Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 01821/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04651/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4651 del 2019, proposto da Incra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Cimato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento della reiezione richiesta autorizzazione CIGO per il periodo dal 23/10/2017 al 20/01/2018 comunicata il 12/04/2019; del silenzio-rigetto del Comitato amministratore della gestione Prestazioni Temporanee sede I.N.P.S. di Napoli, formatosi sul ricorso gerarchico presentato dalla INCRA srl in data 10/05/2019, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato all’I.N.P.S., parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto del Comitato amministratore delle gestioni temporanee dell’INPS di Napoli sul ricorso gerarchico presentato in data 10/5/2019, nonché il provvedimento di rigetto della domanda di C.i.g.o. per il periodo 23/10/17 – 20/1/2018
Si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 16 marzo 2023, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. In linea generale, il Collegio evidenzia che l’istituto della C.I.G.O. è funzionale a prevedere un sostegno al reddito a vantaggio degli operai dipendenti di imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni lavorative ad orario ridotto nelle ipotesi di contrazione o sospensione dell’attività produttiva connessa a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai ovvero causate da situazioni temporanee di mercato. La valutazione delle situazioni transitorie che giustificano il ricorso a tale strumento di sostegno è oggetto di un potere tecnico discrezionale della P.A., il cui sindacato da parte del G.A. è limitato alla manifesta irragionevolezza, contraddittorietà logica, palese difetto di istruttoria, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, 15 luglio 2013 n. 3783).
Nel caso in esame, parte ricorrente: con domanda del 27/10/2017 chiese il trattamento di C.i.g.o. per il periodo dal 21/10/2017 al 20/1/2018, per n. 13 settimane; in data 9/2/2018 comunicò che, esaurito il periodo di C.i.g.o. richiesto ma non autorizzato, non vi era stata ripresa del lavoro, per cui chiese una proroga della C.i.g.o. fino al 21 aprile 2018; successivamente richiese una terza proroga per ulteriori n. 13 settimane dal 23/4/18 al 21/7/2018. Quindi con nota del 21/8/2018, l’Istituto previdenziale richiese di provare la causale addotta in domanda (mancanza di ordini e commesse) con analisi del contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessava il mercato di riferimento, di riferire sulle commesse sulla base delle quali sarebbe avvenuta o sarebbe stata prevista, la ripresa dell'attività; tuttavia, all’esito delle richieste istruttorie, l’INPS ritenne non esibita idonea documentazione utile a verificare l'integrabilità della domanda di integrazione salariale e, per tali motivi, con provvedimento del 12/4/2019 rigettò la domanda di beneficio della C.i.g.o.
3. Con il primo motivo è lamentata l’insufficienza della motivazione. Con il secondo motivo è lamentato il difetto dei presupposti del provvedimento impugnato, in quanto sussisterebbe la causale che avrebbe legittimato l’accesso al beneficio della CIGO. Con il terzo motivo è lamentato il difetto di istruttoria.
Tali tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Nel provvedimento impugnato l’amministrazione evidenzia che « nonostante le reiterate richieste non sono stati forniti elementi esaustivi riguardo: gli indicatori economico finanziari (mancano i dati relativi agli anni 2017-2018), il dettaglio delle commesse e il settore verso il quale orientare la produzione per superare il periodo involutivo. si segnala inoltre che la dichiarazione relativa ai consumi energetici non è stata resa ai sensi dell'art.47 d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.i. e peraltro i dati in essa contenuta sono coerenti con quanto relazionato ».
Il provvedimento impugnato quindi motiva congruamente in ordine alla circostanza che l’istanza non avrebbe potuto trovare accoglimento per l’assenza di idonea documentazione necessaria per appurare l'integrabilità della domanda di integrazione salariale. Infatti, premesso che la domanda della parte ricorrente si fondava sulla prospettata “ mancanza di ordini e commesse ”, in sede di consultazione sindacale l’impresa evidenziò che nel gennaio 2018 tutte le maestranze sarebbero ritornate al lavoro (come si evince dal verbale depositato dalla ricorrente), mentre tale evenienza poi non si è verificata, come comprovato dalle successive richieste di proroga, venendo così disatteso il programma aziendale rappresentato ai sindacati, emergendo quindi che la sospensione dell’attività lavorativa non dipendeva da una transitoria mancanza di ordini o di commesse ma da una crisi strutturale dell’azienda. Tale ultima conclusione, come argomentato dall’amministrazione, è avvalorata dalla insufficienza dei documenti prodotti dalla parte ricorrente a sostegno della propria istanza, tra cui due relazioni tecniche del 2018 e 2019 del tutto generiche. Difetta invece la prova della diminuzione degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, circostanza che parte ricorrente avrebbe potuto dimostrare con una diminuzione dei consumi energetici, o con il calo del fatturato o del risultato operativo o di impresa. Peraltro, al fine di motivare l’inidoneità della documentazione prodotta dalla richiedente, l’amministrazione resistente ha rappresentato che le due citate relazioni del 2018 e del 2019 presentano “indicatori economico finanziari” nel 2018 e nel 2019, e anche gli indicatori dell’anno in corso, che avrebbero dovuto presentare valori diversi nelle due relazioni del 2018 e 2019, presentano valori identici. L’amministrazione ha inoltre rappresentato che i dati prodotti dall’interessata sono incompleti e non permettono di valutare il momento di flessione dell’azienda che si colloca dal 23/10/2017 al 22/07/2018. Secondo l’amministrazione nella documentazione prodotta dalla richiedente manca anche un adeguato riferimento ad ordini o commesse da evadere, cosa che avrebbe potuto consentire all’amministrazione di valutare la ripresa dell’attività. Peraltro, anche con riferimento ai dati dei consumi energetici, riportati dal luglio 2017 al settembre 2018, l’amministrazione ha rilevato incongruenze con riguardo al consumo energetico dei mesi di giugno e luglio 2018, cioè i mesi di sospensione dell’attività lavorativa, tenuto conto che la ripresa è avvenuta in data 23.07.2018, che sono apparsi omogenei ai consumi del mese di settembre 2018, ovvero mese di ordinaria attività lavorativa.
Quindi, non sussiste il vizio di motivazione e di istruttoria, e parte ricorrente non ha fornito la prova di mancanza di commesse, emergendo piuttosto una crisi strutturale e non transeunte dell’attività aziendale.
Dunque, in difetto di prova della transitorietà della crisi, le continue proroghe richieste dimostrano, al contrario, il carattere strutturale e non transeunte della crisi, giustificando il diniego della misura.
4. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
5. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO