagliatamente indicato a verbale, che hanno sottoscritto per adesione.
Pertanto, non residuando domande oltre a quella sulla pronuncia di status, non vi è altro su cui occorra provvedere.
Viste le conclusioni del P.M., gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 07.10.1964
E
(c. f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
16.07.1959, autorizzandoli a vivere separati.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 66 Parte II Serie C Anno 2003 Comune di Camogli - Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5