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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/07/2025, n. 11248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11248 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Dott. TO FA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39703, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA AR (PEC ) con studio a Roma, in via Email_1
Quintilio Varo n.112 presso il quale è elettivamente domiciliato;
parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e contro
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno. Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
FATTO
1 2
Il Sig. agiva in proprio e in qualità di erede del sig. Parte_1 Per_1
in quanto figlio di quest'ultimo. L'attore narrava che il de cuius sin dal
[...]
1942 era stato precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto in quanto appartenente alla razza ebraica. Il sig. era stato inviato Persona_1 presso l'impresa Di NT a Roma con la mansione di eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere senza retribuzione. Al fine di provare i predetti fatti parte attrice allegava l'estratto del libro di lavoro e il certificato rilasciato dalla Comunità ebraica.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: 1) dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
2) ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il sig. , i suoi eredi, e il sig. personalmente ed in Persona_1 Parte_1 qualità di erede, avevano subito e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a €25.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, in seguito, la prescrizione dei diritti risarcitori ai sensi dell'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, agli anni 1942-1945.
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Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine ai pregiudizi subiti dal padre dell'attore e alla quantificazione del risarcimento nonché il difetto di prova relativamente alla qualità di erede.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dall'attore e dal dante causa a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che gli stessi avrebbero potuto ottenere se non fossero incorsi nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva, altresì, la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2) in Controparte_2 ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'attore infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in subordine, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno relativamente alle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, a quelle che l'attore avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
All'udienza del 23/10/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
. Controparte_1
All'udienza del 3/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
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Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro
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particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di
Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, il sig. era stato precettato contro la sua volontà Persona_1
e obbligato al lavoro coatto in quanto appartenente alla razza ebraica.
Secondo la prospettazione della parte attrice, i fatti narrati – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrerebbero nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità come sopra definita. Ne conseguirebbe l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
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La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di
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un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
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Come premesso, il Sig. è stato vittima di atti persecutori in Persona_1 quanto – in seguito all'emanazione delle leggi razziali fasciste - nell'anno 1942 era stato precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto in quanto appartenente alla razza ebraica. In particolare, il de cuius era stato inviato presso l'impresa Di NT in Roma, con la mansione di eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna. I suddetti fatti sono stati provati attraverso l'allegazione del libretto di lavoro e della certificazione rilasciata dalla Comunità Ebraica di Roma, nella quale è specificato che il sig. fu soggetto a tutte le restrizioni derivanti dall'applicazione del Per_1
R.d.l. n.1728 del 17/11/1938 nonché alle persecuzioni dovute alle leggi razziali.
Tali condotte configurano senz'altro una lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. astrattamente meritevole di tutela ai sensi dell'art.2059 c.c. La precettazione e la costrizione al lavoro coatto per motivi razziali sono sussumibili nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma.
Tuttavia, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta, nel merito, sulla base dell'assorbente questione relativa all'ambito applicativo dell'art.43 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale norma prevede l'accertamento giudiziale di un crimine di guerra o contro l'umanità ad opera della Germania nazista quale presupposto per l'accesso al Fondo.
Quest'ultimo, invero, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze con una precisa finalità che emerge dalla stessa rubrica dell'art.43:
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Come si legge dalla lettera della norma, pertanto, rilevano ai fini dell'accesso al
Fondo unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani.
La precettazione e costrizione al lavoro coatto per motivi razziali poste in essere nei confronti del de cuius sono riconducibili alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di emarginare e degradare gli Ebrei. In Italia, le leggi razziali
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fasciste furono promulgate a partire dal 1938, con una serie di regi decreti firmati da OR EL III. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio
Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane nonché il Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come “Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata. Inoltre, nel maggio 1942 fu decretato che gli ebrei tra i 18 e 55 anni fossero sottoposti al lavoro obbligatorio. La precettazione, disposta dal Ministero dell'Interno, fu affidata alla direzione dei prefetti, che ebbero la collaborazione dei federali, dei questori, dei medici provinciali e del personale dei comuni. Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società.
Nel caso di specie, come testualmente riportato anche nel certificato della
Comunità Ebraica di Roma prodotto da parte attrice, il sig. “fu Persona_1 soggetto a tutte le restrizioni derivanti dall'applicazione del R.d.l. n.1728 del
17/11/1938 nonché alle persecuzioni dovute alle leggi razziali”. Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla Germania nazista. Pertanto, la domanda di risarcimento per i danni patiti dal de cuius dell'attore in seguito alla sottoposizione a lavoro coatto è rigettata.
Da ultimo si osserva che nell'atto di citazione, l'attore riporta che: “la famiglia ha subito i seguenti crimini di guerra, quali la deportazione, la tortura, la Per_1 riduzione in schiavitù, l'omicidio nonché lo sterminio della propria famiglia”.
Tali fatti non sono né allegati in modo specifico né provati, non essendo neppure menzionati gli altri membri della famiglia ai quali si riferiscono. Pertanto, anche tale domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova in ordine a tali elementi.
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Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla gravità oggettiva dei fatti narrati i quali seppur non strettamente e direttamente riconducibili alla e, quindi, solo normativamente non risarcibili per la invocata legge CP_1 sono, comunque, di spaventosa ed inaudita gravità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di risarcimento proposta da parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
TO FA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Dott. TO FA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39703, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA AR (PEC ) con studio a Roma, in via Email_1
Quintilio Varo n.112 presso il quale è elettivamente domiciliato;
parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e contro
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno. Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
FATTO
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Il Sig. agiva in proprio e in qualità di erede del sig. Parte_1 Per_1
in quanto figlio di quest'ultimo. L'attore narrava che il de cuius sin dal
[...]
1942 era stato precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto in quanto appartenente alla razza ebraica. Il sig. era stato inviato Persona_1 presso l'impresa Di NT a Roma con la mansione di eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere senza retribuzione. Al fine di provare i predetti fatti parte attrice allegava l'estratto del libro di lavoro e il certificato rilasciato dalla Comunità ebraica.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: 1) dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
2) ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il sig. , i suoi eredi, e il sig. personalmente ed in Persona_1 Parte_1 qualità di erede, avevano subito e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a €25.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, in seguito, la prescrizione dei diritti risarcitori ai sensi dell'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, agli anni 1942-1945.
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Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine ai pregiudizi subiti dal padre dell'attore e alla quantificazione del risarcimento nonché il difetto di prova relativamente alla qualità di erede.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto dall'attore e dal dante causa a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che gli stessi avrebbero potuto ottenere se non fossero incorsi nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto 1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva, altresì, la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2) in Controparte_2 ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'attore infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in subordine, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno relativamente alle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, a quelle che l'attore avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ..
All'udienza del 23/10/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
. Controparte_1
All'udienza del 3/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
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Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro
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particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di
Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, il sig. era stato precettato contro la sua volontà Persona_1
e obbligato al lavoro coatto in quanto appartenente alla razza ebraica.
Secondo la prospettazione della parte attrice, i fatti narrati – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrerebbero nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità come sopra definita. Ne conseguirebbe l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
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La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di
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un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
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Come premesso, il Sig. è stato vittima di atti persecutori in Persona_1 quanto – in seguito all'emanazione delle leggi razziali fasciste - nell'anno 1942 era stato precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto in quanto appartenente alla razza ebraica. In particolare, il de cuius era stato inviato presso l'impresa Di NT in Roma, con la mansione di eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna. I suddetti fatti sono stati provati attraverso l'allegazione del libretto di lavoro e della certificazione rilasciata dalla Comunità Ebraica di Roma, nella quale è specificato che il sig. fu soggetto a tutte le restrizioni derivanti dall'applicazione del Per_1
R.d.l. n.1728 del 17/11/1938 nonché alle persecuzioni dovute alle leggi razziali.
Tali condotte configurano senz'altro una lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. astrattamente meritevole di tutela ai sensi dell'art.2059 c.c. La precettazione e la costrizione al lavoro coatto per motivi razziali sono sussumibili nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma.
Tuttavia, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta, nel merito, sulla base dell'assorbente questione relativa all'ambito applicativo dell'art.43 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale norma prevede l'accertamento giudiziale di un crimine di guerra o contro l'umanità ad opera della Germania nazista quale presupposto per l'accesso al Fondo.
Quest'ultimo, invero, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze con una precisa finalità che emerge dalla stessa rubrica dell'art.43:
“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Come si legge dalla lettera della norma, pertanto, rilevano ai fini dell'accesso al
Fondo unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani.
La precettazione e costrizione al lavoro coatto per motivi razziali poste in essere nei confronti del de cuius sono riconducibili alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di emarginare e degradare gli Ebrei. In Italia, le leggi razziali
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fasciste furono promulgate a partire dal 1938, con una serie di regi decreti firmati da OR EL III. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio
Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane nonché il Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come “Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata. Inoltre, nel maggio 1942 fu decretato che gli ebrei tra i 18 e 55 anni fossero sottoposti al lavoro obbligatorio. La precettazione, disposta dal Ministero dell'Interno, fu affidata alla direzione dei prefetti, che ebbero la collaborazione dei federali, dei questori, dei medici provinciali e del personale dei comuni. Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società.
Nel caso di specie, come testualmente riportato anche nel certificato della
Comunità Ebraica di Roma prodotto da parte attrice, il sig. “fu Persona_1 soggetto a tutte le restrizioni derivanti dall'applicazione del R.d.l. n.1728 del
17/11/1938 nonché alle persecuzioni dovute alle leggi razziali”. Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla Germania nazista. Pertanto, la domanda di risarcimento per i danni patiti dal de cuius dell'attore in seguito alla sottoposizione a lavoro coatto è rigettata.
Da ultimo si osserva che nell'atto di citazione, l'attore riporta che: “la famiglia ha subito i seguenti crimini di guerra, quali la deportazione, la tortura, la Per_1 riduzione in schiavitù, l'omicidio nonché lo sterminio della propria famiglia”.
Tali fatti non sono né allegati in modo specifico né provati, non essendo neppure menzionati gli altri membri della famiglia ai quali si riferiscono. Pertanto, anche tale domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova in ordine a tali elementi.
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Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla gravità oggettiva dei fatti narrati i quali seppur non strettamente e direttamente riconducibili alla e, quindi, solo normativamente non risarcibili per la invocata legge CP_1 sono, comunque, di spaventosa ed inaudita gravità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di risarcimento proposta da parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
TO FA
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