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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3690/2024, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Parisi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, via Luigi Angrisani n. 36;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
n sede CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.9.2025, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Salerno il 30.7.2001, da cui nascevano due figli ( , nato a [...] il CP_1 Per_1
05.01.2002, e nato a [...] il [...]), deduceva la definitiva cessazione dell'affectio Per_2 coniugalis e l'assenza di qualunque riconciliazione successiva alla separazione, già definita con sentenza n. 1151/2022 di questo Tribunale.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, divenuti nelle more maggiorenni e non economicamente autosufficienti poiché studenti.
Instaurato il contraddittorio, il resistente, sebbene ritualmente citato, anche con rinnovazione della notifica, non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.
Sentita la parte all'udienza del 30.9.25, la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificata da L. 6 marzo 1987, n. 74 e da L. 6 maggio 2015, n. 55), essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione e non essendo intervenuta riconciliazione. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) Sul mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
Nulla va statuito sull'affido dei figli, essendo divenuti maggiorenni dopo la separazione, dovendo piuttosto il disciplinarsi l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non convivente.
Nel nostro ordinamento, difatti, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché essi non abbiano conseguito una condizione di autonomia economica nel limite della ragionevolezza e secondo un percorso formativo coerente con le inclinazioni e il contesto familiare (artt. 315-bis e 337-septies c.c.). È onere del genitore che eccepisca la cessazione dell'obbligo allegare e provare l'avvenuto conseguimento dell'indipendenza economica ovvero il rifiuto ingiustificato del figlio di intraprendere o proseguire un percorso di studio/lavoro; viceversa, ove risulti – come nel caso di specie – la frequenza di studi e la non autosufficienza reddituale, permane l'obbligo contributivo del genitore inadempiente.
Alla luce:
– della mancanza di documentazione reddituale del resistente, contumace;
– della condizione dei figli, oggi maggiorenni e studenti, non ancora inseriti stabilmente nel mondo del lavoro;
– della situazione economica della madre (lavoro part-time con contratto di apprendistato, come da allegazioni di parte ricorrente); si reputa equo determinare un contributo paterno in misura contenuta ma effettiva, idonea a concorrere ai bisogni ordinari, fermo l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie. In ragione di quanto sopra l'assegno di mantenimento a carico del padre va determinato nella misura di € 150,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse dei figli. Del resto, non si tratta altro che di una conferma delle statuizioni economiche della separazione.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_3
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Resta ferma la facoltà del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di chiedere che il contributo sia versato direttamente a sé, ove ne ricorrano i presupposti e su sua istanza, ai sensi dell'art. 337-septies c.c.
Non resta che disciplinare le spese di lite che, in considerazione della natura necessitata del procedimento, in assenza di una contestazione (di fatto con la sua contumacia non si è opposto alla domanda), esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno il 30.7.2001 tra e;
Parte_1 CP_1
2. determina in € 150,0 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che il padre è tenuto a corrispondere mensilmente in favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
3. dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
4. ordina l'annotazione della presente decisione nei registri dello stato civile;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 6.10.25.
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi