Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 11 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2025REG.PROV.COLL.
N. 04409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
.sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2024, proposto da
Comune di Porto Tolle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IL IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00460/2024, resa tra le parti, per l’annullamento:
- del provvedimento del Comune di Porto Tolle prot. n. 8935 del 18.5.2023, avente ad oggetto: “Comunicazione di diniego ed archiviazione pratica”;
- del provvedimento del Comune di Porto Tolle prot. n. 7994 del 5.5.2023, avente ad oggetto: “Preavviso di diniego”;
- della comunicazione del Comune di Porto Tolle prot. n. 901 del 17.1.2023;
- del Piano Territoriale per l'installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile ed assimilabili, approvato con Delibera di Consiglio del Comune di Porto Tolle n. 47 del 31 luglio 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IL IA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Carricato, Filippo Pacciani e Valerio Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00460/2024, d’accoglimento del ricorso proposto da IL IA S.p.A. (d’ora in poi IL) per annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Porto Tolle ha denegato l’autorizzazione all’installazione d’impianto di trasmissione radiomobile (o stazione radio base) di proprietà della ricorrente in via Caleffi 30, distinta al catasto terreni al Foglio 12, Sez. B, Mappale 167.
2. Il Comune ha comunicato ad IL il preavviso di diniego della pratica ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, sul rilievo che “ l’area individuata non rientra tra le localizzazioni previste nel Piano Territoriale per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile ed assimilabili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2019 ”.
In risposta al preavviso di diniego, IL ha dedotto, di fatto, che la motivazione del preavviso si traduceva nell’applicazione di un divieto generalizzato all’installazione delle stazioni radio base.
Infine, a conclusione del procedimento, il 18 maggio 2023, il Comune ha comunicato “ il diniego definitivo della pratica e la sua conseguente archiviazione ”.
3. Con i motivi d’impugnazione la ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati per omessa valutazione delle osservazioni di IL al preavviso di diniego; illegittimità del divieto di installazione dell’Impianto in ragione della sua ubicazione al di fuori dei siti pre-definiti dal Comune nel Piano Territoriale per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile ed assimilabili, approvato con Delibera di Consiglio del Comune di Porto Tolle n. 47 del 31 luglio 2019.
4. Il Tar ha accolto il ricorso.
In forza delle disposizioni impugnate del Regolamento Impianti e i successivi provvedimenti di diniego adottati sull’istanza di IL, il Comune, ad avviso dei giudici di prime cure, ha previsto e applicato un divieto generalizzato all’installazione di stazioni radio base nel territorio comunale, con la sola eccezione dei siti pre-definiti dal Regolamenti Impianti, incorrendo nella violazione degli artt. 43 e 51 d.lgs. 259/2003.
5. Appella la sentenza il Comune di Porto Tolle. Resiste IL IA S.p.A.
6. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
7. Nel motivo d’appello, articolato in plurime censure, il Comune denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’avere omesso di considerare che, nel corso dell’istruttoria del procedimento, sono state esaminate le osservazioni presentate da IL al preavviso, senza incorrere nel difetto motivazione denunciato dalla società ricorrente.
7.1 Il motivo è inammissibile.
Come eccepito dal IL, la censura non è rivolta ad un capo della sentenza, avendo ad oggetto un motivo del ricorso dedotto da IL in prime cure, espressamente superato, secondo il primo giudice, dalla valutazione delle osservazioni di IL effettuata dal Comune con nota del 10 dicembre 2023.
8. Con altra censura dedotta nello stesso motivo, il Comune si duole dell’errore di giudizio contenuto nel capo della sentenza appellata consistito nell’affermata illegittimità del Regolamento Impianti (in parte qua) e del provvedimento di diniego del 18 maggio 2023 nella parte in cui hanno previsto il divieto di installazione dell’Impianto in ragione della sua ubicazione al di fuori dei siti pre-definiti dal Comune nel Regolamento Impianti.
Lungi dal prescrivere un divieto generalizzato, il Regolamento Impianti si limiterebbe, secondo l’amministrazione civica, ad “ individua[re] prioritariamente – e del tutto legittimamente – dei siti di proprietà comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile nel territorio comunale” che “sono stati adottati per perseguire il primario obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
8.1 Il motivo è infondato.
Il provvedimento di diniego del 18 maggio 2023 ha negato l’installazione dell’Impianto, affermando che “ l’area individuata non rientra tra le localizzazioni previste nel Piano Territoriale per l’installazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile ed assimilabili” .
Come emerge dall’ellittica motivazione, l’autorizzazione per cui è causa è stata negata dal Comune in quanto il sito d’installazione dell’Impianto non ricade tra i siti pre-definiti dal Regolamento Impianti.
Pertanto, il Regolamento Impianti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 integrato dalla Mappa di localizzazioni, come interpretato ed applicato dal Comune, vincola l’installazione di stazioni radio base in un circoscritto e limitato numero di siti pre-definiti: specificamente in due siti riservati a IL, con conseguente divieto di installazione al di fuori di tali siti pre-definiti.
Sicché, la disciplina regolamentare, contrariamente a quanto supposto dal Comune, non prevede affatto “criteri localizzativi” in forza dei quali l’installazione non è consentita in una determinata area meritevole di una particolare tutela, bensì esclude ipso facto che la stazione radio base possa essere localizzata al di fuori dei limitati siti pre-definiti dal Comune, sì da incorrere nel divieto generalizzato di installazione.
Nel caso in esame, il Regolamento impone di installare stazioni radio base solo in due siti del territorio del Comune di Porto Tolle, traducendosi in un divieto di installazione dei medesimi impianti sulla quasi totalità del territorio comunale.
Sul punto, mette conto richiamare l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, secondo cui la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata “ con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, qui condiviso, “ non sono legittimi limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr., Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; Id., sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; Id., sez. VI, 1° agosto 2017, n. 3853).
In continuità con l’indirizzo pretorio assunto in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, è illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2024, n. 7104);
Del resto, ai sensi dell’art. 43 d.l. 259/2003, le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, d.P.R. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori.
Di conseguenza, la qualifica degli impianti trasmissivi come opere di urbanizzazione primaria determina la loro compatibilità con ogni zona del P.R.G.: “le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineandosi che la disposizione dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 ha in tal modo evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni ” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 1 agosto 2017, n. 3853).
Da ultimo, è infondata, in fatto ancor prima che in diritto, la censura dedotta dal Comune a mente della quale il Tar non avrebbe considerato l’esistenza d’idonea localizzazione alternativa proposta dal Comune.
Infatti, il sito di cui alla censura in esame, individuato nell’area confinante con il Cimitero Boccasette, proposto dal Comune, non può essere considerato alternativo rispetto a quello dell’Impianto, posto che esso – come espressamente riconosciuto dalla stessa amministrazione civica – dista “qualche chilometro” dall’impianto; quindi non è in grado di assicurare la capillare diffusione del segnale, costituente vero e proprio paradigma giuridico, oltre che tecnico, della localizzazione delle stazioni radio base (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2022, n. 9985).
9. Conclusivamente l’appello deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Condanna il Comune di Porto Tolle alla rifusione delle spese di giudizio in favore di IL IA S.p.A., liquidate complessivamente in 4.000,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO